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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
.Sentenza n. R.G. n. 197/2022 Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 197/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 134/2022 del Tribunale
civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 9.05.2022 a conclusione del giudizio n.524/2029 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertente tra
C.F. , rappresentata da c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. to Antonio Ferri,
giusta procura in calce all'atto di appello elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Mazzini n.
112 presso lo studio del difensore
-APPELLANTE-
e
P. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro – tempore;
P. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 Con rappresentante pro – tempore;
, c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_1
, c.f. , rappresentati e difesi dagli avv,ti Giuseppe Parte_4 CodiceFiscale_2
De Cinque e Simone Guberti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio in San Salvo (CH), v. Duca degli Abruzzi n. 91 presso lo studio del predetto avv.to Giuseppe De Cinque, come da procura in calce alla comparsa di nuovo procuratore depositata in data 30.11.2020 nel giudizio di primo grado
- APPELLATI -
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
12.03.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che in questa sede si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui agli artt. 190
e 352 c.p.c.
FATTO
Risulta che in data 11.04.2013, la sottoscriveva con la Banca Controparte_1
dell'Adriatico SpA (oggi Intesa Sanpaolo SpA) il contratto di finanziamento n. 0842055216516 per
€ 300.000,00; detto rapporto bancario veniva garantito da fideiussioni rilasciate da Parte_3
e .
[...] Parte_5
Risulta, altresì, che in data 5.08.2015, e Banca dell'Adriatico SpA Controparte_1
stipulavano un ulteriore contratto di finanziamento per € 500.000,00 (il n. 0735055319479 –
anch'esso garantito dei medesimi e – che la Parte_3 Parte_5
si sarebbe successivamente accollata con atto del 22.05.2017. Controparte_2
Con lettera trasmessa in data 9.8.2018 Intesa Sanpaolo SpA formalizzava il proprio recesso dalle linee di credito concesse alla la quale veniva dichiarata decaduta da Controparte_1
beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. A seguito di ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. il Tribunale di Isernia emetteva il decreto ingiuntivo n.58/2019, provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva alla Controparte_1
(quale debitrice principale), in solido con i sigg.ri e Parte_3 Parte_5
(quali fideiussori della prima), l'immediato pagamento della somma di € 358.322,18, e
[...]
alla (quale accollataria del finanziamento n. 0735055319479 del Controparte_2
5.8.1015) in solido con i suddetti altri ingiunti, il pagamento della minor somma di € 234.423,80 oltre accessori del credito e spese.
I predetti quattro ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto,
eccependo l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali dei due contratti di finanziamento sopra richiamati, nonché l'avvenuta illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”In linea preliminare, già anteriormente all'udienza
fissata per la prima comparizione e trattazione, sospendere con decreto inaudita altera parte
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex ar., 649 c.p.c., in ragione dei “gravi
motivi” correlati alla carenza del requisito di certezza del credito di cui all'art. 474 c.p.c.; sempre
in linea preliminare, ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti
tutti richiesti con istanza ex art. 119 TUB ed inerenti a contratti e operazioni intercorse tra le rati;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta pecuniaria avanzata da controparte
per tutte le argomentazioni espresse, anche all'esito delle risultanze della CTU richiesta e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte al risarcimento i dei
danni subiti dagli istanti che potranno essere determinati all'esito della CTU oltre che
equitativamente; in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti e onorari di
giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge. In linea istruttoria […].
Con comparsa di costituzione del 21.10.2019 si costituiva in giudizio l'opposta
[...]
la quale si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del CP_3
decreto ingiuntivo e, previa contestazione della fondatezza dei motivi di opposizione, concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite ance ex art. 96
c.p.c.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 26.11.2019, il G.I.
emetteva l'ordinanza del 15.03.2020 con cui rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività
provvisoria del decreto ingiuntivo e, rilevato che la controversia quale avente ad oggetto materia di cui all'art. 5, 1 - bis del D.lgs 28/10, assegnava agli opponenti il temine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
in ottemperanza a quanto statuito dal giudice con la predetta ordinanza, gli opponenti attivavano il procedimento di mediazione dinanzi alla sede di
Isernia dell'Organismo della Camera del Commercio del Molise.
Al primo incontro di mediazione, tenutosi in data 9.06.2020, i sigg.ri e Parte_3
, nella veste sia di fideiussori che di legali rappresentati delle due società Parte_5
opponenti, partecipavano personalmente unitamente ad un legale delegato del procuratore costituito.
Per conto della Banca opposta partecipava invece un delegato del suo legale.
Il procedimento si concludeva con esito negativo, già al suddetto primo incontro.
L'udienza fissata dal G.I. per il proseguo del giudizio, inizialmente fissata al 26.11.2019 e successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 23.12.019, si svolgeva in modalità cartolare;
con note di trattazione scritta del 17.12.2019 gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni e, altresì
l'improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis
D.Lgs. n. 28/10, in ragione della mancata partecipazione di un rappresentante sostanziale della Banca
opposta all'incontro di mediazione ed al conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dalla norma sopra richiamata.
All'esito della discussione, il Giudice depositava la sent. n. 134/2022 con la quale dichiarava l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, D. Lgs. n. 28/10,
e revocava il provvedimento monitorio, con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come appena evidenziato, il Tribunale di Isernia ha definito il giudizio di primo grado dichiarando l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 58/2019 e disponendone per l'effetto la revoca.
Il giudice di prime cure, nella parte motiva della sentenza, deduce espressamente l'esistenza di due motivi “distinti ed autonomi” a fondamento della dichiarata improcedibilità della causa, ovvero “la
mancata partecipazione della banca e la condotta della banca attrice ostativa all'effettiva
mediazione” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado).
Sotto il primo profilo, quello della mancata comparizione della Banca, la decisione del giudice di prime cure si fonda, da un lato, su consolidati principii più volte enunciati dalla S.C. in subjecta materia secondo i quali (i) “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D,Lgs, n.
28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore” e (ii) “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi
sostituire da un proprio rappresentate sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso
difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purhè dotato di apposita procura
sostanziale” (cfr. Cass. civ, Sez, III, sent. 27.03.2019, n. 8473 richiamata in sentenza dal Tribunale)
e, dall'altro, sulla circostanza che al primo incontro di “programmazione” del procedimento di mediazione di cui è lite (poi rivelatosi anche l'ultimo, stante la decisione di entrambe per le parti di non procedere oltre), per la Banca fosse comparso solo ed unicamente un sostituto del legale che la assisteva in giudizio (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado: ”Nella fattispecie, lo si è detto, per la banca
era presente l'avv. Mariella Corsilli per delega del difensore costituito, avv. Ferri. Non c'è prova
che l'avv. Corsilli disponesse dei poteri di rappresentanza descritti da Cass. civ, Sez. III, Sent.
27.03.2019, n. 8473. Può dunque affermarsi che in mediazione non era presente alcun soggetto
legittimato per conto della Banca. Tanto basterebbe alla revoca del decreto opposto”).
Sotto il secondo profilo, quello del comportamento ostativo all'effettivo svolgimento della mediazione, la sentenza impugnata, dopo aver richiamato il principio per cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, fa capo alla parte opposta l'onere di promuovere la procedura di mediazione (cfr., da ultimo, Sentenza Corte di Cassazione, S.U., 18.09.2020, n. 195,96), indica la partecipazione della banca all'incontro di mediazione per il tramite del solo delegato dal procuratore costituito quale inidonea ad assolvere l'onere di rendere procedibile il giudizio (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado:
”Ritiene questo giudice che la logica dell'istituto sia quella di onerare chi intende far valere in
giudizio un diritto non solo di promuovere la mediazione, ma anche di partecipare al relativo
procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede. Cass. SU 09.09.2010,
n. 19246, dando applicazione al principio, ha onerato l'opposto dell'iniziativa della mediazione. La
mancata partecipazione della Banca alla mediazione costituisce, ad avviso di questo Tribunale,
ulteriore motivo di revoca del decreto opposto, essendo violato il principio cardine su cui è fondato
il D.Lgs 28/2010. E' contradittorio affermare che l'attore deve azionare la mediazione (chi intende
esercitare in giudizio un'azione… è tenuto preliminarmente a esperire … art. 5, co. bis) ma può
adottare una condotta omissiva e impediva della mediazione, se convenuto in mediazione)”.
Ciò posto, parte appellante affida la propria critica alla sentenza di primo grado a due distinti motivi di appello con i quali deduce, da un lato, in via principale, l'inammissibilità e la tardività
dell'eccezione di improcedibilità della mediazione sollevata nel giudizio di primo grado dagli opponenti (par.
1.1. pagg. 13 – 19 atto di appello) e, dall'altro – in via subordinata – l'infondatezza nel merito dell'eccezione medesima (par. 1.2, pagg. 19 – 33 atto di appello).
I due succitati motivi di gravame sono entrambi infondati per i motivi di seguito dedotti
SULLA TARDIVITA' DELL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA'
L'appellante si duole del fatto che nel giudizio di primo grado l'eccezione di improcedibilità legata alla mancata partecipazione di un rappresentante sostanziale della Banca opposta al procedimento di mediazione sia stata per la prima volta sollevata dagli opponenti con le note di trattazione dell'udienza del 5.01.2023 e che il giudice di prime cure l' abbia accolta solamente con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado. Assume in particolare la difesa dell'appellante che il giudicante avrebbe potuto assumere tale provvedimento solo ed esclusivamente entro la prima udienza successiva all'esperimento del tentativo di mediazione.
Ad avviso del Collegio la tesi dell'impugnante non appare coerente con la lettera del comma 1 bis dell'art. 5 della L. 28/2020.
Recita il comma in argomento:” Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di […] è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto […]. L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale […] L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione”.
Come evincibile dalla lettura della sopra richiamata norma, l'effetto “sanante” rispetto al non avvenuto esperimento della procedura di mediazione nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto le mateire “obbligatori” ivi elencate, si verifica solo ed esclusivamente in caso di mancato rilievo, da parte del convenuto e/o del giudice, entro la prima udienza.
Nel caso di specie, tuttavia, in occasione della prima udienza il Giudice ha debitamente rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, tant'è che ha posto l'onere di presentare la relativa domanda, nel termine di quindici giorni, a carico degli opponenti, i quali vi hanno tempestivamente provveduto (cfr. ordinanza del 15.03.2020: “considerato che non vi è prova in atti
dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la parte opponente sarà onerata di attivare
la relativa procedura entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
salvo quanto disposto dal DL 8 Marzo 2020 numero 11 ove applicabile.
PQM
[…] assegna alla parte opponente termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento al fine di presentare la domanda di mediazione”).
In ultima analisi la norma in commento non fissa alcun limite temporale alla formulazione dell'eccezione di improcedibilità e/o al suo rilievo di ufficio nell'ipotesi in cui la mediazione sia stata delegata dal Giudice proprio in occasione della prima udienza.
La decisione del giudice di primo grado di statuire l'improcedibilità del giudizio per mancato assolvimento della condizione di procedibilità da parte della opposta, non appare pertanto assunta in violazione della normativa richiamata dall'appellante.
SULLA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA'
Parte appellante si duole altresì, ancorchè in via subordinata, degli errores in iudicando, nonché dei vizi di illogicità e contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale nello statuire che ”la
partecipazione al procedimento di mediazione da parte di un delegato del difensore della banca,
comunque munito di procura speciale sostanziale ritualmente depositata in uno alla delega scritta a
favore del delegato, equivalga alla mancata presentazione della parte al procedimento di mediazione
e che, tale circostanza, avrebbe, a parere del Tribunale, vanificato il procedimento di mediazione”.
A mente della difesa dell'appellante la decisione del Tribunale sarebbe “palesemente illegittima ed
erronea” nella misura in cui agli atti del procedimento di mediazione sarebbe stata regolarmente depositata la procura speciale sostanziale conferita dalla banca al medesimo procuratore processuale,
avv. Ferri, nonché la delega scritta rilasciata da quest'ultimo al legale che l'avrebbe sostituito all'incontro di mediazione del 9.06.2020 (avv. Maria Corsilli). A riprova della veridicità delle circostanze come sopra indicate, la difesa appellante, da un lato, richiama il tenore letterale del verbale dell'incontro di mediazione in oggetto (“per la controparte, regolarmente convocata a mezzo pec,
assente la banca è presente in collegamento telematico a mezzo della piattaforma Google meet solo
l'avvocato Corsilli su delega dell'Avvocato Antonio Ferri del foro di Campobasso (munito di procura
speciale in atti)”, dall'altro deposita sia la procura speciale sostanziale asseritamente conferita dalla Banca in funzione del procedimento di mediazione (all. n. 8), che la delega scritta rilasciata in favore della summenzionata avv. Maria Corsilli per la partecipazione all'incontro del 9.06.2020 (doc. n.9).
Ora, contrariamente a quanto l'impugnante vorrebbe lasciar intendere, le argomentazioni svolte sul punto non sono in grado di scalfire la solidità delle motivazioni poste dal giudice a quo a supporto della propria decisione sul punto.
Al fine di evidenziare ciò, occorre partire da quello che il Tribunale ha effettivamente dedotto,
segnatamente a pag. 4 della sentenza, in relazione alla mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione: “Nella fattispecie, lo si è detto, per la banca era presente l'avv. Mariella
Corsilli per delega del difensore costituito avv. Ferri. Non c'è prova che l'Avv. Corsilli disponesse
dei poteri di rappresentanza descritti da Cass. civ., Sez. III, Sent. 27.03.2019, n. 8473 (ovvero che fosse munita di una procura speciale sostanziale N.D.R.). Può dunque affermarsi che in mediazione
non era presente alcun soggetto legittimato per conto della Banca. Tanto basterebbe alla revoca del
decreto opposto”.
Se si considera quanto effettivamente dedotto sul punto dal giudice di primo grado, i motivi di doglianza mossi dall'appellante nei confronti della sentenza gravata appaiono infondati sotto più di un profilo.
Innanzitutto, la produzione nel presente grado di appello della procura speciale sostanziale che la
Banca avrebbe conferito al procuratore non è in alcun modo sufficiente a dimostrare che nel frangente per la banca fosse effettivamente presente un rappresentante sostanziale.
Anche a voler prescindere dal tema della possibilità di traferire a terzi la rappresentanza sostanziale derivante da una procura speciale per il tramite di una semplice delega scritta, ciò che non può essere taciuto è che agli atti del giudizio di primo grado non vi è alcuna traccia della procura sostanziale in oggetto.
Nel giudizio di primo grado la difesa della Banca intesa, con riferimento al procedimento di mediazione, si è infatti limitata a versare in atti unicamente il verbale dell'incontro del 9.06.2020. Agli atti del giudizio di prime cure non esisteva pertanto alcuna prova che nel procedimento di mediazione fosse stara depositata alcun procura sostanziale che legittimasse il procuratore costituito in giudizio a rappresentare la banca anche nel procedimento di mediazione.
Anche a voler sorvolare sul fatto che questa prova non sussiste neanche oggi (non esistono infatti elementi a supporto della tesi per cui la procura sostanziale depositata a corredo dell'atto di appello sub. All. 8 – peraltro priva di data – fosse effettivamente stata prodotta nel procedimento di mediazione), occorre altresì sottolineare come nessun argomento di segno opposto possa essere desunto dal verbale dell'incontro in oggetto, il quale dà genericamente conto dell'esistenza di una
”procura speciale in atti” conferita dalla Banca in favore dell'avv. Ferri, e non chiarisce se quest'ultima fosse effettivamente una procura speciale sostanziale oppure la semplice procura speciale conferita per la rappresentazione nel giudizio di opposizione.
Inoltre, le difese dell'appellante non tengono in conto di un principio, in forza del quale le doglianze in esame si palesano prive di consistenza.
Si fa riferimento al principio, a più riprese statuito da numerosi arresti anche della S.C., per cui la procura speciale rilasciata allo scopo di rappresentare la parte in sede di mediazione deve necessariamente essere autenticata dal Notaio, non potendo essere autenticata dal difensore (cfr., inter
alia, Cass. civ., sez. III, sent. 27.03.2019 n. 8473, richiamata in sentenza ”Quindi il potere di
sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con
una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal
difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è
neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da
questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo
motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può
essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione
alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente
dal difensore”. Orbene, se c'è una circostanza che non può non dirsi pacifica, è che la procura speciale asseritamente conferita dalla Banca al proprio procuratore in funzione del procedimento di mediazione di cui è lite e depositata a corredo dell'arto di appello, non è una procura notarile (cfr doc. 8 fascicolo della banca) Anche a prescindere dalle valutazioni che precedono in relazione alla summenzionata procura
(e quindi al fatto che fosse effettivamente stata rilasciata in finzione del procedimento di mediazione e che la stessa fosse effettivamente stata depositata agli atti del medesimo), è comunque innegabile che all'incontro di mediazione di cui si controverte non fosse presente alcun soggetto munito di procura idonea a rappresentare validamente la Banca opposta, come ben rilevato dal giudice di prime cure.
Per tali ragioni, l'appello va disatteso.
L'accoglimento delle preliminari eccezioni di rito dispensa dall'esaminare le questioni di merito inerenti alla sussistenza e all'ammontare del credito azionato in monitorio, nonché l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e , Parte_3 Parte_5
sollevata dagli opponenti.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante,
e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al complessivo importo del credito azionato (€ 592.745,98).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
197/2022 R.G. sull'appello proposto da rappresentata da Parte_1 Parte_2
con citazione dell'8.06.2022 nei confronti di Controparte_1 [...]
e , Controparte_2 Parte_3 Parte_5
avverso la sentenza n. 134/2022 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 9.05.2022 a conclusione del giudizio n.524/2029 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante in persona del legale rappresentante pro – tempore, al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese processuali del grado, liquidandole in €
32.551,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 112/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 19.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 197/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 134/2022 del Tribunale
civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 9.05.2022 a conclusione del giudizio n.524/2029 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertente tra
C.F. , rappresentata da c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv. to Antonio Ferri,
giusta procura in calce all'atto di appello elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Mazzini n.
112 presso lo studio del difensore
-APPELLANTE-
e
P. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro – tempore;
P. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 Con rappresentante pro – tempore;
, c.f. ; Parte_3 CodiceFiscale_1
, c.f. , rappresentati e difesi dagli avv,ti Giuseppe Parte_4 CodiceFiscale_2
De Cinque e Simone Guberti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con elezione di domicilio in San Salvo (CH), v. Duca degli Abruzzi n. 91 presso lo studio del predetto avv.to Giuseppe De Cinque, come da procura in calce alla comparsa di nuovo procuratore depositata in data 30.11.2020 nel giudizio di primo grado
- APPELLATI -
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
12.03.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che in questa sede si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione assegnati alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui agli artt. 190
e 352 c.p.c.
FATTO
Risulta che in data 11.04.2013, la sottoscriveva con la Banca Controparte_1
dell'Adriatico SpA (oggi Intesa Sanpaolo SpA) il contratto di finanziamento n. 0842055216516 per
€ 300.000,00; detto rapporto bancario veniva garantito da fideiussioni rilasciate da Parte_3
e .
[...] Parte_5
Risulta, altresì, che in data 5.08.2015, e Banca dell'Adriatico SpA Controparte_1
stipulavano un ulteriore contratto di finanziamento per € 500.000,00 (il n. 0735055319479 –
anch'esso garantito dei medesimi e – che la Parte_3 Parte_5
si sarebbe successivamente accollata con atto del 22.05.2017. Controparte_2
Con lettera trasmessa in data 9.8.2018 Intesa Sanpaolo SpA formalizzava il proprio recesso dalle linee di credito concesse alla la quale veniva dichiarata decaduta da Controparte_1
beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. A seguito di ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. il Tribunale di Isernia emetteva il decreto ingiuntivo n.58/2019, provvisoriamente esecutivo, con cui si ingiungeva alla Controparte_1
(quale debitrice principale), in solido con i sigg.ri e Parte_3 Parte_5
(quali fideiussori della prima), l'immediato pagamento della somma di € 358.322,18, e
[...]
alla (quale accollataria del finanziamento n. 0735055319479 del Controparte_2
5.8.1015) in solido con i suddetti altri ingiunti, il pagamento della minor somma di € 234.423,80 oltre accessori del credito e spese.
I predetti quattro ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto,
eccependo l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali dei due contratti di finanziamento sopra richiamati, nonché l'avvenuta illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”In linea preliminare, già anteriormente all'udienza
fissata per la prima comparizione e trattazione, sospendere con decreto inaudita altera parte
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex ar., 649 c.p.c., in ragione dei “gravi
motivi” correlati alla carenza del requisito di certezza del credito di cui all'art. 474 c.p.c.; sempre
in linea preliminare, ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei documenti
tutti richiesti con istanza ex art. 119 TUB ed inerenti a contratti e operazioni intercorse tra le rati;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta pecuniaria avanzata da controparte
per tutte le argomentazioni espresse, anche all'esito delle risultanze della CTU richiesta e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte al risarcimento i dei
danni subiti dagli istanti che potranno essere determinati all'esito della CTU oltre che
equitativamente; in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti e onorari di
giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge. In linea istruttoria […].
Con comparsa di costituzione del 21.10.2019 si costituiva in giudizio l'opposta
[...]
la quale si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del CP_3
decreto ingiuntivo e, previa contestazione della fondatezza dei motivi di opposizione, concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite ance ex art. 96
c.p.c.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 26.11.2019, il G.I.
emetteva l'ordinanza del 15.03.2020 con cui rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività
provvisoria del decreto ingiuntivo e, rilevato che la controversia quale avente ad oggetto materia di cui all'art. 5, 1 - bis del D.lgs 28/10, assegnava agli opponenti il temine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
in ottemperanza a quanto statuito dal giudice con la predetta ordinanza, gli opponenti attivavano il procedimento di mediazione dinanzi alla sede di
Isernia dell'Organismo della Camera del Commercio del Molise.
Al primo incontro di mediazione, tenutosi in data 9.06.2020, i sigg.ri e Parte_3
, nella veste sia di fideiussori che di legali rappresentati delle due società Parte_5
opponenti, partecipavano personalmente unitamente ad un legale delegato del procuratore costituito.
Per conto della Banca opposta partecipava invece un delegato del suo legale.
Il procedimento si concludeva con esito negativo, già al suddetto primo incontro.
L'udienza fissata dal G.I. per il proseguo del giudizio, inizialmente fissata al 26.11.2019 e successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 23.12.019, si svolgeva in modalità cartolare;
con note di trattazione scritta del 17.12.2019 gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni e, altresì
l'improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis
D.Lgs. n. 28/10, in ragione della mancata partecipazione di un rappresentante sostanziale della Banca
opposta all'incontro di mediazione ed al conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dalla norma sopra richiamata.
All'esito della discussione, il Giudice depositava la sent. n. 134/2022 con la quale dichiarava l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, D. Lgs. n. 28/10,
e revocava il provvedimento monitorio, con compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come appena evidenziato, il Tribunale di Isernia ha definito il giudizio di primo grado dichiarando l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 58/2019 e disponendone per l'effetto la revoca.
Il giudice di prime cure, nella parte motiva della sentenza, deduce espressamente l'esistenza di due motivi “distinti ed autonomi” a fondamento della dichiarata improcedibilità della causa, ovvero “la
mancata partecipazione della banca e la condotta della banca attrice ostativa all'effettiva
mediazione” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado).
Sotto il primo profilo, quello della mancata comparizione della Banca, la decisione del giudice di prime cure si fonda, da un lato, su consolidati principii più volte enunciati dalla S.C. in subjecta materia secondo i quali (i) “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D,Lgs, n.
28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore” e (ii) “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi
sostituire da un proprio rappresentate sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso
difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purhè dotato di apposita procura
sostanziale” (cfr. Cass. civ, Sez, III, sent. 27.03.2019, n. 8473 richiamata in sentenza dal Tribunale)
e, dall'altro, sulla circostanza che al primo incontro di “programmazione” del procedimento di mediazione di cui è lite (poi rivelatosi anche l'ultimo, stante la decisione di entrambe per le parti di non procedere oltre), per la Banca fosse comparso solo ed unicamente un sostituto del legale che la assisteva in giudizio (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado: ”Nella fattispecie, lo si è detto, per la banca
era presente l'avv. Mariella Corsilli per delega del difensore costituito, avv. Ferri. Non c'è prova
che l'avv. Corsilli disponesse dei poteri di rappresentanza descritti da Cass. civ, Sez. III, Sent.
27.03.2019, n. 8473. Può dunque affermarsi che in mediazione non era presente alcun soggetto
legittimato per conto della Banca. Tanto basterebbe alla revoca del decreto opposto”).
Sotto il secondo profilo, quello del comportamento ostativo all'effettivo svolgimento della mediazione, la sentenza impugnata, dopo aver richiamato il principio per cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, fa capo alla parte opposta l'onere di promuovere la procedura di mediazione (cfr., da ultimo, Sentenza Corte di Cassazione, S.U., 18.09.2020, n. 195,96), indica la partecipazione della banca all'incontro di mediazione per il tramite del solo delegato dal procuratore costituito quale inidonea ad assolvere l'onere di rendere procedibile il giudizio (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado:
”Ritiene questo giudice che la logica dell'istituto sia quella di onerare chi intende far valere in
giudizio un diritto non solo di promuovere la mediazione, ma anche di partecipare al relativo
procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede. Cass. SU 09.09.2010,
n. 19246, dando applicazione al principio, ha onerato l'opposto dell'iniziativa della mediazione. La
mancata partecipazione della Banca alla mediazione costituisce, ad avviso di questo Tribunale,
ulteriore motivo di revoca del decreto opposto, essendo violato il principio cardine su cui è fondato
il D.Lgs 28/2010. E' contradittorio affermare che l'attore deve azionare la mediazione (chi intende
esercitare in giudizio un'azione… è tenuto preliminarmente a esperire … art. 5, co. bis) ma può
adottare una condotta omissiva e impediva della mediazione, se convenuto in mediazione)”.
Ciò posto, parte appellante affida la propria critica alla sentenza di primo grado a due distinti motivi di appello con i quali deduce, da un lato, in via principale, l'inammissibilità e la tardività
dell'eccezione di improcedibilità della mediazione sollevata nel giudizio di primo grado dagli opponenti (par.
1.1. pagg. 13 – 19 atto di appello) e, dall'altro – in via subordinata – l'infondatezza nel merito dell'eccezione medesima (par. 1.2, pagg. 19 – 33 atto di appello).
I due succitati motivi di gravame sono entrambi infondati per i motivi di seguito dedotti
SULLA TARDIVITA' DELL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA'
L'appellante si duole del fatto che nel giudizio di primo grado l'eccezione di improcedibilità legata alla mancata partecipazione di un rappresentante sostanziale della Banca opposta al procedimento di mediazione sia stata per la prima volta sollevata dagli opponenti con le note di trattazione dell'udienza del 5.01.2023 e che il giudice di prime cure l' abbia accolta solamente con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado. Assume in particolare la difesa dell'appellante che il giudicante avrebbe potuto assumere tale provvedimento solo ed esclusivamente entro la prima udienza successiva all'esperimento del tentativo di mediazione.
Ad avviso del Collegio la tesi dell'impugnante non appare coerente con la lettera del comma 1 bis dell'art. 5 della L. 28/2020.
Recita il comma in argomento:” Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di […] è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto […]. L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale […] L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.
6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione”.
Come evincibile dalla lettura della sopra richiamata norma, l'effetto “sanante” rispetto al non avvenuto esperimento della procedura di mediazione nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto le mateire “obbligatori” ivi elencate, si verifica solo ed esclusivamente in caso di mancato rilievo, da parte del convenuto e/o del giudice, entro la prima udienza.
Nel caso di specie, tuttavia, in occasione della prima udienza il Giudice ha debitamente rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, tant'è che ha posto l'onere di presentare la relativa domanda, nel termine di quindici giorni, a carico degli opponenti, i quali vi hanno tempestivamente provveduto (cfr. ordinanza del 15.03.2020: “considerato che non vi è prova in atti
dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la parte opponente sarà onerata di attivare
la relativa procedura entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
salvo quanto disposto dal DL 8 Marzo 2020 numero 11 ove applicabile.
PQM
[…] assegna alla parte opponente termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento al fine di presentare la domanda di mediazione”).
In ultima analisi la norma in commento non fissa alcun limite temporale alla formulazione dell'eccezione di improcedibilità e/o al suo rilievo di ufficio nell'ipotesi in cui la mediazione sia stata delegata dal Giudice proprio in occasione della prima udienza.
La decisione del giudice di primo grado di statuire l'improcedibilità del giudizio per mancato assolvimento della condizione di procedibilità da parte della opposta, non appare pertanto assunta in violazione della normativa richiamata dall'appellante.
SULLA INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA'
Parte appellante si duole altresì, ancorchè in via subordinata, degli errores in iudicando, nonché dei vizi di illogicità e contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale nello statuire che ”la
partecipazione al procedimento di mediazione da parte di un delegato del difensore della banca,
comunque munito di procura speciale sostanziale ritualmente depositata in uno alla delega scritta a
favore del delegato, equivalga alla mancata presentazione della parte al procedimento di mediazione
e che, tale circostanza, avrebbe, a parere del Tribunale, vanificato il procedimento di mediazione”.
A mente della difesa dell'appellante la decisione del Tribunale sarebbe “palesemente illegittima ed
erronea” nella misura in cui agli atti del procedimento di mediazione sarebbe stata regolarmente depositata la procura speciale sostanziale conferita dalla banca al medesimo procuratore processuale,
avv. Ferri, nonché la delega scritta rilasciata da quest'ultimo al legale che l'avrebbe sostituito all'incontro di mediazione del 9.06.2020 (avv. Maria Corsilli). A riprova della veridicità delle circostanze come sopra indicate, la difesa appellante, da un lato, richiama il tenore letterale del verbale dell'incontro di mediazione in oggetto (“per la controparte, regolarmente convocata a mezzo pec,
assente la banca è presente in collegamento telematico a mezzo della piattaforma Google meet solo
l'avvocato Corsilli su delega dell'Avvocato Antonio Ferri del foro di Campobasso (munito di procura
speciale in atti)”, dall'altro deposita sia la procura speciale sostanziale asseritamente conferita dalla Banca in funzione del procedimento di mediazione (all. n. 8), che la delega scritta rilasciata in favore della summenzionata avv. Maria Corsilli per la partecipazione all'incontro del 9.06.2020 (doc. n.9).
Ora, contrariamente a quanto l'impugnante vorrebbe lasciar intendere, le argomentazioni svolte sul punto non sono in grado di scalfire la solidità delle motivazioni poste dal giudice a quo a supporto della propria decisione sul punto.
Al fine di evidenziare ciò, occorre partire da quello che il Tribunale ha effettivamente dedotto,
segnatamente a pag. 4 della sentenza, in relazione alla mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione: “Nella fattispecie, lo si è detto, per la banca era presente l'avv. Mariella
Corsilli per delega del difensore costituito avv. Ferri. Non c'è prova che l'Avv. Corsilli disponesse
dei poteri di rappresentanza descritti da Cass. civ., Sez. III, Sent. 27.03.2019, n. 8473 (ovvero che fosse munita di una procura speciale sostanziale N.D.R.). Può dunque affermarsi che in mediazione
non era presente alcun soggetto legittimato per conto della Banca. Tanto basterebbe alla revoca del
decreto opposto”.
Se si considera quanto effettivamente dedotto sul punto dal giudice di primo grado, i motivi di doglianza mossi dall'appellante nei confronti della sentenza gravata appaiono infondati sotto più di un profilo.
Innanzitutto, la produzione nel presente grado di appello della procura speciale sostanziale che la
Banca avrebbe conferito al procuratore non è in alcun modo sufficiente a dimostrare che nel frangente per la banca fosse effettivamente presente un rappresentante sostanziale.
Anche a voler prescindere dal tema della possibilità di traferire a terzi la rappresentanza sostanziale derivante da una procura speciale per il tramite di una semplice delega scritta, ciò che non può essere taciuto è che agli atti del giudizio di primo grado non vi è alcuna traccia della procura sostanziale in oggetto.
Nel giudizio di primo grado la difesa della Banca intesa, con riferimento al procedimento di mediazione, si è infatti limitata a versare in atti unicamente il verbale dell'incontro del 9.06.2020. Agli atti del giudizio di prime cure non esisteva pertanto alcuna prova che nel procedimento di mediazione fosse stara depositata alcun procura sostanziale che legittimasse il procuratore costituito in giudizio a rappresentare la banca anche nel procedimento di mediazione.
Anche a voler sorvolare sul fatto che questa prova non sussiste neanche oggi (non esistono infatti elementi a supporto della tesi per cui la procura sostanziale depositata a corredo dell'atto di appello sub. All. 8 – peraltro priva di data – fosse effettivamente stata prodotta nel procedimento di mediazione), occorre altresì sottolineare come nessun argomento di segno opposto possa essere desunto dal verbale dell'incontro in oggetto, il quale dà genericamente conto dell'esistenza di una
”procura speciale in atti” conferita dalla Banca in favore dell'avv. Ferri, e non chiarisce se quest'ultima fosse effettivamente una procura speciale sostanziale oppure la semplice procura speciale conferita per la rappresentazione nel giudizio di opposizione.
Inoltre, le difese dell'appellante non tengono in conto di un principio, in forza del quale le doglianze in esame si palesano prive di consistenza.
Si fa riferimento al principio, a più riprese statuito da numerosi arresti anche della S.C., per cui la procura speciale rilasciata allo scopo di rappresentare la parte in sede di mediazione deve necessariamente essere autenticata dal Notaio, non potendo essere autenticata dal difensore (cfr., inter
alia, Cass. civ., sez. III, sent. 27.03.2019 n. 8473, richiamata in sentenza ”Quindi il potere di
sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con
una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal
difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è
neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da
questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo
motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può
essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione
alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente
dal difensore”. Orbene, se c'è una circostanza che non può non dirsi pacifica, è che la procura speciale asseritamente conferita dalla Banca al proprio procuratore in funzione del procedimento di mediazione di cui è lite e depositata a corredo dell'arto di appello, non è una procura notarile (cfr doc. 8 fascicolo della banca) Anche a prescindere dalle valutazioni che precedono in relazione alla summenzionata procura
(e quindi al fatto che fosse effettivamente stata rilasciata in finzione del procedimento di mediazione e che la stessa fosse effettivamente stata depositata agli atti del medesimo), è comunque innegabile che all'incontro di mediazione di cui si controverte non fosse presente alcun soggetto munito di procura idonea a rappresentare validamente la Banca opposta, come ben rilevato dal giudice di prime cure.
Per tali ragioni, l'appello va disatteso.
L'accoglimento delle preliminari eccezioni di rito dispensa dall'esaminare le questioni di merito inerenti alla sussistenza e all'ammontare del credito azionato in monitorio, nonché l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e , Parte_3 Parte_5
sollevata dagli opponenti.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante,
e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al complessivo importo del credito azionato (€ 592.745,98).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
197/2022 R.G. sull'appello proposto da rappresentata da Parte_1 Parte_2
con citazione dell'8.06.2022 nei confronti di Controparte_1 [...]
e , Controparte_2 Parte_3 Parte_5
avverso la sentenza n. 134/2022 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 9.05.2022 a conclusione del giudizio n.524/2029 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così provvede: 1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante in persona del legale rappresentante pro – tempore, al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese processuali del grado, liquidandole in €
32.551,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 112/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 19.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico