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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1398 RG dell'anno 2023, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore IG. , (C.F. e P. IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Luigi Sturzo n. 8, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Renato Vazzana, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via C.F._1
Falcone e Borsellino n. 39, presso lo studio dell'avv. Antonio Ficarra, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 668 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/07/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/05/2023, la società Parte_1
proponeva opposizione tardiva avverso l'ordinanza n. cron.
[...]
8437/2023 (R.G. n. 895/2023) emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
02/05/2023 e notificata a mezzo pec, in uno all'atto di precetto, in data
19/05/2023, con la quale era stata convalidata la licenza di finito comodato intimata da e fissata l'esecuzione per il 19/06/2023. Controparte_1
Chiedeva al riguardo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, ai sensi dell'art. 668 c.p.c. sospendere anche inaudita altera parte
l'esecutorietà del provvedimento di convalida di rilascio impugnato per tutti i motivi indicati in premessa ed annullare o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida emessa dal Tribunale civile di Termini Imerese, in persona della dr.ssa Maria Cusenza, l'8 maggio 2023 in seno al procedimento portante n. R.G. 895/2023 e notificata unitamente al precetto in data
19.05.2023;
- nel merito, rigettare in toto la chiesta licenza per finito comodato promossa dalla IG.ra
[...]
per tutti i motivi indicati in premessa e poiché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di comodato del 15 marzo 2021 è nullo e privo di effetti tra le parti poiché dissimula un contratto di locazione alle condizioni di cui alla scrittura privata del 12 maggio 2020;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'immobile sito in Caccamo, via Termitana 33-35, p.t.-
1-2 piano, contraddistinto in catasto al fg. M.U. p.lla 2406, sub 6, ove la società convenuta svolge l'attività di bar, pasticceria, rosticceria è condotto in locazione dalla società
[...]
scrittura privata del 12.05.2020, sottoscritta dalla IG.ra Parte_2 CP_1
e dal IG. nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_1 Parte_3
[...] [...]
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Con decreto del 30/05/2023, emesso inaudita altera parte, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida della licenza per finito comodato.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1
domande della società opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida della licenza di fine comodato del 2.5.2023, revocando il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 30.5.2023;
- ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, infondate le domande tutte proposte dalla ricorrente con il ricorso proposto ex art. 668 c.p.c. e, con qualsiasi statuizione, rigettarle;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio anche ex art.
96 c.p.c.”
Con ordinanza del 29/12/2023, veniva confermata la sospensione dell'ordinanza di convalida e veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte ricorrente.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Nessuna delle parti depositava memorie.
****
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art. 668, comma 1, c.p.c. recita: “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
- 3 - Ai sensi della citata norma l'opposizione proposta dopo la convalida è ammissibile quando la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione sia stata determinata da una delle tre ipotesi tassative ivi indicate: irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
Nella specie, parte opponente ha dedotto di non avere avuto conoscenza del procedimento di licenza per finito comodato poiché l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato in data 08/03/2023 all'indirizzo di posta certificata della società
di cui i soci accomandatari e legali Parte_1
rappresentanti della società non avevano le credenziali di accesso in quanto
“appannaggio esclusivo” della socia accomandante , figlia di Parte_4 CP_1
, la quale, in data 18/01/2023, aveva comunicato il proprio recesso dalla
[...]
società.
Le suddette argomentazioni non appaiono fondate.
Le circostanze addotte dalla società ricorrente al fine di giustificare la mancata conoscenza del procedimento di convalida non rientrano in alcuna delle ipotesi tassative indicate dall'art. 668 c.p.c.
A ben vedere, l'opponente non ha lamentato alcun vizio del procedimento notificatorio, che, infatti, si è svolto in conformità alle prescrizioni normative vigenti per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec della società intimata.
Né le circostanze dedotte nel ricorso ex art. 668 c.p.c. per giustificare la mancata conoscenza del procedimento di convalida possono integrare la nozione di caso fortuito o forza maggiore, non trattandosi di fatti imprevedibili ed inevitabili non imputabili a titolo di dolo o colpa alla società . Parte_1
Ed invero, dall'art. 6 dell'atto costitutivo della società ricorrente si evince che
- 4 - e erano soci accomandatari con Parte_1 Controparte_2
potere di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza e, quindi, erano gli unici responsabili della gestione della casella di posta certificata della società.
La circostanza che , socio accomandante, fosse in possesso di dette Parte_4
credenziali non escludeva la possibilità per gli altri soci di accedere alla pec della società.
Peraltro, la prova per testi ha dimostrato l'infondatezza della prospettazione della società ricorrente. Il teste , che ha svolto attività di consulenza Testimone_1
e assistenza commerciale in favore della società , ha dichiarato: Parte_1
“Confermo che circa un anno fa la IG.ra , nella qualità di legale Controparte_2
rappresentante della società, mi ha chiesto, tramite il sistema di messaggistica whatsapp, la password per accedere alla pec della società. A DR: Confermo che in quella occasione ho inviato alla IG.ra , tramite il sistema di messaggistica whatsapp, un documento Controparte_2
.pdf con la password della società e ho dato istruzioni sulle modalità di accesso alla p.e.c. con le credenziali fornitele. A DR: Preciso che, anche in considerazione del clima amichevole, le credenziali di accesso alla pec, dopo che io le ho creato in occasione della costituzione della società, sono state nella disponibilità dei soci e anche della socia non sono a conoscenza di Parte_4
chi avesse il controllo e la gestione della posta elettronica ordinaria e certificata della società
[...]
Parte_1
Dalle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che, sin dalla costituzione della società, tutti i soci avevano la possibilità di ottenere le credenziali di accesso alla pec, create e detenute dal consulente commerciale, il quale, infatti, le ha inviate a socio accomandatario, in seguito alla sua richiesta del Controparte_2
14/04/2023 (cfr. doc.1 allegato al ricorso).
- 5 - Tuttavia, deve osservarsi al riguardo che la richiesta di ottenere le credenziali di accesso alla pec da parte di - che, stante la carica di socio Controparte_2
accomandatario con potere di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza e, quindi, di responsabile della gestione della casella di posta certificata della società, poteva/doveva essere fatta sin dalla costituzione della società - è stata avanzata solo dopo 3 mesi dal recesso di . Parte_4
Pertanto, anche a volere ammettere che all'interno della società, soltanto Parte_4
fosse in possesso delle credenziali di accesso alla pec, la negligenza dei soci
[...]
accomandatari è evidente, poiché gli stessi in seguito alla comunicazione del recesso da parte della socia accomandante, avrebbero dovuto, diligentemente e tempestivamente, chiedere le credenziali di accesso alla pec al consulente della società.
Pertanto, la mancata conoscenza dell'avvio del procedimento di licenza per finito comodato è stata determinata da un fatto imputabile alla società intimata.
Per quanto sopra, ritenuta l'insussistenza dei vizi denunciati e in mancanza di motivi di forza maggiore o di caso fortuito che avrebbero potuto impedire la tempestiva conoscenza del procedimento di licenza per finito comodato, non sussistono i presupposti per revocare l'ordinanza di convalida opposta, che per l'effetto deve essere confermata.
Ciò preclude la cognizione sulla fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal comodante poiché l'opposizione ex art. 668 c.p.c. è un mezzo di impugnazione speciale caratterizzato da una fase rescindete e da una rescissoria e, soltanto, quando nella fase rescindente sia stato accertato il presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva, ossia la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, si apre la fase rescissoria, che si
- 6 - configura come giudizio ordinario di merito che ha ad oggetto l'accertamento delle pretese della parte intimata (Cass. civ., sez. III, 19/05/2023, n. 13879).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte resistente stante la mancata prova sia dell'an che del quantum.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ. Sez. Lav.
15/04/2013 n. 9080).
Nel caso in esame, non ha fornito prova né della mala fede o Controparte_1
della colpa grave della parte soccombente né del danno che avrebbe subito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della ricorrente e, sono liquidate in € 2.356,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. cron. 8437/2023
(R.G. n. 895/2023) emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 02/05/2023, notificata, in uno all'atto di precetto, in data 19/05/2023;
Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compensi professionali, oltre
- 7 - rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1398 RG dell'anno 2023, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore IG. , (C.F. e P. IVA Parte_1
), elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Luigi Sturzo n. 8, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Renato Vazzana, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via C.F._1
Falcone e Borsellino n. 39, presso lo studio dell'avv. Antonio Ficarra, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 668 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/07/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/05/2023, la società Parte_1
proponeva opposizione tardiva avverso l'ordinanza n. cron.
[...]
8437/2023 (R.G. n. 895/2023) emessa dal Tribunale di Termini Imerese il
02/05/2023 e notificata a mezzo pec, in uno all'atto di precetto, in data
19/05/2023, con la quale era stata convalidata la licenza di finito comodato intimata da e fissata l'esecuzione per il 19/06/2023. Controparte_1
Chiedeva al riguardo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, ai sensi dell'art. 668 c.p.c. sospendere anche inaudita altera parte
l'esecutorietà del provvedimento di convalida di rilascio impugnato per tutti i motivi indicati in premessa ed annullare o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida emessa dal Tribunale civile di Termini Imerese, in persona della dr.ssa Maria Cusenza, l'8 maggio 2023 in seno al procedimento portante n. R.G. 895/2023 e notificata unitamente al precetto in data
19.05.2023;
- nel merito, rigettare in toto la chiesta licenza per finito comodato promossa dalla IG.ra
[...]
per tutti i motivi indicati in premessa e poiché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di comodato del 15 marzo 2021 è nullo e privo di effetti tra le parti poiché dissimula un contratto di locazione alle condizioni di cui alla scrittura privata del 12 maggio 2020;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'immobile sito in Caccamo, via Termitana 33-35, p.t.-
1-2 piano, contraddistinto in catasto al fg. M.U. p.lla 2406, sub 6, ove la società convenuta svolge l'attività di bar, pasticceria, rosticceria è condotto in locazione dalla società
[...]
scrittura privata del 12.05.2020, sottoscritta dalla IG.ra Parte_2 CP_1
e dal IG. nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_1 Parte_3
[...] [...]
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Con decreto del 30/05/2023, emesso inaudita altera parte, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida della licenza per finito comodato.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1
domande della società opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida della licenza di fine comodato del 2.5.2023, revocando il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 30.5.2023;
- ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, infondate le domande tutte proposte dalla ricorrente con il ricorso proposto ex art. 668 c.p.c. e, con qualsiasi statuizione, rigettarle;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio anche ex art.
96 c.p.c.”
Con ordinanza del 29/12/2023, veniva confermata la sospensione dell'ordinanza di convalida e veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte ricorrente.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Nessuna delle parti depositava memorie.
****
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art. 668, comma 1, c.p.c. recita: “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
- 3 - Ai sensi della citata norma l'opposizione proposta dopo la convalida è ammissibile quando la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione sia stata determinata da una delle tre ipotesi tassative ivi indicate: irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
Nella specie, parte opponente ha dedotto di non avere avuto conoscenza del procedimento di licenza per finito comodato poiché l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato in data 08/03/2023 all'indirizzo di posta certificata della società
di cui i soci accomandatari e legali Parte_1
rappresentanti della società non avevano le credenziali di accesso in quanto
“appannaggio esclusivo” della socia accomandante , figlia di Parte_4 CP_1
, la quale, in data 18/01/2023, aveva comunicato il proprio recesso dalla
[...]
società.
Le suddette argomentazioni non appaiono fondate.
Le circostanze addotte dalla società ricorrente al fine di giustificare la mancata conoscenza del procedimento di convalida non rientrano in alcuna delle ipotesi tassative indicate dall'art. 668 c.p.c.
A ben vedere, l'opponente non ha lamentato alcun vizio del procedimento notificatorio, che, infatti, si è svolto in conformità alle prescrizioni normative vigenti per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec della società intimata.
Né le circostanze dedotte nel ricorso ex art. 668 c.p.c. per giustificare la mancata conoscenza del procedimento di convalida possono integrare la nozione di caso fortuito o forza maggiore, non trattandosi di fatti imprevedibili ed inevitabili non imputabili a titolo di dolo o colpa alla società . Parte_1
Ed invero, dall'art. 6 dell'atto costitutivo della società ricorrente si evince che
- 4 - e erano soci accomandatari con Parte_1 Controparte_2
potere di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza e, quindi, erano gli unici responsabili della gestione della casella di posta certificata della società.
La circostanza che , socio accomandante, fosse in possesso di dette Parte_4
credenziali non escludeva la possibilità per gli altri soci di accedere alla pec della società.
Peraltro, la prova per testi ha dimostrato l'infondatezza della prospettazione della società ricorrente. Il teste , che ha svolto attività di consulenza Testimone_1
e assistenza commerciale in favore della società , ha dichiarato: Parte_1
“Confermo che circa un anno fa la IG.ra , nella qualità di legale Controparte_2
rappresentante della società, mi ha chiesto, tramite il sistema di messaggistica whatsapp, la password per accedere alla pec della società. A DR: Confermo che in quella occasione ho inviato alla IG.ra , tramite il sistema di messaggistica whatsapp, un documento Controparte_2
.pdf con la password della società e ho dato istruzioni sulle modalità di accesso alla p.e.c. con le credenziali fornitele. A DR: Preciso che, anche in considerazione del clima amichevole, le credenziali di accesso alla pec, dopo che io le ho creato in occasione della costituzione della società, sono state nella disponibilità dei soci e anche della socia non sono a conoscenza di Parte_4
chi avesse il controllo e la gestione della posta elettronica ordinaria e certificata della società
[...]
Parte_1
Dalle suddette dichiarazioni si evince chiaramente che, sin dalla costituzione della società, tutti i soci avevano la possibilità di ottenere le credenziali di accesso alla pec, create e detenute dal consulente commerciale, il quale, infatti, le ha inviate a socio accomandatario, in seguito alla sua richiesta del Controparte_2
14/04/2023 (cfr. doc.1 allegato al ricorso).
- 5 - Tuttavia, deve osservarsi al riguardo che la richiesta di ottenere le credenziali di accesso alla pec da parte di - che, stante la carica di socio Controparte_2
accomandatario con potere di amministrazione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza e, quindi, di responsabile della gestione della casella di posta certificata della società, poteva/doveva essere fatta sin dalla costituzione della società - è stata avanzata solo dopo 3 mesi dal recesso di . Parte_4
Pertanto, anche a volere ammettere che all'interno della società, soltanto Parte_4
fosse in possesso delle credenziali di accesso alla pec, la negligenza dei soci
[...]
accomandatari è evidente, poiché gli stessi in seguito alla comunicazione del recesso da parte della socia accomandante, avrebbero dovuto, diligentemente e tempestivamente, chiedere le credenziali di accesso alla pec al consulente della società.
Pertanto, la mancata conoscenza dell'avvio del procedimento di licenza per finito comodato è stata determinata da un fatto imputabile alla società intimata.
Per quanto sopra, ritenuta l'insussistenza dei vizi denunciati e in mancanza di motivi di forza maggiore o di caso fortuito che avrebbero potuto impedire la tempestiva conoscenza del procedimento di licenza per finito comodato, non sussistono i presupposti per revocare l'ordinanza di convalida opposta, che per l'effetto deve essere confermata.
Ciò preclude la cognizione sulla fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal comodante poiché l'opposizione ex art. 668 c.p.c. è un mezzo di impugnazione speciale caratterizzato da una fase rescindete e da una rescissoria e, soltanto, quando nella fase rescindente sia stato accertato il presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva, ossia la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, si apre la fase rescissoria, che si
- 6 - configura come giudizio ordinario di merito che ha ad oggetto l'accertamento delle pretese della parte intimata (Cass. civ., sez. III, 19/05/2023, n. 13879).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte resistente stante la mancata prova sia dell'an che del quantum.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ. Sez. Lav.
15/04/2013 n. 9080).
Nel caso in esame, non ha fornito prova né della mala fede o Controparte_1
della colpa grave della parte soccombente né del danno che avrebbe subito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della ricorrente e, sono liquidate in € 2.356,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. cron. 8437/2023
(R.G. n. 895/2023) emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 02/05/2023, notificata, in uno all'atto di precetto, in data 19/05/2023;
Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compensi professionali, oltre
- 7 - rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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