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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14697/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. , con sede in Bacoli (NA) alla Via W.A. Mozart 68, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Cerino (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli C.F._1 alla Piazza Carlo III 42;
opponente
E
(P. Iva , con sede legale in Padova alla Via Andorra 1, in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Cappelloni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in C.F._2
Perugia alla Via Martiri dei Lager 65;
opposta CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 18.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 08.06.2022, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto del 20.05.2022, con cui la società le ha intimato pagamento CP_1 della somma complessiva di euro 10.836,92, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, alle spese di notifica e a quelle successive occorrende, in forza dell'assegno bancario n.
0234868461-09 tratto su Credit Agricole – Agenzia di Bacoli, rimasto impagato in quanto “emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli art. 9 e 10- bis, lett. a, della L. 386-90”.
A sostegno della proposta opposizione, parte istante ha contestato la validità dell'assegno in parola.
Evidenziando l'illegibilità della data di emissione dello stesso, ha dedotto la mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 1 R.D. n. 1736/33. Evidenziando, altresì, che l'assegno bancario sia stato emesso “senza autorizzazione” di cui all'art. 1 L. 386/90, ha contestato che esso possa costituire titolo esecutivo idoneo a fondare la realizzazione coattiva del credito richiesto. Infine, nel merito ha asserito che il titolo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto opposto, sia stato rilasciato a garanzia di un eventuale inadempimento della ad obbligazioni nascenti dai rapporti Parte_1 commerciali con la Sulla scorta di tali premesse ha concluso per la declaratoria di CP_1 inesistenza del diritto di credito azionato dall'odierna convenuta con conseguente nullità della impugnata intimazione di pagamento, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato gli assunti avversi e, fornendo la causale del CP_1 rapporto sottostante l'emissione del titolo azionato, ha ribadito che l'assegno n. 0234868461-09 del
28.02.2022 tratto su Credit Agricole – Agenzia di Bacoli è stato emesso per il pagamento della fornitura di merce, come da documentazione allegata in atti. Pertanto, ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'importo precettato e, in ogni caso, venga accertata la sussistenza del diritto di credito di essa opposta nei confronti della società intimata, con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 9.564,54, derivanti dalla fornitura di capi di abbigliamento del 29.10.2021 e del 17.11.2021 e relativamente alla quale veniva, giustappunto, emesso l'assegno bancario in contestazione.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 10.05.2023, concessi i termini ex art 183, VI comma c.p.c., all'udienza del
18.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo al merito della controversia, l'odierna opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, attesa l'inesistenza tra le parti di un rapporto obbligatorio idoneo ad assurgere come fonte del credito azionato.
Quanto al primo motivo di doglianza, mette conto evidenziare che, come è noto, l'assegno bancario deve contenere per espressa previsione legislativa, ( artt. 1 e 31 del R.D. 1736 del 21.12.1933), la data ed il luogo dove esso è stato emesso.
Al riguardo, l'assunto di parte opponente sulla asserita illegibilità della data di emissione dell'assegno bancario e, da qui, l'inesistenza di uno dei requisiti richiesti dalle suindicate disposizioni normative, risulta smentito per tabulas. Dalla documentazione prodotta emerge che l'assegno de quo è completo di ogni suo elemento essenziale e la data del 28.02.2022 ivi apposta è chiaramente leggibile.
Del pari privo di pregio si rivela il secondo motivo di doglianza, con cui la società intimata ha assunto che l'assegno bancario, essendo stato emesso senza l'autorizzazione della banca, sia privo di valore di titolo esecutivo e non possa essere posto a fondamento del precetto, oggetto della presente opposizione. Sul punto, l'art. 3 della Legge 386/90, al primo comma, prevede che nei casi di emissione di assegno senza provvista “il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta
e non pagata”. Al comma secondo, prevede che l'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale. A differenza, dunque, del comma primo, che richiama espressamente l'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, il comma secondo non distingue tale ipotesi, come invece sostenuto dall'opponente, da quella degli assegni emessi senza autorizzazione, prevedendo gli effetti di titolo esecutivo dell'assegno bancario.
Pertanto, l'assegno de quo è titolo esecutivo valido ed efficace per iniziare l'esecuzione forzata alla stregua di quanto disposto dall'art. 474 c.p.c.
Ciò precisato, parte opposta ha chiesto, in ogni caso, accertarsi il proprio diritto di credito di euro
9.564,54, derivante dalla fornitura di merce del 29.10.2021 e del 17.11.2021 a parte opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento del relativo importo.
Giova evidenziare che con il giudizio di opposizione a precetto si apre un giudizio di cognizione di accertamento negativo con cui, se da una parte il debitore eccepisce l'inesistenza del credito, dall'altra il creditore può legittimamente proporre ogni eccezione per ottenere la realizzazione del proprio credito e finanche proporre domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta, conseguendo una pronuncia, allo stesso favorevole, che costituisca nuovo titolo esecutivo, da far valere in aggiunta o in sostituzione di quello originariamente fatto valere.
Tale principio di diritto è stato affermato più volte dalla Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass.
4380/2012- Cass-14554/2000 –Cass. 8399/2003) la quale ha enunciato che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, “l'opposto (vale a dire il creditore procedente) ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. n.14554/2000 ed altre) e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico (peraltro poco frequenti in un giudizio oppositivo quale è quello de quo) sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione (cfr. già Cass. n.3849/88 e
n.11097/96, nonché Cass.n.7225/06 e n.9494/07)”. Ancora, l'assegno bancario, anche qualora non fosse valido come titolo esecutivo, deve essere considerato, nei rapporti fra traente e prenditore, come una promessa di pagamento, implicando, ex art. 1988 c.c., una presunzione, anche se solo iuris tantum, della esistenza del rapporto sottostante.
Il destinatario della ricognizione o della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria. Da ciò deriva che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento della intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento. Ma il debitore può resistere, provando o l'inesistenza o la invalidità del rapporto fondamentale, o la sua estinzione (così Cass. 4804/2006).
Al riguardo, secondo i Giudici di legittimità: “La ricognizione di debito (al pari della promessa di pagamento), pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha, però, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art.1988 un'astrazione meramente processuale della causa debendi, cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi. Il destinatario della ricognizione - così come quello della promessa - è, quindi, dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente al riconoscimento del debito od alla dichiarazione di promessa, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. … . Ora, chi propone una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato - come nella specie - su di una ricognizione di debito (insita nell'emissione dell'assegno bancario di pagamento) è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento” (così Cass. 11332/2009).
Posto dunque l'ammissibilità della domanda riconvenzionale e la validità degli assegni quale promessa di pagamento ex art.1988 c.c. con inversione dell'onere probatorio, occorre verificare se in effetti parte opponente abbia fornito la prova in tutto o in parte dell'estinzione della propria obbligazione.
Ebbene, nel caso in esame, si rileva che nessuna prova di estinzione del debito è stata offerta dalla società intimata che, pertanto, andrà condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 9.564,54, oltre interessi dalla domanda.
La documentazione prodotta dalla società opposta e le stesse prospettazioni difensive svolte dalla opponente ben valgono a comprovare e confortare le ragioni di credito azionate dalla odierna opposta. Basti considerare che non solo non ha contestato in maniera specifica Parte_1
l'avvenuta regolare esecuzione delle forniture e prestazioni per cui è richiesta di pagamento del corrispettivo, ma anzi ha svolto difese e formulato richieste implicanti il sostanziale riconoscimento del credito di parte avversa. Ne consegue che la domanda riconvenzionale non solo è ammissibile, ma si rivela oltremodo fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della nei confronti della e si Parte_1 CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da
[...] avverso l'atto di precetto del 20.05.2022, così dispone: Parte_1
a) rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara che la ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'assegno bancario CP_1
n. 0234868461-09 tratto su Credit Agricole – Agenzia di Bacoli;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e, per l'effetto, CP_1
condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di euro 9.564,54, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
c) condanna al pagamento, in favore della società delle spese di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 1.700,00, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Napoli, 19.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14697/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. , con sede in Bacoli (NA) alla Via W.A. Mozart 68, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Cerino (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli C.F._1 alla Piazza Carlo III 42;
opponente
E
(P. Iva , con sede legale in Padova alla Via Andorra 1, in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Cappelloni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in C.F._2
Perugia alla Via Martiri dei Lager 65;
opposta CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 18.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 08.06.2022, la ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto del 20.05.2022, con cui la società le ha intimato pagamento CP_1 della somma complessiva di euro 10.836,92, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo, alle spese di notifica e a quelle successive occorrende, in forza dell'assegno bancario n.
0234868461-09 tratto su Credit Agricole – Agenzia di Bacoli, rimasto impagato in quanto “emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli art. 9 e 10- bis, lett. a, della L. 386-90”.
A sostegno della proposta opposizione, parte istante ha contestato la validità dell'assegno in parola.
Evidenziando l'illegibilità della data di emissione dello stesso, ha dedotto la mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 1 R.D. n. 1736/33. Evidenziando, altresì, che l'assegno bancario sia stato emesso “senza autorizzazione” di cui all'art. 1 L. 386/90, ha contestato che esso possa costituire titolo esecutivo idoneo a fondare la realizzazione coattiva del credito richiesto. Infine, nel merito ha asserito che il titolo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto opposto, sia stato rilasciato a garanzia di un eventuale inadempimento della ad obbligazioni nascenti dai rapporti Parte_1 commerciali con la Sulla scorta di tali premesse ha concluso per la declaratoria di CP_1 inesistenza del diritto di credito azionato dall'odierna convenuta con conseguente nullità della impugnata intimazione di pagamento, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato gli assunti avversi e, fornendo la causale del CP_1 rapporto sottostante l'emissione del titolo azionato, ha ribadito che l'assegno n. 0234868461-09 del
28.02.2022 tratto su Credit Agricole – Agenzia di Bacoli è stato emesso per il pagamento della fornitura di merce, come da documentazione allegata in atti. Pertanto, ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'importo precettato e, in ogni caso, venga accertata la sussistenza del diritto di credito di essa opposta nei confronti della società intimata, con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 9.564,54, derivanti dalla fornitura di capi di abbigliamento del 29.10.2021 e del 17.11.2021 e relativamente alla quale veniva, giustappunto, emesso l'assegno bancario in contestazione.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 10.05.2023, concessi i termini ex art 183, VI comma c.p.c., all'udienza del
18.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo al merito della controversia, l'odierna opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, attesa l'inesistenza tra le parti di un rapporto obbligatorio idoneo ad assurgere come fonte del credito azionato.
Quanto al primo motivo di doglianza, mette conto evidenziare che, come è noto, l'assegno bancario deve contenere per espressa previsione legislativa, ( artt. 1 e 31 del R.D. 1736 del 21.12.1933), la data ed il luogo dove esso è stato emesso.
Al riguardo, l'assunto di parte opponente sulla asserita illegibilità della data di emissione dell'assegno bancario e, da qui, l'inesistenza di uno dei requisiti richiesti dalle suindicate disposizioni normative, risulta smentito per tabulas. Dalla documentazione prodotta emerge che l'assegno de quo è completo di ogni suo elemento essenziale e la data del 28.02.2022 ivi apposta è chiaramente leggibile.
Del pari privo di pregio si rivela il secondo motivo di doglianza, con cui la società intimata ha assunto che l'assegno bancario, essendo stato emesso senza l'autorizzazione della banca, sia privo di valore di titolo esecutivo e non possa essere posto a fondamento del precetto, oggetto della presente opposizione. Sul punto, l'art. 3 della Legge 386/90, al primo comma, prevede che nei casi di emissione di assegno senza provvista “il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta
e non pagata”. Al comma secondo, prevede che l'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale. A differenza, dunque, del comma primo, che richiama espressamente l'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, il comma secondo non distingue tale ipotesi, come invece sostenuto dall'opponente, da quella degli assegni emessi senza autorizzazione, prevedendo gli effetti di titolo esecutivo dell'assegno bancario.
Pertanto, l'assegno de quo è titolo esecutivo valido ed efficace per iniziare l'esecuzione forzata alla stregua di quanto disposto dall'art. 474 c.p.c.
Ciò precisato, parte opposta ha chiesto, in ogni caso, accertarsi il proprio diritto di credito di euro
9.564,54, derivante dalla fornitura di merce del 29.10.2021 e del 17.11.2021 a parte opponente, con condanna di quest'ultima al pagamento del relativo importo.
Giova evidenziare che con il giudizio di opposizione a precetto si apre un giudizio di cognizione di accertamento negativo con cui, se da una parte il debitore eccepisce l'inesistenza del credito, dall'altra il creditore può legittimamente proporre ogni eccezione per ottenere la realizzazione del proprio credito e finanche proporre domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta, conseguendo una pronuncia, allo stesso favorevole, che costituisca nuovo titolo esecutivo, da far valere in aggiunta o in sostituzione di quello originariamente fatto valere.
Tale principio di diritto è stato affermato più volte dalla Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass.
4380/2012- Cass-14554/2000 –Cass. 8399/2003) la quale ha enunciato che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, “l'opposto (vale a dire il creditore procedente) ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. n.14554/2000 ed altre) e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico (peraltro poco frequenti in un giudizio oppositivo quale è quello de quo) sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione (cfr. già Cass. n.3849/88 e
n.11097/96, nonché Cass.n.7225/06 e n.9494/07)”. Ancora, l'assegno bancario, anche qualora non fosse valido come titolo esecutivo, deve essere considerato, nei rapporti fra traente e prenditore, come una promessa di pagamento, implicando, ex art. 1988 c.c., una presunzione, anche se solo iuris tantum, della esistenza del rapporto sottostante.
Il destinatario della ricognizione o della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria. Da ciò deriva che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento della intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento. Ma il debitore può resistere, provando o l'inesistenza o la invalidità del rapporto fondamentale, o la sua estinzione (così Cass. 4804/2006).
Al riguardo, secondo i Giudici di legittimità: “La ricognizione di debito (al pari della promessa di pagamento), pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha, però, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art.1988 un'astrazione meramente processuale della causa debendi, cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi. Il destinatario della ricognizione - così come quello della promessa - è, quindi, dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente al riconoscimento del debito od alla dichiarazione di promessa, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. … . Ora, chi propone una domanda di opposizione ad un'esecuzione promossa per un credito fondato - come nella specie - su di una ricognizione di debito (insita nell'emissione dell'assegno bancario di pagamento) è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento” (così Cass. 11332/2009).
Posto dunque l'ammissibilità della domanda riconvenzionale e la validità degli assegni quale promessa di pagamento ex art.1988 c.c. con inversione dell'onere probatorio, occorre verificare se in effetti parte opponente abbia fornito la prova in tutto o in parte dell'estinzione della propria obbligazione.
Ebbene, nel caso in esame, si rileva che nessuna prova di estinzione del debito è stata offerta dalla società intimata che, pertanto, andrà condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 9.564,54, oltre interessi dalla domanda.
La documentazione prodotta dalla società opposta e le stesse prospettazioni difensive svolte dalla opponente ben valgono a comprovare e confortare le ragioni di credito azionate dalla odierna opposta. Basti considerare che non solo non ha contestato in maniera specifica Parte_1
l'avvenuta regolare esecuzione delle forniture e prestazioni per cui è richiesta di pagamento del corrispettivo, ma anzi ha svolto difese e formulato richieste implicanti il sostanziale riconoscimento del credito di parte avversa. Ne consegue che la domanda riconvenzionale non solo è ammissibile, ma si rivela oltremodo fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza della nei confronti della e si Parte_1 CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da
[...] avverso l'atto di precetto del 20.05.2022, così dispone: Parte_1
a) rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara che la ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'assegno bancario CP_1
n. 0234868461-09 tratto su Credit Agricole – Agenzia di Bacoli;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e, per l'effetto, CP_1
condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di euro 9.564,54, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
c) condanna al pagamento, in favore della società delle spese di Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in euro 1.700,00, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Napoli, 19.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone