Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 861
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 gennaio 1979
Art. 5.
Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacita' ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilita' e alla capacita' delle proprie unita' di rifornimento acqua. La relazione e' presentata dal Ministro della difesa che provvede a trasmetterla alle Camere.
Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il Ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1979