Versione
8 luglio 1970
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20 giugno 1971
20 giugno 1971
Art. 11. (Composizione delle commissioni provinciali sanitarie)
La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
Il medico provinciale puo', in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' ((ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a segretario o equipollente))
La commissione ha il compito di accertare se gli astanti sono affetti da cecita' assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.
Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.
I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecita' assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresi', a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo e' stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.
La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.
Il medico provinciale puo', in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' ((ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a segretario o equipollente))
La commissione ha il compito di accertare se gli astanti sono affetti da cecita' assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.
Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.
I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecita' assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresi', a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo e' stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.
Commentari • 6
- 1. Parere su istanza di accesso civico - 22 aprile 2022 [9774019]Garante Privacy · 22 aprile 2022 · 7.9813466
[…] In particolare si fa riferimento alla contestazione […] della mancata applicabilità da parte dell'Istituto della sopracitata disposizione normativa di cui all'art. 11 comma 8 della legge n. 382/1970 nei confronti dell'[Associazione istante] e della presunta disparità di trattamento tra [l'Associazione istante] e UCI in base al fatto che tali associazioni presentano la stessa natura giuridica di ente morale con personalità giuridica di diritto privato»;
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Giurisprudenza • 59
- 1. Trib. Marsala, sentenza 14/03/2023, n. 167Provvedimento: […] Chi è riconosciuto cieco civile assoluto (art.11 di legge 382/1970), come nel caso in specie, ha il diritto a ricevere la pensione di cieco assoluto oltre che l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto. Sono queste le prestazioni previste dalla legge in favore dei ciechi assoluti.Leggi di più...
- pensione di cieco assoluto·
- invalidità civile·
- decadenza ex art. 42 d.l. 269/2003·
- previdenza obbligatoria·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- cieco assoluto·
- indennità di accompagnamento·
- cumulabilità prestazioni assistenziali·
- art. 127 ter c.p.c.