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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1561/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1561 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del giorno 13.10.2025, avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia su ricorso congiunto, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
San Marcellino (Ce) alla Via Francesco Petrarca n. 11, presso lo studio dell'avv. Elena
Morza, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atessa Parte_2 C.F._2
(Ch) alla Via Colle Sant'Angelo n. 4/a, presso lo studio dell'avv. Antonella Marchetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato in data 15.04.2025, e Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale, evidenziavano Parte_2 che da tale unione era nata, il 28.10.2023, una figlia di nome Deducevano Per_1 inoltre che, a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, entrambi i genitori della piccola avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti Per_1 con la figlia minore alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo secondo il piano genitoriale allegato.
All'udienza del 13.10.2025, rappresentava di non confermare Parte_1 integralmente le condizioni di cui al ricorso, così come dedotto con memoria depositata il 22.09.2025; dopo ampia discussione, pertanto, le parti concordavano nel modificare parzialmente l'accordo così come verbalizzato.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale, come modificate all'udienza del 13.10.2025, le quali si trascrivono di seguito in corsivo:
1) la figlia rimarrà collocata prevalentemente presso la madre e sarà Persona_2 affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza.
Considerato il diritto-dovere del padre di coltivare con la figlia rapporti costanti contatti da quotidianità domestica e per scongiurare il rischio di compromettere gravemente la relazione padre-figlia data la tenera età della stessa, la madre favorirà il contatto anche telefonico quotidiano con n .1 video chiamate e messaggi audio nel rispetto dei tempi della piccola nonché degli impegni della madre e verso le Per_1 ore 20,00/20,30
pag. 2/5 2) il padre fino al compimento del 24° mese della piccola , terrà Parte_2 Per_1 con sé la bambina per due mezze giornate a settimana (4 ore circa), nei giorni del mercoledì e venerdì, nonché a settimane alterne l'intera giornata del sabato e domenica, senza pernotto, dal mattino alle ore 8.30 alla sera alle ore 19.00. Dopo il compimento dei due anni il padre , oltre i già concordati giorni Parte_2 infrasettimanali, potrà tenere con sé la propria figlia l'intero weekend, con pernotto, a settimane alterne. Tali weekend avranno inizio al sabato mattina alle 9.30 per terminare la domenica pomeriggio alle 18.00, il tutto nel rispetto dei ritmi e delle esigenze della piccola.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi, sociali, nonché nel rispetto delle volontà della figlia e del suo stato di salute;
Per_1
3) che in merito alle festività Natalizie e Pasquali e il compleanno della piccola
, prediligendo primariamente per quest'ultima la possibilità di trascorrerlo Per_1 insieme ad entrambi i genitori, si chiede venga disposta l'alternanza annuale;
in particolare la figlia potrà trascorrere: la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno del
Natale con la madre e Santo TE con il padre, il 31/12 con la madre ed il giorno di
Capodanno con il padre ed IA con la madre, Sabato Santo con il padre, mentre
Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre, il tutto ad anni alterni in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore. Dopo il compimento del 24 mese della figlia, ulteriori periodi di visita, comprese le vacanze estive e quelle invernali, potranno essere concordati tra i genitori compatibilmente alle loro esigenze ed a quelle della minore, in ogni caso quale condizione minima il padre potrà tenere con sé la figlia durante le proprie ferie estive per tre giorni consecutivi dopo i 24 mesi con tempi da rideterminarsi a partire dai tre anni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle eventuali località di vacanza dove porteranno la figlia.
4) il signor , si impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 200,00 (euro duecento/00), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al oltre al 50% per le spese straordinarie pag. 3/5 sostenute per la figlia secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nel 2017 nelle Linee Guida CNF da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto.
5) per il periodo trascorso di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2024 nonché gennaio 2025 il Signor si impegna a versare la somma complessiva di euro Parte_2
500,00 ( cinquecento/00) secondo le seguenti modalità: versamento dell'importo di euro 100,00 mensili da corrispondere ogni mese per 5 mesi, con prima tranche da versare entro un mese dalla data odierna e successive rate entro il 13 di ogni mese. La sig. rinuncia alle pretese su eventuali arretrati non corrisposti da febbraio Pt_1
2025 a maggio 2025.
6) L'assegno unico e le detrazioni fiscali per la figlia verranno nella misura del Per_1
100% alla madre, a tal fine il Signor si impegna ad attivarsi presso il CAF Parte_2 di competenza;
7) I ricorrenti prestano sin da ora il consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto per la loro figlia . Persona_2
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra , nata ad [...]_1
(Ce), il 02.03.2004, e , nato ad [...] il [...], sulla Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte Per_1 motiva, a tutti gli effetti di legge;
- spese non ripetibili.
pag. 4/5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1561/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1561 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del giorno 13.10.2025, avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia su ricorso congiunto, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
San Marcellino (Ce) alla Via Francesco Petrarca n. 11, presso lo studio dell'avv. Elena
Morza, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Atessa Parte_2 C.F._2
(Ch) alla Via Colle Sant'Angelo n. 4/a, presso lo studio dell'avv. Antonella Marchetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato in data 15.04.2025, e Parte_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale, evidenziavano Parte_2 che da tale unione era nata, il 28.10.2023, una figlia di nome Deducevano Per_1 inoltre che, a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, entrambi i genitori della piccola avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti Per_1 con la figlia minore alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo secondo il piano genitoriale allegato.
All'udienza del 13.10.2025, rappresentava di non confermare Parte_1 integralmente le condizioni di cui al ricorso, così come dedotto con memoria depositata il 22.09.2025; dopo ampia discussione, pertanto, le parti concordavano nel modificare parzialmente l'accordo così come verbalizzato.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale, come modificate all'udienza del 13.10.2025, le quali si trascrivono di seguito in corsivo:
1) la figlia rimarrà collocata prevalentemente presso la madre e sarà Persona_2 affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza.
Considerato il diritto-dovere del padre di coltivare con la figlia rapporti costanti contatti da quotidianità domestica e per scongiurare il rischio di compromettere gravemente la relazione padre-figlia data la tenera età della stessa, la madre favorirà il contatto anche telefonico quotidiano con n .1 video chiamate e messaggi audio nel rispetto dei tempi della piccola nonché degli impegni della madre e verso le Per_1 ore 20,00/20,30
pag. 2/5 2) il padre fino al compimento del 24° mese della piccola , terrà Parte_2 Per_1 con sé la bambina per due mezze giornate a settimana (4 ore circa), nei giorni del mercoledì e venerdì, nonché a settimane alterne l'intera giornata del sabato e domenica, senza pernotto, dal mattino alle ore 8.30 alla sera alle ore 19.00. Dopo il compimento dei due anni il padre , oltre i già concordati giorni Parte_2 infrasettimanali, potrà tenere con sé la propria figlia l'intero weekend, con pernotto, a settimane alterne. Tali weekend avranno inizio al sabato mattina alle 9.30 per terminare la domenica pomeriggio alle 18.00, il tutto nel rispetto dei ritmi e delle esigenze della piccola.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi, sociali, nonché nel rispetto delle volontà della figlia e del suo stato di salute;
Per_1
3) che in merito alle festività Natalizie e Pasquali e il compleanno della piccola
, prediligendo primariamente per quest'ultima la possibilità di trascorrerlo Per_1 insieme ad entrambi i genitori, si chiede venga disposta l'alternanza annuale;
in particolare la figlia potrà trascorrere: la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno del
Natale con la madre e Santo TE con il padre, il 31/12 con la madre ed il giorno di
Capodanno con il padre ed IA con la madre, Sabato Santo con il padre, mentre
Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre, il tutto ad anni alterni in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore. Dopo il compimento del 24 mese della figlia, ulteriori periodi di visita, comprese le vacanze estive e quelle invernali, potranno essere concordati tra i genitori compatibilmente alle loro esigenze ed a quelle della minore, in ogni caso quale condizione minima il padre potrà tenere con sé la figlia durante le proprie ferie estive per tre giorni consecutivi dopo i 24 mesi con tempi da rideterminarsi a partire dai tre anni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle eventuali località di vacanza dove porteranno la figlia.
4) il signor , si impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 200,00 (euro duecento/00), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al oltre al 50% per le spese straordinarie pag. 3/5 sostenute per la figlia secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nel 2017 nelle Linee Guida CNF da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto.
5) per il periodo trascorso di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2024 nonché gennaio 2025 il Signor si impegna a versare la somma complessiva di euro Parte_2
500,00 ( cinquecento/00) secondo le seguenti modalità: versamento dell'importo di euro 100,00 mensili da corrispondere ogni mese per 5 mesi, con prima tranche da versare entro un mese dalla data odierna e successive rate entro il 13 di ogni mese. La sig. rinuncia alle pretese su eventuali arretrati non corrisposti da febbraio Pt_1
2025 a maggio 2025.
6) L'assegno unico e le detrazioni fiscali per la figlia verranno nella misura del Per_1
100% alla madre, a tal fine il Signor si impegna ad attivarsi presso il CAF Parte_2 di competenza;
7) I ricorrenti prestano sin da ora il consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto per la loro figlia . Persona_2
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra , nata ad [...]_1
(Ce), il 02.03.2004, e , nato ad [...] il [...], sulla Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte Per_1 motiva, a tutti gli effetti di legge;
- spese non ripetibili.
pag. 4/5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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