Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 64
Articolo 2
Versione
7 aprile 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.
Entrata in vigore il 7 aprile 1997