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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile R.G. 4004/2021
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. , assistita e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Reggioli Gianluca e Massimo Chiaia, elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Umberto 46, presso l'avv. Lorenzo Giuffrida, appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti _1 C.F._1
Piana Antonello e Manuela Ladu ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi, in Sassari, viale Caprera, n. 1/o appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia al Tribunale intestato, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 315/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sassari, Dott.ssa Barbara Cossu, in data 31 maggio 2021, depositata in Cancelleria in data 1° giugno 2021, mai notificata, a definizione del giudizio recante RG 203/2020:
pagina 1 di 8 Nel merito: a) dichiarare la carenza di legittimazione di in relazione Parte_1 alla pretesa restitutoria di parte del premio assicurativo, per i motivi d'appello esposti in narrativa e quindi dichiarare che l'Appellata non ha diritto ad alcuna restituzione nei confronti di per le Parte_1 somme cui è stata condannata al versamento alla signora a _1 titolo di parte di premio non maturata a causa della estinzione anticipata del finanziamento per cui è appello;
b) in ogni caso, riformare e revocare la condanna di restituzione di parte del premio assicurativo disposta nei confronti di in quanto Parte_1 il relativo diritto è prescritto per essere spirato il termine di cui all'art. 2952, comma 2, c.c.; c) accertare l'inapplicabilità al caso concreto delle norme di cui alla Legge n. 221/2012 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010, per i motivi d'appello meglio esposti in narrativa e quindi riformare e revocare la condanna disposta nei confronti di Parte_1
d) accertare l'inapplicabilità al caso concreto delle norme di cui al TUB e al D.M. 8 luglio 1992, così da lasciare indenne in quanto Parte_1 nei suoi confronti inapplicabili le norme richiamate e quindi riformare e revocare la condanna disposta nei confronti di per i Parte_1 motivi di appello esposti in narrativa;
In ogni caso: Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad accessori di legge (IVA se dovuta)”;
Per parte appellata:
“A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti la fondatezza del diritto sulla scorta della normativa richiamata, anche di diritto comune oltre che settoriale, il carattere vessatorio delle clausole che prevedevano la non rimborsabilità del rateo del premio in caso di estinzione anticipata, e il rigetto della eccezione di prescrizione
pagina 2 di 8 C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario con condanna per temerarietà della causa ex art. 96 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. Con atto di citazione in appello notificato il 28.12.2021, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 315/2021 con cui il Giudice di Pace di
[...]
Sassari, accogliendo la domanda dell'attrice in primo grado e _1 rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1
ha condannato quest'ultima alla restituzione in favore di
[...] [...] della somma di € 752,88, oltre interessi dal dovuto al saldo ed _1 oltre alle spese del giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha errato nel: 1) ritenere sussistente la legittimazione passiva della stessa, che, in quanto compagnia assicuratrice, non era parte del contratto di finanziamento stipulato da con;
_1 CP_2
2) ritenere l'applicabilità al caso concreto delle norme di cui alla legge n. 221/2012 e/o di cui al regolamento ISVAP n. 35/2010, atteso che il contratto in questione si era estinto anticipatamente, in data 30.4.2010, avendo quindi esaurito i suoi effetti anteriormente alla entrata in vigore della normativa de qua;
3) non ritenere maturata la prescrizione del diritto alla restituzione della parte di premio assicurativo, dovendosi applicare il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma II c.c.;
4) non aver dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 3 d.m. 8/7/1992, dell'art. 125 sexies TUB vigente, introdotto dal d.lgs. 141/2010, e dell'art. 125 TUB previgente, per il principio di irretroattività della legge, trattandosi di contratto con decorrenza dall'1.6.2005 e definito prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB. Per tali motivi, ha chiesto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, di dichiarare la propria carenza di legittimazione, l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione di parte del premio assicurativo, l'inapplicabilità della legge n. 221/2012 e del regolamento ISVAP n. 35/2010, nonché delle norme di cui al Testo Unico Bancario, con conseguente revoca della condanna disposta nei confronti della stessa.
pagina 3 di 8 1.2 Costituitasi in giudizio in data 9.5.2022, si è difesa _1 deducendo l'infondatezza dell'appello, attesa la legittimazione attiva del consumatore e quella passiva dell'impresa di assicurazione sulla base del d.l. 179/2012 e dei principi in tema di azione di ripetizione dell'indebito, nonché per effetto dell'applicazione retroattiva del d.l. 179/2012 per espressa previsione dell'art.15 septies. L'appellata inoltre ha allegato la vessatorietà della clausola che prevede la non rimborsabilità del premio in caso di estinzione anticipata, nonché l'applicabilità del termine di prescrizione decennale decorrente dall'estinzione anticipata del prestito, trattandosi di azione di ripetizione, riproponendo infine le argomentazioni già esposte in primo grado e assorbite in via incidentale. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della _1 sentenza appellata, con eventuale accoglimento delle ulteriori argomentazioni dedotte in primo grado e condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc.
1.3 Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza dell'11.4.2024, ai sensi dell'art. 190 cpc, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Rimessa in istruttoria con ordinanza in data 29.10.2024 stante l'assenza del fascicolo di parte di primo grado dell'appellata, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025.
2.
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
2.1 Quanto al primo motivo di appello, si osserva che l'appellante
[...]
a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva Parte_1 deduce, da un lato, che la compagnia assicuratrice non è parte del contratto di finanziamento concluso da con e, _1 CP_2 Parte dall'altro, che il rapporto assicurativo è intercorso esclusivamente tra e
, come da polizza prodotta sub 1 in primo grado, stipulata a CP_2 garanzia del rischio di risoluzione del rapporto di lavoro o di decesso della appellata. Di conseguenza, a detta dell'appellante, avrebbe _1 dovuto avanzare le richieste di restituzione della parte di premio non maturata per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento pagina 4 di 8 Parte esclusivamente nei confronti di , la quale aveva corrisposto a il CP_2 premio assicurativo, ponendolo poi a carico della stessa L'appellante _1 Parte allega inoltre che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione tra e CP_2
(doc. 2 primo grado), era convenuto che il premio assicurativo rimanesse Parte acquisito in capo a anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ebbene, il Tribunale ritiene tali argomentazioni non meritevoli di accoglimento. Deve premettersi che non è oggetto di contestazione tra le parti né l'intervenuta conclusione di un contratto di finanziamento tra l'appellata e la mutuante , né l'estinzione anticipata del medesimo nel marzo CP_2
2010. Risulta, peraltro, pacificamente dalla documentazione in atti (doc. 1 fasc. primo grado che la polizza “rischio impiego” n. 240993, con Parte_1 effetto dall'1.6.2005 e scadenza prevista al 1.6.2015, è stata conclusa tra la compagnia e la contraente , non Parte_1 Controparte_3 essendone invece parte , qualificata come “assicurato”. _1
, del resto, non è nemmeno parte della convenzione tra _1
e (doc. 2), così che, ad avviso del Tribunale, non può CP_2 Parte_1 esserle opposta – come l'appellante pretenderebbe - la clausola di cui all'art. 8) della medesima, laddove si prevede che il premio assicurativo rimanga acquisito in capo a anche in caso di estinzione Parte_1 anticipata del finanziamento (in questo senso anche Trib. Napoli Nord 5159/2023; Trib. Milano 19.1.2024 n. 696; Trib. Sassari 13.5.2023). Ciò posto, si ritiene che la legittimazione passiva dell'appellante rispetto all'azione di ripetizione delle somme incamerate a titolo di premio assicurativo (pacificamente imputate a costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri) non sia esclusa per i seguenti motivi. Deve, innanzitutto, osservarsi che la mutuataria appellata, pur non essendo parte del contratto assicurativo, non è estranea all'operazione negoziale in questione, essendo il soggetto assicurato ed avendo sopportato il costo economico della copertura assicurativa attraverso il pagamento anticipato in un'unica soluzione del premio (il che non è mai stato contestato). Incontestato è, altresì, che sia stata a percepire i premi Parte_1 assicurativi in questione e che quindi la stessa sia da qualificare quale accipiens effettivo, legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.. In proposito, infatti, si deve precisare che “la ripetizione
pagina 5 di 8 d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev'essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell'incaricato) in un'azione promossa al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato o al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato” (Cass. 18/01/2023, n.1476). Da ciò deriva il rigetto del primo motivo di appello.
2.2 Infondata è altresì l'eccezione preliminare di prescrizione che l'appellante fonda sul disposto dell'art. 2952, comma II c.c., in base al quale i diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Deve, infatti, ribadirsi che ha agito in giudizio per ottenere la _1 restituzione di somme trattenute in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, nelle forme di un'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. La stessa non ha quindi esercitato diritti che discendono dal contratto di assicurazione, avendo invece dedotto che il pagamento della quota del premio assicurativo è divenuto, in parte qua, privo di causa per effetto dell'anticipata estinzione del rapporto. Trattandosi di azione di ripetizione di indebito, il relativo diritto soggiace pertanto all'ordinario termine di prescrizione decennale, con conseguente rigetto del terzo motivo di appello.
2.3 Infine, il secondo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto, in definitiva, l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie de qua. In proposito, si osserva che, in particolare, deve farsi applicazione dell'art. 22, comma 15 quater d.l. 179/2012, convertito con L. 221/2012, ai sensi del quale “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione
pagina 6 di 8 degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”. Né rileva che il contratto di finanziamento in questione sia stato estinto anticipatamente, in data 30.4.2010, e quindi anteriormente all'entrata in vigore della normativa de qua, atteso che, in base alla norma intertemporale di cui al comma 15 septies del citato articolo 22, “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Come già affermato da giurisprudenza di merito, che questo giudice condivide, benché le imprese fossero tenute ad aggiornare i contratti già commercializzati, tale aggiornamento non era condicio sine qua non per l'applicazione della nuova disciplina e del suo principio cardine, a tutela del consumatore, della divisibilità del premio unico in ragione della durata e quindi della sua rimborsabilità per la frazione non goduta (così Trib. Torino 30/1/2024). La disposizione in esame deve quindi ritenersi applicabile anche ai contratti a effetti già esauriti (Trib. Milano 696/2024; Trib. Napoli Nord 5159/2023; Trib. Sassari 13.5.2023), come nel caso di specie. Il Giudice di primo grado, seppur con motivazione non totalmente condivisibile, ha quindi correttamente accolto la domanda di restituzione della parte dei premi assicurativi relativa al periodo successivo all'estinzione anticipata del finanziamento, proposta da nei _1 confronti di Parte_1
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore profilo non espressamente esaminato, con conseguente rigetto dell'appello ed integrale conferma della sentenza impugnata.
3.
Le spese del giudizio di appello – da distrarsi in favore dei difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con assenza di attività istruttoria) e le prestazioni difensive rese.
pagina 7 di 8 La domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellata deve essere invece rigettata perché l'appellante non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
Deve infine darsi atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 _1 sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 315/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellata;
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 562,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Sassari, 10/06/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
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