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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2208 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025, vertente tra nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 residente in [...], C.F. 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Puccinelli, codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in C.F. 2
Pontedera (PI) via G. Mazzini, 110, n. di fax 0587/092136, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
-OPPONENTE
e
,nato a [...] il [...], residente Controparte_1 (C.F. C.F. 3
a Vicopisano (PI) via Machiavelli n. 8 (56010), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Nocco (C.F. Email_2 e Daniela C.F._4 fax: 050577109) ed Quinto (C.F. C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda sito in Pisa Borgo Stretto n. 46
-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni congiunte delle parti: Come da verbale di udienza del 19.11.2025.
*********************
Breve excursus processuale
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 23.7.2024 Parte_1 rappresentato e difeso come in atti, chiedeva l'accoglimento, nei confronti di Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, meglio illustrati nella narrativa del presente atto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 675/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 19 maggio 2024 e pubblicato il 20 maggio 2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge".
Produceva, nel contempo, documenti. Notificati il ricorso e il decreto ad Controparte_1 quest'ultimo si costituiva in giudizio mediante comparsa depositata in data 17.1.2025, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio esposte in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
675/2024. Con vittoria di spese e competenze di causa".
Allegava, a sua volta, documenti.
Dopo la formulazione da parte di questo giudice, all'udienza del 30.1.2025, della proposta conciliativa risultante dal verbale di tale udienza, proposta sulla quale le parti non si accordavano, alla successiva udienza del 15.10.2025 i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo in sede di mediazione, chiedendo rinvio ai fini della verifica dell'adempimento dello stesso.
Disposto, quindi, rinvio all'udienza del 19.11.2025, in tale sede i difensori davano atto dell'avvenuto adempimento del menzionato accordo e concludevano, concordemente, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e revoca del decreto opposto: talchè la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la stessa debba essere definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto opposto, così come richiesto dalle parti, in sede di conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del 19.11.2025, a seguito dell'accordo raggiunto in sede di mediazione e che, alla luce di quanto riferito dalle parti medesime, è stato adempiuto.
Spese compensate, come parimenti richiesto dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede dichiara la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo emesso 1) dal Tribunale di Pisa nei confronti di Parte_1 su ricorso di Controparte_1 in data 19.5.2024
,
(proc. n. 1094/2024 R.G.);
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite. 2)
Così deciso in Pisa, il 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2208 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025, vertente tra nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 residente in [...], C.F. 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Puccinelli, codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in C.F. 2
Pontedera (PI) via G. Mazzini, 110, n. di fax 0587/092136, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
-OPPONENTE
e
,nato a [...] il [...], residente Controparte_1 (C.F. C.F. 3
a Vicopisano (PI) via Machiavelli n. 8 (56010), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Nocco (C.F. Email_2 e Daniela C.F._4 fax: 050577109) ed Quinto (C.F. C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda sito in Pisa Borgo Stretto n. 46
-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni congiunte delle parti: Come da verbale di udienza del 19.11.2025.
*********************
Breve excursus processuale
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 23.7.2024 Parte_1 rappresentato e difeso come in atti, chiedeva l'accoglimento, nei confronti di Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, meglio illustrati nella narrativa del presente atto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 675/2024, emesso dal Tribunale di Pisa in data 19 maggio 2024 e pubblicato il 20 maggio 2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge".
Produceva, nel contempo, documenti. Notificati il ricorso e il decreto ad Controparte_1 quest'ultimo si costituiva in giudizio mediante comparsa depositata in data 17.1.2025, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio esposte in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
675/2024. Con vittoria di spese e competenze di causa".
Allegava, a sua volta, documenti.
Dopo la formulazione da parte di questo giudice, all'udienza del 30.1.2025, della proposta conciliativa risultante dal verbale di tale udienza, proposta sulla quale le parti non si accordavano, alla successiva udienza del 15.10.2025 i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo in sede di mediazione, chiedendo rinvio ai fini della verifica dell'adempimento dello stesso.
Disposto, quindi, rinvio all'udienza del 19.11.2025, in tale sede i difensori davano atto dell'avvenuto adempimento del menzionato accordo e concludevano, concordemente, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e revoca del decreto opposto: talchè la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la stessa debba essere definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto opposto, così come richiesto dalle parti, in sede di conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del 19.11.2025, a seguito dell'accordo raggiunto in sede di mediazione e che, alla luce di quanto riferito dalle parti medesime, è stato adempiuto.
Spese compensate, come parimenti richiesto dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede dichiara la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo emesso 1) dal Tribunale di Pisa nei confronti di Parte_1 su ricorso di Controparte_1 in data 19.5.2024
,
(proc. n. 1094/2024 R.G.);
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite. 2)
Così deciso in Pisa, il 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza