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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1259/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA PO
RICORRENTE contro
, codice fiscale , col patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. Rosario Idà
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/04/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 31.03.2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nata la Controparte_1 figlia (10.04.2024), da entrambi riconosciuta. Esponeva che, in seguito Per_1 alla nascita della figlia, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la hiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso della figlia, con collocamento presso la madre;
1 - regolare i tempi di frequentazione tra la minore ed il padre secondo le modalità di cui al ricorso;
- disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente relative all'affido condiviso della minore e al mantenimento della stessa. Chiedeva di regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 09/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per bonario componimento ed il Giudice rinviava.
In vista dell'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e chiedevano l'emanazione della sentenza alle seguenti condizioni:
“1) La minore figlia viene affidata congiutamente ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso l'abitazione della madre sita in Caltagirone, via
Cappuccini n. 34.
2) Stante l'eccessiva distanza tra le abitazioni di entrambi i genitori, al fine di garantire alla minore di trascorrere un tempo di qualità con la figura patera, il padre ha il diritto vedere la minore due mercoledì alternati al mese, dalle ore 17:00 alle ore
20:00. Fino al compimento del 3° anno di età della minore, il padre ha il diritto vederla per due fine settimana alternati al mese, da concordare tra le parti, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. con obbligo di rientro presso l'abitazione materna entro l'orario indicato, senza possibilità di pernottamento, attesa la tenera età della medesima, al fine di tutelare le sue abitudini di vita consolidate;
a partire dal compimento del 3° anno di età, il padre vedrà la minore figlia per due fine settimana alternati ogni mese, da concordare tra le parti, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
In ogni caso, il padre dovrà astenersi dall'accedere all'interno dell'abitazione della madre, limitandosi alla consegna e ripresa della minore in modalità da concordarsi tra le parti, nel rispetto della serenità della stessa. In occasione delle festività di maggiore rilevanza annuale (vigilia e giorno di Natale, vigilia e giorno di Capodanno, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo). la minore trascorrerà alternativamente una giornata con ciascun genitore, a partire dalla prima festività utile. secondo un calendario da concordarsi tra le parti con almeno dieci giorni di anticipo, fermo restando il rientro serale presso l'abitazione di collocamento fino al compimento del 3° anno. Durante il periodo estivo, fino al compimento del 3° anno, il padre potrà trascorrere con la figlia fino a una settimana, anche non continuativa, articolata in giornate da concordare tra le parti, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, senza pernottamento, e comunque nel rispetto della disponibilità della minore e
2 dell'organizzazione familiare: dopo il compimento del 3° anno, il padre trascorrerà con la figlia una settimana, anche consecutiva, con pernottamento, previa disponibilità della minore e/o accordo tra i genitori.
Resta inteso che gli accordi sopra specificati costituiscono il calendario minimo di visita, che potrà essere derogato in melius tra le parti.
3) 1l sig. si obbliga a corrispondere alla signora un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 150,00 mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a rinunciare all'assegno unico, che sará pertanto percepito direttamente ed interamente dalla sig.ra A tale Pt_1 assegno andranno aggiunte le spese straordinarie concordate preventivamente e documentate, con conseguente inesigibilità delle stesse in caso di mancata comunicazione-accordo e/o documentazione a supporto, che saranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra entrambi i genitori, secondo le prassi consolidate e i protocolli in uso presso questo Tribunale (protocollo d'intesa del 03.12.2019 del
Tribunale di Siracusa).”
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1259/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
3 Così deciso in Siracusa, il 19.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1259/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA PO
RICORRENTE contro
, codice fiscale , col patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. Rosario Idà
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/04/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 31.03.2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nata la Controparte_1 figlia (10.04.2024), da entrambi riconosciuta. Esponeva che, in seguito Per_1 alla nascita della figlia, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la hiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso della figlia, con collocamento presso la madre;
1 - regolare i tempi di frequentazione tra la minore ed il padre secondo le modalità di cui al ricorso;
- disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente relative all'affido condiviso della minore e al mantenimento della stessa. Chiedeva di regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 09/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per bonario componimento ed il Giudice rinviava.
In vista dell'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e chiedevano l'emanazione della sentenza alle seguenti condizioni:
“1) La minore figlia viene affidata congiutamente ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso l'abitazione della madre sita in Caltagirone, via
Cappuccini n. 34.
2) Stante l'eccessiva distanza tra le abitazioni di entrambi i genitori, al fine di garantire alla minore di trascorrere un tempo di qualità con la figura patera, il padre ha il diritto vedere la minore due mercoledì alternati al mese, dalle ore 17:00 alle ore
20:00. Fino al compimento del 3° anno di età della minore, il padre ha il diritto vederla per due fine settimana alternati al mese, da concordare tra le parti, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. con obbligo di rientro presso l'abitazione materna entro l'orario indicato, senza possibilità di pernottamento, attesa la tenera età della medesima, al fine di tutelare le sue abitudini di vita consolidate;
a partire dal compimento del 3° anno di età, il padre vedrà la minore figlia per due fine settimana alternati ogni mese, da concordare tra le parti, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
In ogni caso, il padre dovrà astenersi dall'accedere all'interno dell'abitazione della madre, limitandosi alla consegna e ripresa della minore in modalità da concordarsi tra le parti, nel rispetto della serenità della stessa. In occasione delle festività di maggiore rilevanza annuale (vigilia e giorno di Natale, vigilia e giorno di Capodanno, domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo). la minore trascorrerà alternativamente una giornata con ciascun genitore, a partire dalla prima festività utile. secondo un calendario da concordarsi tra le parti con almeno dieci giorni di anticipo, fermo restando il rientro serale presso l'abitazione di collocamento fino al compimento del 3° anno. Durante il periodo estivo, fino al compimento del 3° anno, il padre potrà trascorrere con la figlia fino a una settimana, anche non continuativa, articolata in giornate da concordare tra le parti, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, senza pernottamento, e comunque nel rispetto della disponibilità della minore e
2 dell'organizzazione familiare: dopo il compimento del 3° anno, il padre trascorrerà con la figlia una settimana, anche consecutiva, con pernottamento, previa disponibilità della minore e/o accordo tra i genitori.
Resta inteso che gli accordi sopra specificati costituiscono il calendario minimo di visita, che potrà essere derogato in melius tra le parti.
3) 1l sig. si obbliga a corrispondere alla signora un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 150,00 mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a rinunciare all'assegno unico, che sará pertanto percepito direttamente ed interamente dalla sig.ra A tale Pt_1 assegno andranno aggiunte le spese straordinarie concordate preventivamente e documentate, con conseguente inesigibilità delle stesse in caso di mancata comunicazione-accordo e/o documentazione a supporto, che saranno ripartite in misura del 50% ciascuno tra entrambi i genitori, secondo le prassi consolidate e i protocolli in uso presso questo Tribunale (protocollo d'intesa del 03.12.2019 del
Tribunale di Siracusa).”
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1259/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
3 Così deciso in Siracusa, il 19.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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