Sentenza 2 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NON DEEPOPOLO TALLANOLA CORTE SUS EAS3042 /02 LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 2849/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.17147 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SI IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
4873 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 640/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 06/05/99 R.G. N. 365/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso in caso di pensione di invalidità ed accoglimento in caso di pensione di anzianità o vecchiaia. -2- 1 Svolgimento del processo SI BI .Conveniva l'INPS avanti al Pretore di TORINO. premesso che, ai sensi dell'art. 13 della .e legge n. 257 del 1992, aveva diritto alla riliquidazione della pensione mediante rivalutazione con il coefficiente 1,5 per il periodo in cui aveva prestato attività di lavoro subordinato con esposizione all'amianto, ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, oltre accessori. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda deducendo che parte ricorrente non aveva diritto al beneficio, in quanto già in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992. Il Pretore accoglieva la domanda e la decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal locale Tribunale. In motivazione il Tribunale osservava che tra i beneficiari della rivalutazione contributiva dovevano ricomprendersi anche i lavoratori già in pensione in quanto l'interpretazione letterale della norma, come modificata dal d.l. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993, induceva a ritenere che il legislatore aveva inteso estendere il beneficio a tutti i lavoratori, in servizio o in pensione, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. l'INPS ha proposto Per la cassazione di questa sentenza L'intimato non si Do ricorso per cassazione con un motivo. costituita ha depositato procural. Motivi della decisione denuncia violazione Con l'unico motivo di ricorso 1'INPS come modificato dal dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, 2 d.l. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993, e sostiene che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito necessario perdell'anzianità assicurativa e contributiva, accedere alla pensione, per i lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per periodi lavorati con provatacui la rivalutazione dei esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori ancora occupati al momento dell'entrata in vigore della legge. Il ricorso va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconfermare l'indirizzo di cui alle numerose sentenze di 6605 del 1998, Cass.questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. n. 6620 del 1998, Cass. n. 7407 del 1998, Cass. n. 10557 del 2000, Cass. n. 5764 del 2001) con cui si è ritenuto che dal complesso delle disposizioni si ricava che il beneficio è inapplicabile a coloro che erano già titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità alla data di entrata in vigore della legge. Detto orientamento non trova smentita nel decisum della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 5 del 2000, ha affermato che lo scopo della disposizione va rinvenuto "nella finalità di offrire ai lavoratori, esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni, che in qualche modo, presentano potenzialità morbigene". I rilievi del giudice delle leggi, formulati in via generale sul complesso normativo, non valgono a contraddire le considerazioni già svolte nelle sentenze citate con riguardo ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità aventi 3 decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge;
si è evidenziato, infatti, che, in assenza di disposizioni che determinino modi, tempi e regole, non è possibile onerare l'INPS del ricalcolo delle pensioni all'epoca già liquidate, perché diversamente opinando, all'interprete sarebbe richiesta un'opera non di applicazione della legge, ma di riempimento dei vuoti normativi esistenti. Ai rilievi già svolti in dette pronunzie è opportuno aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni. Quando il legislatore ha inteso applicare ai già pensionati beneficio inesistente all'epoca della liquidazione lo ha un previsto espressamente, al fine di derogare al principio della normale retroattività della legge, di cui è applicazione la Boi si regola per cui la pensione liquida sulla base delle disposizioni vigenti all'atto del conseguimento del diritto. Ad esempio, con riguardo alle disposizioni a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti, di cui alle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971, che rivestono una indubbia analogia con le disposizioni in commento, traducendosi anche in aumenti sul trattamento pensionistico, l'art. 1 della legge n. 824 dispone espressamente che i benefici spettano ai dipendenti "cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968". Si prescrive poi con la stessa disposizione l'obbligo di presentare domanda e si determina la decorrenza del beneficio. Si precisa ulteriormente (art. 2 legge n. 336) che il beneficio può essere chiesto anche dagli eredi aventi diritto alle pensioni di reversibilità. L'interpretazione qui accolta non viola i principi di cui in quanto agli artt. 3 e 38 Cost. perché il beneficio in esame, finalizzato al miglioramento della posizione pensionistica, può 4 ben essere limitato a coloro che hanno necessità di incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva;
infatti, per coloro che avevano già maturato i requisiti richiesti, determinerebbe solo il mancato aumento della l'esclusione prestazione già conseguita, con detrimento diverso a seconda dell'anzianità posseduta, fino a scomparire del tutto per chi goda già della pensione commisurata alla massima anzianità assicurativa e contributiva. Si rammenta in proposito la giurisprudenza della Corte Cost. per cui "non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi del tempo, perché 10 stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (cfr. tra le tante Corte Cost. n. 243 del 1993, n. 311 del 1995, n. 409 del одей 1998, n. 126 del 2000). La citata giurisprudenza di legittimità ha trovato avallo 80 comma 25 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 nell'art. (legge finanziaria per il 2001) il quale dispone che "in caso di rinuncia all'azione proposta dai lavoratori esposti all'amianto, aventi i requisiti di cui alla legge 257/92 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue con compensazione delle spese e non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati”. sorta di Il legislatore, operando indirettamente una esclude l'applicabilità della interpretazione autentica, disposizione per coloro che avevano cessato l'attività lavorativa prima dell'entrata in vigore della legge 257/1992 e attribuisce la natura di "indebito" alle somme che fossero già 5 state erogate a tale titolo. Viene quindi posto come elemento discriminante per l'attribuzione del diritto in esame la non cessazione dell'attività lavorativa alla data del 28 aprile 1992 (giacchè si fa espresso riferimento solo alla entrata in vigore della legge n. 257 e non anche alle successive modifiche di questa). Non è quindi rilevante, per escludere il beneficio, lo stato necessario che di "non occupazione" alla medesima data, ma è definitivamente l'attività lavorativa espletata sia stata abbandonata. Il legislatore, inoltre, ritiene come naturale conseguenza che alla cessazione dell'attività lavorativa sia stato acquisito il diritto ad una pensione, di anzianità o di vecchiaia, perché nell'ultima parte della disposizione fa Одой riferimento ai "pensionati". Si deve dunque trattare di una pensione collegata alla "cessazione" del lavoro e quindi ad uno stato di inattività definitivo, e non meramente temporaneo di inoccupazione, situazione che si verifica anche per i titolari della pensione di inabilità ex art. 2 legge n. 222 del 1984. Ricapitolando i suddetti principi, va precisato quanto segue: Il beneficio spetta a coloro che conseguono la pensione di vecchiaia o di anzianità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge. Il beneficio spetta altresì anche ai titolari di pensione di (1. n. 1272/1939) e dell'assegno di invalidità (1. invalidità 222/1984), con decorrenza anteriore all'entrata in vigore n. della legge, senza necessità dell'ulteriore requisito richiesto dall'INPS dello stato di "occupazione" alla medesima data, perché costoro, anche se non occupati al momento di entrata in vigore della legge 257/1992, non possono considerarsi definitivamente cessati dal servizio, giacchè la permanenza 6 della incapacità lavorativa non significa anche irreversibilità della medesima. Anche per i titolari di tali trattamenti si pone l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni che si ricollegano fisiologicamente alla cessazione dal lavoro, ossia la pensione di vecchiaia e quella di anzianità (Cass. n. 574 del 2001). Il beneficio non spetta ai titolari della pensione di inabilità (art. 2 legge n. 222/1984) con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 257/1992, a causa della incompatibilità specificamente prevista nei loro confronti dal quinto comma del medesimo art. 2 con una attività lavorativa retribuita, autonoma o subordinata (Cass. n. 5764 del 2001). Quanto ai superstiti, poiché secondo i principi generali le relative prestazioni sono costituite da una quota della pensione già liquidata al defunto (pensione ai superstiti) ovvero dalla pensione che al medesimo sarebbe spettata (pensione indiretta), costoro possono far valere il diritto alla riliquidazione già spettante al dante causa secondo i principi sopra illustrati. Va solo precisato (cfr. Cass. n. 1976 del 2001) che possono avvalersi del beneficio i superstiti titolare di pensione di invalidità (mentre l'assegno di del invalidità di cui all'art. 1 della legge 224/1984 non è reversibile ai superstiti), quando il medesimo titolare sia morto dopo l'entrata in vigore della legge n. 257/1992, acquisendo così al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione;
al contrario non hanno diritto ad incrementare prestazione i superstiti del titolare di pensione di la invalidità che sia morto prima e che, comunque, non aveva acquisito il diritto al beneficio. 7 Nella presente controversia dalla sentenza impugnata non risulta che sia stato accertato in sede di merito di quale pensione fruisse in concreto l'attuale resistente, né quale ne fosse la decorrenza. La verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa previa cassazione della impugnata sentenza - va rinviata, che si atterrà al seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi 7 e 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal d.l. 5 giugno 1993 n. 169 convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o de inabilità, mentre va soggetti che a tale data siano titolari di riconosciuta ai pensione о di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì superstiti ove il medesimo ai competesse al dante causa". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino- I D A 0 S 3 , 1 S 3 O . Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001 A 5 L T T L R , . O A A N B ' 11 Presidente S L Il Cons. estensore I E L 1 Режило Двріпім Shilli P D E 7 S - D I A Munn 8 T I N - S S 1 G N O 1 O P E IL CANCELLIERE S A E M I D I G A E A Depositate in Conselleria G , D O E O 2 MAR. 2002 T L E R T T T I S oggi, N I R A I E L G S D L E E E R O IL CANCELLIERE D