Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2025, proposto dal sig. Leone Stelitano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza nr. 2073/2023 Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RO AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con ricorso notificato il 3.04.2025 e depositato in data 8.04.2025, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata);
- il Ministero intimato, unitamente all’Ufficio Scolastico Regionale Calabria ed all’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, si sono costituiti con atto di mera forma;
RILEVATO che, con note di passaggio in decisione depositate in data 28.11.2025, parte ricorrente ha dedotto, senza tuttavia documentarlo, che nel mese di giugno 2025 vi è stato l’accredito del c.d. bonus docente , chiedendo la declaratoria di cessazione della materia e la liquidazione, in proprio favore, delle spese di lite;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo al ricorso in esame, chiamato per la decisione alla camera di consiglio del 3.12.2025, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la piena realizzazione della pretesa dedotta in giudizio;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER CR, Presidente
RO AZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AZ | ER CR |
IL SEGRETARIO