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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Monica Barco presidente rel dott. Claudio Michelucci giudice dott. Maria Cristina Persico giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la pronuncia dell'adozione di persona maggiore d'età iscritto al n. RGVG
217/2025 proposto da Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. Codice Fiscale_1 ), residente in [...] ad Ornavasso (VB), rappresentato e difeso dall'avv. M. Rogora
presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti nei confronti di
,nato a [...][...], c.f. Codice Fiscale_2 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Per il ricorrente: "accogliersi il ricorso"
Per il Pubblico Ministero: "accogliersi la domanda"
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.1.2025 Parte_1 chiedeva a questo tribunale di far luogo
Controparte_1 nato a [...] all'adozione, ai sensi degli artt 291 e ss c.c., di
,
I'11.06.2002.
Persona_1 , ragazza madre di Controparte_1Premetteva di aver conosciuto nell'anno 2008
[...], dal cui padre biologico il ragazzo non era stato riconosciuto, di aver iniziato con la stessa e il di lei figlio una convivenza tuttora in corso, che la famiglia risiedeva, dunque, da anni in Ornavasso
(VB), Via Brusa Perona Cristina n. 26, che aveva sempre fatto da padre al ragazzo al quale lo legava un profondo affetto, di essere titolare, insieme ai due cugini, di un'impresa edile, la CP_2 con
sede in Bannio Anzino (VB), di non avere figli legittimi né figli naturali, di essere intenzionato a procedere all'adozione di aggiungendo, anziché anteponendo, il proprioControparte_1
cognome a quello dell'adottando, secondo il volere di quest'ultimo, facoltà riconosciuta dalla
Corte Costituzionale con sentenza 04.07.2003 n. 135.
Manifestati in udienza il consenso e gli assensi nelle forme di legge, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
La domanda di adozione avanzata da Parte_1 è fondata e va accolta.
Le persone interessate al provvedimento e cioè l'adottante, l'adottando e la madre dello stesso hanno tutti prestato i prescritti consensi ed assensi di cui agli artt 296 e 297 c.c. dinanzi al
Presidente del Tribunale. Ricorrono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda, avendo il ricorrente più di 35 anni
è nato il [...]) e superando di oltre 18 anni l'età dell'adottando il quale èParte_1
nato l'[...].
L'adozione conviene all'adottando tenuto conto del legame familiare ed affettivo che da tempo unisce le parti e dell'armonia familiare instauratasi e la circostanza che lo stesso è a tutti gli effetti parte del nucleo familiare.
L'adottando ha manifestato in udienza la volontà che il cognome dell'adottante sia aggiunto e non anteposto al proprio.
La domanda risulta fondata ai sensi dell'art 299, primo comma, c.c alla luce della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 135 del 4 luglio 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui non consente di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto
Nulla per le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania così provvede:
dispone farsi luogo all'adozione di
,nato a [...][...]Controparte_1
da parte di Parte_1 ato a Domodossola il 09.11.1981;
dispone che il cognome dell'adottante venga aggiunto al cognome dell'adottato anziché
anteposto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 314 c.c. nulla per le spese
Così deciso in Verbania il 3.6.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)