TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Martino CASAVOLA Presidente
dott. Patrizia NIGRI Giudice
dott. Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6961/2021 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI INES, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRESE Controparte_1
VINCENZO come da mandato a margine della comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi integralmente alle
condizioni riportate nelle note a firma congiunta recanti la esplicita volontà delle parti di volersi separare alle condizioni ivi indicate, con espressa rinuncia a comparire.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2021, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 26/04/1986 matrimonio in GI (TA) con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 17/09/1986 e il 11/02/1998, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava la condotta violenta perpetrata quotidianamente dal proprio marito tanto in proprio danno che in quello della figlia, in occasione dell'assunzione incontrollata di sostanze alcoliche da parte del resistente.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, non partecipando alla vita coniugale;
contestava gli agiti di violenza allegati da parte ricorrente,
attribuendoli, invece, alla figlia.
Adottati i provvedimenti presidenziali e nominato il giudice istruttore, all'udienza del 19/05/2025 la causa veniva riservata per la decisione sulla trasformazione del giudizio alle condizioni sottoscritte dalle parti di cui alle note a firma congiunta depositate in data 16/05/2025.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto,
finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni sono contenute nelle note a firma congiunta depositate il
16/05/2025.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 6961/2021 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
NO (TA) il 26/09/1967, e , nato a [...] Controparte_1
il 26/08/1964, uniti in matrimonio in GI (TA) in data 26/04/1986 (trascritto con atto n. 24, p. II, s. A, dell'anno 1986);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro concordate, qui da Controparte_1
intendersi trascritte e riportate;
1) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente Martino Casavola Il Giudice est. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Martino CASAVOLA Presidente
dott. Patrizia NIGRI Giudice
dott. Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6961/2021 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI INES, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRESE Controparte_1
VINCENZO come da mandato a margine della comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi integralmente alle
condizioni riportate nelle note a firma congiunta recanti la esplicita volontà delle parti di volersi separare alle condizioni ivi indicate, con espressa rinuncia a comparire.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2021, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 26/04/1986 matrimonio in GI (TA) con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 17/09/1986 e il 11/02/1998, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava la condotta violenta perpetrata quotidianamente dal proprio marito tanto in proprio danno che in quello della figlia, in occasione dell'assunzione incontrollata di sostanze alcoliche da parte del resistente.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, non partecipando alla vita coniugale;
contestava gli agiti di violenza allegati da parte ricorrente,
attribuendoli, invece, alla figlia.
Adottati i provvedimenti presidenziali e nominato il giudice istruttore, all'udienza del 19/05/2025 la causa veniva riservata per la decisione sulla trasformazione del giudizio alle condizioni sottoscritte dalle parti di cui alle note a firma congiunta depositate in data 16/05/2025.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di
entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto,
finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni sono contenute nelle note a firma congiunta depositate il
16/05/2025.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 6961/2021 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
NO (TA) il 26/09/1967, e , nato a [...] Controparte_1
il 26/08/1964, uniti in matrimonio in GI (TA) in data 26/04/1986 (trascritto con atto n. 24, p. II, s. A, dell'anno 1986);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle da costoro concordate, qui da Controparte_1
intendersi trascritte e riportate;
1) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente Martino Casavola Il Giudice est. Anna Carbonara