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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°735 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Epicarmo n.3.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Biagini, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio sito in Carrara (MS), Piazza Garibaldi n.1.
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: Sanzione disciplinare conservativa.
All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.
IN FATTO
Con ricorso, depositato l' 8 ottobre 2019 presso il Tribunale G.L. di Palermo, (di seguito: la società) aveva convenuto in giudizio il dipendente Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la legittimità della sanzione CP_1 disciplinare della sospensione dal servizio per quattro giorni, con privazione della retribuzione, ai sensi degli artt. 53, 54 c. 3 lett.f) e 55 del C.C.N.L. del 30/11/2017 dei dipendenti di irrogata al predetto con nota del 01.08.2019, Parte_1 notificata l' 8.08.2019. La società aveva esposto di avere mosso al dipendente, addetto alle mansioni di
Responsabile del Centro di RE Palermo (livello A1), in atto applicato presso 1 il CD (Centro di Distribuzione) Palermo RE Centro (PA), la seguente contestazione: Lei, in funzione del Suo ruolo di Specialista Monitoraggio e Qualità
(MQ) è tenuta, tra l'altro a:
- assicurare la pianificazione e la gestione delle attività giornaliere del centro sulla base degli arrivi di corrispondenza e pacchi e delle presenze in servizio;
- assicurare la risoluzione delle criticità per minimizzare i tempi di uscita in via del portalettere;
- garantire il presidio e il monitoraggio degli standard qualità richiesti ...
Ciò premesso, dalle complesse ed articolate verifiche – condensate nel relativo report allegato alla presente … - effettuate in data 19.03.2019 dai colleghi del servizio PCL/GO/MASI/QUALITÀ IGg.ri e presso il Per_1 Per_1 Pt_2
CD di Palermo Centro, ove Lei era in servizio, sono emersi specifici segnali di rischio e di disallineamento.
Nella fattispecie, è stato riscontrato che nel predetto Ufficio sussisteva una giacenza dichiarata su Carte di Controllo pari a Kg 466, a fronte invece di una giacenza reale di Kg 692,4, con uno scostamento quindi pari a 226,4 Kg tra quanto riportato ufficialmente nei sistemi aziendali e quanto invece effettivamente esistente.
Inoltre, il giorno della verifica sopra citata Lei era in servizio, così come lo era nei giorni precedenti. …. Ella pertanto è venuta meno al Suo ruolo di garante dei dati relativi alle giacenze della cui affidabilità Lei è responsabile…”. Che, a seguito di regolare procedimento disciplinare, il Responsabile del
Servizio Risorse Umane e Parte_3
(di seguito di gli aveva
[...] Per_2 Parte_1 inflitto la suddetta sanzione disciplinare. aveva resistito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone CP_1
l'infondatezza e, in subordine, contestando la proporzionalità della sanzione irrogata. Con sentenza n. 124/2023 del 19.01.2023 il Tribunale, ritenuta la sussistenza della condotta contestata, sulla scorta dell'espletata istruttoria testimoniale ha, tuttavia, valutato, accogliendo l'eccezione in tal senso proposta, che l'art. 54 al comma III contempla “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 4 giorni : “f) per inosservanza dei doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della
Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile”, pregiudizio che nella specie dovrebbe consistere nella “grave alterazione dei flussi di informazione, che a sua volta, non essendo mai state evidenziate criticità di processo, ha impedito alle strutture aziendali interessate, RE Area AN 2 (RAM2) e
MA , di venire a conoscenza dei livelli di disservizio Controparte_2
2 raggiunti e di assumere tempestivamente ogni possibile iniziativa volta a recuperare il controllo della operatività complessiva del Centro affidato alla Responsabilità di controparte”, circostanza, quest'ultima, non provata nel procedimento, ragion per cui la sanzione irrogata risulta sproporzionata potendo viceversa l'infrazione contestata essere sanzionata, come correttamente dedotto da parte resistente, con una multa non superiore a 4 ore di retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 54, comma II lette. e), con conseguente rigetto del ricorso.
Per la riforma della decisione ha proposto appello la società, con ricorso depositato il 19 luglio 2023.
Ha resistito per il rigetto dell'appello, con memoria del 2 CP_1 maggio 2025, proponendo, al contempo, impugnazione incidentale volta a ribadire l'insussistenza del fatto contestato. All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce, sulle conclusioni delle parti riportate nei rispettivi atti.
IN DIRITTO
L'appellante censura di erroneità la valutazione delle prove e la conseguente ricostruzione del fatto;
denuncia, in particolare, l'incongruenza della motivazione resa dal Tribunale per avere erroneamente ritenuto la sanzione irrogata sproporzionata sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla società, asseritamente non provato, e per avere basato il proprio convincimento esclusivamente sulle argomentazioni del dipendente.
Deduce, ribadendo gli argomenti già svolti in primo grado, che, piuttosto, il
Giudice avrebbe dovuto rilevare l'inosservanza da parte del dipendente, quale Responsabile del Centro di RE (tenuto ad assicurare, fra l'altro, l'aggiornamento della Carte di controllo in assenza del personale preposto, rispondendo, in ogni caso, della loro affidabilità) del suo Ruolo di Garante dei dati relativi alle giacenze, del cui monitoraggio lo stesso è responsabile e che il divario fra giacenza dichiarata su Carte di Controllo e quella reale, riscontrata dagli ispettori e confermata in istruttoria, aveva determinato una grave alterazione dei flussi di informazione, che a sua volata, non essendo mai state evidenziate (dallo stesso CP_1 criticità di processo, ha impedito alle Strutture aziendali interessate, RE Area
AN 2 (RAM2) e MA , di venire a conoscenza Controparte_2 dei livelli di disservizio raggiunti e di assumere tempestivamente ogni possibile iniziativa volta a recuperare il controllo della operatività complessiva del Centro affidato alla Responsabilità del sig. e un pregiudizio agli interessi della società, CP_1 sottoposta a controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.
3 Con l'appello incidentale l a sostegno dell'insussistenza del fatto CP_1 contestato, propone una difforme lettura dell'esito dell'istruttoria testimoniale evidenziando alcune criticità nella verifica ispettiva, sia in ordine all'assenza di contraddittorio con l'unico “Capo Squadra in servizio”, con la Responsabile della Qualità e con lo stesso Direttore, sia in ordine alla cadenza temporale degli effettuati controlli.
Sebbene abbia formulato una censura che non si confronta con gli Pt_1 argomenti del Giudice, diretti ad escludere la prova (neppure in questa sede fornita) della sussistenza della grave alterazione dei flussi di informazione, ragioni di coerenza logica impongono l'esame del motivo di gravame incidentale. In primo grado il teste collega del ricorrente, ha confermato di aver Per_1 effettuato verifiche sulla qualità del servizio di recapito riscontrando, in data
19.3.2019, presso il CD di Palermo RE Centro, una giacenza di prodotti dichiarata su Carte di Controllo pari a Kg 466, a fronte di una giacenza reale di Kg
692,4, con conseguente discordanza, tra quanto registrato nel sistema aziendale e quanto realmente esistente, di 226,6 Kg;
anche la teste ha narrato che Testimone_1
“nella giornata del 19 marzo 2019 è stata effettuata una verifica delle giacenze e quelle che sono state riscontrate in tale data non corrispondevano a quelle dichiarate, di ciò ho avuto evidenza successivamente nella stessa giornata per quanto Contro mi è stato comunicato da che era il responsabile della qualità di - Per_1
v. verbale ud 29.09.2022.
Il Tribunale ne ha ricavato che dalle evidenze era emersa la superiore discordanza e quindi, la sussistenza del fatto addebitato.
Ha, poi, escluso la rilevanza della dedotta discrasia (oggi ribadita dall'appellante) fra l'orario dell'accertamento ispettivo e quello in cui l'attività sarebbe effettivamente cessata e della circostanza che l'attività lavorativa fosse proseguita anche dopo la verifica ( in tesi idonea a giustificare lo scostamento delle giacenze) valorizzando in proposito la dichiarazione del teste addove costui ha Per_1 precisato: La rilevazione deve essere effettuata entro le ore 12.00, quando noi siamo arrivati verso le ore 13.00 circa abbiamo effettuato la rilevazione dei dati delle giacenze e, infatti, nel focus giacenze viene indicato l'orario finale delle 15.00, rispetto a quello che era stato inserito nel sistema entro le 12.00 (prima rilevazione) ed entro le 14.00 (rilevazione definitiva). Per ogni postazione di lavoro viene effettuata infatti una rilevazione di pesatura. Il dato finale non è più modificabile dopo le 14.00. Il controllo deve essere fatto necessariamente dopo l'inserimento dei dati nel sistema, che nel caso di specie era stato effettuato entro le 12.00, quindi il controllo non può che essere successivo e come ho già detto lo abbiamo effettuato dalle 13.00 in poi, senza sospendere l'attività perché comunque il prodotto presente
4 nella postazione di lavoro non era più modificabile senza la presenza del portalettere.
Rileva, invece, l'appellante in coerenza con quanto già riferito nel CP_1 verbale di audizione del 10.07.2019 (v. doc. n.8), che i dati utilizzati dal servizio controllo/ispettivo, quali i sig.ri e , presso il CD di Per_1 Persona_3
Palermo RE Centro erano quelli inseriti sulle carte di controllo alle ore 12:30, senza considerare che successivamente a tale orario i dati hanno subito necessarie variazioni, dalle 13:30 sicuramente. Infatti, deve tenersi in considerazione che ordinariamente vengono svolti aggiornamenti in seguito all'uscita nel recapito del prodotto in recovery, di cui alla linea business;
così come nuovamente escono i portalettere in prestazione straordinaria e/o i portalettere a termine anche in turno pomeridiano.
Tale prodotto, nel momento in cui non è consegnato e rientra all'ufficio postale, genera una variazione, senza considerare anche il prodotto che rientra dalla gita di recapito dopo le 14:57 (turno 7:30-14:57).
In buona sostanza, come già giustificato nella procedura disciplinare, la variazione in ordine alla giacenza deve essere ricondotta all'errata individuazione del valore di riferimento alle ore 12:30, non avendo consentito alla specialista del monitoraggio qualità (la IG.ra ) di effettuare le variazioni a sistema, Parte_4 durante le attività di controllo.
Ove il personale ispettivo intervenuto avesse evidenziato, nella immediatezza, le differenze di giacenza, la parte convenuta, così come la collega, avrebbero potuto dimostrare quanto sopra in una immediata dinamica di giustificazione.
A tale ultimo proposito l' in sede di audizione aveva evidenziato che pochi CP_1 giorni dopo vi era stata un'altra visita di controllo interno, nel corso della quale i colleghi accertatori, avendo svolto le verifiche considerando anche il prodotto postale in giacenza successivo alle ore 12:30, con inserimento di tali valori da parte dello specialista nelle carte di controllo, avevano rilevato dati non in difformità.
Secondo l'appellante incidentale, quindi, le giacenze sono state individuate erroneamente ossia attraverso il riferimento ad un dato ancora non definitivo, quale quello delle ore 12:30 e, quindi, non attendibile.
Ribadisce, inoltre, che non risulterebbe individuato il metodo con cui tali dati sono stati rilevati, non essendo stati prodotti gli scontrini di pesatura dei prodotti sicché contesta il contenuto del prospetto dati excel.
Ritiene la Corte che tali criticità nella procedura siano effettivamente esistenti.
È emerso con certezza, in quanto ammesso dal teste che durante Per_1
l'attività di controllo non era stata disposta “la fermata” alle lavorazioni.
5 La circostanza è oltremodo rilevante in quanto il dato quantitativo “di fatto” di giacenza del prodotto postale, rispetto a quello che risultava a sistema alle ore 12:00, poteva variare nella frazione temporale dalle ore 13:00 alle ore 14:00, sia a causa dell'ordinaria attività di aggiornamento in seguito all'uscita nel recapito del prodotto in recovery, di cui alla linea business;
sia perché i portalettere incaricati di prestazione straordinaria e/o i portalettere con contratti a tempo determinato, che svolgevano servizio anche nel turno pomeridiano, potevano nuovamente uscire per le ulteriori consegne dei prodotti postali.
Tali prodotti, qualora non consegnati, venivano riportati in giacenza all'ufficio postale, così generando una variazione;
analoga variazione è determinata anche dai prodotti non consegnati nel corso della gita di recapito dopo le 14:57 (turno 7:30-
14:57), che i portalettere restituiscono all'ufficio. In sede di audizione l' ha, infatti, spiegato che quotidianamente all'interno CP_1 dell'ufficio vengono svolte delle attività i cui effetti si prolungano, in varie fasi, fino alla chiusura della giornata. Nello specifico la rilevazione delle giacenze non si conclude con l'uscita dei PTL e successivo inserimento su CCR4 (Carte di
Controllo), alle ore 12,30, ma vengono effettuati aggiornamenti dopo le ore 14.00, a seguito dell'uscita del prodotto in “recovery”, ossia viene messo in atto ogni attività gestionale al fine di smaltire il prodotto con l'affido alle LB (Linee Business ore 13.30), PTL in prestazione straordinaria, CTD con turno pomeridiano. Di conseguenza il prodotto loro affidato, a seconda che venga consegnato o venga in parte rientrato, va a variare ulteriormente il dato inserito precedentemente in CCR4,
A ciò si aggiunge anche il prodotto rientrato dai PTL in servizio orario 7.30/14.57.
Si consideri che le zone di recapito presenti presso il CD sono 64.
L'attività di verifica si è, poi, svolta in assenza di contraddittorio con il Direttore-responsabile del recapito – e/o con la responsabile del monitoraggio della qualità e/o con l'l'unico capo squadra in servizio ( ) - senza Persona_4 consentirgli, quindi, di fornire, nell'immediatezza, i chiarimenti che avrebbero, verosimilmente, condotto l'indagine verso un esito diverso, e senza consentire alla specialista del MQ - Monitoraggio Qualità- (la dipendente di Parte_4 effettuare i necessari aggiornamenti sulla giacenza, ossia le variazioni a sistema durante il controllo.
In proposito l''Iraci ha precisato che “alle ore 13.30 si sono presentati i colleghi del che conosco molto bene. Come già precedentemente CP_2 accaduto, ho pensato che la loro visita era mirata a dare supporto organizzativo all'ufficio stante che la mia assegnazione risale a poco tempo prima. Per il mio iniziale convincimento ho lasciato totale libertà di azione ai colleghi presso la sala portalettere concentrandomi sulle innumerevoli attività di mia competenza. La loro
6 presenza prolungatasi sino a sera e concentrata esclusivamente sulle giacenze mi ha sorpreso..…non pensavo che gli scostamenti rilevati… rispetto alla giacenza inserita dalla collega” (la specialista MQ- n.d.r.), “alle ore 12.30, venissero interpretati come errato inserimento… tanto che dopo qualche giorno, alla richiesta di giustificazioni da parte della Responsabile RAM2 ho ribadito che le quantità di corrispondenza giacente presso il CD sono variabili nel corso della giornata lavorativa” ed ha aggiunto che “il 19 marzo 2019, stante la presenza dei colleghi del
” (autori dell'attività di controllo – n.d.r.), “la specialista MQ non ha CP_2 potuto effettuare la variazione a sistema per non intralciare le operatività che stavano svolgendo i colleghi. È fuor di dubbio che, se i colleghi mi avessero fatto cenno di tale discordanza, durante le loro rilevazioni, avrei sicuramente chiarito quanto sopra”. (v. verbale di audizione di . CP_1
Se ne ricava, dunque, l'impossibilità che i dati rilevati dalle ore 13.30 alle ore 20.30 potessero coincidere con quelli inseriti alle ore 12.30 poiché già a quell'ora erano presenti in ufficio i PTL di rientro dalla loro gita di recapito e l'attività lavorativa era proseguita senza interruzione.
Ciò ove si consideri che il CD di Palermo RE è ufficio complesso che prevede 64 zone di recapito (come chiarito dall' , 10 linee di mercato e grandi CP_1 clienti, 18 linee business e n.70 addetti che operano nell'attività di recapito
(circostanze non contestate e rilevabili dalla scheda di rilevazione giacenze - rapporto di audit).
E poiché le attività ispettive risultano chiuse alle ore 15:00, certamente gli autori dell'indagine non hanno potuto rilevare le variazioni intervenute successivamente alle ore 12.30. In altri termini, la quantità di giacenze è stata individuata attraverso l'erroneo riferimento ad un dato solo transitorio e variabile, almeno sino alle 14.00 (il dato finale non è più modificabile dopo le 14.00- v. dep. teste ove (come avvenuto) non si fermino le lavorazioni del centro postale e Per_1 non si tenga conto nell'accertamento del ritorno del prodotto postale non consegnato.
In tal senso ha anche riferito il teste : non ricordo se quel Persona_4 giorno ci sia stato un rientro e preciso che se c'è il rientro, quello viene registrato successivamente, entro le 10.00 dell'indomani. La giacenza caricata può essere modificata, se c'è la possibilità di farla uscire in recovery. ..La giacenza può anche aumentare in entrata, per esempio se il portalettere non riesce a fare tutte le consegne perché si sente male, o rientra per un guasto, per le condizioni meteo, ecc, il dato di giacenza dopo le 12.30 può aumentare. Non ricordo se quel giorno sia tornato il portalettere, però capita che i portalettere tornino indietro;
ha poi chiarito che il prodotto postale che rientra non può far parte della giacenza registrata alle ore
12:00, in quanto verrà registrato entro le ore 10:00 dell'indomani: La giacenza viene
7 registrata alle ore 12.00, se successivamente c'è un rientro, per i motivi che ho sopra indicato, gli elementi del rientro dovranno essere registrati entro le 10.00 del giorno successivo se ben ricordo, ma comunque non fanno parte della giacenza registrata alle 12.00;, il chilo di posta che per esempio rientra deve essere registrato entro le
10.00 dell'indomani. La giacenza del mezzogiorno è la fotografia di quello che c'è in ufficio a mezzogiorno. (v. verbale ud. 29.09.2022).
Né risultano (in carenza di scontrini di pesatura del prodotto postale) le modalità con le quali tali dati sono stati rilevati, ossia se i verificatori abbiano effettuato la dettagliata analisi e la pesatura per ogni singola postazione di lavoro per tutti i 70 portalettere addetti all'ufficio, non essendo riscontrabile (dal su citato rapporto di audit) la registrazione documentale di tale modalità di pesatura.
Rispetto a tale carenza, sempre contestata dall' non ha fornito alcun CP_1 Pt_1 elemento di segno contrario.
Ne consegue l'assenza di riscontro della rilevata discrasia nelle quantità di prodotto postale in giacenza, oltre che per la mancanza degli scontrini di peso, anche a causa della verosimile contaminazione dei dati per la permanenza delle lavorazioni dopo le ore 12.00.
All'insussistenza del fatto consegue l'illegittimità della sanzione.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione – in merito alla gravita del fatto - proposta da con l'impugnazione principale. Pt_1
In riforma dell'impugnata sentenza la domanda di andrà, quindi, respinta. Pt_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.124/2023 emessa il 19 gennaio 2023 dal Tribunale GL di
Palermo, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado.
Condanna l'Appellante a rifondere all'appellato le spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 332,00, per il primo ed in € 247,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
8
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°735 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Farana, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Epicarmo n.3.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Biagini, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio sito in Carrara (MS), Piazza Garibaldi n.1.
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: Sanzione disciplinare conservativa.
All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.
IN FATTO
Con ricorso, depositato l' 8 ottobre 2019 presso il Tribunale G.L. di Palermo, (di seguito: la società) aveva convenuto in giudizio il dipendente Parte_1 chiedendo che fosse dichiarata la legittimità della sanzione CP_1 disciplinare della sospensione dal servizio per quattro giorni, con privazione della retribuzione, ai sensi degli artt. 53, 54 c. 3 lett.f) e 55 del C.C.N.L. del 30/11/2017 dei dipendenti di irrogata al predetto con nota del 01.08.2019, Parte_1 notificata l' 8.08.2019. La società aveva esposto di avere mosso al dipendente, addetto alle mansioni di
Responsabile del Centro di RE Palermo (livello A1), in atto applicato presso 1 il CD (Centro di Distribuzione) Palermo RE Centro (PA), la seguente contestazione: Lei, in funzione del Suo ruolo di Specialista Monitoraggio e Qualità
(MQ) è tenuta, tra l'altro a:
- assicurare la pianificazione e la gestione delle attività giornaliere del centro sulla base degli arrivi di corrispondenza e pacchi e delle presenze in servizio;
- assicurare la risoluzione delle criticità per minimizzare i tempi di uscita in via del portalettere;
- garantire il presidio e il monitoraggio degli standard qualità richiesti ...
Ciò premesso, dalle complesse ed articolate verifiche – condensate nel relativo report allegato alla presente … - effettuate in data 19.03.2019 dai colleghi del servizio PCL/GO/MASI/QUALITÀ IGg.ri e presso il Per_1 Per_1 Pt_2
CD di Palermo Centro, ove Lei era in servizio, sono emersi specifici segnali di rischio e di disallineamento.
Nella fattispecie, è stato riscontrato che nel predetto Ufficio sussisteva una giacenza dichiarata su Carte di Controllo pari a Kg 466, a fronte invece di una giacenza reale di Kg 692,4, con uno scostamento quindi pari a 226,4 Kg tra quanto riportato ufficialmente nei sistemi aziendali e quanto invece effettivamente esistente.
Inoltre, il giorno della verifica sopra citata Lei era in servizio, così come lo era nei giorni precedenti. …. Ella pertanto è venuta meno al Suo ruolo di garante dei dati relativi alle giacenze della cui affidabilità Lei è responsabile…”. Che, a seguito di regolare procedimento disciplinare, il Responsabile del
Servizio Risorse Umane e Parte_3
(di seguito di gli aveva
[...] Per_2 Parte_1 inflitto la suddetta sanzione disciplinare. aveva resistito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone CP_1
l'infondatezza e, in subordine, contestando la proporzionalità della sanzione irrogata. Con sentenza n. 124/2023 del 19.01.2023 il Tribunale, ritenuta la sussistenza della condotta contestata, sulla scorta dell'espletata istruttoria testimoniale ha, tuttavia, valutato, accogliendo l'eccezione in tal senso proposta, che l'art. 54 al comma III contempla “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 4 giorni : “f) per inosservanza dei doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della
Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile”, pregiudizio che nella specie dovrebbe consistere nella “grave alterazione dei flussi di informazione, che a sua volta, non essendo mai state evidenziate criticità di processo, ha impedito alle strutture aziendali interessate, RE Area AN 2 (RAM2) e
MA , di venire a conoscenza dei livelli di disservizio Controparte_2
2 raggiunti e di assumere tempestivamente ogni possibile iniziativa volta a recuperare il controllo della operatività complessiva del Centro affidato alla Responsabilità di controparte”, circostanza, quest'ultima, non provata nel procedimento, ragion per cui la sanzione irrogata risulta sproporzionata potendo viceversa l'infrazione contestata essere sanzionata, come correttamente dedotto da parte resistente, con una multa non superiore a 4 ore di retribuzione secondo quanto previsto dall'art. 54, comma II lette. e), con conseguente rigetto del ricorso.
Per la riforma della decisione ha proposto appello la società, con ricorso depositato il 19 luglio 2023.
Ha resistito per il rigetto dell'appello, con memoria del 2 CP_1 maggio 2025, proponendo, al contempo, impugnazione incidentale volta a ribadire l'insussistenza del fatto contestato. All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce, sulle conclusioni delle parti riportate nei rispettivi atti.
IN DIRITTO
L'appellante censura di erroneità la valutazione delle prove e la conseguente ricostruzione del fatto;
denuncia, in particolare, l'incongruenza della motivazione resa dal Tribunale per avere erroneamente ritenuto la sanzione irrogata sproporzionata sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla società, asseritamente non provato, e per avere basato il proprio convincimento esclusivamente sulle argomentazioni del dipendente.
Deduce, ribadendo gli argomenti già svolti in primo grado, che, piuttosto, il
Giudice avrebbe dovuto rilevare l'inosservanza da parte del dipendente, quale Responsabile del Centro di RE (tenuto ad assicurare, fra l'altro, l'aggiornamento della Carte di controllo in assenza del personale preposto, rispondendo, in ogni caso, della loro affidabilità) del suo Ruolo di Garante dei dati relativi alle giacenze, del cui monitoraggio lo stesso è responsabile e che il divario fra giacenza dichiarata su Carte di Controllo e quella reale, riscontrata dagli ispettori e confermata in istruttoria, aveva determinato una grave alterazione dei flussi di informazione, che a sua volata, non essendo mai state evidenziate (dallo stesso CP_1 criticità di processo, ha impedito alle Strutture aziendali interessate, RE Area
AN 2 (RAM2) e MA , di venire a conoscenza Controparte_2 dei livelli di disservizio raggiunti e di assumere tempestivamente ogni possibile iniziativa volta a recuperare il controllo della operatività complessiva del Centro affidato alla Responsabilità del sig. e un pregiudizio agli interessi della società, CP_1 sottoposta a controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.
3 Con l'appello incidentale l a sostegno dell'insussistenza del fatto CP_1 contestato, propone una difforme lettura dell'esito dell'istruttoria testimoniale evidenziando alcune criticità nella verifica ispettiva, sia in ordine all'assenza di contraddittorio con l'unico “Capo Squadra in servizio”, con la Responsabile della Qualità e con lo stesso Direttore, sia in ordine alla cadenza temporale degli effettuati controlli.
Sebbene abbia formulato una censura che non si confronta con gli Pt_1 argomenti del Giudice, diretti ad escludere la prova (neppure in questa sede fornita) della sussistenza della grave alterazione dei flussi di informazione, ragioni di coerenza logica impongono l'esame del motivo di gravame incidentale. In primo grado il teste collega del ricorrente, ha confermato di aver Per_1 effettuato verifiche sulla qualità del servizio di recapito riscontrando, in data
19.3.2019, presso il CD di Palermo RE Centro, una giacenza di prodotti dichiarata su Carte di Controllo pari a Kg 466, a fronte di una giacenza reale di Kg
692,4, con conseguente discordanza, tra quanto registrato nel sistema aziendale e quanto realmente esistente, di 226,6 Kg;
anche la teste ha narrato che Testimone_1
“nella giornata del 19 marzo 2019 è stata effettuata una verifica delle giacenze e quelle che sono state riscontrate in tale data non corrispondevano a quelle dichiarate, di ciò ho avuto evidenza successivamente nella stessa giornata per quanto Contro mi è stato comunicato da che era il responsabile della qualità di - Per_1
v. verbale ud 29.09.2022.
Il Tribunale ne ha ricavato che dalle evidenze era emersa la superiore discordanza e quindi, la sussistenza del fatto addebitato.
Ha, poi, escluso la rilevanza della dedotta discrasia (oggi ribadita dall'appellante) fra l'orario dell'accertamento ispettivo e quello in cui l'attività sarebbe effettivamente cessata e della circostanza che l'attività lavorativa fosse proseguita anche dopo la verifica ( in tesi idonea a giustificare lo scostamento delle giacenze) valorizzando in proposito la dichiarazione del teste addove costui ha Per_1 precisato: La rilevazione deve essere effettuata entro le ore 12.00, quando noi siamo arrivati verso le ore 13.00 circa abbiamo effettuato la rilevazione dei dati delle giacenze e, infatti, nel focus giacenze viene indicato l'orario finale delle 15.00, rispetto a quello che era stato inserito nel sistema entro le 12.00 (prima rilevazione) ed entro le 14.00 (rilevazione definitiva). Per ogni postazione di lavoro viene effettuata infatti una rilevazione di pesatura. Il dato finale non è più modificabile dopo le 14.00. Il controllo deve essere fatto necessariamente dopo l'inserimento dei dati nel sistema, che nel caso di specie era stato effettuato entro le 12.00, quindi il controllo non può che essere successivo e come ho già detto lo abbiamo effettuato dalle 13.00 in poi, senza sospendere l'attività perché comunque il prodotto presente
4 nella postazione di lavoro non era più modificabile senza la presenza del portalettere.
Rileva, invece, l'appellante in coerenza con quanto già riferito nel CP_1 verbale di audizione del 10.07.2019 (v. doc. n.8), che i dati utilizzati dal servizio controllo/ispettivo, quali i sig.ri e , presso il CD di Per_1 Persona_3
Palermo RE Centro erano quelli inseriti sulle carte di controllo alle ore 12:30, senza considerare che successivamente a tale orario i dati hanno subito necessarie variazioni, dalle 13:30 sicuramente. Infatti, deve tenersi in considerazione che ordinariamente vengono svolti aggiornamenti in seguito all'uscita nel recapito del prodotto in recovery, di cui alla linea business;
così come nuovamente escono i portalettere in prestazione straordinaria e/o i portalettere a termine anche in turno pomeridiano.
Tale prodotto, nel momento in cui non è consegnato e rientra all'ufficio postale, genera una variazione, senza considerare anche il prodotto che rientra dalla gita di recapito dopo le 14:57 (turno 7:30-14:57).
In buona sostanza, come già giustificato nella procedura disciplinare, la variazione in ordine alla giacenza deve essere ricondotta all'errata individuazione del valore di riferimento alle ore 12:30, non avendo consentito alla specialista del monitoraggio qualità (la IG.ra ) di effettuare le variazioni a sistema, Parte_4 durante le attività di controllo.
Ove il personale ispettivo intervenuto avesse evidenziato, nella immediatezza, le differenze di giacenza, la parte convenuta, così come la collega, avrebbero potuto dimostrare quanto sopra in una immediata dinamica di giustificazione.
A tale ultimo proposito l' in sede di audizione aveva evidenziato che pochi CP_1 giorni dopo vi era stata un'altra visita di controllo interno, nel corso della quale i colleghi accertatori, avendo svolto le verifiche considerando anche il prodotto postale in giacenza successivo alle ore 12:30, con inserimento di tali valori da parte dello specialista nelle carte di controllo, avevano rilevato dati non in difformità.
Secondo l'appellante incidentale, quindi, le giacenze sono state individuate erroneamente ossia attraverso il riferimento ad un dato ancora non definitivo, quale quello delle ore 12:30 e, quindi, non attendibile.
Ribadisce, inoltre, che non risulterebbe individuato il metodo con cui tali dati sono stati rilevati, non essendo stati prodotti gli scontrini di pesatura dei prodotti sicché contesta il contenuto del prospetto dati excel.
Ritiene la Corte che tali criticità nella procedura siano effettivamente esistenti.
È emerso con certezza, in quanto ammesso dal teste che durante Per_1
l'attività di controllo non era stata disposta “la fermata” alle lavorazioni.
5 La circostanza è oltremodo rilevante in quanto il dato quantitativo “di fatto” di giacenza del prodotto postale, rispetto a quello che risultava a sistema alle ore 12:00, poteva variare nella frazione temporale dalle ore 13:00 alle ore 14:00, sia a causa dell'ordinaria attività di aggiornamento in seguito all'uscita nel recapito del prodotto in recovery, di cui alla linea business;
sia perché i portalettere incaricati di prestazione straordinaria e/o i portalettere con contratti a tempo determinato, che svolgevano servizio anche nel turno pomeridiano, potevano nuovamente uscire per le ulteriori consegne dei prodotti postali.
Tali prodotti, qualora non consegnati, venivano riportati in giacenza all'ufficio postale, così generando una variazione;
analoga variazione è determinata anche dai prodotti non consegnati nel corso della gita di recapito dopo le 14:57 (turno 7:30-
14:57), che i portalettere restituiscono all'ufficio. In sede di audizione l' ha, infatti, spiegato che quotidianamente all'interno CP_1 dell'ufficio vengono svolte delle attività i cui effetti si prolungano, in varie fasi, fino alla chiusura della giornata. Nello specifico la rilevazione delle giacenze non si conclude con l'uscita dei PTL e successivo inserimento su CCR4 (Carte di
Controllo), alle ore 12,30, ma vengono effettuati aggiornamenti dopo le ore 14.00, a seguito dell'uscita del prodotto in “recovery”, ossia viene messo in atto ogni attività gestionale al fine di smaltire il prodotto con l'affido alle LB (Linee Business ore 13.30), PTL in prestazione straordinaria, CTD con turno pomeridiano. Di conseguenza il prodotto loro affidato, a seconda che venga consegnato o venga in parte rientrato, va a variare ulteriormente il dato inserito precedentemente in CCR4,
A ciò si aggiunge anche il prodotto rientrato dai PTL in servizio orario 7.30/14.57.
Si consideri che le zone di recapito presenti presso il CD sono 64.
L'attività di verifica si è, poi, svolta in assenza di contraddittorio con il Direttore-responsabile del recapito – e/o con la responsabile del monitoraggio della qualità e/o con l'l'unico capo squadra in servizio ( ) - senza Persona_4 consentirgli, quindi, di fornire, nell'immediatezza, i chiarimenti che avrebbero, verosimilmente, condotto l'indagine verso un esito diverso, e senza consentire alla specialista del MQ - Monitoraggio Qualità- (la dipendente di Parte_4 effettuare i necessari aggiornamenti sulla giacenza, ossia le variazioni a sistema durante il controllo.
In proposito l''Iraci ha precisato che “alle ore 13.30 si sono presentati i colleghi del che conosco molto bene. Come già precedentemente CP_2 accaduto, ho pensato che la loro visita era mirata a dare supporto organizzativo all'ufficio stante che la mia assegnazione risale a poco tempo prima. Per il mio iniziale convincimento ho lasciato totale libertà di azione ai colleghi presso la sala portalettere concentrandomi sulle innumerevoli attività di mia competenza. La loro
6 presenza prolungatasi sino a sera e concentrata esclusivamente sulle giacenze mi ha sorpreso..…non pensavo che gli scostamenti rilevati… rispetto alla giacenza inserita dalla collega” (la specialista MQ- n.d.r.), “alle ore 12.30, venissero interpretati come errato inserimento… tanto che dopo qualche giorno, alla richiesta di giustificazioni da parte della Responsabile RAM2 ho ribadito che le quantità di corrispondenza giacente presso il CD sono variabili nel corso della giornata lavorativa” ed ha aggiunto che “il 19 marzo 2019, stante la presenza dei colleghi del
” (autori dell'attività di controllo – n.d.r.), “la specialista MQ non ha CP_2 potuto effettuare la variazione a sistema per non intralciare le operatività che stavano svolgendo i colleghi. È fuor di dubbio che, se i colleghi mi avessero fatto cenno di tale discordanza, durante le loro rilevazioni, avrei sicuramente chiarito quanto sopra”. (v. verbale di audizione di . CP_1
Se ne ricava, dunque, l'impossibilità che i dati rilevati dalle ore 13.30 alle ore 20.30 potessero coincidere con quelli inseriti alle ore 12.30 poiché già a quell'ora erano presenti in ufficio i PTL di rientro dalla loro gita di recapito e l'attività lavorativa era proseguita senza interruzione.
Ciò ove si consideri che il CD di Palermo RE è ufficio complesso che prevede 64 zone di recapito (come chiarito dall' , 10 linee di mercato e grandi CP_1 clienti, 18 linee business e n.70 addetti che operano nell'attività di recapito
(circostanze non contestate e rilevabili dalla scheda di rilevazione giacenze - rapporto di audit).
E poiché le attività ispettive risultano chiuse alle ore 15:00, certamente gli autori dell'indagine non hanno potuto rilevare le variazioni intervenute successivamente alle ore 12.30. In altri termini, la quantità di giacenze è stata individuata attraverso l'erroneo riferimento ad un dato solo transitorio e variabile, almeno sino alle 14.00 (il dato finale non è più modificabile dopo le 14.00- v. dep. teste ove (come avvenuto) non si fermino le lavorazioni del centro postale e Per_1 non si tenga conto nell'accertamento del ritorno del prodotto postale non consegnato.
In tal senso ha anche riferito il teste : non ricordo se quel Persona_4 giorno ci sia stato un rientro e preciso che se c'è il rientro, quello viene registrato successivamente, entro le 10.00 dell'indomani. La giacenza caricata può essere modificata, se c'è la possibilità di farla uscire in recovery. ..La giacenza può anche aumentare in entrata, per esempio se il portalettere non riesce a fare tutte le consegne perché si sente male, o rientra per un guasto, per le condizioni meteo, ecc, il dato di giacenza dopo le 12.30 può aumentare. Non ricordo se quel giorno sia tornato il portalettere, però capita che i portalettere tornino indietro;
ha poi chiarito che il prodotto postale che rientra non può far parte della giacenza registrata alle ore
12:00, in quanto verrà registrato entro le ore 10:00 dell'indomani: La giacenza viene
7 registrata alle ore 12.00, se successivamente c'è un rientro, per i motivi che ho sopra indicato, gli elementi del rientro dovranno essere registrati entro le 10.00 del giorno successivo se ben ricordo, ma comunque non fanno parte della giacenza registrata alle 12.00;, il chilo di posta che per esempio rientra deve essere registrato entro le
10.00 dell'indomani. La giacenza del mezzogiorno è la fotografia di quello che c'è in ufficio a mezzogiorno. (v. verbale ud. 29.09.2022).
Né risultano (in carenza di scontrini di pesatura del prodotto postale) le modalità con le quali tali dati sono stati rilevati, ossia se i verificatori abbiano effettuato la dettagliata analisi e la pesatura per ogni singola postazione di lavoro per tutti i 70 portalettere addetti all'ufficio, non essendo riscontrabile (dal su citato rapporto di audit) la registrazione documentale di tale modalità di pesatura.
Rispetto a tale carenza, sempre contestata dall' non ha fornito alcun CP_1 Pt_1 elemento di segno contrario.
Ne consegue l'assenza di riscontro della rilevata discrasia nelle quantità di prodotto postale in giacenza, oltre che per la mancanza degli scontrini di peso, anche a causa della verosimile contaminazione dei dati per la permanenza delle lavorazioni dopo le ore 12.00.
All'insussistenza del fatto consegue l'illegittimità della sanzione.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione – in merito alla gravita del fatto - proposta da con l'impugnazione principale. Pt_1
In riforma dell'impugnata sentenza la domanda di andrà, quindi, respinta. Pt_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.124/2023 emessa il 19 gennaio 2023 dal Tribunale GL di
Palermo, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado.
Condanna l'Appellante a rifondere all'appellato le spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 332,00, per il primo ed in € 247,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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