CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.47 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.539/2019 emessa dal Tribunale di RO in composizione monocratica il 17.12.2019
e pubblicata in pari data, e vertente tra
(p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Chiara Tesi e Vincenzo Curia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, alla Via Masaccio n. 175;
APPELLANTE principale – APPELLATA incidentale
E
(p. iva , in persona di AR P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Osnato presso il cui studio in Roma, alla Via CP_1
Conca d'Oro n. 300, elettivamente domicilia;
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
trattenuta in decisione l'1.10.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 23.9.2024 ed il 30.9.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.6.2016 la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.165/16, emesso dal Tribunale di RO il 29.4.2016 su ricorso della “ e notificato l'11.5.2016, con il quale le era stato AR ingiunto il pagamento della somma di € 35.441,00, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura e sino al soddisfo, a titolo di saldo di fornitura di materiali e lavorazioni eseguite presso la struttura alberghiera denominata “La Loggia” sita in Tortora (CS) con annessa azienda agricola e fattoria di bestiame. L'opponente, proprietaria della struttura alberghiera, che aveva commissionato alla la realizzazione dell'arredo delle stanze dell'hotel per un AR importo complessivo pari ad € 89.736,76, sosteneva di aver integralmente pagato quanto dovuto, come comprovato sia dalle fatture depositate recanti la dicitura “fattura immediata”, sia da ulteriori due assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno corrisposti inizialmente a garanzia in favore della
, e contestava la sussistenza dell'ulteriore debito di € AR
35.441,00 per la fornitura di materiale vario, di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
Con comparsa depositata in data 19.9.2016 si costituiva in giudizio in AR qualità di titolare dell'omonima ditta, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in quanto privo dell'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166 c.p.c. e, nel merito, assumeva il mancato pagamento integrale delle somme dovute in virtù dei lavori eseguiti, avendo ottenuto esclusivamente il pagamento delle somme liquidate a titolo di acconto e non avendo riscosso gli importi dei due assegni bancari del valore di € 3.000,00 ciascuno perchè risultati tratti da un conto corrente chiuso dalla stessa opponente. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione ex art.645 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società il Tribunale di Parte_1
RO, con sentenza n.539/19, pronunciata il 17.12.2019 e pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n.165/16 emesso il 29.4.2016 e condannava la società al pagamento, in favore della “ Parte_1 AR
, della somma di € 29.441,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo,
[...]
compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2020 la società proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, l'errata valutazione del giudice di prime cure in ordine alla prova del fatto ed in ordine alla esistenza del credito nonché l'errata determinazione del quantum debeatur. Su tali basi la società appellante conveniva dinanzi alla
Corte di Appello di Potenza la , in persona del titolare, AR
affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse rigettata la pretesa creditoria di controparte, con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 3.7.2020 si costituiva nel giudizio di appello la
[...]
, in persona del titolare , la quale contestava la AR AR
fondatezza dei motivi di impugnazione, assumendo che il credito azionato fosse stato pienamente provato, e proponeva appello incidentale avverso i capi della sentenza del primo giudice contemplanti la riduzione dell'importo riconosciuto a saldo del corrispettivo e la compensazione pag. 2 delle spese di lite, chiedendo che la società fosse condannata al pagamento dell'intera Parte_1
somma riportata nel decreto ingiuntivo n.165/2016, con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
Con ordinanza emessa il 22.4.2020 e depositata l'8.5.2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza avanzata dall'appellante.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 17.9.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per l'1.10.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 23.9.2024 ed il
30.9.2024, con provvedimento emesso l'1.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dalla società è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Con l'articolazione dei tre motivi di impugnazione l'appellante ha in sostanza lamentato che il
Tribunale di RO abbia esaminato in modo errato o parziale i fatti emergenti dagli atti processuali ed interpretato in modo errato le norme giuridiche applicabili al caso di specie.
In particolare, con il primo motivo di gravame è stato sostenuto che la decisione del primo giudice sia basata sull'erroneo riconoscimento della avvenuta fornitura di merce e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, da parte della nonostante che la merce non fosse stata mai AR
consegnata e le prestazioni dedotte in fattura mai eseguite.
Con il secondo motivo di impugnazione è stato contestato che la AR
avesse fornito in primo grado la dimostrazione nell'an e nel quantum del credito
[...]
azionato in via monitoria, giacché la fattura commerciale depositata a corredo del ricorso per ingiunzione non aveva piena valenza probatoria nel giudizio ordinario di cognizione, né poteva comportare l'inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo di impugnazione è stato fatto rilevare l'errato convincimento del primo giudice in ordine all'imputazione del pagamento dell'importo di € 6.000,00, di cui ai due assegni bancari di
€ 3.000,00 ciascuno, a mero acconto sul credito di € 35.441,00 portato dalla fattura n.3 del
16.4.2015 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, così facendo risultare ancora dovuta alla la residua somma di € 29.441,00, risultante dalla AR differenza tra l'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento e quello riportato sui predetti due assegni bancari.
pag. 3 *
Appare opportuno, ai fini della decisione, ricostruire l'oggetto della originaria pretesa creditoria azionata dalla con il ricorso per ingiunzione ed i contenuti AR
delle difese articolate dalle parti nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. a cognizione piena.
*
Con il ricorso per ingiunzione la , assumendo di essere AR creditrice nei confronti della della somma complessiva di € Controparte_2
35.441,00 dovuta per la fornitura di materiale vario, come risultante dalla fattura n.3 del 16.4.2015 prodotta a corredo del ricorso, ha chiesto al Tribunale di RO la emissione di decreto ingiuntivo per la suindicata somma a carico della richiesta accolta dal giudice adito che il Parte_1
29.4.2016 ha emesso il provvedimento monitorio n.165/16, successivamente notificato l'11.5.2016 alla società debitrice.
*
Con atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. notificato in data 20.6.2016 la società
[...]
si è così difesa: Pt_1
- ha riconosciuto di avere commissionato negli anni 2009/2013 alla AR
i lavori per la realizzazione degli arredi delle stanze dell'Hotel “La Loggia” sito in
[...]
Tortora, alla Contrada Sarre, di proprietà della medesima società, per un importo complessivo di €
89.736,76, lavori che hanno avuto inizio il 27.4.2009 e sono stati ultimati nell'anno 2013;
- ha sostenuto che i lavori in questione e la fornitura degli arredi siano stati tutti interamente pagati
“contestualmente alla emissione delle fatture” da parte della AR
, fatture qualificabili come “fatture immediate” e prodotte in giudizio dall'opponente; in
[...] particolare, il pagamento della somma complessiva di € 83.736,76 è stato effettuato nell'immediatezza della emissione delle fatture mentre il restante di importo di € 6.000,00 è stato eseguito mediante il rilascio di due assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, datati 31.7.2012 e
31.12.2012 e tratti su Banca Nuova, i quali non sono stati addebitati perchè l'opponente aveva chiuso il conto corrente presso quell'istituto di credito, ma sono stati rinnovati medianti altrettanti assegni bancari di altra Banca incassati dalla “ ; AR
- ha contestato di avere mai commissionato e ricevuto la fornitura di merce e le prestazioni di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 prodotta a fondamento del ricorso per ingiunzione, mettendo peraltro in evidenza come il documento implicasse circostanze poco verosimili e cioè: a) che la avesse emesso una “fattura immediata” il 16.4.2015 e AR
l'avesse recapitata alla a mezzo raccomandata soltanto dopo un anno circa, il giorno Parte_1
8.3.2016; b) che l'Hotel “La Loggia” era stato ultimato nell'anno 2013 e all'epoca della emissione pag. 4 dell'anzidetta fattura già operava a pieno regime sicchè appariva ingiustificato che la società
[...] commissionasse alla , in virtù della “fattura Pt_1 AR immediata” n.3 del 16.4.2015, la realizzazione degli arredi indicati nella fattura medesima (id est,
n.30 porte di legno, n.6 armadi in legno, vari comodini, lucernari e altri componenti); c) che per risolvere la contraddizione appena esposta potesse soltanto ipotizzarsi che la merce in questione si identificasse con quella già consegnata, fatturata e pagata ovvero che si trattasse di merce mai commissionata e mai consegnata alla data della fattura.
*
Giova aggiungere che nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 29.12.2016 la società ha ribadito con fermezza la contestazione formulata già nella citazione introduttiva: “La Parte_1 contesta l'emissione della fattura n.3 perchè relativa a lavori mai eseguiti e a merce mai Pt_1 consegnata” (v. pag.3 della memoria).
*
Con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione depositata il 19.9.2016 la ha articolato le seguenti argomentazioni a confutazione AR
delle difese svolte dalla società opponente:
- che la ha riconosciuto la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti;
Parte_1
- che la ha dichiarato di avere corrisposto l'importo complessivo di € 89.736,76 per i Parte_1 lavori commissionati, ma si è limitata ad allegare le fatture emesse dalla “
[...]
senza fornire nessuna prova dei pagamenti effettuati in relazione a tutti i AR lavori eseguiti presso l'Hotel “La Loggia”;
- che la circostanza che sulla fattura n.3 del 16.4.2015 fosse stata inserita la precisazione “a saldo” mentre su quelle prodotte dall'opponente figurava la dicitura “acconto” vale a spiegare le differenze rilevate dalla stessa opponente in sede di confronto delle fatture, in tal modo acquisendo giustificazione il fatto che nella fattura prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione fosse stata riportata la somma dovuta a lavori ultimati, appunto “a saldo”, vale a dire per lavori eseguiti sia presso l'Hotel che presso il ristorante e non precedentemente fatturati;
- che con il ricorso per ingiunzione non era stato richiesto il pagamento delle fatture precedenti il saldo, fatture “delle quali non si contesta il pagamento ad eccezione dei seimila euro” di cui ai due assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, datati 31.7.2012 e 31.12.2012;
- che “l'importo di € 89.736,76 che la dichiara di aver pagato antecedentemente Parte_1 all'ingiunzione di pagamento si riferisce esclusivamente agli acconti”, risultando del resto poco credibile che il valore complessivo dei lavori artigianali su misura relativi ad un plesso alberghiero di trenta camere da letto oltre al ristorante possa essere pari soltanto ad € 89.736,76.
pag. 5 *
È significativo rimarcare che nella memoria ex art.183 co.6 n.2) c.p.c. depositata il 2.2.2017 la
, confermando quanto già emergente dai contenuti della AR
comparsa di costituzione, abbia inequivocabilmente ribadito:
a) che “l'importo di € 89.736,76 che la ha pagato si riferisce esclusivamente agli Parte_1 acconti”;
b) che “come risulta dal decreto ingiuntivo, il credito della non si fonda sugli CP_1
assegni in parola (cioè, sui due assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno), ma sul rapporto di fornitura di merci di cui alla documentazione depositata”.
*
Orbene, prestando attenzione esclusivamente alle difese articolate dalla
[...]
nella comparsa di costituzione depositata il 19.9.2016 e nella memoria ex AR
art.183 co.6 n.2) c.p.c. depositata il 2.2.2017, è possibile inferire che la parte creditrice abbia riconosciuto:
1) che le merci e le prestazioni di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015, posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, non si identifichino con quelle contemplate in tutte le precedenti fatture emesse e connotate dalla dicitura “acconto”;
2) che l'importo di € 89.736,76, che la ha sostenuto di avere già pagato, si riferisca Parte_1 esclusivamente agli “acconti” e, quindi, alle fatture precedenti a quella n.3 del 16.4.2015 emessa “a saldo”, fatture queste delle quali la non contesta AR
l'avvenuto effettivo pagamento, ad eccezione di € 6.000,00 di cui ai due assegni bancari di €
3.000,00 ciascuno, datati 31.7.2012 e 31.12.2012;
3) che il credito fatto valere da “ con il ricorso per AR ingiunzione non sia fondato sui predetti due assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, ma si riferisca a forniture di merci ed a prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle il cui pagamento era stato effettuato mediante il rilascio di siffatti titoli;
4) che il valore complessivo dei lavori artigianali su misura eseguiti su commissione della società
e relativi ad un plesso alberghiero di trenta camere da letto oltre al ristorante non potesse Parte_1 essere pari soltanto ad € 89.736,76.
*
Confrontando tra loro le difese articolate negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e nelle memorie ex art.183 co.6 c.p.c. dalla società opponente e dall'impresa opposta, è possibile pervenire alle seguenti prime conclusioni:
A) è pacificamente acquisito che tra le parti sia sorto nel 2009 un rapporto obbligatorio di natura pag. 6 contrattuale avente ad oggetto la realizzazione, ad opera della AR
, degli arredi delle stanze e di altri ambienti della struttura alberghiera denominata Hotel
[...]
“La Loggia” sito in Tortora, alla Contrada Sarre, di proprietà della società Parte_1
B) è altrettanto pacificamente acquisito che tutti i lavori e le prestazioni documentati nelle fatture contraddistinte dalla dicitura “acconto” e prodotte in giudizio dalla società ammontino ad Parte_1
un importo complessivo di € 89.736,76;
C) è altrettanto pacificamente acquisito che del predetto importo complessivo soltanto la minore somma di € 83.736,76 sia stata effettivamente corrisposta dalla società giacchè è Parte_1
controverso tra le parti che la residua somma di € 6.000,00 sia stata pagata alla
[...]
in quanto portata da due assegni bancari di € 3.000,00 ciascuno, datati AR
31.7.2012 e 31.12.2012, rilasciati dalla ma non incassati dall'impresa creditrice perchè Parte_1
tratti su un istituto bancario presso il quale la società committente aveva chiuso il conto corrente;
D) è del tutto indifferente, ai fini della decisione, l'accertamento dell'avvenuta successiva riscossione, da parte di , del suindicato importo di € AR
6.000,00 in quanto, per espressa ammissione dell'impresa creditrice, detta somma costituiva il corrispettivo di forniture di merci e di prestazioni contemplate nelle fatture contraddistinte dalla dicitura “acconto” e non identificantisi con quelle di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 emessa “a saldo” e posta a base del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione;
E) è, invece, controverso tra le parti che le forniture di merci e le prestazioni di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 emessa “a saldo” siano state effettivamente commissionate dalla società ed Parte_1 eseguite dalla “ , giacché con l'atto di citazione in AR
opposizione ex art.645 c.p.c. la società ha espressamente contestato di avere mai Parte_1
commissionato e ricevuto la fornitura di merce e le prestazioni di cui alla predetta fattura, assumendo di avere corrisposto all'impresa intestata al la somma AR complessiva di € 89.736,76 in pagamento di tutti i lavori eseguiti in forza del contratto stipulato tra le parti;
F) è, altresì, controverso tra le parti che l'importo complessivo dei lavori pattuito fosse pari ad €
89.736,76, avendo la messo in dubbio che il valore dei CP_1 AR
lavori artigianali su misura eseguiti su commissione della società e relativi ad un plesso Parte_1 alberghiero di trenta camere da letto oltre al ristorante potesse corrispondere soltanto all'indicata somma.
*
Da quanto appena argomentato consegue in via logica che, avendo la pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione avuto ad oggetto esclusivamente il corrispettivo – pari a € 35.441,00 – delle pag. 7 forniture di merci e delle prestazioni di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 emessa “a saldo” ed avendo la società espressamente contestato nell'an la sussistenza del credito sul rilievo di Parte_1
non avere mai commissionato e ricevuto le menzionate merci e prestazioni, incombesse sulla l'onere di dimostrare, innanzitutto, che il corrispettivo AR complessivo dei lavori commissionati fosse stato pattuito in una somma superiore ad € 89.736,76 e, poi, che anche le forniture di merci e le prestazioni di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 rientrassero nell'oggetto del contratto e fossero state effettivamente eseguite.
Ed invero, come evocato anche in sentenza dal Tribunale di RO (salvo poi non fare buon governo dei principi enunciati), secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
SS.Unite Civili 7 luglio 1993 n.7448; Cass.civ. 8 settembre 2000 n.11859; Cass.civ. 22 aprile 2000
n.5286), l'opposizione ex art.645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri di allegazione e di prova. Pertanto, il creditore-opposto
(al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore-opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito “ex adverso” fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni.
In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente assunti nel corso del giudizio.
Orbene, le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena pag. 8 prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473; Cass.civ. 24 luglio 2000 n.9685; Cass.civ. 23 giugno 1997 n.5573; Cass.civ.sez.II, 28 maggio 1979 n.3090).
Nel caso di specie, poiché il credito di € 35.441,00 azionato da “ AR
con il ricorso per ingiunzione è stato fondato sulla fattura n.3 del 16.4.2015 e poiché la
[...] società con l'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. ha espressamente contestato Parte_1 nell'an e nel quantum il credito fatto valere da controparte in via monitoria, in applicazione degli illustrati principi di diritto gravava sulla parte opposta (attrice in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del credito medesimo e, a tal fine, non poteva avvalersi (come avvenuto nella fase monitoria) della predetta fattura n.3 del 16.4.2015 in quanto sprovvista di efficacia probatoria nel giudizio a cognizione piena.
Non emerge dall'incarto processuale che la “ abbia assolto AR
in primo grado a siffatto onere probatorio.
L'attività istruttoria dinanzi al Tribunale di RO si è esaurita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della società il quale all'udienza Parte_1
del 6.3.2018 ha negato che i lavori e la merce di cui alla fattura n.3 del 16.4.2015 siano mai stati eseguiti e consegnati, neppure successivamente all'apertura dell'Hotel “La Loggia”, aggiungendo che la fattura stessa era stata prontamente contestata con lettera raccomandata e che dal 2011 non aveva più avuto rapporti con l'impresa intestata al AR
Pertanto, essendo rimasta indimostrata l'esistenza del credito di € 35.441,00 azionato da con il ricorso per ingiunzione, l'opposizione ex art.645 AR
c.p.c. proposta dalla società meritava di essere integralmente accolta. Parte_1
L'appello della società quindi, è fondato, sicché, in parziale riforma della sentenza fatta Parte_1
oggetto di impugnazione, confermata la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n.165/16 emesso il 29.4.2016, va rigettata in toto la pretesa creditoria azionata da AR
con il ricorso per ingiunzione.
[...]
*
La decisione adottata in merito all'appello principale spiegato dalla società comporta in Parte_1 via implicita il rigetto integrale dell'appello incidentale proposto da “ AR
con la comparsa di costituzione depositata il 3.7.2020 e volto ad ottenere la condanna
[...] della società al pagamento dell'intera somma riportata nel decreto ingiuntivo n.165/2016 Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali riferite al giudizio di primo grado.
In alternativa, potrebbe ravvisarsi la figura dell'assorbimento in senso proprio nel senso che la pag. 9 decisione assorbente (riferita all'accoglimento integrale dell'appello principale) esclude la necessità
o la possibilità di provvedere sui motivi dell'appello incidentale e ciò in quanto la decisione assorbente permette di ravvisare una decisione implicita anche sulle questioni assorbite dedotte con l'impugnazione incidentale, la cui motivazione consiste proprio in quella dell'assorbimento.
***
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento integrale dell'appello proposto dalla società la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del Parte_1 giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della pretesa creditoria azionata da con il ricorso per ingiunzione nei AR
confronti dalla società le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno Parte_1 poste a carico esclusivo della , in quanto parte AR
soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778;
Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso pag. 10 spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore della società nel giudizio di Parte_1
primo grado, esauritosi nel vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali ivi previste, in riferimento al valore della causa (valore: € 35.441,00; scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa di impugnazione (valore: € 29.441,00; scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000,00).
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 24.1.2020 e l'appello incidentale proposto da è risultato infondato ed è CP_1 AR
stato respinto.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la “ , in persona del legale rappresentante AR
p.t., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione incidentale proposta.
pag. 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.539/2019 emessa dal Tribunale di RO in composizione monocratica il 17.12.2019 e pubblicata in pari data, proposto dalla società in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 16.1.2020 nei confronti della
, in persona del titolare, nonché sull'appello incidentale AR proposto dalla , in persona del titolare, con comparsa AR
depositata il 3.7.2020, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello principale proposto dalla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 16.1.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.539/2019 emessa dal Tribunale di RO in composizione monocratica il 17.12.2019 e pubblicata in pari data, confermata la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo n.165/16 emesso il 29.4.2016, rigetta in toto la pretesa creditoria azionata da con il ricorso per ingiunzione e condanna la AR
, in persona del titolare, al pagamento, in favore della AR
società e con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese Parte_1
processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di €
7.513,00, di cui € 259,00 per spese vive ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dalla “ , in AR
persona del titolare, con comparsa depositata il 3.7.2020;
- Condanna la “ , in persona del titolare, al pagamento, AR
in favore della società e con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo, Parte_1
delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 10.768,00, di cui € 777,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante incidentale, “ , in persona del titolare, sia tenuta a versare un AR
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso a Potenza nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
pag. 12