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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/11/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI CA, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 2236/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Lo Voi e Simona Parte_1
Gennusa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in Via
Mariano Stabile n. 200, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore
- resistente contumace-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
congiuntamento e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 nell'ufficio legale dell' presso l'Avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_2
del Notaio da Fiumicino Per_1
1 - resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato dal 20.05.2019 al 12.02.2020 alle dipendenze della
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo full Controparte_1
time ed inquadramento nel livello I del C.C.N.L. Edilcassa Operai Palermo con la qualifica di manovale e che, dal 12.02.2020, detto rapporto lavorativo era cessato per effetto del licenziamento intimato dalla resistente.
Rappresentava, inoltre, che dal mese di maggio 2019 al mese di febbraio 2020 la società datrice di lavoro aveva richiesto all l'intervento della Cassa Integrazione CP_2
Guadagni Ordinaria autorizzata solo per alcuni periodi, rilevando, in particolare, che, per i periodi dall'11.11.2019 all'08.02.2020 e dal 10.02.2020 al 29.02.2020, la CP_3
sebbene richiesta, non era stata autorizzata dall'ente previdenziale, mentre dal
12.08.2019 al 09.11.2019 la Cassa integrazione, sebbene autorizzata dall' , non CP_2
era stata, al contrario, anticipata dal datore di lavoro.
Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione dell'integrazione salariale da parte dell'ente previdenziale e delle retribuzioni della società resistente, anche con riguardo alla mensilità di ottobre 2019, la cui busta paga, nonstante le reiterate richieste, non era stata consegnata dal datore di lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni non percepite in ragione, causa e conseguenza del mancato riconoscimento della C.I.G.O. per il biennio 2019/2020 per un ammontare di euro 7.412,96 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, nonché il diritto al versamento dei contributi previdenziali per i periodi più precisamente indicati in ricorso e, per
l'effetto - Condannare la resistente al pagamento dell'ammontare delle retribuzioni maturate dal ricorrente nei suddetti periodi non autorizzati ai fini della C.I.G.O. corrispondente ad euro 7.412,96 nonché al versamento dei contributi previdenziali, per i periodi innanzi indicati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarsi
2 in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro, della quale va, pertanto, dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza del 06.06.2024, autorizzata la notifica all' , con successiva CP_2
memoria del 04.09.2024, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, rilevando che nessuna domanda era stata svolta dal ricorrente nei confronti dell'istituto e, comunque, la correttezza del proprio operato, tenuto conto delle denunce UNIEMENS trasmesse dal datore di lavoro, allegate agli atti.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'08.10.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In caso di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non autorizzata o respinta per difetto di motivazioni valide, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere ai lavoratori l'intera retribuzione che sarebbe spettata, come se non ci fosse stata alcuna sospensione, essendo egli responsabile degli obblighi retributivi.
Secondo diverse interpretazioni giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, Part infatti, se la richiesta di intervento della non viene accolta, il datore di lavoro che abbia sospeso il lavoratore è in una situazione di inadempimento nei suoi confronti perché ha agito in modo illegittimo disponendo la sospensione, senza averne il potere.
A tal guisa, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sospensione decisa unilateralmente dal datore di lavoro fa sorgere l'ipotesi della c.d. “mora credendi”, ossia un caso in cui il creditore-datore di lavoro, senza motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione o di compiere quanto è necessario affinché il debitore-lavoratore possa adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, ed in questi casi il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione (Cass., sez. lavoro, n. 37716 del 2022; nello stesso senso Tribunale di Trapani, sent. n. 189/2923).
3 Il trattamento di integrazione deve essere anticipato dal datore di lavoro in nome e per conto dell' e, una volta conseguita l'autorizzazione dell'Ente, l'importo viene poi CP_2
rimborsato. Il datore di lavoro, cioè, rimane obbligato alla corresponsione degli emolumenti in favore dei lavoratori nella fase anteriore al provvedimento di ammissione alla CIGO e la relativa somma assumerà natura retributiva o integrativa, a seconda dell'esito negativo o positivo della domanda. In pendenza del pronunciamento dell' quindi, continua a sussistere in capo al datore di lavoro l'obbligo di CP_2
corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, seppur in misura ridotta e in determinati massimali, salva l'integrazione postuma in casi di reiezione della domanda.
Al riguardo, anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che il datore di lavoro rimanga tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa o mandatario ex lege dell'Ente qualora sia intervenuta autorizzazione al trattamento di integrazione
(Cass. n. 16382/2021). Ne segue, pertanto, che ove il datore di lavoro abbia visto rigettata la propria domanda di intervento della cassa integrazione, i pagamenti compiuti in favore dei lavoratori nelle more della pronuncia del provvedimento negativo costituiscono normale adempimento dell'obbligazione retributiva.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione – gravante sul datore di lavoro – altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con l'ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello risarcitorio;
mentre se essa interverrà detto obbligo sarà “ex post” qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà al datore di lavoro il diritto al rimborso da parte dell' (ex multis Cass. civ. sez. lavoro n. 14670/00; Cass civ sez. CP_2
lavoro n. 15207/10).
I principi di diritto comune, pertanto, non consentono al datore di lavoro di sottrarsi dall'obbligo di pagare le retribuzioni, in caso di richiesta di CIGO non ancora evasa o rigettata, anche se ha sospeso unilateralmente il rapporto di lavoro, dovendo
4 corrispondere le intere retribuzioni al lavoratore sospeso non ammesso al trattamento integrativo.
Nel caso che ci occupa, stante la contumacia della resistente, non risulta provato che quest'ultima abbia corrisposto al ricorrente per il quale era stata chiesta la CIGO, come documentato anche dall'ente previdenziale, gli emolumenti maturati in corso di sospensione della prestazione.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme dovute può senz'altro farsi riferimento al conteggio di parte ricorrente, anche relativamente alla mensilità di ottobre 2019, rientrante, come documentalmente provato dall' ( all.to 2 fascciolo CP_2
parte resistente) nella richiesta di cassa integrazione guadagni per il periodo
12.08.2019-09.11.2019 autorizzata dall'ente previdenziale e non anticipata dal datore di lavoro contumace.
Parte resistente deve essere, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di €. 7.412,96, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso:
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma di €. 7.412,96, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi;
- condanna la l pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che liquida, in favore della parte ricorrente, in € 2.109,00 per onorario, oltre spese generali, I.v.a. e C.P.A. come per legge, se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiartisi antistatari e in favore dell' in CP_2
complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5 Così deciso, il 07.11.2025
IL GIUDICE
GI CA
6
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI CA, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 2236/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Lo Voi e Simona Parte_1
Gennusa ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in Via
Mariano Stabile n. 200, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore
- resistente contumace-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
congiuntamento e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 nell'ufficio legale dell' presso l'Avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_2
del Notaio da Fiumicino Per_1
1 - resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato dal 20.05.2019 al 12.02.2020 alle dipendenze della
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo full Controparte_1
time ed inquadramento nel livello I del C.C.N.L. Edilcassa Operai Palermo con la qualifica di manovale e che, dal 12.02.2020, detto rapporto lavorativo era cessato per effetto del licenziamento intimato dalla resistente.
Rappresentava, inoltre, che dal mese di maggio 2019 al mese di febbraio 2020 la società datrice di lavoro aveva richiesto all l'intervento della Cassa Integrazione CP_2
Guadagni Ordinaria autorizzata solo per alcuni periodi, rilevando, in particolare, che, per i periodi dall'11.11.2019 all'08.02.2020 e dal 10.02.2020 al 29.02.2020, la CP_3
sebbene richiesta, non era stata autorizzata dall'ente previdenziale, mentre dal
12.08.2019 al 09.11.2019 la Cassa integrazione, sebbene autorizzata dall' , non CP_2
era stata, al contrario, anticipata dal datore di lavoro.
Lamentava, pertanto, la mancata corresponsione dell'integrazione salariale da parte dell'ente previdenziale e delle retribuzioni della società resistente, anche con riguardo alla mensilità di ottobre 2019, la cui busta paga, nonstante le reiterate richieste, non era stata consegnata dal datore di lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni non percepite in ragione, causa e conseguenza del mancato riconoscimento della C.I.G.O. per il biennio 2019/2020 per un ammontare di euro 7.412,96 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, nonché il diritto al versamento dei contributi previdenziali per i periodi più precisamente indicati in ricorso e, per
l'effetto - Condannare la resistente al pagamento dell'ammontare delle retribuzioni maturate dal ricorrente nei suddetti periodi non autorizzati ai fini della C.I.G.O. corrispondente ad euro 7.412,96 nonché al versamento dei contributi previdenziali, per i periodi innanzi indicati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarsi
2 in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio la società datrice di lavoro, della quale va, pertanto, dichiarata la contumacia.
A seguito dell'udienza del 06.06.2024, autorizzata la notifica all' , con successiva CP_2
memoria del 04.09.2024, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, rilevando che nessuna domanda era stata svolta dal ricorrente nei confronti dell'istituto e, comunque, la correttezza del proprio operato, tenuto conto delle denunce UNIEMENS trasmesse dal datore di lavoro, allegate agli atti.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'08.10.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In caso di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non autorizzata o respinta per difetto di motivazioni valide, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere ai lavoratori l'intera retribuzione che sarebbe spettata, come se non ci fosse stata alcuna sospensione, essendo egli responsabile degli obblighi retributivi.
Secondo diverse interpretazioni giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, Part infatti, se la richiesta di intervento della non viene accolta, il datore di lavoro che abbia sospeso il lavoratore è in una situazione di inadempimento nei suoi confronti perché ha agito in modo illegittimo disponendo la sospensione, senza averne il potere.
A tal guisa, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sospensione decisa unilateralmente dal datore di lavoro fa sorgere l'ipotesi della c.d. “mora credendi”, ossia un caso in cui il creditore-datore di lavoro, senza motivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione o di compiere quanto è necessario affinché il debitore-lavoratore possa adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, ed in questi casi il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione (Cass., sez. lavoro, n. 37716 del 2022; nello stesso senso Tribunale di Trapani, sent. n. 189/2923).
3 Il trattamento di integrazione deve essere anticipato dal datore di lavoro in nome e per conto dell' e, una volta conseguita l'autorizzazione dell'Ente, l'importo viene poi CP_2
rimborsato. Il datore di lavoro, cioè, rimane obbligato alla corresponsione degli emolumenti in favore dei lavoratori nella fase anteriore al provvedimento di ammissione alla CIGO e la relativa somma assumerà natura retributiva o integrativa, a seconda dell'esito negativo o positivo della domanda. In pendenza del pronunciamento dell' quindi, continua a sussistere in capo al datore di lavoro l'obbligo di CP_2
corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, seppur in misura ridotta e in determinati massimali, salva l'integrazione postuma in casi di reiezione della domanda.
Al riguardo, anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che il datore di lavoro rimanga tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa o mandatario ex lege dell'Ente qualora sia intervenuta autorizzazione al trattamento di integrazione
(Cass. n. 16382/2021). Ne segue, pertanto, che ove il datore di lavoro abbia visto rigettata la propria domanda di intervento della cassa integrazione, i pagamenti compiuti in favore dei lavoratori nelle more della pronuncia del provvedimento negativo costituiscono normale adempimento dell'obbligazione retributiva.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione – gravante sul datore di lavoro – altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con l'ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza accompagnato da quello risarcitorio;
mentre se essa interverrà detto obbligo sarà “ex post” qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà al datore di lavoro il diritto al rimborso da parte dell' (ex multis Cass. civ. sez. lavoro n. 14670/00; Cass civ sez. CP_2
lavoro n. 15207/10).
I principi di diritto comune, pertanto, non consentono al datore di lavoro di sottrarsi dall'obbligo di pagare le retribuzioni, in caso di richiesta di CIGO non ancora evasa o rigettata, anche se ha sospeso unilateralmente il rapporto di lavoro, dovendo
4 corrispondere le intere retribuzioni al lavoratore sospeso non ammesso al trattamento integrativo.
Nel caso che ci occupa, stante la contumacia della resistente, non risulta provato che quest'ultima abbia corrisposto al ricorrente per il quale era stata chiesta la CIGO, come documentato anche dall'ente previdenziale, gli emolumenti maturati in corso di sospensione della prestazione.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme dovute può senz'altro farsi riferimento al conteggio di parte ricorrente, anche relativamente alla mensilità di ottobre 2019, rientrante, come documentalmente provato dall' ( all.to 2 fascciolo CP_2
parte resistente) nella richiesta di cassa integrazione guadagni per il periodo
12.08.2019-09.11.2019 autorizzata dall'ente previdenziale e non anticipata dal datore di lavoro contumace.
Parte resistente deve essere, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di €. 7.412,96, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso:
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1
complessiva somma di €. 7.412,96, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi;
- condanna la l pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che liquida, in favore della parte ricorrente, in € 2.109,00 per onorario, oltre spese generali, I.v.a. e C.P.A. come per legge, se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiartisi antistatari e in favore dell' in CP_2
complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5 Così deciso, il 07.11.2025
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