Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4905/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4905/2021 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.10.2024, ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro - tempore Dr. , con Controparte_1
sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, Partita Iva n. Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello e delibera di incarico del Direttore Generale della Parte_2
dell'01.06.2021, dall'avv. Michele Pascarella, c.f. , CodiceFiscale_1
fax: 0823-498394, posta elettronica certificata e comunicata all'Ordine degli
Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere: Email_1
presso il cui Studio elettivamente domicilia in alla Via Vincenzo Pt_1
Lamberti n. 29, Fabbr. A/2 e specificamente presso l'indirizzo PEC:
Il predetto difensore dichiara e conferma di Email_2
voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0823- 498394 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) e comunicata all'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria Capua
Vetere: Email_2
APPELLANTE
E
(già Controparte_2
con Controparte_3
sede in Maddaloni (CE) alla Piazza De Sivo n° 2, c.f. e P.IVA: P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore dott. Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
dall'Avv. Francesco Picazio, c.f. con studio in CodiceFiscale_2
alla Piazza Matteotti n° 67, elettivamente domiciliato presso il proprio Pt_1
indirizzo telematico qui di seguito riportato, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni, anche ai sensi dell'art. 176 c.p.c., PEC:
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la , in persona del legale Parte_1
rappresentante, come da atto di appello, insistendo per il suo integrale 3
accoglimento, con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA e CPA come per legge.
Per la Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da comparsa
[...]
di costituzione e risposta e conclusioni ivi contenute, per il rigetto dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma della sentenza appellata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione in favore dell'Avv. Francesco Picazio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo PEC il 26.11.2021, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1599/2021 del 11.5.2021 del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2858/2017
dell'8.11.2017 - notificato il 10.11.2017 - con il quale era stato ad essa intimato il pagamento, in favore della ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, dell'importo di € 21.907,78, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie da quest'ultimo eseguite nell'anno
2011.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per i motivi meglio ivi indicati, di accogliere le seguenti 4
conclusioni:
“1) In via preliminare, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del
G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania – Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 1599/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2858/2017) e la condanna della società opposta – appellata alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della concessa provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì
del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
2) In via subordinata e sempre in via preliminare, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto II) del presente atto di appello, annulli,
revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 1599/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la intervenuta Pt_2
prescrizione ex art. 2948, comma primo, n. 4, c.c. del presunto credito di cui al decreto ingiuntivo opposto ed oggetto di causa, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2858/2017) e la 5
condanna della società opposta - appellata alla restituzione di tutte somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù
della concessa provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
3) In via ulteriormente gradata e nel merito, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto III) del presente atto di appello, previa preliminare sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio civile di appello ed all'esito della decisione del pregiudiziale e rilevante giudizio amministrativo di appello (Consiglio di Stato R.G. n. 7708/2016 avverso la sentenza TAR Campania n. 833/2016), annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 1599/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o l'inesistenza Pt_2
dell'importo ingiunto, compresi gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I.. n. 2858/2017) e la condanna della società
opposta- appellata alla restituzione di tutte somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), in virtù della concessa provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
6
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 29.3.2022 si costituiva la in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo l'inammissibilità
dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito del proposto gravame, per le ragioni ivi meglio specificate, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra indicate.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed alla prefissata udienza del 9.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art.127ter c.p.c. -
esaminate le note depositate dalle parti, la Corte si riservava la decisione,
assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata . Parte_3
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 7
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Orbene, con il primo motivo di gravame l'appellante censura innanzitutto la gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione da essa proposta con l'originario atto di opposizione.
Il primo giudice ha sul punto osservato quanto segue:
“La presente controversia verte essenzialmente sul pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate dall'opposta in favore degli assistiti dell' , in regime di accreditamento provvisorio. Parte_2
Nell'ambito del S.S.N., il regime dell'accreditamento, di cui di cui all'art. 8 D.lgs. n. 502/1992, come integrato dall'art. 6, L. n. 724/1994 e successive modifiche, ha sì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria, con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente,
consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex 8
lege di attività di servizio pubblico, con la conseguenza che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali (cfr. Cass. SS.UU. n.
14335/05). Ne consegue che, trattandosi di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto concessorio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 33, D.lgs.
n. 80/1998 - applicabile ratione temporis -, nel testo sostituito dall'art. 7, L.
n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 204/04, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt.
33, commi 1° e 2° e 34, comma 1°, D. lgs. n. 80/1998, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), L. n. 205/2000. In particolare, per effetto della citata pronuncia, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, per quel che interessa nella presente causa, tutte le
“controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in relazione alle quali, pertanto, il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base del criterio generale del petitum sostanziale.
La conseguenza è che, ove si controverta, come nella specie,
sull'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione, la causa, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, competente a conoscere dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto dedotto in giudizio (cfr, sul punto, Cass. n.
6330/05) . Tale giurisdizione sussiste ove, come nel caso di specie , non sia res controversa l 'esistenza o il contenuto della concessione, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi (Cass. SS.UU. n. 15217/06, n. 22661/06 e n. 411/07), sicché 9
occorre esclusivamente un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione (cfr. SS.UU. 29536/2008).
Nella specie, alcun profilo inerente a poteri discrezionali della p.a.
sono in questione, pertanto sussiste la giurisdizione del Tribunale”.
Secondo l'appellante, tali affermazioni si porrebbero in contrasto con diverse pronunce giurisprudenziali e, comunque, a suo dire, la contestazione dell'applicabilità dello sconto tariffario previsto per legge e/o disposizione regionale di proroga, comporterebbe inevitabilmente un sindacato sui poteri autoritativi della P.A., con conseguente giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
In realtà, la conclusione cui è giunto il primo giudice si inquadra nell'insegnamento dei giudici di legittimità (v., ex plurimis, Cassazione civile,
Sez. Un., 15/07/2021, n. 20161), da tempo fatto proprio da questa Corte,
secondo il quale “Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del
Part 2010, la domanda di condanna della competente al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa - in tema di attività
sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento - proposta dalla società
accreditata sulla base dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. tetti di spesa e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo tra le parti limitatamente alle clausole che stabilivano la non remunerabilità
delle predette prestazioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario,
trattandosi di controversia il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione connessa ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza interessare il 10
controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio”.
La censura sul punto proposta appare quindi del tutto infondata.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante rivolge al propria critica avverso il rigetto da parte del Tribunale della propria eccezione di prescrizione, avvenuto sulla base delle seguenti considerazioni:
“L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta va rigettata essendo il termine prescrizionale per il pagamento di somme quello ordinario di dieci anni. A tal fine si precisa che, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4 per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 1 luglio 2005, n. 14080),
con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3
settembre 1993, n. 9295); la prescrizione in questione non è, invece,
applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è
indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi
(Cass. 24 febbraio 1977, n. 826), né con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. 4
dicembre 1982, n. 6615; Cass. 3 settembre 1993, n. 9295; Cass. 11
26161/2006)”.
Parte Deduce la che trattandosi di importi (residui) relativi a fatturazioni mensili si applicherebbe invece la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, 1° comma, n. 4, c.c.; inoltre, era lo stesso contratto che prevedeva il pagamento di acconti mensili sulle prestazioni periodiche mensili
(dello stesso tipo ovvero di prestazioni specialistiche ambulatoriali accreditate) ed il saldo trimestrale delle stesse.
In conseguenza, alla fattispecie oggetto di causa ed al presunto credito di cui al decreto ingiuntivo opposto si applicherebbe la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, 1° comma, n. 4.
La censura si pone ai limiti dell'inammissibilità, posto che consiste in una mera reiterazione delle affermazioni già effettuate in primo grado, senza tuttavia minimamente affrontare le argomentazioni utilizzate dal Tribunale al fine di affermare l'applicabilità alle prestazioni in questione della prescrizione ordinaria decennale;
anche in questo caso, dunque, il motivo di gravame appare in ogni caso del tutto infondato.
Parte Con ulteriore censura l' lamenta ancora l'erroneità ed illegittimità
della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato nel merito la propria opposizione ritenendo non applicabile alla fattispecie di causa lo sconto tariffario ex all'art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006,
prorogato per l'anno 2011 con decreto del Commissario ad acta Regione
Campania n. 24/2011 e richiamato nelle clausole del contratto intercorso tra le parti.
Orbene, sul punto costituisce orientamento del tutto consolidato in sede di legittimità (v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI, 5/10/2021, n. 12
27007), da tempo fatto proprio da questa Corte, quello secondo il quale “In
tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall' art. 1,
comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006 , deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della
Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010,
chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione”.
L'appellante richiama tuttavia le affermazioni contenute nell'atto di opposizione secondo cui, da un esame del contratto stipulato tre le parti, ed in particolare degli artt. 4 (rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni) e 5 (criteri di remunerazione delle prestazioni) emergerebbe,
invero, un reiterato richiamo agli sconti di cui alla legge 296/06, per cui questi assurgerebbero a clausola contrattuale, ancor prima che a norma di legge,
pertanto all'epoca di legittima applicazione.
In sostanza, tanto i limiti di spesa quanto la remunerazione delle prestazioni verrebbero, infatti, quantificati al netto degli sconti di cui alla legge
296/06, lo sconto di cui sopra, dunque, rappresenterebbe una clausola contrattuale, come tale è vincolante per le parti.
In conclusione, la natura contrattuale dello sconto assorbirebbe sostanzialmente qualunque questione sulla vigenza o meno della normativa di cui alla legge 296/06 all'epoca dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il corrispettivo, nulla essendo dovuto alla società ricorrente. 13
Il Tribunale, peraltro farcendo proprio un orientamento da tempo applicato da questa stessa Corte, ha sul punto affermato quanto segue:
Part
“La ha però richiamato anche l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti che richiama appunto la disciplina dello sconto.
E' necessario stabilire se l'applicabilità dello sconto tariffario nel caso di specie possa trovare la propria fonte, invece che nella legge, nel contratto stipulato tra le parti.
Se è vero, infatti, che l'art. 4 comma 1 del contratto richiama l'art. 1
comma 796 lettera o) della L. 296/2006, è anche vero che il riferimento allo sconto tariffario viene effettuato dalle parti al fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento.
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che anche le altre disposizioni dell'art. 4 de quo richiamano lo sconto di cui alla L. n.
296/2006 al fine di determinare il limite di spesa per le prestazioni che l'azienda sanitaria locale può acquistare nell'anno 2010 dalle strutture
Part accreditate ed ubicate nel territorio per i propri residenti, per i residenti
Part di altre della regione Campania e per i residenti di altre Regioni ( art. 4
secondo, terzo e quarto comma).
Né a sostegno di un diverso orientamento può richiamarsi l'art. 5 del contratto alla parte in cui stabilisce che la remunerazione delle prestazioni in favore dei centri accreditati sarà effettuata sulla base delle tariffe regionali a netto degli sconti di legge.
Ciò in quanto la dilazione utilizzata appare alquanto generica per poter essere riferita in modo specifico proprio alla legge finanziaria del 2007, 14
soprattutto se si tiene conto della portata temporale limitata di tale normativa.
Invero, l'art. 1, comma 796, lett.o) della L. 296/2006 si riferisce alle prestazioni erogate nel triennio 2007 – 2009 e non è, quindi, applicabile anche alle prestazioni cui si riferisce il credito oggetto del decreto ingiunto e precisamente a prestazioni erogate da Controparte_2
nell'anno 2011.
[...]
Il generico riferimento agli sconti di legge, in assenza di elementi specifici, non può che rimandare ad atti legislativi applicabili al caso di specie e non anche ad atti legislativi non più vigenti per le prestazioni oggetto del rapporto per cui è causa”.
Si tratta quindi ancora una volta di motivazione logica e coerente,
rispetto alla quale l'appellante non fornisce, in sede di impugnazione, alcun ulteriore argomento critico, tale da porre in discussione la stessa, con conseguente infondatezza della censura sul punto proposta.
Risulta infine evidente che, essendo stati ritenuti infondati i motivi di gravame, non sussiste alcuna erroneità derivata - pure dedotta dall'appellante
- riguardante la parte della pronuncia di primo grado con la quale le spese e competenze di lite sono state poste a carico della , in base al Parte_4
principio della soccombenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza della proposta impugnazione, la stessa va rigettata, con conseguente conferma della gravata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1599/2021 dell'11.5.2021.
La spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante , in persona del legale Parte_1 15
rappresentante, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellata
[...]
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo in contestazione (da € 5.200,00 ad € 26.00,00),
nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Picazio
Francesco, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rappresentante, di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 26.11.2021 dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante, nei confronti della
[...] [...]
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza n. 1599/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 11.5.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
16
2) Condanna l' , in persona del Parte_1
legale rappresentante, al pagamento in favore della
[...]
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa se dovute, con attribuzione, in favore dell'Avv. Picazio Francesco,
dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_1
legale rappresentante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, all'udienza dell'8.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo