Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 344 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
ed Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Marco Casini, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati;
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t.,
[...]
rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Anna Galise;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione, nella rispettiva qualità di obbligato principale (trasgressore) e obbligata solidale, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 82/2024 del 29.4.2024, con cui l' Controparte_1
– sede territoriale di Mantova-Cremona ha ingiunto loro di pagare la complessiva somma di
[...]
euro 2.027,70 a titolo di sanzioni amministrative e spese di notifica (vd. doc.
“ordinanza_ingiunzione” fasc. ric. e doc. 1 fasc. INL).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale unico di accertamento del 25.3.2019 (vd. doc. 3 fasc. ric. e doc. 3 fasc. INL), con cui gli ispettori del lavoro hanno contestato alla società ricorrente di avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2017 e il mese di dicembre 2018,
1
D.L. n. 112/2008.
In particolare, gli ispettori hanno ritenuto che: “Per le signore e Persona_1 Persona_2
il datore di lavoro registra periodicamente, per ciascuna mensilità, importi corrisposti a
[...]
titolo di rimborsi chilometrici, importi che sono stati esclusi dalla base imponibile fiscale e contributiva. Alla richiesta formulata al datore di lavoro di produrre la documentazione giustificativa di tali importi questi ha prodotto: 1) autorizzazione preventiva del datore di lavoro all'utilizzo del mezzo proprio per esigenze lavorative 2) un foglio per ciascuna mensilità denominato “rimborso spese per utilizzo auto personale”, che non riporta né la sottoscrizione della lavoratrice interessata, né la data certa, né la sottoscrizione del datore di lavoro, quale accettazione del rimborso. Mancando gli elementi essenziali necessari a conferire certezza alla documentazione prodotta, si è provveduto a verificare in loco, a titolo esemplificativo, presso alcune aziende clienti menzionate nelle note spese delle lavoratrici, l'effettività delle trasferte rivendicate. Dagli accertamenti è risultato che le dipendenti e non hanno CP_2 Per_2 effettuato trasferte presso le aziende clienti tali da giustificare il rimborso spese” (vd. verbale unico cit.).
Nel corso delle indagini gli ispettori hanno anche assunto le dichiarazioni di , Testimone_1 responsabile dell'area latte della (ossia una delle “aziende clienti menzionate nelle Parte_3 note spese delle lavoratrici”): “Il siero acido viene venduto a privati, tra cui figura Eredi Gatti
Nosari sas. Oltre alla vendita del siero acido, abbiamo con un contratto di trasporto, Parte_2
nel senso che il siero richiesto dallo stabilimento di Corte Olona viene trasportato dagli autotrasportatori di da questo stabilimento di Casale Cremasco a quello di Corte Parte_2
Olona. L'autista di ha un badge che viene fornito da noi e che è associato alla targa del Parte_2
mezzo. Lo stesso autista firma le bolle. Non mi risulta che al di fuori del personale autista siano venute presso questo stabilimento altre persone della né tantomeno donne. […] Non si Parte_2
ravvisa la necessità della presenza di qualcuno della presso il nostro stabilimento di Parte_2 personale non autista […]” (vd. doc. 7 fasc. INL).
ed nell'atto introduttivo di Parte_1 Parte_2
questo giudizio, hanno contestato i rilievi ispettivi sostenendo di avere dimostrato, già nel corso degli accertamenti ispettivi, l'effettività dei viaggi compiuti dalle dipendenti nonché la precisione e la certezza dei rimborsi chilometrici da loro redatti, per mezzo dei report mensili inviati dalle dipendenti e allo UD SS (studio di consulenza addetto alla redazione Per_1 Per_2
delle buste paga per conto della società ricorrente).
2 L' Controparte_1
, nella memoria difensiva, ha ribadito l'addebito formulato in sede ispettiva, ossia
[...]
quello di avere registrato, sotto la voce rimborsi chilometrici, somme erogate per compensare prestazioni lavorative e, quindi, erogazioni assoggettate a differenti regimi contributivi.
La disposizione normativa applicabile alla fattispecie è, pertanto, quella contenuta nell'art. 39, commi 1, 2 e 7, del D.L. n. 112/2008, secondo la quale l'infedele registrazione sul LUL si realizza nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti) sia in ordine ai dati qualitativi, non inerenti alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o un titolo fondante l'erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione (come nella fattispecie).
Giova rammentare che l'onere di dimostrare l'esenzione dall'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di “trasferta Italia” e “rimborsi chilometrici” grava sul datore di lavoro, trattandosi di eccezioni alla regola della soggezione a contribuzione di tutte le somme che hanno causa nel rapporto di lavoro (ex artt. 12 L. 153/69 e 49 TU 917/86).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato infatti, a più riprese, affermato il principio secondo cui
“In tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Sez. L, Sentenza n.
16639 del 22/07/2014; in senso conforme, Sez. L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018 e Sez. L,
Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018).
Nel caso in esame si ritiene che la documentazione esibita dalla società ricorrente in sede ispettiva,
e poi prodotta in giudizio, e le dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 18.3.2025 riscontrino in maniera piena i viaggi effettuati mensilmente dalle dipendenti e Per_1 Per_2
nonché le spese oggetto di rimborso, per i motivi che seguono.
Primo.
I ricorrenti hanno prodotto le “autorizzazioni preventive del datore di lavoro all'utilizzo del mezzo proprio per esigenze lavorative”, rilasciate alle dipendenti e nonché le note Per_1 Per_2 spese chilometriche (cd. “report”) allegate a ogni busta paga, inviate mensilmente dalle stesse dipendenti allo studio di consulenza incaricato dalla società ricorrente della redazione delle buste paga (vd. docc. 8 e 9 fasc. INL).
Nelle menzionate autorizzazioni prodotte in giudizio (ed esibite agli ispettori), sottoscritte dalle dipendenti e dal datore di lavoro, si legge: “In riferimento all'intesa raggiunta per l'uso del Suo
3 automezzo personale per esigenze lavorative, Le confermiamo che provvederemo a corrisponderle
a piè di lista un'indennità chilometrica che terrà conto delle seguenti caratteristiche:
Autorizzazione:
La presente autorizzazione è valida limitatamente all'utilizzo dell'autovettura […] (segue indicazione del modello e della targa dell'autovettura, n.d.r.)
Percorsi: tragitti di percorrenza riferiti alle distanze chilometriche più brevi convenzionalmente stabilite dalle mappe stradali
Indennità chilometrica:
Con riferimento alle tariffe dei costi chilometrici annualmente elaborate dall in relazione al chilometraggio annuale dell'automezzo
Scadenza autorizzazione: la presente autorizzazione perderà di validità sia in caso di utilizzo di autovettura diversa da quella autorizzata, in caso di nostra revoca o di sua espressa rinuncia scritta
Periodicità rimborsi:
I rimborsi avverranno dopo Sua esplicita dichiarazione relativa ai km effettivamente percorsi
Per il rimborso di eventuali danni a persone o cose causati da incidenti stradali Lei si avvarrà solo ed esclusivamente degli indennizzi della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro sollevandoci da ogni e qualsiasi responsabilità in merito”.
Nelle note spese chilometriche prodotte in giudizio (ed esibite agli ispettori), recanti l'intestazione
“rimborso spese utilizzo auto personale” e contenenti la richiesta di rimborso a nome di ciascuna delle due dipendenti, sono indicati: la targa e il tipo di autovettura di proprietà delle dipendenti e dalle stesse utilizzata, l'indicazione della località di partenza (ossia la sede legale della società ricorrente), del cliente e della località raggiunta, il numero dei chilometri percorsi per ogni viaggio e il numero complessivo dei chilometri percorsi nel mese di riferimento, la tariffa ACI applicata e il totale dovuto.
Si tratta pertanto di documentazione completa e idonea a riscontrare tutti i viaggi effettuati dalle lavoratrici, in ciascuno dei mesi del periodo compreso tra giugno 2017 e dicembre 2018, e compensati con le relative spese di viaggio.
Né la adeguatezza e la certezza dei dati ricavabili da questa documentazione paiono contraddetti,
Con come sostenuto dall' , dalle circostanze che le note spese non siano sottoscritte dal datore di lavoro e dalle lavoratrici e che esse non rechino una data.
E infatti, in sede ispettiva e in questo giudizio, sono state prodotte anche le e-mail (recanti data certa e, nella maggioranza dei casi, con l'indicazione dei nomi delle lavoratrici e ) Per_3 Per_1
4 attraverso le quali le dipendenti e hanno comunicato, mese Persona_1 Persona_2
per mese, allo UD SS, le istanze di rimborso per la mensilità appena compiuta, proprio allo scopo di ottenere la liquidazione delle spese di viaggio nella busta paga del mese di riferimento, redatta dal citato studio di consulenza (vd. docc. 8 e 9 fasc. INL cit.).
Secondo.
L'effettività, le ragioni e la tipologia dei viaggi compiuti dalle dipendenti nonché le modalità di redazione e di invio delle istanze di rimborso chilometrico sono state confermate dal testimone
, escussa all'udienza del 18.3.2025. Persona_1
Segnatamente, il testimone ha dichiarato: “ADR: ho iniziato a lavorare per la ricorrente nel mese di dicembre del 2010. ADR: al momento mi occupo di assistere l'ufficio logistico e, segnatamente, interagisco con i clienti e gli autisti, intrattengo corrispondenza a mezzo e-mail con clienti, provvedo alla programmazione e alla supervisione del lavoro giornaliero degli autisti. Sono cinque anni che eseguo queste mansioni, mentre in precedenza ero nell'ufficio amministrativo e mi occupavo di fatturazione. ADR: nel periodo compreso tra la metà dell'anno 2017 sino alla fine dell'anno 2018 è capitato che compissi delle trasferte per conto della ricorrente. ADR: mi occupavo di recarmi presso i clienti siti anche al di fuori del Comune di Dovera (ove è situata la sede della ricorrente) e, precisamente, a Piacenza e provincia, a Lodi e provincia e a e CP_1 provincia. ADR: c'erano giorni in cui occorreva portare e prendere documentazione dai clienti
(come bolle di consegna e documenti necessari per la registrazione, che non venivano emessi dai caseifici in tempo) o, ancora, occorreva prendere dei pezzi di ricambio (che erano necessari in officina) oppure anche andare a recuperare degli autisti in officina. Questi erano i motivi per cui compivo gli spostamenti fuori sede. ADR: questi spostamenti erano richiesti, per esigenze aziendali, almeno settimanalmente. ADR: utilizzavo l'autovettura di mia proprietà. ADR: alla fine di ogni mese compilavo un prospetto nel quale indicavo la data dello spostamento, il chilometraggio percorso e il luogo di arrivo;
inviavo il prospetto, mediante e-mail, allo studio di consulenza che si occupava di redigere le buste paga. ADR: come me anche la sig.ra si occupava Persona_2
di recarsi dai clienti o, in generale, di svolgere gli spostamenti fuori sede per i motivi che ho elencato pocanzi. ADR: anche la sig.ra come me, era adibita presso l'ufficio Per_2
amministrativo e quindi ci dividevamo le incombenze anche relative agli spostamenti. Anche lei, come me, utilizzava un'automobile di sua proprietà e compilava il prospetto relativo alle trasferte effettuate che inviava a mezzo e-mail allo studio di consulenza” (vd. verbale di udienza del
18.3.2025).
Le dichiarazioni del testimone, mai sentito dagli ispettori, sono chiare e precise, tenuto conto del non trascurabile intervallo di tempo trascorso dagli anni 2017/2018 ad oggi nonché delle mutate
5 mansioni della dipendente;
non vi sono, del resto, ragioni per dubitare dell'attendibilità oggettiva del testimone.
Terzo.
Con NE può darsi rilievo, nel senso voluto dall' , a quanto dichiarato da – Testimone_1
“responsabile del ricevimento e trattamento delle materie prime (accesso del latte e preparazione delle miscele nel reparto di produzione) per il caseificio di Casale Cremasco” (vd. verbale di udienza del 18.3.2025) – unico dipendente delle “aziende clienti menzionate nelle note spese delle lavoratrici” a essere stato sentito dagli ispettori in sede di sommarie informazioni.
Egli, infatti, nel corso dell'esame ispettivo, si è limitato ad affermare di non avere contezza (“non mi risulta”) che “al di fuori del personale autista siano venute presso questo stabilimento altre persone della né tantomeno donne. […] Non si ravvisa la necessità della presenza di Parte_2 qualcuno della presso il nostro stabilimento di personale non autista […]” (vd. doc. 7 Parte_2
fasc. INL cit.).
Epperò, come dal suddetto meglio chiarito nel corso dell'escussione testimoniale, “presso l'azienda di Casale Cremasco ci sono due accessi, uno carraio attraverso il quale accedono gli Pt_3 automezzi anche per lo scarico e carico del siero e un altro utilizzato dagli uffici”, sicché, essendo il testimone addetto “alle materie prime”, “se qualche dipendente della ricorrente ha portato bolle
o altra documentazione amministrativa” egli non può “esserne a conoscenza” potendo “questi dipendenti” utilizzare “l'accesso degli uffici” (vd. verbale di udienza del 18.3.2025)
Sulla scorta di quanto sin qui considerato, si ritiene che i ricorrenti abbiano sufficientemente provato che le erogazioni presenti nelle buste paga di e a Persona_1 Persona_2 titolo di “rimborsi spese chilometriche” siano effettivi e, dunque, giustificati.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso in opposizione, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata, non essendo dovute le somme in essa portate.
Rilevato che le considerazioni svolte, comportando l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, soddisfano integralmente l'interesse dei ricorrenti sul punto, il giudice, in virtù dei principi generali di economia e logica processuale, non deve provvedere sulle altre questioni di rito formulate dai ricorrenti, poiché inidonee a procurare alle parti una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Con
Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 82/2024 del 29.4.2024;
2) condanna l' Controparte_5
a rimborsare ai ricorrenti le spese di giustizia, che si liquidano in euro
[...]
2.131,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfettario del 15%, I.V.A e C.P.A. se dovute come per legge.
Cremona, 17.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Petrosino
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