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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 968 dell'anno 2020 all'esito dell'udienza del 13.2.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
TRA
con sede legale in Montoro (Av) alla via Parte_1
Quercia Leone n. 12, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Lucia D'Angelo ed elettivamente domiciliata in Montoro (Av) alla via L. Salsano n. 115;
ATTRICE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Nicola C.F._1
Formica ed elettivamente domiciliato in Montoro (Av) alla via Roma n. 56;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 4.03.2020 La ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di accertare il suo diritto di proprietà sul fondo sito in Montoro (Av) alla frazione Torchiati, distinto in catasto terreni al foglio n. 9 particella n. 788, derivante dalla soppressione della particella 332 e di condannare a rilasciarlo non avendo Controparte_1 alcun titolo per l'occupazione e detenzione dello stesso, a ripristinare lo status quo ante, rimuovendo la recinzione in rete metallica posta arbitrariamente per delimitare il fondo in seguito alla sua occupazione illegittima e al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del bene. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso di essere proprietaria del
1/6 fondo suddetto per atto notarile del 15.07.1993 e di non averlo mai concesso in fitto al convenuto, ha esposto che quest'ultimo lo aveva occupato abusivamente ed illegittimamente, coltivandolo e delimitandolo con una recinzione in rete metallica. La società attrice ha, poi, rappresentato la necessità di riottenere il bene dovendo liquidare il proprio patrimonio per sanare le esposizioni debitorie.
Con comparsa del 22.05.2020 si è costituito chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda. In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto al Tribunale di accertare l'acquisto per usucapione del fondo in esame rappresentando di averlo posseduto uti dominus per più di un ventennio in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto. In particolare, la parte, dopo aver precisato di essere proprietario di un fondo posto nelle vicinanze rispetto a quello oggetto di giudizio ed identificato con le particelle 254 e 255, ha dedotto di aver preso possesso del terreno controverso, che risultava incolto ed abbandonato, fin dal 1990 allevando da allora bestiame ed animali da cortile, effettuando ogni opera necessaria alla sua manutenzione e provvedendo alla sua recinzione per evitare l'accesso da parte di estranei.
Con ordinanza del 13.04.2022 sono state ammesse le prove orali articolate dalla parte convenuta sui seguenti capitoli: “A) “Vero che il sig. nato l'[...] a [...]_1
Sup, residente in [...] ad oggi, in modo continuato, ininterrotto pacifico ed esclusivo, possiede il terreno sito in Montoro, in località Monticelli, in catasto terreni al foglio 9, particella 788, e – sempre dal 1990 a tutt'oggi – lo coltiva, vi alleva animali da cortile, vi deposita legna ed altre cose ed attrezzi di sua proprietà e cura la manutenzione di ogni parte del fondo stesso”; B) “Vero che lo stesso sig. ha anche realizzato un piccolo deposito e sempre dall'anno 1990 ha recintato Controparte_1
e chiuso il fondo di cui al capitolo A) in modo da impedire l'accesso di estranei”.
All'udienza del 20.02.2023 sono stati escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ha dichiarato di essere proprietario di un fondo Tes_3 Testimone_4 Testimone_1
situato nei pressi di quello del convenuto, di accedere al proprio fondo passando per quello del convenuto e con l'utilizzo delle chiavi ricevute dallo stesso. Il teste ha, poi, precisato che ha coltivato e valorizzato il fondo, in precedenza abbandonato, sin dal 1980, Controparte_1 piantando alberi da frutta, allevando animali da cortile e bestiame, depositando la legna e realizzando una recinzione e un deposito, poi demolito. Infine il teste ha evidenziato che il terreno in esame, in passato, ossia ai tempi in cui suo padre svolgeva le attività di coltivatore, era di una persona di Napoli, ma che, successivamente, era rimasto abbandonato fino a
2/6 quando il convenuto, proprietario anche di un fondo situato nelle vicinanze, aveva iniziato a coltivarlo. Il teste ha confermato i capitoli di prova riferendo di frequentare Testimone_2
il convenuto e di recarsi sui terreni dal 1987 ed evidenziando che il fondo in esame, in precedenza, risultava abbandonato. In termini più precisi il teste ha dichiarato che il convenuto coltiva il fondo con ortaggi ed erba medica e vi alleva qualche animale e che lo ha recintato utilizzando il bene anche per depositarvi materiale della propria attività principale.
Il teste ha confermato le attività di coltivazione del fondo da parte del Testimone_3 convenuto, pur non sapendo indicare con precisione il momento iniziale. Il teste ha, inoltre, riferito che il fondo risulta recintato e chiuso a chiave con un cancello da anni. Il teste
[...] ha affermato di essersi recato insieme al convenuto sul fondo in esame sin Tes_4
dagli anni '80, di averlo aiutato a ripulire il terreno, che era abbandonato, e che, successivamente, “intorno alla metà degli anni '80”, il convenuto ha continuato a detenere il fondo e a coltivarlo con ortaggi, verdura e alberi da frutta, di averlo aiutato anche nella manutenzione e nella potatura delle piante. Il teste ha, poi, soggiunto che Controparte_1
aveva realizzato sul fondo un deposito, poi demolito, che non ha mai chiesto il permesso a qualcuno per accedervi e che il fondo è recintato e chiuso a chiave da sempre.
La causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con memoria conclusionale, la parte attrice si è riportata alle proprie richieste, evidenziando, con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa di usucapione. In termini più precisi la parte ha esposto che, nel corso dell'istruttoria,
i testi non avevano saputo identificare con precisione il fondo né indicare quando era stata apposta la recinzione;
che il teste aveva fatto riferimento ad altro fondo di Testimone_1
proprietà del convenuto e aveva riferito, al contempo, che il fondo era abbandonato e che era di proprietà di una famiglia di Napoli ed infine che la coltivazione del fondo non poteva dirsi sufficiente ai fini dell'usucapione essendo pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimendo un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento.
Con comparsa conclusionale del 7.05.2024 la parte convenuta si è riportata alle conclusioni ed osservazioni rassegnate nei precedenti atti.
Così sintetizzati gli atti principali del giudizio e gli esiti dell'istruttoria, deve essere anzitutto esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto.
3/6 Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda è fondata in base alle seguenti considerazioni.
Anzitutto deve essere ricordato che incombe su chi invoca l'acquisto per usucapione l'onere di provare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per il tempo necessario ad usucapire con la prova non solo del corpus possidendi, ossia della disponibilità materiale del bene, ma anche dell'animus possidendi. In particolare, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 31238 del
3.11.2021). Deve essere, poi, soggiunto che, ai fini dell'accoglimento della domanda, la coltivazione del fondo, di per sé considerata, non è “espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé perché è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2013, n° 18215).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le risultanze istruttorie acquisite consentono senza alcun dubbio di affermare che il convenuto ha dato prova di tutti i requisiti necessari per l'acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa sito in Montoro località Torchiati, via
Monticelli ossia dell'esercizio da parte sua di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà protrattosi in modo continuativo per oltre venti anni. I testi escussi hanno, infatti, confermato la coltivazione, la gestione, la manutenzione del fondo nonché l'allevamento di varie tipologie di animali sullo stesso da parte del convenuto sin dagli anni ottanta. Il teste ha, anche, precisato di aver avuto accesso al proprio fondo mediante la Testimone_1 concessione delle chiavi del cancello sito sul fondo oggetto di causa da parte del convenuto.
Il teste ha riferito alcuni dettagli in ordine alle varie tipologie di ortaggi Testimone_2 coltivati sul fondo evidenziando di abitare a circa 100 metri dal convenuto. Il teste
[...]
ha confermato di conoscere il convenuto quale proprietario del fondo e, infine, il Tes_3 teste ha confermato la gestione del fondo da parte del convenuto sin dagli Testimone_4
anni ottanta precisando di aver fornito aiuto al convenuto al fine di spegnere incendi durante l'estate.
Con particolare riferimento alle eccezioni formulate dalla società attrice in ordine all'insufficienza probatoria della sola attività di coltivazione del fondo deve essere osservato che, nel caso di specie, a differenza di quanto dedotto, non è stata raggiunta la prova soltanto
4/6 della coltivazione del fondo da parte del convenuto, ma anche di altre attività che, complessivamente considerate, risultano certamente idonee a dimostrare l'intenzione del convenuto di esercitare il possesso uti dominus in maniera pubblica e non violenta per il periodo necessario ad usucapire il bene e senza alcuna interruzione. In merito deve essere anche ricordato che, per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione, non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, ma occorre che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'“animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28 novembre 2013, n° 26641). In altre parole, ritiene il
Tribunale che le attività poste in essere dal convenuto evidenziano in modo inequivocabile che lo stesso ha inteso comportarsi come proprietario esercitando facoltà prettamente dominicali consistenti non soltanto nella coltivazione del fondo, ma anche nella recinzione dello stesso, nella costruzione del deposito, nel deposito della legna, nell'allevamento degli animali, nella costruzione di un cancello e nella concessione a terzi del diritto di passaggio.
In ordine alle restanti deduzioni della società attrice deve essere solo evidenziato che i testi escussi hanno chiaramente fatto riferimento al fondo per cui è causa indipendentemente dalla circostanza di non aver saputo, alcuni di essi, indicare gli estremi catastali del predetto bene.
Deve essere, poi, osservato che il riferimento del teste ad un altro fondo di Testimone_1
proprietà del convenuto non assume alcuna rilevanza ai fini del rigetto della domanda riconvenzionale e che, allo stesso modo, sono irrilevanti e privi di rilievo il richiamo del teste all'appartenenza, in passato, del predetto terreno ad una famiglia di Napoli e l'allegazione difensiva circa la compatibilità tra la coltivazione e un titolo convenzionale o la mera tolleranza non avendo la parte attrice dedotto di aver concesso in detenzione il fondo al convenuto o di aver tollerato il predetto utilizzo da parte dello stesso.
Pertanto, in mancanza di allegazione e prova da parte della società di elementi volti a dimostrare l'interruzione del possesso predetto, non può che essere accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dichiarando che il convenuto è esclusivo proprietario per intervenuta usucapione ventennale del terreno oggetto del presente giudizio.
5/6 L'accoglimento della domanda in esame comporta, quale inevitabile conseguenza, il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice.
Quanto alla richiesta di ordinare la trascrizione della presente sentenza osserva il Tribunale che tale adempimento e formalità deve essere eseguita anche senza un ordine del giudice (v. sul punto
Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2005 n° 16853).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa (cfr. art. 15 cpc) e dei valori medi di cui al Dm 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di usucapione proposta dal convenuto e, per l'effetto, Controparte_1 accerta l'acquisto a titolo originario in capo a ex art. 1158 c.c. della proprietà Controparte_1
del fondo sito in Montoro, frazione Torchiati, via Monticelli distinto al NCT al foglio 9, particella 788;
- rigetta le domande della società attrice;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 2.552,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 237,00 per spese vive.
Così deciso il 13.03.2025 all'esito dell'udienza del 13.02.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6