Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 03/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2018, proposto da
CH LO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni, Andrea Mussoni e Filippo Tomassoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Fabbri e Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Rimini prot. N. 0233823/2018 del 23.8.2018, notificato a mezzo posta in data 5.9.2018, con il quale si dispone il rigetto della domanda di condono edilizio in sanatoria Rif. Condono –ter Reg. n. 71330 per improcedibilità derivante da asserita carenza documentale, nonché ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, quand’anche allo stato non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visto l’atto di costituzione volontaria ai sensi degli articoli 300 e ss. Cod. proc. civ. di IO RU IA ZI, quale dichiarata unica erede del signor CH LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor LO CH, a cui in corso di causa è succeduta mortis causa la signora RU IA ZI IO, ha impugnato il provvedimento del Comune di Rimini prot. n. 0233823/2018 del 23.08.2018 di diniego di condono edilizio.
La domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 32 D.L. n. 269/2003 e L.R. Emilia Romagna n. 23/2004 aveva a oggetto un “manufatto leggero realizzato con pannelli di legno e polistirolo, destinato a deposito a servizio dell’albergo”.
Il condono è stato denegato per carenza documentale, non avendo l’interessato depositato, nonostante la richiesta dell’Amministrazione, i seguenti documenti:
(a) l’elaborato grafico in triplice copia, redatto con le modalità di cui all’articolo 2 del Regolamento Edilizio e riportante la dimostrazione del rispetto dell’articolo 9 D.M. n. 1444/1968,
(b) l’asseverazione completa del tecnico abilitato, redatta ai sensi dell’articolo 481 Cod. pen. e dell’articolo 29 L.R. Emilia Romagna n. 23/2004.
Il signor CH ha chiesto l’annullamento dell’atto di diniego impugnato per “ Violazione di legge per violazione dell’art. 29 Legge Regionale E.R. n. 23/04; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria ”.
Sostiene il ricorrente che l’Amministrazione comunale sia incorsa in un palese travisamento dei fatti in quanto tutti i documenti richiesti sono stati depositati. Rappresenta a tale fine il deducente:
(i) che in data 14.05.2005 era stato depositato l’atto del tecnico officiato di asseverazione della conformità igienico-sanitaria delle opere abusive e della possibilità di effettuare interventi di adeguamento/miglioramento antisismico secondo la normativa tecnica allora vigente,
(ii) che in data 14.05.2013 erano stati depositati l’integrazione dell’asseverazione, estesa dal tecnico officiato a tutti i campi contemplati dal relativo modulo, e le tre copie dell’elaborato grafico.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini per opporsi al ricorso avversario e chiederne la reiezione siccome infondato nel merito.
La causa, chiamata alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione sugli scritti difensivi delle parti.
Il ricorso è infondato.
Il Comune ha documentato che in data 10.06.2005 l’interessato aveva depositato l’asseverazione del tecnico incaricato limitata alla conformità igienico-sanitaria delle opere abusive e alla possibilità di effettuare interventi per l’adeguamento o miglioramento antisismico: mancava l’asseverazione per la sicurezza statica e la prevenzione incendi e infortuni.
Ha altresì documentato l’Amministrazione resistente che l’asseverazione integrativa depositata dall’interessato in data 14.05.2013 presentava una vistosa barratura di annullamento e che l’allegato elaborato grafico recava la dimostrazione del rispetto dei limiti dimensionali di cui all’articolo 33 L.R. Emilia Romagna n. 23/2004, e non anche dei limiti di distanza tra i fabbricati di cui all’articolo 9 D.M. n. 1444/1968.
In relazione a tale documentazione nulla ha opposto parte ricorrente, che, d’altro canto, non è riuscita a dimostrare i propri assunti.
Infatti, l’asseverazione completa del tecnico officiato allegata dal signor CH sub doc. 5 (che ha differenza di quella depositata in giudizio dall’Amministrazione non presenta la summenzionata barratura di annullamento) non reca il timbro di deposito presso il Comune, e dunque non vi è prova che l’asseverazione che è stata presentata dall’interessato nell’ambito del procedimento sia quella depositata dal ricorrente e non quella barrata depositata dal Comune.
Quanto all’elaborato grafico volto a dimostrare il rispetto dell’articolo 9 D.M. n. 1444/1968 (e la cui mancanza è sufficiente a fondare il provvedimento di diniego di condono edilizio), parte ricorrente si è limitata a produrre in giudizio l’elenco dei documenti depositati nel procedimento in risposta alla richiesta di integrazioni avanzata dal Comune: elenco che nulla prova in relazione al contenuto degli atti depositati.
In conclusione non vi è prova dell’intervenuta integrazione documentale.
E, a norma dell’articolo 27, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004, la mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda (ivi compresa quella qui mancante) “comporta la irricevibilità della domanda stessa”.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso viene respinto.
Come da regola generale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora IO RU IA ZI, quale successore mortis causa di CH LO, costituitasi in giudizio in prosecuzione, a rifondere al Comune le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO