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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1158/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo BORIONI del foro Parte_1 P.IVA_1
di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Pierluigi DANIELE e dall'avv. Francesco DANIELE entrambi del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 600/23 del 27 settembre 2023 del Tribunale di
L'Aquila in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'opposizione che la a proposto al decreto n. 547/17 Pt_1
con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di (ora trasformatasi in spa), Controparte_2 della somma di € 22.415,15 dovuta in forza di una serie di fatture (sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) emesse giusta contratto perfezionatosi con l'accettazione in data 15 settembre 2015 della proposta formulata il 14 luglio 2015.
Le principali argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione hanno riguardato profili in rito e di merito.
1 Sul primo versante, a contestato l'inammissibilità della domanda proposta in via monitoria Pt_1
in quanto in violazione del principio del divieto del frazionamento del credito avendo la controparte agito per altri due crediti comunque derivanti da un unico rapporto (o da contratti collegati fra loro) dinanzi allo stesso Ufficio Giudiziario ed al Giudice di Pace.
Quanto al merito, invece, è stato eccepito (avvalendosi anche ai fini dell'applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, dell'art. 1460 cod civ) l'inadempimento della controparte relativamente alle consegne del 28 novembre 2015 e del 30 dicembre 2016 per mancata indicazione dei nominativi dei destinatari di alcuni atti giudiziari, per l'omesso riempimento delle raccomandate, per il ritardo nella consegna da cui sarebbe derivato un danno per perdita del credito di imposta (subito dagli enti locali emittenti gli atti consegnati per la notifica ai destinatari).
Muovendo da queste premesse, l'opponente, spiegando nella sostanza domanda riconvenzionale, ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
1.2. si è costituita prendendo posizione su ciascuno dei temi introdotti dalla Controparte_2
controparte.
La predetta società ha insistito sulla obiettiva diversità tra il contratto posto a supporto del ricorso monitorio e l'altro oggetto di un separato decreto egualmente opposto sempre dinanzi al Tribunale di
L'Aquila.
Da tale circostanza consegue l'infondatezza della eccezione preliminare in rito nonché nel merito ilo rigetto della domanda non essendo emerso alcun inadempimento ed anzi essendo la controparte decaduta dal diritto di sollevare eccezione sulle fatture emesse per essere decorso il termine di giorni trenta previsto nel contratto.
Infine, proponendo una reconventio reconventionis, la medesima società ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento con condanna di nche per Pt_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc.
1.3. Le ragioni che hanno portato alla decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- anzitutto, è stata fatta applicazione del principio della ragione più liquida;
- il frazionamento del credito (e quindi l'adombrata inammissibilità della domanda) è stato escluso per il fatto che la pretesa oggetto del giudizio risulta ancorata ad un contratto diverso (per oggetto) rispetto a quello in precedenza parimenti intercorso tra le parti;
2 - le prove soprattutto documentali (consistenti nelle fatture ed in generale nella documentazione allegata al ricorso monitorio) hanno evidenziato l'avvenuta consegna dei plichi all'ufficio postale con ciò dovendosi ritenere l'adempimento della prestazione;
- l'esito del giudizio non comporta l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata in difetto dei presupposti.
1.4. La pronunzia del tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata da mediante la Pt_1
sostanziale proposizione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato la questione del frazionamento del credito.
A tale riguardo, le argomentazioni dell'appellante si sono sviluppate mediante un ampio richiamo ai principi codificati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, più strettamente afferente al merito, è stata censurata l'errata valutazione del materiale probatorio (anche delle prove orali espletate ed a cui il giudice di prime cure non ha fatto alcun cenno) nonché dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova.
Scendendo ancor più nel dettaglio, le principali doglianze hanno riguardato:
- L'esistenza di un collegamento negoziale tra i contratti intercorsi tra le parti;
- L'inadempimento si è concretizzato nel ritardo della rendicontazione sull'attività svolta sicchè la contestazione sollevata nel mese di aprile 2016 deve ritenersi tempestiva perché intervenuta successivamente alla conoscenza dell'attività effettivamente svolta dalla controparte;
- La gravità di tale inadempimento è tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto;
L'appellata ha resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Invero, nella comparsa di costituzione, ha instato nuovamente per Controparte_1
l'accoglimento della reconventio reconventionis (e quindi per la risoluzione del contratto) nonché per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può sin da subito essere delibata nel merito.
3 L'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Prima di procedere alla disamina dei motivi, occorre anzitutto operare un corretto inquadramento della vicenda sia in punto di diritto che di fatto.
2.1. Quanto al primo aspetto, è d'uopo rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927)
La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.
13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
2.2. Sul versante, invece, della ricostruzione fattuale della cornice al cui interno si è dipanata la controversia deve osservarsi quanto segue.
Le parti hanno sottoscritto due distinti contratti che, seppur inquadrabili all'interno dello stesso schema negoziale (trattandosi, all'evidenza, di appalto di servizi), presentano un diverso oggetto.
4 Il primo, infatti, del 14 luglio 2015 è relativo alla stampa, all'imbustamento ed alla postalizzazione di comunicazione con modello F24 oppure bollettini di conto corrente postale.
Il secondo, del 6 agosto 2015, invece, ha riguardato la notifica di atti giudiziari a mezzo raccomandata
AR.
Risulta altrettanto indubbio, attenendosi al materiale documentale versato in atti, che:
- I due contratti sono stati posti a fondamento di due distinti ricorsi monitori e segnatamente per quello del 14 luglio 2015, ha ottenuto dal Tribunale di L'Aquila Controparte_1
l'emissione del decreto n. 547/17 dell'importo di € 22.415,15 peraltro pacificamente oggetto del presente giudizio;
per l'altro contratto del 6 agosto 2015, invece, è stato emesso il diverso decreto n. 523/16 dell'importo di € 171.680,18 oggetto di un separato giudizio di opposizione definito con sentenza n. 699/23 di rigetto dell'opposizione, ma impugnata e di conseguenza non ancora passata in giudicato;
- I principali termini dell'accordo del luglio 2015 possono essere di seguito così sintetizzati: a) la prestazione di postalizzazione è relativa alla consegna della corrispondenza all'ufficio postale di L'Aquila essendo stato conferito espresso mandato con rappresentanza a
[...]
; b) l'attività di postalizzazione è subordinata al pagamento della fattura da parte CP_1
del cliente;
c) la responsabilità della predetta società è sussistente sino al momento della consegna alle poste della corrispondenza oppure al vettore incaricato della consegna;
d) eventuali contestazioni nei confronti della società appaltatrice possono essere sollevate unicamente nel termine di trenta giorni dall'emissione delle fatture;
- Nella fattispecie, la pretesa creditoria è risultata fondata su 15 fatture emesse nell'orizzonte temporale compreso tra il mese di settembre 2015 ed il gennaio 2016;
- Tali fatture (prodotte nel fascicolo monitorio e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione) hanno riguardato: bollettini CCP, pagamenti TARI, IMU di tutti quei Comuni con cui ha certamente sottoscritto dei contratti;
Pt_1
- Per ciascuna delle suddette fatture (in allegato alla seconda memoria ex art 183 comma VI cpc n. 2), sono state prodotte (circostanza in effetti evidenziata anche nella sentenza di primo grado) le varie distinte di avvenuta consegna della corrispondenza presso l'ufficio postale di
L'Aquila;
- In data 19 marzo 2016 (quindi successivamente alla emissione delle fatture) ha Pt_1 provveduto ad informare dell'intenzione di sollevare contestazioni a Controparte_1
sul recapito della corrispondenza avvertendo allo stesso tempo che per il Controparte_3
futuro unico interlocutore sarebbe stato tale ultima società;
5 - Dopo un'altra comunicazione a mezzo elettronica del 2 aprile 2016 (sempre proveniente da sulla mancata rendicontazione dell'attività di notifica, l'odierna appellante il 26 Pt_1 aprile 2016 ha intimato a di corrispondere l'indennizzo per la mancata Controparte_3
notifica degli avvisi di ricevimento del;
Controparte_4
- Nel mese di maggio 2016, è stato inviato un secondo sollecito questa indirizzato direttamente anche a e chiaramente riferito al problema della consegna della Controparte_2
corrispondenza per il Comune di;
Controparte_4
All'interno di tale quadro, devono essere inserite le risultanze delle prove orali espletate in corso di causa;
il teste (all'epoca direttore tecnico dell'odierna appellante) all'udienza del Testimone_1
2 marzo 2020 ha riferito che alcune delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo per cui è causa sono riferite ad atti giudiziari aggiungendo che la verifica del buon esito delle notifiche doveva essere garantita dall'utilizzo di una piattaforma digitale specificando che i dati sono stati messi a disposizione di soltanto nel mese di marzo 2016; di tenore sostanzialmente identico si sono Pt_1
rivelate le deposizioni rese da altri due testi ( e ) addotti dalla Testimone_2 Testimone_3 medesima società; , invece, addotto da all'udienza del 29 Persona_1 Controparte_1 gennaio 2021, ha confermato che in occasione dell'incontro tenutosi a Roma il 5 giugno 2016 (al quale ha dichiarato di aver partecipato), il ha sollevato contestazioni al rappresentante di Tes_1 [...]
(“in tale occasione, il sig. per contestava al sig. CP_3 Tes_1 CP_5 [...]
di il disservizio da parte delle stesse nella esecuzione degli incarichi Parte_2 CP_3 CP_3
derivanti dalla corrispondenza affidatale da parte di per conto di in Controparte_2 CP_5 particolare ritardi di consegna e mancate consegne. L'incontro si è svolto presso l'ufficio di
[...]
proprio perché il problema lamentato coinvolgeva le stesse ”.); il teste CP_3 CP_3
, all'udienza del 9 luglio 2021, ha riferito “Ero presente alla riunione tenutasi il Testimone_4
giorno 29.3.2016, in Lucca,presso la sede di . In tale riunione erano presenti i sigg.ri CP_6
per ed i sigg.ri e per .In Parte_3 Controparte_2 Tes_1 Parte_4 CP_7
tale occasione, il sig. fece presente che molte delle notificazioni affidate a Tes_1 CP_3
non erano state da questa correttamente eseguite e che erano stati rilevati ritardi nella consegna e mancate consegne” aggiungendo “…..nel corso di detta riunione, il sig. di fece Tes_1 CP_7
presente, al sig. di che avrebbe provveduto al pagamento delle Parte_3 Controparte_2 fatture di in modo dilazionato”; Controparte_2
Tanto considerato, è dunque possibile procedere alla disamina dei motivi che, in quanto diversi tra loro, devono essere esaminati partitamente.
6 3.1. La doglianza relativa al frazionamento del credito deve essere disattesa.
Secondo la prospettazione dell'appellante, sussiste una continuità tra la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio e quella di contro azionata con il decreto ingiuntivo n. 523/16 emesso sempre dal
Tribunale di L'Aquila e confluita nel giudizio di opposizione definito, come peraltro già anticipato, cona la sentenza n. 699/23.
Già infatti in prime cure (seppur tardivamente tanto che per tale ragione l'istanza è stata rigettata senza entrare nel merito giusta ordinanza del 14 gennaio 2019) è stata formulata istanza di riunione dei giudizi.
La ragione principale della doglianza (reiterata in appello negli stessi termini in cui è stata in definitiva prospettata dinanzi al Tribunale mediante il richiamo a precedenti della giurisprudenza di legittimità) deve ricercarsi nel fatto che i due contratti (peraltro strettamente connessi fra loro) sono riconducibili ad una medesima attività tant'è vero che la formazione del consenso (attraverso l'accettazione della proposta) è intervenuta in entrambi i casi in data 15 settembre 2015.
L'assunto non coglie nel segno, però, per una serie di profili rilevanti tanto in fatto che in diritto.
Sul versante in fatto, balza all'evidenza che l'oggetto dei due contratti risulta obiettivamente diverso alla luce di quanto esposto più nel dettaglio nelle pagine che precedono.
La giurisprudenza citata dall'appellante (trattasi soprattutto delle decisioni n. 23726/07 e n. 14143/21) esprime concetti certamente condivisibili, ma che mal si attagliano al quadro fattuale sopra descritto.
Anche recentemente (e così si entra nel profilo in diritto), la posizione della giurisprudenza risulta oramai granitica nel ritenere che “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti” (cfr Cass Civ. Sez II, 31.8.2023 n. 25480).
Correttamente interpretando la ratio di tale opzione ermeneutica, è possibile affermare che il divieto di frazionamento del credito (che certamente risponde a principi di ordine generale da individuarsi nel divieto di abuso del diritto e finanche di portata costituzionale- si pensi all'art. 2 Cost) non sussiste
(sicchè deve escludersi l'inammissibilità della domanda) allorquando la causa petendi risulti obiettivamente diversa e non emerga, quanto meno in maniera evidente, una stretta relazione tra le varie prestazioni.
Tale requisito deve escludersi nell'ipotesi in cui il perimetro della prestazione richiesta ad una delle parti (ancorchè per certi aspetti può intersecarsi con quella dell'altro contratto e nella fattispecie tale requisito può cogliersi unicamente per l'attività di consegna della corrispondenza) risulti diversa.
7 Tanto basta ai fini del rigetto del motivo.
3.2.1.Maggiori, e senza dubbio più complesse, questioni emergono con la disamina del secondo motivo di gravame.
Si è già detto che la censura della società appellante ha investito ad ampio raggio il merito della pretesa creditoria fatta valere in giudizio in quanto, volendo sintetizzare, è stato lamentato il mancato rispetto dell'onere probatorio nell'ipotesi in cui il soggetto debitore sollevi l'eccezione di inadempimento.
Tale eccezione nella fattispecie ha riguardato il ritardo nella rendicontazione da cui sarebbe derivata l'impossibilità per di effettuare una tempestiva (a termini di contratto) contestazione. Pt_1
Anche in tal caso, però, la prospettazione dell'appellante non persuade e, di conseguenza, non può essere condivisa in quanto:
-l'evidente diversità dell'oggetto dei contratti del luglio e dell'agosto 2015 deve ragionevolmente portare ad escludere anche l'esistenza di un collegamento tra gli stessi che, invero, non è stato neppure adeguatamente dimostrato dall'odierna appellante;
- il contratto del 14 luglio 2015 (in realtà analogamente è previsto in quello di agosto dello stesso anno) non prevede, ai fini dell'esigibilità del credito alcun ulteriore adempimento (in termini di obblighi di rendicontazione) in capo alla ditta appaltatrice essendo chiaramente previsto che il pagamento deve seguire l'emissione della fattura;
- tale opzione risulta ulteriormente rafforzata dal fatto che gli obblighi in capo a Controparte_1
devono ritenersi ultimati con la consegna della corrispondenza da inviare a;
Controparte_3
- la documentazione allegata in atti (segnatamente alla seconda memoria ex art 183 comma VI n. 2) cpc) ha dimostrato tale avvenuta consegna e pertanto è lecito ritenere che, a partire da quel momento, eventuali anomalie (che poi sono quelle lamentate dall'appellante) nella consegna della corrispondenza devono essere contestate a;
Controparte_3
- non a caso tale soggetto giuridico è stato coinvolto nell'altro giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 523/16;
- la on ha rispettato il termine di trenta giorni per sollevare contestazioni in quanto la prima Pt_1 doglianza è risalente al mese di marzo 2016 a fronte di un'ultima fattura emessa nel mese di gennaio dello stesso anno;
- anche le prove orali, ove correttamente interpretate, hanno contribuito all'accoglimento di tale modello interpretativo ed infatti: a) i testi addotti da parte appellata, hanno confermato di aver partecipato a riunioni in cui il rappresentante di ha sollevato contestazioni direttamente a Pt_1
; b) il necessario riscontro di attendibilità (estrinseca) di tali deposizioni deve Controparte_3
8 cogliersi nelle comunicazioni scritte (principalmente quella dell'aprile 2016) inviate direttamente a e solo per conoscenza a;
c) i testi indicati dall'appellante non Controparte_3 Controparte_1
hanno offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti. Innanzitutto, non può ritenersi attendibile la riferita circostanza che le fatture oggetto del ricorso monitorio sono relative ad atti giudiziari. A ben vedere, infatti, tali fatture riguardano prestazioni del tutto compatibili con l'oggetto del contratto del luglio 2015. La sola circostanza dell'esistenza di una piattaforma sulla quale si sarebbero dovuti annotare gli esiti delle comunicazioni/notificazioni degli atti per conto degli enti locali con i quali ha concluso delle convenzioni non risulta dirimente per escludere la Pt_1
sussistenza del credito in assenza di un precipuo obbligo di preventiva rendicontazione da parte della ditta appaltatrice;
3.2.2.In definitiva, quindi, se può condividersi, in diritto, la tesi che l'eccezione di inadempimento comporta un'inversione dell'onere della prova, risulta altrettanto indubbio che l'istruttoria svolta ha consentito di escludere profili di inadempimento in capo alla tanto da giustificare Controparte_2
anche il rigetto della riconvenzionale con cui la controparte ha insistito per la risoluzione del contratto per cui è causa.
In definitiva, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
4. Soltanto per ragioni di completezza espositiva, qualche rapido cenno si rende necessario sulla reconventio reconventionis spiegata da e sulla domanda di condanna della Controparte_2
appellante per responsabilità aggravata.
4.1. La prima risulta chiaramente assorbita dall'esito del giudizio e pertanto non è necessario addentrarsi nella sua disamina.
4.2. Con riguardo alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc merita osservare quanto segue.
In sede di comparsa di costituzione (cfr pag. 35-36), , pur non proponendo un Controparte_1 gravame incidentale (che sarebbe stato comunque tempestivo) ha insistito sul fatto che l'iniziativa della controparte, in quanto palesemente infondata, si è tradotta in una manifestazione di abuso del diritto e pertanto pienamente sanzionabile secondo i canoni della responsabilità aggravata.
Tale richiesta è stata poi reiterata in sede di conclusioni.
Inoltre, che trattasi di una censura al capo della sentenza di primo grado è comprovato dal seguente inciso riportato nella comparsa di costituzione “Resta, pertanto, confermata ogni richiesta di parte
9 opposta/appellata, formulata con la propria comparsa di costituzione in tema di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di parte opponente/appellante, cui si rimanda”.
La doglianza però non è fondata e di conseguenza deve essere disattesa in quanto la semplice proposizione di una domanda, quand'anche sfornita di adeguato riscontro, non può valere ai fini della violazione dell'art. 96 comma 3° cpc per cui si impone un indispensabile quid pluris che nella fattispecie non può ritenersi provato.
D'altronde, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La responsabilità aggravata per lite temeraria si configura in presenza di un atteggiamento di grave colpa da parte del ricorrente - sintomatico di un abuso del processo - e di un'evidente inammissibilità ed inconferenza delle censure avanzate in ricorso, con conseguente condanna al pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata” (cfr Cass Civ, Sez I, 14.8.2024 n. 22836).
5.In ultimo, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza con compensazione nella misura di 1/3 e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.872,67 (con compensazione di 1/3 di € 5.809,00) Controparte_1
ciascuno per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da € 5.201,01 ad €
26.000,00 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione
10 negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante ed anche (per Controparte_1 quest'ultima previa verifica della debenza del contributo unificato dovuto) sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 600/23 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di della somma di € Controparte_1
3.872,67 per ciascuno per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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