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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/09/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 212/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2023 R. G., vertente tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA Gillio (TO) alla via V. Alfieri n. 20, elett.te dom.to in Milazzo (ME) alla Via E. Cosenz n. 51 nello studio dell'Avv. Rosa Amaddeo del Foro di Messina (CF: ), pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti, Email_1
CP_1
e
(C.F. in persona del Curatore Fallimentare Avv. N. Controparte_2 P.IVA_1
Valentini
-APPELLATO CONTUMACE-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1295/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. 12.10.2022 nel proc. n. 1774/2010 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) In via preliminare ed urgente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 1205/2022 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Dr. Pagano Francesco, in data 12.10.2022, nel proc. n. 1774/2010 RG e comunicata in data 13.10.2023, sussistendone i presupposti di legge. 2) Ritenere e dichiarare che la sentenza n. 1205/2022 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Dr. Pagano Francesco, in data 12.10.2022, nel proc. n. 1774/2010 RG e comunicata in data 13.10.2023 è nulla per
1 violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, della parità delle parti per quanto detto in parte narrativa e, per l'effetto, riformarla. 3) Ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è altresì nulla, illegittima ed infondata per vizio di motivazione. 4) Ritenere e dichiarare che il documento che prova il versamento della ulteriore somma di Lire 25.801.000 datata 10.12.1992, corrisposta dal Sig. in seno alla procedura Pt_1 esecutiva n. 63/83 RG E, promossa dall'Istituto SA LO, è decisivo, preesiste al momento della decisione di cui si chiede la revocazione ed è prova dell'integrale pagamento del prezzo di vendita dell'immobile oggetto del giudizio di revocatoria fallimentare. 5) Ritenere e dichiarare che il prezzo corrisposto dal sig. Per_1
padre defunto dell'odierno attore, nell'interesse del sig. è quindi comples
[...] Parte_1
£ 61.501.000 ed è corrispondente al valore di mercato del bene al tempo dell'acquisto, come stimato dal ctu nel giudizio per revocatoria fallimentare. 6) Per l'effetto, riformare la sentenza appellata e pronunciare la revocazione della sentenza n° 480/09 RG sent resa dal Tribunale di Barcellona P.G. 7) Rinnovare la fase istruttoria con l'ammissione dei mezzi di prova come richiesti con le memorie istruttorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e con il supplemento richiesto nel corpo del presente atto. 8) Riformare la sentenza anche in merito alla condanna alle spese del giudizio di primo grado. 9) Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado. 10) Condannare la Curatela Fallimentare al pagamento di spese compensi del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio. Si produce la documentazione già offerta in allegato al fascicolo di parte di primo grado nonché quella indicata in parte narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 21.12.2010, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del suo cu v. Nicolò Valentini, al fin Controparte_3 la revocazione della sentenza n. 480/2009 depositata in data 14.09.2009 dal Tribunale di Barcellona P.G., con cui era stata disposta la reintegrazione dell'immobile sito in Milazzo via Cap. M. Scala angolo Via Celi, acquistato da (padre dell'odierno appellante), nel Persona_2 patrimonio del fallimento . CP_2
L'attore affermava di essere venuto in possesso, dopo la pronuncia della sentenza, di un documento decisivo, una distinta contabile in copia fotostatica, rinvenuta dalla madre nell'abitazione dei genitori, dalla quale risultava il pagamento della somma di £ 25.801.000 (all.3 appellante) ad integrazione del prezzo di vendita dell'immobile, sostenendo di non averne mai avuto il possesso, in quanto della vicenda se ne era sempre occupato il padre. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecutività della sentenza n° 480/09, e l'accertamento della circostanza che la documentazione relativa al versamento della somma di £ 25.801.000 del 10.12.1992, corrisposta nell'ambito della procedura esecutiva n. 63/83 RGE promossa dalla SA LO contro , era prova dell'integrazione del prezzo di vendita dell'immobile oggetto Parte_2 del giudizio della revocatoria fallimentare, con conseguente revocazione della sentenza n° 480/2009 e con vittoria di spese e compensi .
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata il 06.07.2011, si costituiva in giudizio il in persona del curatore, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_4 dell'atto di citazione per revocazione della sentenza civile n°480/2009 proposto dall'attore per carenza dei requisiti di cui all' art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione per revocazione, in particolare per inosservanza del termine di impugnazione previsto dall'art 325 e 326 c.p.c., il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza N° 480/09 ed, infine, la conferma della sentenza civile in oggetto, con vittoria di spese e compensi di causa.
2 Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 15.10.2013, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il G.I. assegnava la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche. Depositate le memorie conclusionali, la causa veniva decisa con sentenza n. 1205/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Dr. Pagano Francesco, in data 12.10.2022 e comunicata in data 13.10.2022.
Sentenza di primo grado. Con la suddetta sentenza n. 1205/2022 il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava la domanda formulata da , ritenendola inammissibile, e lo condannava al pagamento in Parte_1 favore del in persona del Curatore, dei compensi di lite liquidati in € Controparte_4
4.835,00 oltre spese generali del 15%, IVA e Cpa come per legge. In particolare, il Giudice dichiarava l'inammissibilità della revocazione richiesta dall'attore, ritenendo non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del requisito previsto dall'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. L'attore, deducendo di aver ritrovato in data 01.11.2010, dopo la pronuncia della sentenza, un documento ritenuto decisivo (nota di accredito del 10.12.1992 emessa dalla Banca del Sud S.p.a. Agenzia di Milazzo n° di posizione 00480389100) e, secondo lui, idoneo a determinare un diverso convincimento da parte del giudice, avrebbe dovuto dare prova della mancata conoscenza di esso non dovuta a sua colpa, in epoca antecedente alla data del 01.11.2010, e dell'avvenuto ritrovamento in data 01.11.2010, nell'abitazione del padre dopo il decesso dello stesso. Ritenendo non provate tali circostanze, il Giudice rigettava la domanda dell'attore.
§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 28.02.2023, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, lamentando la nullità della citata sentenza per violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, della parità delle parti con contestuale violazione dell'art. 2697 c.c., per vizio di motivazione, manifesta illogicità e violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado e conseguente revocazione della sentenza n° 480/09 RG del Tribunale di Barcellona P.G. per le motivazioni di cui si dirà.
Non costituendosi in giudizio il , con decreto del 15.09.2023 veniva fissata Controparte_4
l'udienza del 17.11.2023 per la verifica della regolarità del contraddittorio, rinviata poi al 19.01.2024. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 19.01.2024, veniva dichiarata la contumacia del e disposto il rinvio all'udienza del 17.05.2024 per la trattazione scritta e la Controparte_4 riserva di riferire al collegio in ordine all'istanza di inibitoria. Con ordinanza del 16.02.2024, sciogliendo la riserva, la Corte, rigettava l'istanza di inibitoria, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della pretesa avanzata dall'appellante. Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 17.05.2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva
3 rinviata per la rimessione in decisione con termine per la precisazione delle conclusioni e deposito note difensive all'udienza (virtuale) del 28.04.2025, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data. La causa veniva poi assunta in decisione con ordinanza del 07.05.2025 emessa dal Consigliere istruttore/relatore, con riserva di riferirne al collegio, come sopra composto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello l'odierno appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, della parità delle parti con contestuale violazione dell'art. 2697 c.c. Egli sostiene che il primo Giudice non gli avrebbe permesso di assolvere all'onere probatorio relativo al ritrovamento del documento ritenuto decisivo ed alla circostanza di non averne avuto conoscenza prima, con conseguente violazione del diritto di difesa. Afferma, infatti, di aver formulato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc le richieste istruttorie, al fine di provare che il documento attestante l'avvenuto pagamento della ulteriore somma di € 25.801.000, versata nel suo interesse dal padre, , era stato rinvenuto Persona_1 nell'abitazione della madre, sig.ra che non era mai stato depositato in giudizio in CP_5 quanto egli non ne aveva avuto mai il possesso e non ne era nemmeno a conoscenza. Secondo quanto riportato da egli non si sarebbe occupato della vicenda relativa Pt_1 all'acquisto dell'immobile né avrebbe provveduto personalmente al pagamento delle somme, essendo, all'epoca, troppo giovane, non avendo alcun reddito e trovandosi anche fuori, in Piemonte. La mancata ammissione dei mezzi istruttori costituirebbe violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti, determinando la nullità della sentenza. L'appellante chiede, pertanto, che la sentenza venga riformata, con rinnovazione della fase istruttoria, indicando la teste da assumere in persona di al posto della madre Controparte_6
nel frattempo deceduta. CP_5
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene la decisione del Giudice di prime cure affetta da nullità per vizio di motivazione, manifesta illogicità e violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4. Egli sostiene che il primo Giudice si sarebbe limitato a richiamare il mancato assolvimento dell'onere della prova, senza motivare il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dell'attore e senza considerare che anche controparte aveva riconosciuto l'avvenuto integrale pagamento del prezzo del bene. Secondo il De CA, il documento rinvenuto può considerarsi decisivo, perché, se fosse stato prodotto nel corso del giudizio, sicuramente avrebbe determinato un diverso convincimento del Giudice;
nessun dubbio sul fatto che esso sia precedente alla pronuncia della sentenza, trattandosi di una nota di credito a favore di e datata 10.12.1992. Controparte_7 Controparte_8
L'appellante, riporta, infine, di aver eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 cc., essendo stato pronunciato il fallimento in data 18.10.1982, mentre la citazione in CP_4 giudizio sarebbe stata notificata solo in data 22/30.04.1988.
4 Con il terzo motivo d'appello, infine, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
§
Premessa la già dichiarata contumacia del convenuto, , va nel merito osservato Controparte_4 quanto segue. I motivi di appello risultano infondati e possono essere trattati unitariamente, dopo una breve premessa sui fatti di causa.
In data 03.02.1982, con contratto in Notar n° 70626 del rep. N° 13827 (all. 4 Persona_3 appellante), il sig. , padre dell'odierno appellante, stipulava un contratto di Persona_1 compravendita in nome e per conto del figlio, per l'acquisto di un immobile sito in Milazzo via Cap. M. Scala angolo Via Celi, dalla società “Siced s.r.l. costruzioni edili”, per il corrispettivo di
£ 35.000.000. Nell'ottobre del 1982, veniva dichiarato il fallimento della società e il curatore Parte_2 fallimentare, con atto di citazione del 22/30.04.1988, proponeva azione di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e ss L.F. innanzi al Tribunale di Messina, nei confronti del sig.
per la reintegrazione nel patrimonio del fallimento dell'immobile, eccependo Parte_1
l'inefficacia dell'atto pubblico di trasferimento del bene. Si costituiva in giudizio il sig. , contestando le domande formulate dal Parte_1 fallimento e sostenendo che il prezzo del bene era stato integralmente pagato dal proprio padre. Nel corso del giudizio, veniva nominato un CTU che stimava il valore commerciale dell'immobile oggetto della revocatoria fallimentare in € 31.000,00 (corrispondenti a 60.000.000 delle vecchie lire), mentre il aveva prodotto in giudizio una sola ricevuta attestante il pagamento della Pt_1 somma di £ 35.700.000 (all. 2 appellante).
Con sentenza n. 480/2009, il Tribunale di Barcellona P.G., al quale il procedimento era stato trasferito dal Tribunale di Messina per competenza territoriale, accoglieva la domanda proposta dal fallimento e condannava alla restituzione dell'immobile al Parte_2 Parte_1 fallimento al fi irlo alla massa
In data 01.11.2010 l'attore sarebbe venuto in possesso di un documento, la nota di accredito datata 10.12.1992, rinvenuta nell'abitazione del padre deceduto, attestante il pagamento da parte di , in nome e per conto del figlio , dell'importo di £ Persona_1 Parte_1
25.801.000 ad integrazione del prezzo di vendita dell'immobile di cui al suddetto atto pubblico, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dall'Istituto Bancario SA LO contro il
CP_4 Parte_2 ocumento precedente la pronuncia della sentenza n. 480/2009 e ritenuto decisivo dall'odierno appellante, cioè idoneo a determinare un diverso convincimento da parte del giudice se fosse stato prodotto tempestivamente, lo stesso proponeva revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. c. 1 n. 3.
Come noto, la revocazione costituisce un mezzo di gravame di carattere eccezionale, a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge. La sua eccezionalità esclude che possano dedursi motivi di nullità relativi alle pregresse fasi processuali, che restano deducibili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, e comporta
5 l'inammissibilità di ogni censura non compresa in tale tassativa elencazione (Cass. S.U., n. 16402/2007). L'eccepita prescrizione dell'azione revocatoria, in particolare, indipendentemente dalla sua fondatezza, avrebbe dovuto essere eccepita da con l'ordinario mezzo di impugnazione Pt_1 che è l'appello, prima del passaggio in giudicato della sentenza.
La revocazione può essere ordinaria (nn. 4 e 5) o straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6): nel primo caso, l'impugnazione è rivolta contro una sentenza non ancora passata in giudicato ed è relativa a motivi che attengono alla mera sentenza;
nella seconda ipotesi, i motivi di gravame possono essere denunciati anche oltre i limiti temporali previsti per il passaggio in giudicato della stessa.
Soffermandoci sul motivo che interessa in questa sede, l'ipotesi considerata dall'art. 395 c. 1 n. 3 c.p.c. riguarda il ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario. La categoria di «documenti», rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 3 deve intendersi in senso ampio, comprensiva di qualsiasi oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma, anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo in avvenire e deve trattarsi di un documento decisivo, da cui emergano fatti che, se tempestivamente offerti alla valutazione del giudice, avrebbero probabilmente condotto ad una diversa decisione. Ai fini dell'ammissibilità della revocazione, occorre che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata e la parte non abbia potuto a suo tempo produrlo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Sul piano dell'onere probatorio, è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. «Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento e, nel caso di un suo pregresso possesso, dell'essersi verificato lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo della parte» (Cass. n. 735/2008). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la parte deve indicare già nell'atto di impugnazione sia le ragioni che hanno impedito la produzione dei documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi. Per giustificare, cioè, un mezzo di impugnazione avente carattere eccezionale, quale la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, è necessario che «la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito, incombendo su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore» (Cass. n. 22159/2014; Cass. n. 885/2018).
Nel caso che ci occupa, da quanto emerso nel corso del giudizio, sembrerebbe che l'odierno appellante non si sia mai interessato direttamente dell'acquisto dell'immobile oggetto della revocatoria fallimentare;
l'intera vicenda sarebbe stata seguita dal padre, essendo il
[...]
, all'epoca dei fatti, giovane, privo di disponibilità economica e residente fuori regione. Parte_1
6 Il documento ritenuto decisivo dall'appellante, che egli sostiene di aver ritrovato dopo la pronuncia della sentenza, è una nota di accredito del 10.12.1992 con cui , in Persona_1 nome e per conto del figlio, aveva corrisposto la somma di £. 25.801.000 ad integrazione del prezzo di vendita dell'immobile, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dall'Istituto contro il e da cui risulta che il prelievo è stato effettuato da un conto corrente Controparte_4 intestato a , odierno appellante. Parte_1
Nulla da dire, pertanto, sulla preesistenza del documento alla pronuncia della sentenza n. 409/2009, essendo evidente e documentalmente provato che il documento de quo si riferisca ad un fatto (avvenuto pagamento) verificatosi in epoca precedente. Altrettanto non può dirsi, invece, relativamente all'ulteriore requisito richiesto dal motivo di cui al c. 1 n. 3 dell'art. 395 c.p.c., cioè la mancata conoscenza del documento e/o la sua mancata produzione in giudizio da parte di chi agisce in revocazione, per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario e relativa prova di tali circostanze. L'appellante sostiene di non aver avuto conoscenza del documento prima del suo ritrovamento e che il primo Giudice gli avrebbe negato la possibilità di provare l'avvenuto ritrovamento e la sua incolpevolezza perché, (si riporta testualmente l'espressione usata nell'atto di appello), “… egli ignorava l'esistenza di detto documento e del luogo in cui potesse trovarsi …”. In realtà, le affermazioni dell'appellante appaiono alquanto contrastanti e inconducenti. Intanto, piuttosto inverosimile risulta la circostanza che un soggetto, giovane ma comunque adulto e pienamente capace di intendere e di volere, non fosse a conoscenza di un prelievo di una consistente somma di denaro effettuata da un conto corrente a lui intestato. Inoltre, la sua costituzione nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare fa dedurre la piena conoscenza da parte sua dei fatti di causa e delle vicende relative all'acquisto dell'immobile, a cui, a suo tempo, asseritamente si era interessato il padre. Pur affermando di non avere avuto conoscenza del documento, egli ha sempre sostenuto, nei suoi atti, che il padre aveva provveduto a pagare integralmente il prezzo del bene;
conseguentemente, egli avrebbe potuto e dovuto diligentemente adoperarsi al fine di ricercare la prova del pagamento a saldo. Pertanto, ammesso e non concesso che non fosse stato a conoscenza inizialmente di tale documento (circostanza comunque inverosimile e non provata), costituendosi nel giudizio introitato dal fallimento, era suo onere attivarsi al fine di ricercare la prova del pagamento a saldo, che egli stesso ribadisce ripetutamente essere stato eseguito dal padre, avendo avuto, tra l'altro, a disposizione un lungo periodo di tempo per produrlo in giudizio prima della pronuncia della sentenza. Trattandosi, comunque, di una somma piuttosto cospicua, il cui pagamento non avrebbe potuto essere effettuato in contanti, non sarebbe stato difficile inferire che il pagamento risultasse da una nota di accredito bancario e procedere ad effettuare una ricerca anche in tal senso. Vista la natura del documento, pertanto, e la possibilità di accedere facilmente agli estratti conto bancari, difficilmente può parlarsi, in un caso del genere, di impossibilità di reperire il documento.
Riguardo alla presunta violazione del diritto di difesa che l'appellante lamenta a causa del rigetto delle proprie istanze istruttorie in primo grado, vi è da dire che il giudice di prime cure, con ordinanza del 15.10.2023, ha disatteso tali richieste avanzate da nella memoria istruttoria Pt_1 ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata il 04.11.2011, ritenendo che nessuna delle circostanze articolate fosse diretta a provare i presupposti per l'ammissibilità dell'azione revocatoria di sentenza ex art. 395 I comma n.3 c.p.c., che sono costituiti non solo dall'asserito rinvenimento di un documento decisivo, ma anche e soprattutto dalla impossibilità di produrre detto
7 documento nel giudizio della cui revocazione si tratta per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Effettivamente, analizzando le richieste istruttorie formulate nella memoria n. 2 art. 183 c.p.c. dall'odierno appellante, risulta evidente che esse sono incentrate solo su circostanze relative al ritrovamento del documento, al presunto pagamento a saldo del bene, all'acquisto dell'immobile; nulla, invece, riguardo all'asserita ignoranza dell'esistenza del documento ed all'impossibilità di produzione dello stesso per forza maggiore o fatto dell'avversario, presupposto richiesto dall'art. 395 c.p.c. a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Correttamente, pertanto, ha disposto il primo Giudice in merito alle suddette richieste. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, «la revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda;
conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento» (Cass. civ. Sez. Trib. N. 26709/2024).
Premesso che, nel caso che ci occupa, non può parlarsi di impossibilità assoluta di produzione in giudizio del documento (considerata, vista la natura dell'atto, tracciabile, la possibilità di agevole ricerca e reperimento dello stesso), l'appellante avrebbe dovuto comunque indicare, già nell'atto introduttivo del giudizio, le prove di tale circostanza oltre che indicare precisamente il giorno della scoperta del documento. La presunta data della scoperta della ricevuta bancaria (0.11.2010) si ricava dagli atti di primo grado, mentre nell'atto di appello parla genericamente di ritrovamento avvenuto “poco Pt_1 tempo dopo la pronuncia della sentenza”. Ricordando che il termine di 30 giorni per la proposizione della revocazione decorre dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza del documento, anche la data in questione costituiva (e costituisce) oggetto di uno specifico onere probatorio (Cass. n. 9369/2006; Cass. n. 11947/1999) e «l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento» (Cass. n. 9652/2016). Prova, anche questa, che non è stata fornita dall'odierno appellante.
A parte l'accertata carenza probatoria sugli elementi che costituiscono i presupposti necessari di tale motivo di revocazione (incolpevole conoscenza dell'esistenza del documento e impossibilità di produzione dello stesso per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario), il avrebbe Pt_1 dovuto indicare anche le prove attraverso le quali intendeva dimostrare la data di scoperta dell'esistenza del documento ritenuto decisivo, al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione ed il rispetto dei 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del documento. Prove che non sono state fornite e non avrebbero potuto esserlo, considerando che il documento è stato rinvenuto il 1.11.2010 e l'atto di citazione è stato notificato il 21.12.2010, cioè oltre il termine di 30 giorni de quo. Per quanto sopra esposto, i primi due motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
8 Conseguentemente, ne discende il rigetto del terzo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese, e, considerando la contumacia della parte appellata, nulla vi è da disporre in merito alle spese del presente grado di giudizio. La Corte di cassazione, infatti, richiamando il consolidato principio secondo il quale la condanna al pagamento delle spese processuali ha il suo fondamento nell'esigenza di «evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto», ha stabilito che nei confronti del contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state sostenute spese processuali (Sez. VI Civile, ordinanza n. 20869/2017; depositata il 6 settembre).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui
“…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1205/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Barcellona P. disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
9
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2023 R. G., vertente tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA Gillio (TO) alla via V. Alfieri n. 20, elett.te dom.to in Milazzo (ME) alla Via E. Cosenz n. 51 nello studio dell'Avv. Rosa Amaddeo del Foro di Messina (CF: ), pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti, Email_1
CP_1
e
(C.F. in persona del Curatore Fallimentare Avv. N. Controparte_2 P.IVA_1
Valentini
-APPELLATO CONTUMACE-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1295/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. 12.10.2022 nel proc. n. 1774/2010 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“1) In via preliminare ed urgente, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 1205/2022 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Dr. Pagano Francesco, in data 12.10.2022, nel proc. n. 1774/2010 RG e comunicata in data 13.10.2023, sussistendone i presupposti di legge. 2) Ritenere e dichiarare che la sentenza n. 1205/2022 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Dr. Pagano Francesco, in data 12.10.2022, nel proc. n. 1774/2010 RG e comunicata in data 13.10.2023 è nulla per
1 violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, della parità delle parti per quanto detto in parte narrativa e, per l'effetto, riformarla. 3) Ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è altresì nulla, illegittima ed infondata per vizio di motivazione. 4) Ritenere e dichiarare che il documento che prova il versamento della ulteriore somma di Lire 25.801.000 datata 10.12.1992, corrisposta dal Sig. in seno alla procedura Pt_1 esecutiva n. 63/83 RG E, promossa dall'Istituto SA LO, è decisivo, preesiste al momento della decisione di cui si chiede la revocazione ed è prova dell'integrale pagamento del prezzo di vendita dell'immobile oggetto del giudizio di revocatoria fallimentare. 5) Ritenere e dichiarare che il prezzo corrisposto dal sig. Per_1
padre defunto dell'odierno attore, nell'interesse del sig. è quindi comples
[...] Parte_1
£ 61.501.000 ed è corrispondente al valore di mercato del bene al tempo dell'acquisto, come stimato dal ctu nel giudizio per revocatoria fallimentare. 6) Per l'effetto, riformare la sentenza appellata e pronunciare la revocazione della sentenza n° 480/09 RG sent resa dal Tribunale di Barcellona P.G. 7) Rinnovare la fase istruttoria con l'ammissione dei mezzi di prova come richiesti con le memorie istruttorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e con il supplemento richiesto nel corpo del presente atto. 8) Riformare la sentenza anche in merito alla condanna alle spese del giudizio di primo grado. 9) Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado. 10) Condannare la Curatela Fallimentare al pagamento di spese compensi del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio. Si produce la documentazione già offerta in allegato al fascicolo di parte di primo grado nonché quella indicata in parte narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto di citazione del 21.12.2010, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del suo cu v. Nicolò Valentini, al fin Controparte_3 la revocazione della sentenza n. 480/2009 depositata in data 14.09.2009 dal Tribunale di Barcellona P.G., con cui era stata disposta la reintegrazione dell'immobile sito in Milazzo via Cap. M. Scala angolo Via Celi, acquistato da (padre dell'odierno appellante), nel Persona_2 patrimonio del fallimento . CP_2
L'attore affermava di essere venuto in possesso, dopo la pronuncia della sentenza, di un documento decisivo, una distinta contabile in copia fotostatica, rinvenuta dalla madre nell'abitazione dei genitori, dalla quale risultava il pagamento della somma di £ 25.801.000 (all.3 appellante) ad integrazione del prezzo di vendita dell'immobile, sostenendo di non averne mai avuto il possesso, in quanto della vicenda se ne era sempre occupato il padre. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecutività della sentenza n° 480/09, e l'accertamento della circostanza che la documentazione relativa al versamento della somma di £ 25.801.000 del 10.12.1992, corrisposta nell'ambito della procedura esecutiva n. 63/83 RGE promossa dalla SA LO contro , era prova dell'integrazione del prezzo di vendita dell'immobile oggetto Parte_2 del giudizio della revocatoria fallimentare, con conseguente revocazione della sentenza n° 480/2009 e con vittoria di spese e compensi .
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata il 06.07.2011, si costituiva in giudizio il in persona del curatore, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_4 dell'atto di citazione per revocazione della sentenza civile n°480/2009 proposto dall'attore per carenza dei requisiti di cui all' art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c., l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione per revocazione, in particolare per inosservanza del termine di impugnazione previsto dall'art 325 e 326 c.p.c., il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza N° 480/09 ed, infine, la conferma della sentenza civile in oggetto, con vittoria di spese e compensi di causa.
2 Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 15.10.2013, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il G.I. assegnava la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche. Depositate le memorie conclusionali, la causa veniva decisa con sentenza n. 1205/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in persona del Dr. Pagano Francesco, in data 12.10.2022 e comunicata in data 13.10.2022.
Sentenza di primo grado. Con la suddetta sentenza n. 1205/2022 il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava la domanda formulata da , ritenendola inammissibile, e lo condannava al pagamento in Parte_1 favore del in persona del Curatore, dei compensi di lite liquidati in € Controparte_4
4.835,00 oltre spese generali del 15%, IVA e Cpa come per legge. In particolare, il Giudice dichiarava l'inammissibilità della revocazione richiesta dall'attore, ritenendo non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del requisito previsto dall'art. 395 comma 1 n° 3 c.p.c. L'attore, deducendo di aver ritrovato in data 01.11.2010, dopo la pronuncia della sentenza, un documento ritenuto decisivo (nota di accredito del 10.12.1992 emessa dalla Banca del Sud S.p.a. Agenzia di Milazzo n° di posizione 00480389100) e, secondo lui, idoneo a determinare un diverso convincimento da parte del giudice, avrebbe dovuto dare prova della mancata conoscenza di esso non dovuta a sua colpa, in epoca antecedente alla data del 01.11.2010, e dell'avvenuto ritrovamento in data 01.11.2010, nell'abitazione del padre dopo il decesso dello stesso. Ritenendo non provate tali circostanze, il Giudice rigettava la domanda dell'attore.
§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 28.02.2023, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, lamentando la nullità della citata sentenza per violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, della parità delle parti con contestuale violazione dell'art. 2697 c.c., per vizio di motivazione, manifesta illogicità e violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Barcellona P.G., l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado e conseguente revocazione della sentenza n° 480/09 RG del Tribunale di Barcellona P.G. per le motivazioni di cui si dirà.
Non costituendosi in giudizio il , con decreto del 15.09.2023 veniva fissata Controparte_4
l'udienza del 17.11.2023 per la verifica della regolarità del contraddittorio, rinviata poi al 19.01.2024. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 19.01.2024, veniva dichiarata la contumacia del e disposto il rinvio all'udienza del 17.05.2024 per la trattazione scritta e la Controparte_4 riserva di riferire al collegio in ordine all'istanza di inibitoria. Con ordinanza del 16.02.2024, sciogliendo la riserva, la Corte, rigettava l'istanza di inibitoria, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della pretesa avanzata dall'appellante. Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 17.05.2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva
3 rinviata per la rimessione in decisione con termine per la precisazione delle conclusioni e deposito note difensive all'udienza (virtuale) del 28.04.2025, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data. La causa veniva poi assunta in decisione con ordinanza del 07.05.2025 emessa dal Consigliere istruttore/relatore, con riserva di riferirne al collegio, come sopra composto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello l'odierno appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, della parità delle parti con contestuale violazione dell'art. 2697 c.c. Egli sostiene che il primo Giudice non gli avrebbe permesso di assolvere all'onere probatorio relativo al ritrovamento del documento ritenuto decisivo ed alla circostanza di non averne avuto conoscenza prima, con conseguente violazione del diritto di difesa. Afferma, infatti, di aver formulato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc le richieste istruttorie, al fine di provare che il documento attestante l'avvenuto pagamento della ulteriore somma di € 25.801.000, versata nel suo interesse dal padre, , era stato rinvenuto Persona_1 nell'abitazione della madre, sig.ra che non era mai stato depositato in giudizio in CP_5 quanto egli non ne aveva avuto mai il possesso e non ne era nemmeno a conoscenza. Secondo quanto riportato da egli non si sarebbe occupato della vicenda relativa Pt_1 all'acquisto dell'immobile né avrebbe provveduto personalmente al pagamento delle somme, essendo, all'epoca, troppo giovane, non avendo alcun reddito e trovandosi anche fuori, in Piemonte. La mancata ammissione dei mezzi istruttori costituirebbe violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della parità delle parti, determinando la nullità della sentenza. L'appellante chiede, pertanto, che la sentenza venga riformata, con rinnovazione della fase istruttoria, indicando la teste da assumere in persona di al posto della madre Controparte_6
nel frattempo deceduta. CP_5
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene la decisione del Giudice di prime cure affetta da nullità per vizio di motivazione, manifesta illogicità e violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4. Egli sostiene che il primo Giudice si sarebbe limitato a richiamare il mancato assolvimento dell'onere della prova, senza motivare il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dell'attore e senza considerare che anche controparte aveva riconosciuto l'avvenuto integrale pagamento del prezzo del bene. Secondo il De CA, il documento rinvenuto può considerarsi decisivo, perché, se fosse stato prodotto nel corso del giudizio, sicuramente avrebbe determinato un diverso convincimento del Giudice;
nessun dubbio sul fatto che esso sia precedente alla pronuncia della sentenza, trattandosi di una nota di credito a favore di e datata 10.12.1992. Controparte_7 Controparte_8
L'appellante, riporta, infine, di aver eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 cc., essendo stato pronunciato il fallimento in data 18.10.1982, mentre la citazione in CP_4 giudizio sarebbe stata notificata solo in data 22/30.04.1988.
4 Con il terzo motivo d'appello, infine, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
§
Premessa la già dichiarata contumacia del convenuto, , va nel merito osservato Controparte_4 quanto segue. I motivi di appello risultano infondati e possono essere trattati unitariamente, dopo una breve premessa sui fatti di causa.
In data 03.02.1982, con contratto in Notar n° 70626 del rep. N° 13827 (all. 4 Persona_3 appellante), il sig. , padre dell'odierno appellante, stipulava un contratto di Persona_1 compravendita in nome e per conto del figlio, per l'acquisto di un immobile sito in Milazzo via Cap. M. Scala angolo Via Celi, dalla società “Siced s.r.l. costruzioni edili”, per il corrispettivo di
£ 35.000.000. Nell'ottobre del 1982, veniva dichiarato il fallimento della società e il curatore Parte_2 fallimentare, con atto di citazione del 22/30.04.1988, proponeva azione di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e ss L.F. innanzi al Tribunale di Messina, nei confronti del sig.
per la reintegrazione nel patrimonio del fallimento dell'immobile, eccependo Parte_1
l'inefficacia dell'atto pubblico di trasferimento del bene. Si costituiva in giudizio il sig. , contestando le domande formulate dal Parte_1 fallimento e sostenendo che il prezzo del bene era stato integralmente pagato dal proprio padre. Nel corso del giudizio, veniva nominato un CTU che stimava il valore commerciale dell'immobile oggetto della revocatoria fallimentare in € 31.000,00 (corrispondenti a 60.000.000 delle vecchie lire), mentre il aveva prodotto in giudizio una sola ricevuta attestante il pagamento della Pt_1 somma di £ 35.700.000 (all. 2 appellante).
Con sentenza n. 480/2009, il Tribunale di Barcellona P.G., al quale il procedimento era stato trasferito dal Tribunale di Messina per competenza territoriale, accoglieva la domanda proposta dal fallimento e condannava alla restituzione dell'immobile al Parte_2 Parte_1 fallimento al fi irlo alla massa
In data 01.11.2010 l'attore sarebbe venuto in possesso di un documento, la nota di accredito datata 10.12.1992, rinvenuta nell'abitazione del padre deceduto, attestante il pagamento da parte di , in nome e per conto del figlio , dell'importo di £ Persona_1 Parte_1
25.801.000 ad integrazione del prezzo di vendita dell'immobile di cui al suddetto atto pubblico, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dall'Istituto Bancario SA LO contro il
CP_4 Parte_2 ocumento precedente la pronuncia della sentenza n. 480/2009 e ritenuto decisivo dall'odierno appellante, cioè idoneo a determinare un diverso convincimento da parte del giudice se fosse stato prodotto tempestivamente, lo stesso proponeva revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. c. 1 n. 3.
Come noto, la revocazione costituisce un mezzo di gravame di carattere eccezionale, a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge. La sua eccezionalità esclude che possano dedursi motivi di nullità relativi alle pregresse fasi processuali, che restano deducibili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, e comporta
5 l'inammissibilità di ogni censura non compresa in tale tassativa elencazione (Cass. S.U., n. 16402/2007). L'eccepita prescrizione dell'azione revocatoria, in particolare, indipendentemente dalla sua fondatezza, avrebbe dovuto essere eccepita da con l'ordinario mezzo di impugnazione Pt_1 che è l'appello, prima del passaggio in giudicato della sentenza.
La revocazione può essere ordinaria (nn. 4 e 5) o straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6): nel primo caso, l'impugnazione è rivolta contro una sentenza non ancora passata in giudicato ed è relativa a motivi che attengono alla mera sentenza;
nella seconda ipotesi, i motivi di gravame possono essere denunciati anche oltre i limiti temporali previsti per il passaggio in giudicato della stessa.
Soffermandoci sul motivo che interessa in questa sede, l'ipotesi considerata dall'art. 395 c. 1 n. 3 c.p.c. riguarda il ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario. La categoria di «documenti», rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 3 deve intendersi in senso ampio, comprensiva di qualsiasi oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma, anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo in avvenire e deve trattarsi di un documento decisivo, da cui emergano fatti che, se tempestivamente offerti alla valutazione del giudice, avrebbero probabilmente condotto ad una diversa decisione. Ai fini dell'ammissibilità della revocazione, occorre che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata e la parte non abbia potuto a suo tempo produrlo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Sul piano dell'onere probatorio, è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. «Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento e, nel caso di un suo pregresso possesso, dell'essersi verificato lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo della parte» (Cass. n. 735/2008). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la parte deve indicare già nell'atto di impugnazione sia le ragioni che hanno impedito la produzione dei documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi. Per giustificare, cioè, un mezzo di impugnazione avente carattere eccezionale, quale la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, è necessario che «la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito, incombendo su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore» (Cass. n. 22159/2014; Cass. n. 885/2018).
Nel caso che ci occupa, da quanto emerso nel corso del giudizio, sembrerebbe che l'odierno appellante non si sia mai interessato direttamente dell'acquisto dell'immobile oggetto della revocatoria fallimentare;
l'intera vicenda sarebbe stata seguita dal padre, essendo il
[...]
, all'epoca dei fatti, giovane, privo di disponibilità economica e residente fuori regione. Parte_1
6 Il documento ritenuto decisivo dall'appellante, che egli sostiene di aver ritrovato dopo la pronuncia della sentenza, è una nota di accredito del 10.12.1992 con cui , in Persona_1 nome e per conto del figlio, aveva corrisposto la somma di £. 25.801.000 ad integrazione del prezzo di vendita dell'immobile, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dall'Istituto contro il e da cui risulta che il prelievo è stato effettuato da un conto corrente Controparte_4 intestato a , odierno appellante. Parte_1
Nulla da dire, pertanto, sulla preesistenza del documento alla pronuncia della sentenza n. 409/2009, essendo evidente e documentalmente provato che il documento de quo si riferisca ad un fatto (avvenuto pagamento) verificatosi in epoca precedente. Altrettanto non può dirsi, invece, relativamente all'ulteriore requisito richiesto dal motivo di cui al c. 1 n. 3 dell'art. 395 c.p.c., cioè la mancata conoscenza del documento e/o la sua mancata produzione in giudizio da parte di chi agisce in revocazione, per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario e relativa prova di tali circostanze. L'appellante sostiene di non aver avuto conoscenza del documento prima del suo ritrovamento e che il primo Giudice gli avrebbe negato la possibilità di provare l'avvenuto ritrovamento e la sua incolpevolezza perché, (si riporta testualmente l'espressione usata nell'atto di appello), “… egli ignorava l'esistenza di detto documento e del luogo in cui potesse trovarsi …”. In realtà, le affermazioni dell'appellante appaiono alquanto contrastanti e inconducenti. Intanto, piuttosto inverosimile risulta la circostanza che un soggetto, giovane ma comunque adulto e pienamente capace di intendere e di volere, non fosse a conoscenza di un prelievo di una consistente somma di denaro effettuata da un conto corrente a lui intestato. Inoltre, la sua costituzione nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare fa dedurre la piena conoscenza da parte sua dei fatti di causa e delle vicende relative all'acquisto dell'immobile, a cui, a suo tempo, asseritamente si era interessato il padre. Pur affermando di non avere avuto conoscenza del documento, egli ha sempre sostenuto, nei suoi atti, che il padre aveva provveduto a pagare integralmente il prezzo del bene;
conseguentemente, egli avrebbe potuto e dovuto diligentemente adoperarsi al fine di ricercare la prova del pagamento a saldo. Pertanto, ammesso e non concesso che non fosse stato a conoscenza inizialmente di tale documento (circostanza comunque inverosimile e non provata), costituendosi nel giudizio introitato dal fallimento, era suo onere attivarsi al fine di ricercare la prova del pagamento a saldo, che egli stesso ribadisce ripetutamente essere stato eseguito dal padre, avendo avuto, tra l'altro, a disposizione un lungo periodo di tempo per produrlo in giudizio prima della pronuncia della sentenza. Trattandosi, comunque, di una somma piuttosto cospicua, il cui pagamento non avrebbe potuto essere effettuato in contanti, non sarebbe stato difficile inferire che il pagamento risultasse da una nota di accredito bancario e procedere ad effettuare una ricerca anche in tal senso. Vista la natura del documento, pertanto, e la possibilità di accedere facilmente agli estratti conto bancari, difficilmente può parlarsi, in un caso del genere, di impossibilità di reperire il documento.
Riguardo alla presunta violazione del diritto di difesa che l'appellante lamenta a causa del rigetto delle proprie istanze istruttorie in primo grado, vi è da dire che il giudice di prime cure, con ordinanza del 15.10.2023, ha disatteso tali richieste avanzate da nella memoria istruttoria Pt_1 ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata il 04.11.2011, ritenendo che nessuna delle circostanze articolate fosse diretta a provare i presupposti per l'ammissibilità dell'azione revocatoria di sentenza ex art. 395 I comma n.3 c.p.c., che sono costituiti non solo dall'asserito rinvenimento di un documento decisivo, ma anche e soprattutto dalla impossibilità di produrre detto
7 documento nel giudizio della cui revocazione si tratta per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Effettivamente, analizzando le richieste istruttorie formulate nella memoria n. 2 art. 183 c.p.c. dall'odierno appellante, risulta evidente che esse sono incentrate solo su circostanze relative al ritrovamento del documento, al presunto pagamento a saldo del bene, all'acquisto dell'immobile; nulla, invece, riguardo all'asserita ignoranza dell'esistenza del documento ed all'impossibilità di produzione dello stesso per forza maggiore o fatto dell'avversario, presupposto richiesto dall'art. 395 c.p.c. a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Correttamente, pertanto, ha disposto il primo Giudice in merito alle suddette richieste. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, «la revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., presuppone l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda;
conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento» (Cass. civ. Sez. Trib. N. 26709/2024).
Premesso che, nel caso che ci occupa, non può parlarsi di impossibilità assoluta di produzione in giudizio del documento (considerata, vista la natura dell'atto, tracciabile, la possibilità di agevole ricerca e reperimento dello stesso), l'appellante avrebbe dovuto comunque indicare, già nell'atto introduttivo del giudizio, le prove di tale circostanza oltre che indicare precisamente il giorno della scoperta del documento. La presunta data della scoperta della ricevuta bancaria (0.11.2010) si ricava dagli atti di primo grado, mentre nell'atto di appello parla genericamente di ritrovamento avvenuto “poco Pt_1 tempo dopo la pronuncia della sentenza”. Ricordando che il termine di 30 giorni per la proposizione della revocazione decorre dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza del documento, anche la data in questione costituiva (e costituisce) oggetto di uno specifico onere probatorio (Cass. n. 9369/2006; Cass. n. 11947/1999) e «l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento» (Cass. n. 9652/2016). Prova, anche questa, che non è stata fornita dall'odierno appellante.
A parte l'accertata carenza probatoria sugli elementi che costituiscono i presupposti necessari di tale motivo di revocazione (incolpevole conoscenza dell'esistenza del documento e impossibilità di produzione dello stesso per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario), il avrebbe Pt_1 dovuto indicare anche le prove attraverso le quali intendeva dimostrare la data di scoperta dell'esistenza del documento ritenuto decisivo, al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione ed il rispetto dei 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del documento. Prove che non sono state fornite e non avrebbero potuto esserlo, considerando che il documento è stato rinvenuto il 1.11.2010 e l'atto di citazione è stato notificato il 21.12.2010, cioè oltre il termine di 30 giorni de quo. Per quanto sopra esposto, i primi due motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
8 Conseguentemente, ne discende il rigetto del terzo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese, e, considerando la contumacia della parte appellata, nulla vi è da disporre in merito alle spese del presente grado di giudizio. La Corte di cassazione, infatti, richiamando il consolidato principio secondo il quale la condanna al pagamento delle spese processuali ha il suo fondamento nell'esigenza di «evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto», ha stabilito che nei confronti del contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state sostenute spese processuali (Sez. VI Civile, ordinanza n. 20869/2017; depositata il 6 settembre).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui
“…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1205/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Barcellona P. disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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