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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli - Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2159/2024 r.g. promossa da
(Fallimento 19-17 Tribunale di Palermo in Parte_1
persona del curatore e legale rappresentante pro-tempore Avv. Licia Tristano (p.i.
), autorizzata dal Giudice Delegato con provvedimento 4 luglio 2024, rappresen- P.IVA_1 tata e difesa dall'Avv. Valentina Cinti pec unitamente Email_1
e/o disgiuntamente all'Avv. Nicoletta Cervia pec con domicilio Email_2 eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Cinti in Firenze Via Lamarmora n. 39, difensori che chiedono di ricevere tutte le comunicazioni e-o notifiche presso gli indirizzi pec sopra indicati appellante contro con sede in Bergamo Via Controparte_1
Monte Grappa n° 7 e sede operativa in Cinisello Balsamo (Mi) Via Bettola n° 18, codice fisca- le e partita iva in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore Dott. domiciliato per la carica presso la sede della Controparte_2
Società ed elettivamente, ai fini del presente atto, in Santa Flavia Via San Marco n° 89 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Castronovo del Foro di Palermo (codice fiscale CST-
pagina 1 di 11 , telefax 091 905632, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura unita all'originale del presente Email_3
atto e che chiede di ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche presso l'indirizzo di posta elet-
Email_4
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Parte_2
Vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in accoglimento dei motivi tutti della presente im- pugnazione riformare integralmente ovvero come sarà ritenuto di Giustizia la sentenza n. 1630-
2024 del 3 giugno 2024 emessa dal Tribunale di Monza condannando parte appellata alla rifu- sione delle spese del doppio grado di giudizio oltre all'accoglimento del tutto come eccepito e domandato nel primo grado di giudizio, insistito e formulato e motivato nel presente grado di appello con richiamo anche alle conclusioni di primo grado.
In via principale
Accertare e dichiarare l'improponibilità e-o l'inammissibilità e-o l'improcedibilità dell'opposi- zione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta da per come eccepito in atti e per come, CP_1 comunque, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
In subordine sempre in via preliminare
Vorrà il Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sospendere il processo fino agli esiti definitivi del preventivo giudizio di Cassazione nel quale pende anche la causa degli inte- ressi qui identicamente proposta da ai meri fini dell'opposizione a precetto, CP_1
Nel merito e comunque rigettare l'opposizione perché improcedibile, e-o inammissibile e comunque priva di qualsiasi fondamento, sia in fatto, che in diritto.
In via istruttoria
Si richiamano tutte le produzioni e istanze del primo grado e il deposito documentale come da separato elenco.
Con vittoria di spese dei due gradi di Giudizio.
L'appellata : Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
pagina 2 di 11 Reiectis adversis
Rigettare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n° 1630/2024 dei
31.05.2024/03.06.2024 e le domande tutte proposte dalla Parte_3
e per l'effetto confermare detta statuizione inter partes di primo
[...]
grado.
Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 428 del 1/3/2023, ha condannato a pagare al Controparte_1 [...] la somma capitale di € 590.432,35, oltre interessi legali dai Parte_1
singoli pagamenti al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Il fallimento ha posto in esecuzione la sentenza intimando a con precetto no- CP_1
tificato il 7/4/2023, il pagamento dell'importo di € 1.003.341,55, di cui € 373.182,37 per inte- ressi e € 38.329,00 per spese liquidate in sentenza.
3. Con atto di citazione notificato il 18/4/2023, l'intimata ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Monza contestando gli importi richiesti a titolo di interessi e di IVA sulle spese liquidate in sentenza e sui compensi richiesti per il precetto. Ha dedotto, in particolare, che:
a) l'importo richiesto nell'atto di precetto a titolo di interessi (€ 373.182,37) è eccessivo in quanto calcolato secondo il tasso previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 richiamato dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. anziché secondo quello più contenuto di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ.;
b) l'importo richiesto a titolo di I.V.A. sugli onorari liquidati in sentenza e sui compensi pro- fessionali del precetto non è dovuto in quanto nella fattispecie il creditore è soggetto passivo
I.V.A. sicché è tenuto a versare l'iva al suo difensore in quanto ha titolo per esercitare la de- trazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 19 DPR n° 633/1972) della quale subisce quindi anche la rivalsa economica.
4. Il , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione e Parte_1
il difetto d'interesse ad agire in capo all'opponente in considerazione dell'avvenuto pagamen- to, da parte della stessa, dell'intero importo del precetto, nonché in considerazione della pen- denza, davanti alla Corte di Cassazione, del ricorso proposto contro la sentenza costituente il titolo esecutivo, ricorso avente ad oggetto anche il tema della legittimità degli interessi mora-
pagina 3 di 11 tori come calcolati dal Fallimento creditore nell'atto di precetto. In subordine chiese il rigetto della opposizione deducendone l'infondatezza.
5. Il Tribunale, con sentenza n. 1630 pubblicata il 3/6/2024, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato non dovuto l'importo di € 373.182,37 del quale il aveva Parte_1
intimato il pagamento a titolo di interessi, essendo dovuto il minor importo di € 25.909,26; ha dichiarato, altresì, non dovuto l'importo richiesto a titolo di I.V.A. sugli onorari liquidati in sentenza e sui compensi professionali del precetto non è dovuto.
5.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale ha premesso che l'opponente aveva pagato l'importo richiesto con il precetto al solo fine di evitare l'esecuzione e con riserva di ripetizio- ne delle somme non dovute, sicché non era ravvisabile cessazione della materia del contendere e che la pendenza davanti alla corte di cassazione del giudizio introdotto da
[...] con l'impugnazione della sentenza costituente Controparte_1
il titolo esecutivo non costituiva ragione per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., né faceva venir meno l'interesse a proporre l'opposizione al precetto, avendo questo giudizio ad oggetto la mera interpretazione del titolo esecutivo provvisorio.
5.2 Quanto al merito, ha osservato che poiché nel dispositivo e nella motivazione della sen- tenza n. 428/2023 della Corte di Appello di Brescia, costituente il titolo esecutivo azionato, si fa mero riferimento agli interessi “legali” senza alcuna ulteriore specificazione in merito al saggio, devono intendersi dovuti - in difetto di accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legisla- zione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., così come affermato delle sezioni unite della
Corte di legittimità con la recente sentenza n. 12449/2024.
5.3 Quanto al secondo motivo di opposizione, ha richimato l'insegnamento del S.C. secon- do cui la parte soccombente in giudizio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta.
Nella fattispecie, essendo il creditore opposto soggetto passivo I.V.A. per il quale l'art. 74-bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 in punto detraibilità dell'I.V.A. non prevede alcuna de- roga rispetto alle regole previste per le imprese in “normale” attività, l'I.V.A. non è dovuta.
pagina 4 di 11 6. Avverso detta sentenza il fallimento ha interposto appello affidato a sei mo- Parte_4
tivi.
6.1 Con i primi due motivi l'appellante si duole, sotto diversi profili, del rigetto dell'eccezione di difetto di interesse ad agire e della domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Deduce che, avendo l'opponente pagato l'importo portato dal precetto, anche se successivamente alla notifica dello stesso e all'iscrizione della causa a ruolo,
l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Sostiene che non ha mai CP_1 chiesto di 'interpretare' (rilievo ex art. 112 c.p.c.) il titolo posto alla base del precetto, oltretutto non passato in giudicato e quindi non ancora assoggettabile a qualsiasi azione d'interpretazione da parte del Giudice dell'opposizione esecutiva. Sostiene che l'avere la debitrice corrisposto l'intero importo portato dal precetto prima dell'insaturazione del procedimento esecutivo do- vrebbe portare “inevitabilmente da una parte a rafforzare un principio quanto meno
d'improcedibilità e quanto meno per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto, dall'altra a raf- forzare ulteriormente la stessa inammissibilità originaria in quanto anche se non avesse CP_1
corrisposto il dovuto non avendo domandato in primo grado, né potendo domandare al Falli-
la condanna di quanto corrisposto a seguito del precetto, qualsiasi decisione avesse po- Pt_5 tuto assumere il Giudice dell'opposizione all'esecuzione del Tribunale di Monza non avrebbe potuto portare a una qualsiasi utilità nemmeno sotto il profilo del mero accertamento”. Dedu- ce, inoltre, che esula dalla competenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione l'interpretazione del titolo non ancora passato in giudicato, e ciò tanto più allorché pende giu- dizio di impugnazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
6.2 Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia erroneamente escluso la rilevanza del fatto che il tema relativo agli interessi forma oggetto anche del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, introdotto da Parte_6 con l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato. De-
[...] duce, testualmente, che “sulla questione degli interessi comanda il giudizio pendente in cassa- zione semmai potendo residuare in sede di opposizione la sola questione dell'iva sulle spe- se…ma a ben vedere nemmeno quella sol che si abbia a riguardo l'ipotesi di un accoglimento con rinvio ex art. 392 c.p.c. il quale ovviamente porterebbe nel nulla anche la questione dell'iva sulle spese comminate nel primo appello le quali sarebbe comunque a quel punto del tutto sostituite dalla nuova decisione del giudizio del rinvio.
pagina 5 di 11 Quindi anche la questione di un'ipotetica sospensione ex art. 295 c.p.c. era residuale e resta tale anche nel presente giudizio di appello”.
6.3 Con il quarto motivo sostiene che proprio perché, come affermato dal Tribunale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base di un titolo di formazione giudizia- le “possono essere fatte valere solo questioni sopravvenute alla formazione del titolo od alle preclusioni maturate nel giudizio eventualmente in corso inerente la formazione o l'impugnazione dello stesso”, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto
“ogni argomentazione sugli interessi non potrà che riguardare il giudizio di merito oggi anco- ra sub judice in cassazione, non essendo di certo la questione della natura degli interessi que- stione successiva e novativa rispetto al momento di formazione del titolo e della domanda giu- diziale ad esso sottesa”.
6.4 Con il quinto motivo deduce che i principi affermati da Cass. sez. un. n. 12449/2024 non rilevano nella fattispecie, “in quanto quel che rileva è la domanda ingiuntiva corredata della richiesta accessoria degli interessi specificava che trattavasi degli interessi ex D. Lgs.
231-2002 a nulla pertanto potendo rilevare la recente decisione delle Sezioni unite la quale tra
l'altra espressamente riguardava un caso in cui era stati richiesti i soli interessi legali per danno fra soggetti che non potevano annoverarsi tra quelli contemplati dalle previsioni del D.
Lgs. 231-2002”.
6.5 Con il sesto motivo deduce che il Tribunale, nell'escludere il diritto del fallimento all'Iva sulle spese liquidate in sentenza, avrebbe omesso di considerare l'insieme delle ragioni esposte dal sull'argomento. , secondo l'appellante, non ha provato la qualità Parte_1 CP_1
di soggetto Iva del , né ha argomentato sulla deducibilità dell'Iva nella specialità del Parte_1
caso della contabilità in ambito fallimentare, né in ambito più generale. Prima ancora, non ha nemmeno provato che il difensore del abbia emesso fattura nei confronti del proprio Parte_1
mandante.
7. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
8. All'udienza del 27/5/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
9. I primi due motivi di appello, con i quali l'appellante ripropone, sotto profili stretta- mente connessi e con argomentazioni ripetitive, l'eccezione di difetto di interesse ad agire e pagina 6 di 11 l'assunto secondo cui sarebbe venuta meno la materia del contendere, sono privi di fondamen- to.
9.1.1 Come condivisibilmente osservato dal S.C., non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intima- zione, l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'ine- sistenza del diritto di agire in executivis del creditore intimante (Cass. n. 4855/2021).
9.1.2 Nel caso in esame, l'opponente ha pagato l'importo oggetto del precetto in data
20/4/2023, dopo avere ricevuto, in data 19/4/2023, la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, al solo fine di evitare gli effetti negativi dell'esecuzione stessa, e non già con in- tento di adempimento dell'obbligazione e rinuncia all'opposizione. Tanto si desume non solo dal fatto che il pagamento è stato effettuato successivamente alla notificazione del pignoramen- to, ma anche dall'annotazione contenuta nella disposizione di bonifico nella quale è specificato si tratta di “pagamento esecuzione presso terzi conto salvo diritti della stessa”; con CP_1
salvezza, cioè, delle contestazioni relative al diritto della controparte di procedere ad esecuzio- ne forzata per gli importi richiesti per interessi e iva. Non è ravvisabile, dunque, né cessazione della materia del contendere né il venir meno dell'interesse dell'opponente (che comunque avrebbe potuto proporre, dopo il pagamento, autonoma azione di ripetizione di indebito: Cass.
15963/2021) a coltivare l'opposizione proposta al fine di far accertare l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per gli importi oggetto di contestazione.
9.1.3 Anche la tesi secondo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione non potrebbe pro- cedere ad interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza non definitiva (per essere pendente il ricorso di Cassazione proposto contro la stessa) non può trovare accoglimento.
L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, sia provvisorio che definitivo, compete, infatti, al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne deve individuare la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione. Il giudice dell'opposizione ad esecuzione, in altri termini, può compiere nei confronti della sen- tenza provvisoriamente esecutiva, posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, un'attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione (Cass. 31/5/2013 n.
pagina 7 di 11 13811/2013). Altra questione è quella dei limiti dell'attività interpretativa e, in particolare, del- la possibilità di un'interpretazione extratestuale del provvedimento (su tale questione v. Cass. sez. un. n. 1066/2012; Cass. n. 10806/2020).
9.1.4 Neppure rileva, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che la senten- za costituente il titolo esecutivo sia sub judice. Ai fini della valutazione della legittimità dell'esecuzione deve aversi riguardo all'esistenza, alla validità del titolo e al contenuto del tito- lo esecutivo di formazione giudiziale, anche se non definitivo, senza che nel giudizio di oppo- sizione possano essere dedotti motivi riguardanti il merito della pretesa azionata nel giudizio nel quale è stata pronunciato il provvedimento sub judice. Costituisce principio consolidato, invero, quello secondo il quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzio- ne forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della deci- sione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il tito- lo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 2785/2025).
10. Da quanto appena osservato in ordine all'oggetto dell'accertamento demandato al giu- dice dell'opposizione all'esecuzione discende l'infondatezza anche del terzo e del quarto mo- tivo di appello.
10.1 Tra il procedimento di opposizione all'esecuzione e quello di cognizione avente ad og- getto l'impugnazione della sentenza fatta valere come titolo esecutivo, infatti, non vi è pregiu- dizialità in senso tecnico giuridico (ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.) in quanto l'opposizione all'esecuzione non può dipendere dall'esito del giudizio di cognizione (Cass. n. 16601/2005 se- condo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorché la sentenza fatta valere come tito- lo esecutivo sia appellata, non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione,
a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sen- tenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi; da ultimo, nello stesso senso, Cass. n. 4035/2018). Il fatto che nel giudizio di cognizione sia ancora sub judice il diritto accertato con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non as- sume, dunque, alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione e non determina pagina 8 di 11 l'inammissibilità della stessa. Solo l'eventuale caducazione del titolo determinerebbe la cessa- zione della materia del contendere o, in caso di caducazione parziale, il parziale accoglimento dell'opposizione (Cass. n. 9899/2022; Cass. n. 1109/2014).
11. È parimenti infondato il quinto motivo di gravame.
11.1 Con la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 428/2023 fatta valere come titolo esecutivo è stata condannata al pagamento, in favore della Curatela del CP_1 [...]
, della somma di € 590.432,35, “oltre interessi legali dai singoli pagamenti Controparte_3 al saldo”; né nel dispositivo né in motivazione è contenuta alcuna specificazione in ordine al saggio degli interessi. Trova dunque applicazione l'insegnamento del S.C. secondo cui se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in man- canza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo. Tale principio è stato affermato da Cass. sez. un. n. 12449/2024, ma è applicabile, se- condo consolidato insegnamento del S.C., anche al caso in cui la parte abbia invocato l'applicazione diretta della norma di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge"; in tal caso si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284, 1° comma c.c., essendo quest'ulti- ma norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi, comprese con- template dalla legge hanno natura speciale (cfr. Cass. n. 20273/2023).
12. Il sesto motivo, infine, non si confronta con le ragioni esposte dal Tribunale a fonda- mento dell'esclusione del diritto del di procedere ad esecuzione forzata per l'iva Parte_1
sulle somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di lite.
12.1 Il primo giudice, infatti, dopo il richiamo all'orientamento della Corte di legittimità se- condo cui le somme dovute in rimborso dell'I.V.A. vanno pagate in aggiunta all'importo capi- tale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detra- zione dell'IVA, a causa dell'attività svolta (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.;
pagina 9 di 11 Idem. 27 gennaio 2010 n. 1688), ha osservato che la parte soccombente in giudizio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta” (Cass.n. 19307/2012). Ha quindi rilevato che, in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sul precettante l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'inoperatività di tale regime (e cioè di non essere soggetto IVA
o, pur essendo soggetto passivo d'imposta, di non potere portare l'I.V.A. in detrazione) e che nel caso di specie il creditore opposto, che è soggetto passivo I.V.A. e per il quale l'art. 74 bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 in punto detraibilità dell'I.V.A. non prevede alcuna de- roga rispetto alle regole previste per le imprese in “normale” attività, non ha dimostrato l'esistenza di un'eventuale causa d'indetraibilità della somma dovuta a titolo di I.V.A. sui compensi professionali.
12.2 A fronte di tale motivazione, l'appellante, non ha censurato specificamente l'affermazione del giudice a quo circa l'onere della prova dei presupposti di indetraibilità in- combente sul creditore, né ha svolto considerazioni critiche in ordine alle ragioni per le quali il
Tribunale ha ritenuto provata la sua qualità di soggetto iva, ma si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che l'opponente non avrebbe provato la qualità di soggetto Iva del Pt_7
e non avrebbe argomentato sulla deducibilità dell'Iva nella specialità del caso della con-
[...]
tabilità in ambito fallimentare, né in ambito più generale.
13. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e sono liquidate sulla base dei valori previsti per lo scaglione di valore della causa
(valore corrispondente agli effetti economici dell'accoglimento dell'opposizione, e cioè in base al valore delle somme per le quali è stato escluso il diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Si applicano, quindi, i valori medi previsti per lo scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisione e il valore minimo per fase di trattazione/istruttoria non essendo stata svolta istruttoria: complessivamente l'importo dei compensi è determinato in
€ 17.252,00, di cui € 3.544,00 per studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase di trattazione e € 6.164,00 per fase decisionale. Deve darsi atto, infine, della ricorrenza dei pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
contro la sentenza del Tribunale di Monza n.1630 pubblicata il 3/6/2024 così prov-
[...]
vede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
17.252,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva se dovuta e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 3 giugno 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli - Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2159/2024 r.g. promossa da
(Fallimento 19-17 Tribunale di Palermo in Parte_1
persona del curatore e legale rappresentante pro-tempore Avv. Licia Tristano (p.i.
), autorizzata dal Giudice Delegato con provvedimento 4 luglio 2024, rappresen- P.IVA_1 tata e difesa dall'Avv. Valentina Cinti pec unitamente Email_1
e/o disgiuntamente all'Avv. Nicoletta Cervia pec con domicilio Email_2 eletto presso lo studio dell'Avv. Valentina Cinti in Firenze Via Lamarmora n. 39, difensori che chiedono di ricevere tutte le comunicazioni e-o notifiche presso gli indirizzi pec sopra indicati appellante contro con sede in Bergamo Via Controparte_1
Monte Grappa n° 7 e sede operativa in Cinisello Balsamo (Mi) Via Bettola n° 18, codice fisca- le e partita iva in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore Dott. domiciliato per la carica presso la sede della Controparte_2
Società ed elettivamente, ai fini del presente atto, in Santa Flavia Via San Marco n° 89 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Castronovo del Foro di Palermo (codice fiscale CST-
pagina 1 di 11 , telefax 091 905632, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura unita all'originale del presente Email_3
atto e che chiede di ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche presso l'indirizzo di posta elet-
Email_4
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Parte_2
Vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in accoglimento dei motivi tutti della presente im- pugnazione riformare integralmente ovvero come sarà ritenuto di Giustizia la sentenza n. 1630-
2024 del 3 giugno 2024 emessa dal Tribunale di Monza condannando parte appellata alla rifu- sione delle spese del doppio grado di giudizio oltre all'accoglimento del tutto come eccepito e domandato nel primo grado di giudizio, insistito e formulato e motivato nel presente grado di appello con richiamo anche alle conclusioni di primo grado.
In via principale
Accertare e dichiarare l'improponibilità e-o l'inammissibilità e-o l'improcedibilità dell'opposi- zione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta da per come eccepito in atti e per come, CP_1 comunque, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
In subordine sempre in via preliminare
Vorrà il Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. sospendere il processo fino agli esiti definitivi del preventivo giudizio di Cassazione nel quale pende anche la causa degli inte- ressi qui identicamente proposta da ai meri fini dell'opposizione a precetto, CP_1
Nel merito e comunque rigettare l'opposizione perché improcedibile, e-o inammissibile e comunque priva di qualsiasi fondamento, sia in fatto, che in diritto.
In via istruttoria
Si richiamano tutte le produzioni e istanze del primo grado e il deposito documentale come da separato elenco.
Con vittoria di spese dei due gradi di Giudizio.
L'appellata : Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
pagina 2 di 11 Reiectis adversis
Rigettare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n° 1630/2024 dei
31.05.2024/03.06.2024 e le domande tutte proposte dalla Parte_3
e per l'effetto confermare detta statuizione inter partes di primo
[...]
grado.
Con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 428 del 1/3/2023, ha condannato a pagare al Controparte_1 [...] la somma capitale di € 590.432,35, oltre interessi legali dai Parte_1
singoli pagamenti al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Il fallimento ha posto in esecuzione la sentenza intimando a con precetto no- CP_1
tificato il 7/4/2023, il pagamento dell'importo di € 1.003.341,55, di cui € 373.182,37 per inte- ressi e € 38.329,00 per spese liquidate in sentenza.
3. Con atto di citazione notificato il 18/4/2023, l'intimata ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Monza contestando gli importi richiesti a titolo di interessi e di IVA sulle spese liquidate in sentenza e sui compensi richiesti per il precetto. Ha dedotto, in particolare, che:
a) l'importo richiesto nell'atto di precetto a titolo di interessi (€ 373.182,37) è eccessivo in quanto calcolato secondo il tasso previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 richiamato dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. anziché secondo quello più contenuto di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ.;
b) l'importo richiesto a titolo di I.V.A. sugli onorari liquidati in sentenza e sui compensi pro- fessionali del precetto non è dovuto in quanto nella fattispecie il creditore è soggetto passivo
I.V.A. sicché è tenuto a versare l'iva al suo difensore in quanto ha titolo per esercitare la de- trazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 19 DPR n° 633/1972) della quale subisce quindi anche la rivalsa economica.
4. Il , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione e Parte_1
il difetto d'interesse ad agire in capo all'opponente in considerazione dell'avvenuto pagamen- to, da parte della stessa, dell'intero importo del precetto, nonché in considerazione della pen- denza, davanti alla Corte di Cassazione, del ricorso proposto contro la sentenza costituente il titolo esecutivo, ricorso avente ad oggetto anche il tema della legittimità degli interessi mora-
pagina 3 di 11 tori come calcolati dal Fallimento creditore nell'atto di precetto. In subordine chiese il rigetto della opposizione deducendone l'infondatezza.
5. Il Tribunale, con sentenza n. 1630 pubblicata il 3/6/2024, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato non dovuto l'importo di € 373.182,37 del quale il aveva Parte_1
intimato il pagamento a titolo di interessi, essendo dovuto il minor importo di € 25.909,26; ha dichiarato, altresì, non dovuto l'importo richiesto a titolo di I.V.A. sugli onorari liquidati in sentenza e sui compensi professionali del precetto non è dovuto.
5.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale ha premesso che l'opponente aveva pagato l'importo richiesto con il precetto al solo fine di evitare l'esecuzione e con riserva di ripetizio- ne delle somme non dovute, sicché non era ravvisabile cessazione della materia del contendere e che la pendenza davanti alla corte di cassazione del giudizio introdotto da
[...] con l'impugnazione della sentenza costituente Controparte_1
il titolo esecutivo non costituiva ragione per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c., né faceva venir meno l'interesse a proporre l'opposizione al precetto, avendo questo giudizio ad oggetto la mera interpretazione del titolo esecutivo provvisorio.
5.2 Quanto al merito, ha osservato che poiché nel dispositivo e nella motivazione della sen- tenza n. 428/2023 della Corte di Appello di Brescia, costituente il titolo esecutivo azionato, si fa mero riferimento agli interessi “legali” senza alcuna ulteriore specificazione in merito al saggio, devono intendersi dovuti - in difetto di accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legisla- zione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - gli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., così come affermato delle sezioni unite della
Corte di legittimità con la recente sentenza n. 12449/2024.
5.3 Quanto al secondo motivo di opposizione, ha richimato l'insegnamento del S.C. secon- do cui la parte soccombente in giudizio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta.
Nella fattispecie, essendo il creditore opposto soggetto passivo I.V.A. per il quale l'art. 74-bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 in punto detraibilità dell'I.V.A. non prevede alcuna de- roga rispetto alle regole previste per le imprese in “normale” attività, l'I.V.A. non è dovuta.
pagina 4 di 11 6. Avverso detta sentenza il fallimento ha interposto appello affidato a sei mo- Parte_4
tivi.
6.1 Con i primi due motivi l'appellante si duole, sotto diversi profili, del rigetto dell'eccezione di difetto di interesse ad agire e della domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Deduce che, avendo l'opponente pagato l'importo portato dal precetto, anche se successivamente alla notifica dello stesso e all'iscrizione della causa a ruolo,
l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Sostiene che non ha mai CP_1 chiesto di 'interpretare' (rilievo ex art. 112 c.p.c.) il titolo posto alla base del precetto, oltretutto non passato in giudicato e quindi non ancora assoggettabile a qualsiasi azione d'interpretazione da parte del Giudice dell'opposizione esecutiva. Sostiene che l'avere la debitrice corrisposto l'intero importo portato dal precetto prima dell'insaturazione del procedimento esecutivo do- vrebbe portare “inevitabilmente da una parte a rafforzare un principio quanto meno
d'improcedibilità e quanto meno per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto, dall'altra a raf- forzare ulteriormente la stessa inammissibilità originaria in quanto anche se non avesse CP_1
corrisposto il dovuto non avendo domandato in primo grado, né potendo domandare al Falli-
la condanna di quanto corrisposto a seguito del precetto, qualsiasi decisione avesse po- Pt_5 tuto assumere il Giudice dell'opposizione all'esecuzione del Tribunale di Monza non avrebbe potuto portare a una qualsiasi utilità nemmeno sotto il profilo del mero accertamento”. Dedu- ce, inoltre, che esula dalla competenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione l'interpretazione del titolo non ancora passato in giudicato, e ciò tanto più allorché pende giu- dizio di impugnazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
6.2 Con il terzo motivo si duole che il Tribunale abbia erroneamente escluso la rilevanza del fatto che il tema relativo agli interessi forma oggetto anche del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, introdotto da Parte_6 con l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato. De-
[...] duce, testualmente, che “sulla questione degli interessi comanda il giudizio pendente in cassa- zione semmai potendo residuare in sede di opposizione la sola questione dell'iva sulle spe- se…ma a ben vedere nemmeno quella sol che si abbia a riguardo l'ipotesi di un accoglimento con rinvio ex art. 392 c.p.c. il quale ovviamente porterebbe nel nulla anche la questione dell'iva sulle spese comminate nel primo appello le quali sarebbe comunque a quel punto del tutto sostituite dalla nuova decisione del giudizio del rinvio.
pagina 5 di 11 Quindi anche la questione di un'ipotetica sospensione ex art. 295 c.p.c. era residuale e resta tale anche nel presente giudizio di appello”.
6.3 Con il quarto motivo sostiene che proprio perché, come affermato dal Tribunale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base di un titolo di formazione giudizia- le “possono essere fatte valere solo questioni sopravvenute alla formazione del titolo od alle preclusioni maturate nel giudizio eventualmente in corso inerente la formazione o l'impugnazione dello stesso”, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto
“ogni argomentazione sugli interessi non potrà che riguardare il giudizio di merito oggi anco- ra sub judice in cassazione, non essendo di certo la questione della natura degli interessi que- stione successiva e novativa rispetto al momento di formazione del titolo e della domanda giu- diziale ad esso sottesa”.
6.4 Con il quinto motivo deduce che i principi affermati da Cass. sez. un. n. 12449/2024 non rilevano nella fattispecie, “in quanto quel che rileva è la domanda ingiuntiva corredata della richiesta accessoria degli interessi specificava che trattavasi degli interessi ex D. Lgs.
231-2002 a nulla pertanto potendo rilevare la recente decisione delle Sezioni unite la quale tra
l'altra espressamente riguardava un caso in cui era stati richiesti i soli interessi legali per danno fra soggetti che non potevano annoverarsi tra quelli contemplati dalle previsioni del D.
Lgs. 231-2002”.
6.5 Con il sesto motivo deduce che il Tribunale, nell'escludere il diritto del fallimento all'Iva sulle spese liquidate in sentenza, avrebbe omesso di considerare l'insieme delle ragioni esposte dal sull'argomento. , secondo l'appellante, non ha provato la qualità Parte_1 CP_1
di soggetto Iva del , né ha argomentato sulla deducibilità dell'Iva nella specialità del Parte_1
caso della contabilità in ambito fallimentare, né in ambito più generale. Prima ancora, non ha nemmeno provato che il difensore del abbia emesso fattura nei confronti del proprio Parte_1
mandante.
7. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
8. All'udienza del 27/5/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
9. I primi due motivi di appello, con i quali l'appellante ripropone, sotto profili stretta- mente connessi e con argomentazioni ripetitive, l'eccezione di difetto di interesse ad agire e pagina 6 di 11 l'assunto secondo cui sarebbe venuta meno la materia del contendere, sono privi di fondamen- to.
9.1.1 Come condivisibilmente osservato dal S.C., non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con cui l'opponente abbia dedotto di aver interamente pagato, prima della notifica dell'atto di intima- zione, l'importo dovuto, qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'ine- sistenza del diritto di agire in executivis del creditore intimante (Cass. n. 4855/2021).
9.1.2 Nel caso in esame, l'opponente ha pagato l'importo oggetto del precetto in data
20/4/2023, dopo avere ricevuto, in data 19/4/2023, la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, al solo fine di evitare gli effetti negativi dell'esecuzione stessa, e non già con in- tento di adempimento dell'obbligazione e rinuncia all'opposizione. Tanto si desume non solo dal fatto che il pagamento è stato effettuato successivamente alla notificazione del pignoramen- to, ma anche dall'annotazione contenuta nella disposizione di bonifico nella quale è specificato si tratta di “pagamento esecuzione presso terzi conto salvo diritti della stessa”; con CP_1
salvezza, cioè, delle contestazioni relative al diritto della controparte di procedere ad esecuzio- ne forzata per gli importi richiesti per interessi e iva. Non è ravvisabile, dunque, né cessazione della materia del contendere né il venir meno dell'interesse dell'opponente (che comunque avrebbe potuto proporre, dopo il pagamento, autonoma azione di ripetizione di indebito: Cass.
15963/2021) a coltivare l'opposizione proposta al fine di far accertare l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per gli importi oggetto di contestazione.
9.1.3 Anche la tesi secondo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione non potrebbe pro- cedere ad interpretazione del titolo esecutivo costituito da sentenza non definitiva (per essere pendente il ricorso di Cassazione proposto contro la stessa) non può trovare accoglimento.
L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, sia provvisorio che definitivo, compete, infatti, al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne deve individuare la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione. Il giudice dell'opposizione ad esecuzione, in altri termini, può compiere nei confronti della sen- tenza provvisoriamente esecutiva, posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, un'attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione (Cass. 31/5/2013 n.
pagina 7 di 11 13811/2013). Altra questione è quella dei limiti dell'attività interpretativa e, in particolare, del- la possibilità di un'interpretazione extratestuale del provvedimento (su tale questione v. Cass. sez. un. n. 1066/2012; Cass. n. 10806/2020).
9.1.4 Neppure rileva, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che la senten- za costituente il titolo esecutivo sia sub judice. Ai fini della valutazione della legittimità dell'esecuzione deve aversi riguardo all'esistenza, alla validità del titolo e al contenuto del tito- lo esecutivo di formazione giudiziale, anche se non definitivo, senza che nel giudizio di oppo- sizione possano essere dedotti motivi riguardanti il merito della pretesa azionata nel giudizio nel quale è stata pronunciato il provvedimento sub judice. Costituisce principio consolidato, invero, quello secondo il quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzio- ne forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della deci- sione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il tito- lo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 2785/2025).
10. Da quanto appena osservato in ordine all'oggetto dell'accertamento demandato al giu- dice dell'opposizione all'esecuzione discende l'infondatezza anche del terzo e del quarto mo- tivo di appello.
10.1 Tra il procedimento di opposizione all'esecuzione e quello di cognizione avente ad og- getto l'impugnazione della sentenza fatta valere come titolo esecutivo, infatti, non vi è pregiu- dizialità in senso tecnico giuridico (ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.) in quanto l'opposizione all'esecuzione non può dipendere dall'esito del giudizio di cognizione (Cass. n. 16601/2005 se- condo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorché la sentenza fatta valere come tito- lo esecutivo sia appellata, non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione,
a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sen- tenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi; da ultimo, nello stesso senso, Cass. n. 4035/2018). Il fatto che nel giudizio di cognizione sia ancora sub judice il diritto accertato con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non as- sume, dunque, alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione e non determina pagina 8 di 11 l'inammissibilità della stessa. Solo l'eventuale caducazione del titolo determinerebbe la cessa- zione della materia del contendere o, in caso di caducazione parziale, il parziale accoglimento dell'opposizione (Cass. n. 9899/2022; Cass. n. 1109/2014).
11. È parimenti infondato il quinto motivo di gravame.
11.1 Con la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 428/2023 fatta valere come titolo esecutivo è stata condannata al pagamento, in favore della Curatela del CP_1 [...]
, della somma di € 590.432,35, “oltre interessi legali dai singoli pagamenti Controparte_3 al saldo”; né nel dispositivo né in motivazione è contenuta alcuna specificazione in ordine al saggio degli interessi. Trova dunque applicazione l'insegnamento del S.C. secondo cui se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in man- canza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo. Tale principio è stato affermato da Cass. sez. un. n. 12449/2024, ma è applicabile, se- condo consolidato insegnamento del S.C., anche al caso in cui la parte abbia invocato l'applicazione diretta della norma di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge"; in tal caso si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284, 1° comma c.c., essendo quest'ulti- ma norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi, comprese con- template dalla legge hanno natura speciale (cfr. Cass. n. 20273/2023).
12. Il sesto motivo, infine, non si confronta con le ragioni esposte dal Tribunale a fonda- mento dell'esclusione del diritto del di procedere ad esecuzione forzata per l'iva Parte_1
sulle somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di lite.
12.1 Il primo giudice, infatti, dopo il richiamo all'orientamento della Corte di legittimità se- condo cui le somme dovute in rimborso dell'I.V.A. vanno pagate in aggiunta all'importo capi- tale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detra- zione dell'IVA, a causa dell'attività svolta (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.;
pagina 9 di 11 Idem. 27 gennaio 2010 n. 1688), ha osservato che la parte soccombente in giudizio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta” (Cass.n. 19307/2012). Ha quindi rilevato che, in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sul precettante l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'inoperatività di tale regime (e cioè di non essere soggetto IVA
o, pur essendo soggetto passivo d'imposta, di non potere portare l'I.V.A. in detrazione) e che nel caso di specie il creditore opposto, che è soggetto passivo I.V.A. e per il quale l'art. 74 bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 in punto detraibilità dell'I.V.A. non prevede alcuna de- roga rispetto alle regole previste per le imprese in “normale” attività, non ha dimostrato l'esistenza di un'eventuale causa d'indetraibilità della somma dovuta a titolo di I.V.A. sui compensi professionali.
12.2 A fronte di tale motivazione, l'appellante, non ha censurato specificamente l'affermazione del giudice a quo circa l'onere della prova dei presupposti di indetraibilità in- combente sul creditore, né ha svolto considerazioni critiche in ordine alle ragioni per le quali il
Tribunale ha ritenuto provata la sua qualità di soggetto iva, ma si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che l'opponente non avrebbe provato la qualità di soggetto Iva del Pt_7
e non avrebbe argomentato sulla deducibilità dell'Iva nella specialità del caso della con-
[...]
tabilità in ambito fallimentare, né in ambito più generale.
13. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e sono liquidate sulla base dei valori previsti per lo scaglione di valore della causa
(valore corrispondente agli effetti economici dell'accoglimento dell'opposizione, e cioè in base al valore delle somme per le quali è stato escluso il diritto di procedere ad esecuzione forzata).
Si applicano, quindi, i valori medi previsti per lo scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisione e il valore minimo per fase di trattazione/istruttoria non essendo stata svolta istruttoria: complessivamente l'importo dei compensi è determinato in
€ 17.252,00, di cui € 3.544,00 per studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase di trattazione e € 6.164,00 per fase decisionale. Deve darsi atto, infine, della ricorrenza dei pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
contro la sentenza del Tribunale di Monza n.1630 pubblicata il 3/6/2024 così prov-
[...]
vede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
17.252,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva se dovuta e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 3 giugno 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 11 di 11