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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2784/2024, pubblicata il 12/03/2024,
DA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Palmira Nigro e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Grottolella (AV), via Nazionale n. 17, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Ubiali e con elezione di domicilio presso
[...]
il suo studio in Rho, via Dei Martiri n. 4, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2784/2024, pubblicata il
12/03/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n 2784/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione XIII Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 44510/2022, depositata in cancelleria in data 12.03.2024, notificata in data 13.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
- In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. della domanda di risarcimento danni, in quanto del tutto indeterminata, per mancata esposizione dei fatti;
- In via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi già esposti e in subordine dichiarare comunque la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancanza di una tempestiva denunzia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria e opposta istanza:
-in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2784/2024 pubbl. il 12.03.2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, difettando dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla norma e per l'effetto, all'occorrenza, rigettarlo in toto con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado;
-nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 2784/2024 pubbl. il 12.03.2024 emessa dal Tribunale di Milano, da con tutte le domande in esso Parte_1
formulate, in quanto tardive e/o infondate sia in fatto che in diritto, con conseguen-te conferma integrale della decisione di primo grado;
pagina 2 di 11 -in ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e competenze relative ad Parte_1
entrambi i gradi di giudizio a favore della , ol-tre al Controparte_3
15% spese forfettarie e relativi oneri di legge, oltre ai compensi relativi alla media-zione esperita.
- in via istruttoria: all'occorrenza si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società nonché delle prove orali per testi sulle Parte_1
seguenti circostanze:
capitolo 1) vero che in data 14.06.2021 la società sottoscriveva ed Parte_1 inoltrava per accettazione, alla Ditta attrice, il contratto avente ad oggetto “il noleggio e l'utilizzo di un Filtro Pressa SM 600 mod 56/60 – usato e ricondizionato - completo di piastre, tele filtranti, martinetto idraulico motorizzato;
oltre al gruppo di alimentazione composto da pompa pistone con motore elettrico, polmone Inox motorizzato e struttura di sopraelevazione”, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 2 contratto di noleggio);
capitolo 2) vero che la macchina e le sue parti, unitamente al materiale accessorio ordinato, venivano spediti da in data 09.07.21 e giungevano a destinazione presso la sede CP_1
operativa della società convenuta il giorno successivo 10.07.22, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 3 d.d.t n. 35 del 09.07.21);
capitolo 3) vero che il filtro - pressa veniva consegnato in data 10.07.21 alla Parte_1
con le tele nuove, mentre le n. 56 piastre usate, venivano consegnate intatte ed integre, risultando, una volta montate, in perfetto stato di funzionamento;
capitolo 4) vero che in data 13-14.07.2021, al momento del montaggio e dell'accensione della macchina da parte dei tecnici della le 56 piastre risultavano intatte ed integre, CP_1
con assente qualsiasi segno di rottura e di incriccatura;
capitolo 5) vero che, nei giorni ricompresi tra il 13 e il 14 luglio 2021, la Controparte_3
interveniva presso lo stabilimento della e dopo il montaggio della macchina e Parte_1
di ogni suo elemento, testava quest'ultima realizzando vari cicli produttivi di prova che davano esito positivo ovvero: “ottimo con pannelli filtranti in 5minuti”, “filtrazione con pacco piastre complete”, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 4 rapporto di lavoro n. 966 del 13.07.21);
capitolo 6) vero che in data 13-14 luglio 2021, i tecnici della eseguivano la messa CP_1
alla prova della macchina, con la realizzazione di mattonelle di fango pressato di regolare pagina 3 di 11 fattura e idonee all'uso che ne doveva fare l'utilizzatore, quindi dopo averla collaudata la mettevano nella disponibilità di quest'ultimo;
capitolo 7) vero che nello stesso giorno veniva montata anche la struttura di sopraelevazione come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 4)
capitolo 8) vero che il giorno 13-14.07.21, i dipendenti della provvedevano CP_1
altresì all'istruzione del personale della società sul corretto utilizzo Parte_1
dell'impianto, sulla procedura di corretta pulizia, sulla manutenzione e manipolazione delle piastre e delle maniglie, come da documento che mi si rammostra e che confermo, (doc. 4); capitolo 9) vero che al momento dell'istruzione ai dipendenti della i Parte_1
dipendenti di ribadivano circa l'obbligo di rimuovere ogni volta il fango di CP_1
travertino in eccesso che poteva permanere e residuare sulle piastre al termine di ogni ciclo di filtrazione, quindi mostravano al personale come eseguire la pulitura;
capitolo 10) vero che, sempre in tale occasione, i dipendenti di riferivano al CP_1
OR , rappresentante dell'azienda circa l'importanza e la Persona_1 Parte_1
necessità di una rimozione del fango costante, quotidiana e profonda da ogni elemento e parte strutturale della macchina ed in particolare dalle piastre;
capitolo 11) vero che i dipendenti della avvisavano il personale dell'utilizzatrice CP_1
di evitare utilizzi eccessivi di forza durante le opere di pulitura e manutenzione per non compromettere la macchina;
capitolo 12) vero che nel mese di settembre 2021 la noleggiatrice comunicava a CP_1
di voler risolvere il rapporto di noleggio entro la fine del mese di settembre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 6 e.mail del 28.09.21);
capitolo 13) vero che, in data 30.09.21, comunicava alla di Parte_1 CP_1
essere riuscita a programmare la spedizione della macchina presso la sede della noleggiatrice solo per il giorno 05.10.22, con arrivo a destino per il giorno successivo del 06.10.22;
capitolo 14) vero che, alla data del 30.09.22, la società convenuta stava ancora provvedendo al lavaggio delle tele e delle piastre, così da mettere i beni a disposizione del noleggiatore solo per il giorno successivo del 01.10.22 affinchè quest'ultimo potesse a propria volta intervenire in loco per procedere allo smontaggio e all'imballaggio della propria macchina, come da documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 7 comunicazioni whats app del 28-
29.09.21); pagina 4 di 11 capitolo 15) vero che solo dal giorno 01.10.2021, poteva quindi intervenire CP_1
presso la sede operativa della noleggiatrice per provvedere allo smontaggio della macchina e dei relativi accessori, quindi al loro imballaggio per farne eseguire il trasporto;
capitolo 16) vero che in data 01.10.21, al momento dello smontaggio della macchina presso la sede dell' utilizzatrice, il dipendente della riscontrava come su n. 16 piastre vi CP_1 fossero “evidenti segni di criccature su foro centrale e bugne”,“mentre due maniglie laterali di due piastre risultavano rotte”;
capitolo 17) vero che immediatamente, il responsabile per avvisava di tali danni CP_1
il OR , rappresentante della società convenuta, con il quale si procedeva ad una Per_1
verifica congiunta delle piastre rovinate (cfr. doc. 8 rapporto di lavoro n. 971 del 01.10.21);
capitolo 18) vero che la consegna e la restituzione della macchina avveniva quindi presso la sede della società noleggiatrice in data 06.10.21 e la merce veniva accettata e ritirata dalla con “riserva di verifica” da parte della proprietà, come da documento che mi si CP_1
rammostra e che confermo (doc. 9 ddt n. 376/21);
capitolo 19) vero che in data 06.10.21, al momento dell'apertura degli imballaggi presso la sede della i dipendenti eseguivano ulteriori verifiche sulla macchina e sulle sue CP_1
parti, così accertando la rottura e la criccatura di n. 16 piastre;
la rottura di n. 2 maniglie laterali di due piastre, così da rendere tutte le n. 16 piastre inutilizzabili, come da riproduzione fotografica che mi si rammostra e che confermo (doc. 12 riproduzione fotografica n. 16 piastre rotte);
capitolo 20) vero che il tecnico-perito incaricato dalla accertava nel mese di CP_1
ottobre 2021 che la rottura e la criccatura delle piastre era riconducibile alla mancata pulizia ordinaria, alla mancata rimozione del fango da parte dell'utilizzatore e al conseguente “tappo” creatosi nel foro di alimentazione, come da documento che mi si rammostra e che confermo
(doc. 24 relazione tecnica);
capitolo 21) vero che il costo per l'acquisto di una piastra nuova filtrante SM600 per la sostituzione delle 16 precedenti, completa di maniglie laterali e collettori di scambio è stato preventivato in euro 292,00 cadauna (doc. 19 preventivo ); Testimone_1
capitolo 22) vero che il tempo necessario al venditore per la consegna di nuove piastre del modello Comes SM600 a seguito di un nuovo ordine è di circa 40 giorni, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc.19); pagina 5 di 11 capitolo 23) vero che a fronte della richiesta di miglior offerta pervenuta dalla RGF SR il
27.10.21, ometteva di evaderla per indisponibilità del filtro pressa SM600 mod. CP_1
56/60 in quanto, seppur compatibile con la richiesta e le necessità della società, era sprovvisto di piastre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 21);
capitolo 24) vero che a fronte della richiesta di miglior offerta pervenuta dalla Parte_2
il 27.11.21, ometteva di evaderla per indisponibilità del filtro pressa SM600
[...] CP_1
mod. 56/60 in quanto, seppur compatibile con la richiesta e le necessità della società, era sprovvisto di piastre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 22); capitolo 25) vero che a fronte della richiesta di miglior offerta pervenuta dalla IN s.r.l. il
09.12.21, ometteva di evaderla per indisponibilità del filtro pressa SM600 mod. CP_1
56/60 in quanto, seppur compatibile con la richiesta e le necessità della società, era sprovvisto di piastre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 23).
Si indicano come testi sulle predette circostanze:
1. residente in [...] San Giorgio su Legnano Testimone_2
2. c/o CP_4 CP_1
3. c/o Fi.sil.pa SR Testimone_3
4. EA OS c/o R.G.F. SR
5. c/o Testimone_4 Parte_2
6. c/o IN SR Testimone_5
7. c/o IN SR Controparte_5
8. c/o IN IN OP SR Con richiesta di prova contraria sui capitoli Testimone_6
eventualmente ammessi di controparte.
All'occorrenza, si chiede sin da ora una CTU tecnica volta all'accertamento I) delle cause della rottura e/o incriccatura delle n. 16 piastre;
II) della quantificazione del valore delle stesse al momento della loro rottura e il relativo costo ed esborso da sostenersi per la loro sostituzione e riacquisto;
III) della specificazione e quantificazione di tutti i danni subiti dalla ditta attrice sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
IV) degli ulteriori costi relativi al prolungato noleggio dal 01.10.21 al 06.10.21 incluso. Con riserva di miglior e più ampia formulazione del quesito”. pagina 6 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
L'impresa individuale ha adito il Tribunale di Milano Controparte_1
esponendo:
- di avere noleggiato alla società con contratto stipulato in data Parte_1
11 giugno 2021, un macchinario “Filtro Pressa SM 600 mod 56/60 – usato e ricondizionato - completo di piastre, tele filtranti, martinetto idraulico motorizzato;
oltre al gruppo di alimentazione composto da pompa pistone con motore elettrico, polmone Inox motorizzato e struttura di sopraelevazione”;
- di avere provveduto al montaggio del suddetto macchinario presso la sede della società utilizzatrice il 13 e il 14 luglio 2021 e di averne contestualmente verificato il regolare funzionamento mediante la realizzazione di vari cicli produttivi di prova, tutti conclusisi con esito positivo;
- di avere fornito le necessarie istruzioni di uso e manutenzione del macchinario al personale della società Parte_1
- di avere ricevuto in data 28 settembre 2021 la comunicazione da parte della società
[...]
di volere concludere il rapporto di noleggio con decorrenza dalla Parte_1
fine del mese di settembre 2021;
- di avere inviato in data 1° ottobre 2021 un operaio presso la sede della società utilizzatrice affinché procedesse allo smontaggio del macchinario e dei relativi accessori e all'imballaggio dei vari componenti per il successivo trasporto;
- di avere riscontrato, per tramite dell'operaio incaricato dello smontaggio, che 16 delle
56 piastre consegnate presentavano “evidenti segni di criccature su foro centrale e bugne” e che “due maniglie laterali di due piastre risultavano rotte”;
- di avere ottenuto la riconsegna del macchinario da parte della società Parte_1
in data 6 ottobre 2021.
[...]
In forza delle allegazioni sopra sintetizzate, l'impresa individuale Controparte_1
ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare che il contratto di noleggio dedotto in causa si
è risolto in data 6 ottobre 2021 e che la società utilizzatrice si è resa responsabile del danneggiamento delle piastre facenti parte del macchinario noleggiato, nonché di condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro 13.509,92, di cui: - euro 1.500,00 quale residuo dovuto per il noleggio del macchinario sino al 30 settembre 2021; - euro 942,08 per n.
6 giorni di prolungamento del contratto dal 1° ottobre 2021 sino al 6 ottobre 2021; - euro pagina 7 di 11 5.699,84, a titolo di risarcimento del danno corrispondente ai costi per la sostituzione delle sedici piastre rotte;
- euro 5.368,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno.
La società si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando Parte_1
la propria responsabilità con riferimento al danneggiamento delle piastre e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale, con la sentenza n. 2784/2024 depositata il 12 marzo 2024, ha accolto integralmente le pretese avanzate dall' attrice e ha condannato la società al pagamento della somma di euro 13.509,92 e alla rifusione Parte_1
delle spese processuali.
2. Il giudizio di secondo grado
La società ha proposto impugnazione contro la sentenza di primo Parte_1 grado, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto delle risultanze della perizia “richiesta e prodotta” proprio dalla controparte e delle deduzioni difensive svolte da essa appellante (tra cui la doglianza inerente alla mancanza della struttura di sopraelevazione prevista dal contratto), che avrebbero consentito di escluderne la responsabilità per il danneggiamento delle piastre.
L'impresa individuale si è costituita nel giudizio di secondo Controparte_1 grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
La Corte ritiene innanzitutto di poter superare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché nell'atto di appello, pur se in assenza di richiami ai capi specifici della decisione impugnata, sono stati dedotti elementi di critica sufficienti per individuare le questioni e i punti contestati e per consentire alla controparte di formulare le proprie difese.
L'appello deve essere quindi esaminato nel merito.
Al riguardo, occorre rammentare, in via di principio, che il conduttore (al quale è assimilabile l'utilizzatore del bene noleggiato, v. Cass. n. 27089/2024), ai sensi dell'art.1588 c.c., risponde della perdita o del deterioramento della cosa locata qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
L'art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna, da individuarsi in concreto (v. ex multis Cass. civ. ord. 6550/2021).
Nella fattispecie in esame, risulta dimostrato documentalmente che all'esito del montaggio eseguito dagli operai dell'impresa individuale il 13 e il 14 luglio Controparte_1
pagina 8 di 11 2021 presso la sede della società il macchinario noleggiato funzionava Parte_1
regolarmente e che era stata fornita anche la pattuita struttura di sopraelevazione (si veda il rapporto di lavoro n. 966 del 13 luglio 2021 depositato sub doc. 4 nel fascicolo di primo grado della parte appellata, controfirmato per accettazione anche da un incaricato della società
[...]
. Parte_1
Dal rapporto di lavoro n. 971 del 1° ottobre 2021 (depositato sub doc. 8 nel fascicolo di primo grado della parte appellata) emerge invece che, nel corso delle operazioni di smontaggio,
l'operaio inviato dalla ha riscontrato la presenza di 16 piastre “con Controparte_1 evidenti segni di criccature su foro centrale e bugne” oltre a “2 maniglie laterali rotte”. Anche in questo caso il rapporto di lavoro, nel quale il danneggiamento è stato indicato come riconducibile alla “negligenza del cliente”, è stato sottoscritto “per accettazione” da un incaricato della società appellante.
Inoltre, l'impresa individuale ha depositato nel fascicolo di primo Controparte_1
grado:
- una lettera di formale contestazione alla società della Parte_1
responsabilità per il danneggiamento delle 16 piastre facenti parte del macchinario noleggiato;
- una perizia tecnica secondo la quale le cause del danneggiamento delle 16 piastre sarebbero da ricondurre alla “mancata pulizia regolare del filtro pressa”, che avrebbe creato “una occlusione e una pressione eccessiva all'interno delle camere di filtrazione”.
La società non ha svolto controdeduzioni in merito alla suddetta lettera Parte_1
di contestazione, né ha formulato obiezioni alle risultanze della perizia di controparte, la quale
è anzi stata richiamata nell'atto di appello a sostegno dell'impugnazione.
Tale essendo il quadro delle emergenze processuali, si ritiene che l'impresa Individuale
[...]
abbia dimostrato di avere consegnato un macchinario in buone condizioni, Controparte_1
perfettamente funzionante e con tutti i componenti integri;
eventuali difetti delle piastre avrebbero, infatti, dovuto essere segnalati al momento del montaggio da parte della società
[...]
che ha invece accettato la consegna senza sollevare alcuna questione. Parte_1
Al contrario, la non ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata Parte_1 ai sensi dell'art. 1588 c.c.
Pertanto, è pienamente condivisibile l'accertamento effettuato dal Tribunale in ordine alla responsabilità della società per il danneggiamento delle 16 piastre Parte_1
pagina 9 di 11 facenti parte del macchinario preso a noleggio dall'impresa individuale Controparte_1
[...]
Da ciò deriva il rigetto dell'appello.
A questo proposito, va ancora precisato che l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione; conseguentemente, in assenza di deduzioni in merito alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado, di esse non è consentita alcuna rivalutazione, giacché non costituiscono un antecedente logico e giuridico della questione impugnata (arg. ex Cass. 30129/2024).
In ossequio al criterio della soccombenza la società deve essere Parte_1
condannata a rifondere in favore della controparte le spese del presente giudizio di secondo grado, le quali sono liquidate applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 per le fasi introduttiva e di studio e i parametri minimi per le fasi di mera trattazione e decisionale.
Infine, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2784/2024, pubblicata il Parte_1
12/03/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'impresa individuale Controparte_1
le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 3.933,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Tragni pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12 aprile 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2784/2024, pubblicata il 12/03/2024,
DA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Palmira Nigro e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Grottolella (AV), via Nazionale n. 17, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Ubiali e con elezione di domicilio presso
[...]
il suo studio in Rho, via Dei Martiri n. 4, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2784/2024, pubblicata il
12/03/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- In via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- In via principale: in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n 2784/2024 emessa dal Tribunale di Milano sezione XIII Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 44510/2022, depositata in cancelleria in data 12.03.2024, notificata in data 13.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
- In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. della domanda di risarcimento danni, in quanto del tutto indeterminata, per mancata esposizione dei fatti;
- In via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi già esposti e in subordine dichiarare comunque la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancanza di una tempestiva denunzia.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria e opposta istanza:
-in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2784/2024 pubbl. il 12.03.2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, difettando dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla norma e per l'effetto, all'occorrenza, rigettarlo in toto con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado;
-nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 2784/2024 pubbl. il 12.03.2024 emessa dal Tribunale di Milano, da con tutte le domande in esso Parte_1
formulate, in quanto tardive e/o infondate sia in fatto che in diritto, con conseguen-te conferma integrale della decisione di primo grado;
pagina 2 di 11 -in ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e competenze relative ad Parte_1
entrambi i gradi di giudizio a favore della , ol-tre al Controparte_3
15% spese forfettarie e relativi oneri di legge, oltre ai compensi relativi alla media-zione esperita.
- in via istruttoria: all'occorrenza si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società nonché delle prove orali per testi sulle Parte_1
seguenti circostanze:
capitolo 1) vero che in data 14.06.2021 la società sottoscriveva ed Parte_1 inoltrava per accettazione, alla Ditta attrice, il contratto avente ad oggetto “il noleggio e l'utilizzo di un Filtro Pressa SM 600 mod 56/60 – usato e ricondizionato - completo di piastre, tele filtranti, martinetto idraulico motorizzato;
oltre al gruppo di alimentazione composto da pompa pistone con motore elettrico, polmone Inox motorizzato e struttura di sopraelevazione”, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 2 contratto di noleggio);
capitolo 2) vero che la macchina e le sue parti, unitamente al materiale accessorio ordinato, venivano spediti da in data 09.07.21 e giungevano a destinazione presso la sede CP_1
operativa della società convenuta il giorno successivo 10.07.22, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 3 d.d.t n. 35 del 09.07.21);
capitolo 3) vero che il filtro - pressa veniva consegnato in data 10.07.21 alla Parte_1
con le tele nuove, mentre le n. 56 piastre usate, venivano consegnate intatte ed integre, risultando, una volta montate, in perfetto stato di funzionamento;
capitolo 4) vero che in data 13-14.07.2021, al momento del montaggio e dell'accensione della macchina da parte dei tecnici della le 56 piastre risultavano intatte ed integre, CP_1
con assente qualsiasi segno di rottura e di incriccatura;
capitolo 5) vero che, nei giorni ricompresi tra il 13 e il 14 luglio 2021, la Controparte_3
interveniva presso lo stabilimento della e dopo il montaggio della macchina e Parte_1
di ogni suo elemento, testava quest'ultima realizzando vari cicli produttivi di prova che davano esito positivo ovvero: “ottimo con pannelli filtranti in 5minuti”, “filtrazione con pacco piastre complete”, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 4 rapporto di lavoro n. 966 del 13.07.21);
capitolo 6) vero che in data 13-14 luglio 2021, i tecnici della eseguivano la messa CP_1
alla prova della macchina, con la realizzazione di mattonelle di fango pressato di regolare pagina 3 di 11 fattura e idonee all'uso che ne doveva fare l'utilizzatore, quindi dopo averla collaudata la mettevano nella disponibilità di quest'ultimo;
capitolo 7) vero che nello stesso giorno veniva montata anche la struttura di sopraelevazione come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 4)
capitolo 8) vero che il giorno 13-14.07.21, i dipendenti della provvedevano CP_1
altresì all'istruzione del personale della società sul corretto utilizzo Parte_1
dell'impianto, sulla procedura di corretta pulizia, sulla manutenzione e manipolazione delle piastre e delle maniglie, come da documento che mi si rammostra e che confermo, (doc. 4); capitolo 9) vero che al momento dell'istruzione ai dipendenti della i Parte_1
dipendenti di ribadivano circa l'obbligo di rimuovere ogni volta il fango di CP_1
travertino in eccesso che poteva permanere e residuare sulle piastre al termine di ogni ciclo di filtrazione, quindi mostravano al personale come eseguire la pulitura;
capitolo 10) vero che, sempre in tale occasione, i dipendenti di riferivano al CP_1
OR , rappresentante dell'azienda circa l'importanza e la Persona_1 Parte_1
necessità di una rimozione del fango costante, quotidiana e profonda da ogni elemento e parte strutturale della macchina ed in particolare dalle piastre;
capitolo 11) vero che i dipendenti della avvisavano il personale dell'utilizzatrice CP_1
di evitare utilizzi eccessivi di forza durante le opere di pulitura e manutenzione per non compromettere la macchina;
capitolo 12) vero che nel mese di settembre 2021 la noleggiatrice comunicava a CP_1
di voler risolvere il rapporto di noleggio entro la fine del mese di settembre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 6 e.mail del 28.09.21);
capitolo 13) vero che, in data 30.09.21, comunicava alla di Parte_1 CP_1
essere riuscita a programmare la spedizione della macchina presso la sede della noleggiatrice solo per il giorno 05.10.22, con arrivo a destino per il giorno successivo del 06.10.22;
capitolo 14) vero che, alla data del 30.09.22, la società convenuta stava ancora provvedendo al lavaggio delle tele e delle piastre, così da mettere i beni a disposizione del noleggiatore solo per il giorno successivo del 01.10.22 affinchè quest'ultimo potesse a propria volta intervenire in loco per procedere allo smontaggio e all'imballaggio della propria macchina, come da documentazione che mi si rammostra e che confermo (doc. 7 comunicazioni whats app del 28-
29.09.21); pagina 4 di 11 capitolo 15) vero che solo dal giorno 01.10.2021, poteva quindi intervenire CP_1
presso la sede operativa della noleggiatrice per provvedere allo smontaggio della macchina e dei relativi accessori, quindi al loro imballaggio per farne eseguire il trasporto;
capitolo 16) vero che in data 01.10.21, al momento dello smontaggio della macchina presso la sede dell' utilizzatrice, il dipendente della riscontrava come su n. 16 piastre vi CP_1 fossero “evidenti segni di criccature su foro centrale e bugne”,“mentre due maniglie laterali di due piastre risultavano rotte”;
capitolo 17) vero che immediatamente, il responsabile per avvisava di tali danni CP_1
il OR , rappresentante della società convenuta, con il quale si procedeva ad una Per_1
verifica congiunta delle piastre rovinate (cfr. doc. 8 rapporto di lavoro n. 971 del 01.10.21);
capitolo 18) vero che la consegna e la restituzione della macchina avveniva quindi presso la sede della società noleggiatrice in data 06.10.21 e la merce veniva accettata e ritirata dalla con “riserva di verifica” da parte della proprietà, come da documento che mi si CP_1
rammostra e che confermo (doc. 9 ddt n. 376/21);
capitolo 19) vero che in data 06.10.21, al momento dell'apertura degli imballaggi presso la sede della i dipendenti eseguivano ulteriori verifiche sulla macchina e sulle sue CP_1
parti, così accertando la rottura e la criccatura di n. 16 piastre;
la rottura di n. 2 maniglie laterali di due piastre, così da rendere tutte le n. 16 piastre inutilizzabili, come da riproduzione fotografica che mi si rammostra e che confermo (doc. 12 riproduzione fotografica n. 16 piastre rotte);
capitolo 20) vero che il tecnico-perito incaricato dalla accertava nel mese di CP_1
ottobre 2021 che la rottura e la criccatura delle piastre era riconducibile alla mancata pulizia ordinaria, alla mancata rimozione del fango da parte dell'utilizzatore e al conseguente “tappo” creatosi nel foro di alimentazione, come da documento che mi si rammostra e che confermo
(doc. 24 relazione tecnica);
capitolo 21) vero che il costo per l'acquisto di una piastra nuova filtrante SM600 per la sostituzione delle 16 precedenti, completa di maniglie laterali e collettori di scambio è stato preventivato in euro 292,00 cadauna (doc. 19 preventivo ); Testimone_1
capitolo 22) vero che il tempo necessario al venditore per la consegna di nuove piastre del modello Comes SM600 a seguito di un nuovo ordine è di circa 40 giorni, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc.19); pagina 5 di 11 capitolo 23) vero che a fronte della richiesta di miglior offerta pervenuta dalla RGF SR il
27.10.21, ometteva di evaderla per indisponibilità del filtro pressa SM600 mod. CP_1
56/60 in quanto, seppur compatibile con la richiesta e le necessità della società, era sprovvisto di piastre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 21);
capitolo 24) vero che a fronte della richiesta di miglior offerta pervenuta dalla Parte_2
il 27.11.21, ometteva di evaderla per indisponibilità del filtro pressa SM600
[...] CP_1
mod. 56/60 in quanto, seppur compatibile con la richiesta e le necessità della società, era sprovvisto di piastre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 22); capitolo 25) vero che a fronte della richiesta di miglior offerta pervenuta dalla IN s.r.l. il
09.12.21, ometteva di evaderla per indisponibilità del filtro pressa SM600 mod. CP_1
56/60 in quanto, seppur compatibile con la richiesta e le necessità della società, era sprovvisto di piastre, come da documento che mi si rammostra e che confermo (doc. 23).
Si indicano come testi sulle predette circostanze:
1. residente in [...] San Giorgio su Legnano Testimone_2
2. c/o CP_4 CP_1
3. c/o Fi.sil.pa SR Testimone_3
4. EA OS c/o R.G.F. SR
5. c/o Testimone_4 Parte_2
6. c/o IN SR Testimone_5
7. c/o IN SR Controparte_5
8. c/o IN IN OP SR Con richiesta di prova contraria sui capitoli Testimone_6
eventualmente ammessi di controparte.
All'occorrenza, si chiede sin da ora una CTU tecnica volta all'accertamento I) delle cause della rottura e/o incriccatura delle n. 16 piastre;
II) della quantificazione del valore delle stesse al momento della loro rottura e il relativo costo ed esborso da sostenersi per la loro sostituzione e riacquisto;
III) della specificazione e quantificazione di tutti i danni subiti dalla ditta attrice sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
IV) degli ulteriori costi relativi al prolungato noleggio dal 01.10.21 al 06.10.21 incluso. Con riserva di miglior e più ampia formulazione del quesito”. pagina 6 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
L'impresa individuale ha adito il Tribunale di Milano Controparte_1
esponendo:
- di avere noleggiato alla società con contratto stipulato in data Parte_1
11 giugno 2021, un macchinario “Filtro Pressa SM 600 mod 56/60 – usato e ricondizionato - completo di piastre, tele filtranti, martinetto idraulico motorizzato;
oltre al gruppo di alimentazione composto da pompa pistone con motore elettrico, polmone Inox motorizzato e struttura di sopraelevazione”;
- di avere provveduto al montaggio del suddetto macchinario presso la sede della società utilizzatrice il 13 e il 14 luglio 2021 e di averne contestualmente verificato il regolare funzionamento mediante la realizzazione di vari cicli produttivi di prova, tutti conclusisi con esito positivo;
- di avere fornito le necessarie istruzioni di uso e manutenzione del macchinario al personale della società Parte_1
- di avere ricevuto in data 28 settembre 2021 la comunicazione da parte della società
[...]
di volere concludere il rapporto di noleggio con decorrenza dalla Parte_1
fine del mese di settembre 2021;
- di avere inviato in data 1° ottobre 2021 un operaio presso la sede della società utilizzatrice affinché procedesse allo smontaggio del macchinario e dei relativi accessori e all'imballaggio dei vari componenti per il successivo trasporto;
- di avere riscontrato, per tramite dell'operaio incaricato dello smontaggio, che 16 delle
56 piastre consegnate presentavano “evidenti segni di criccature su foro centrale e bugne” e che “due maniglie laterali di due piastre risultavano rotte”;
- di avere ottenuto la riconsegna del macchinario da parte della società Parte_1
in data 6 ottobre 2021.
[...]
In forza delle allegazioni sopra sintetizzate, l'impresa individuale Controparte_1
ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare che il contratto di noleggio dedotto in causa si
è risolto in data 6 ottobre 2021 e che la società utilizzatrice si è resa responsabile del danneggiamento delle piastre facenti parte del macchinario noleggiato, nonché di condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro 13.509,92, di cui: - euro 1.500,00 quale residuo dovuto per il noleggio del macchinario sino al 30 settembre 2021; - euro 942,08 per n.
6 giorni di prolungamento del contratto dal 1° ottobre 2021 sino al 6 ottobre 2021; - euro pagina 7 di 11 5.699,84, a titolo di risarcimento del danno corrispondente ai costi per la sostituzione delle sedici piastre rotte;
- euro 5.368,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno.
La società si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando Parte_1
la propria responsabilità con riferimento al danneggiamento delle piastre e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale, con la sentenza n. 2784/2024 depositata il 12 marzo 2024, ha accolto integralmente le pretese avanzate dall' attrice e ha condannato la società al pagamento della somma di euro 13.509,92 e alla rifusione Parte_1
delle spese processuali.
2. Il giudizio di secondo grado
La società ha proposto impugnazione contro la sentenza di primo Parte_1 grado, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto delle risultanze della perizia “richiesta e prodotta” proprio dalla controparte e delle deduzioni difensive svolte da essa appellante (tra cui la doglianza inerente alla mancanza della struttura di sopraelevazione prevista dal contratto), che avrebbero consentito di escluderne la responsabilità per il danneggiamento delle piastre.
L'impresa individuale si è costituita nel giudizio di secondo Controparte_1 grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
La Corte ritiene innanzitutto di poter superare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché nell'atto di appello, pur se in assenza di richiami ai capi specifici della decisione impugnata, sono stati dedotti elementi di critica sufficienti per individuare le questioni e i punti contestati e per consentire alla controparte di formulare le proprie difese.
L'appello deve essere quindi esaminato nel merito.
Al riguardo, occorre rammentare, in via di principio, che il conduttore (al quale è assimilabile l'utilizzatore del bene noleggiato, v. Cass. n. 27089/2024), ai sensi dell'art.1588 c.c., risponde della perdita o del deterioramento della cosa locata qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
L'art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna, da individuarsi in concreto (v. ex multis Cass. civ. ord. 6550/2021).
Nella fattispecie in esame, risulta dimostrato documentalmente che all'esito del montaggio eseguito dagli operai dell'impresa individuale il 13 e il 14 luglio Controparte_1
pagina 8 di 11 2021 presso la sede della società il macchinario noleggiato funzionava Parte_1
regolarmente e che era stata fornita anche la pattuita struttura di sopraelevazione (si veda il rapporto di lavoro n. 966 del 13 luglio 2021 depositato sub doc. 4 nel fascicolo di primo grado della parte appellata, controfirmato per accettazione anche da un incaricato della società
[...]
. Parte_1
Dal rapporto di lavoro n. 971 del 1° ottobre 2021 (depositato sub doc. 8 nel fascicolo di primo grado della parte appellata) emerge invece che, nel corso delle operazioni di smontaggio,
l'operaio inviato dalla ha riscontrato la presenza di 16 piastre “con Controparte_1 evidenti segni di criccature su foro centrale e bugne” oltre a “2 maniglie laterali rotte”. Anche in questo caso il rapporto di lavoro, nel quale il danneggiamento è stato indicato come riconducibile alla “negligenza del cliente”, è stato sottoscritto “per accettazione” da un incaricato della società appellante.
Inoltre, l'impresa individuale ha depositato nel fascicolo di primo Controparte_1
grado:
- una lettera di formale contestazione alla società della Parte_1
responsabilità per il danneggiamento delle 16 piastre facenti parte del macchinario noleggiato;
- una perizia tecnica secondo la quale le cause del danneggiamento delle 16 piastre sarebbero da ricondurre alla “mancata pulizia regolare del filtro pressa”, che avrebbe creato “una occlusione e una pressione eccessiva all'interno delle camere di filtrazione”.
La società non ha svolto controdeduzioni in merito alla suddetta lettera Parte_1
di contestazione, né ha formulato obiezioni alle risultanze della perizia di controparte, la quale
è anzi stata richiamata nell'atto di appello a sostegno dell'impugnazione.
Tale essendo il quadro delle emergenze processuali, si ritiene che l'impresa Individuale
[...]
abbia dimostrato di avere consegnato un macchinario in buone condizioni, Controparte_1
perfettamente funzionante e con tutti i componenti integri;
eventuali difetti delle piastre avrebbero, infatti, dovuto essere segnalati al momento del montaggio da parte della società
[...]
che ha invece accettato la consegna senza sollevare alcuna questione. Parte_1
Al contrario, la non ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata Parte_1 ai sensi dell'art. 1588 c.c.
Pertanto, è pienamente condivisibile l'accertamento effettuato dal Tribunale in ordine alla responsabilità della società per il danneggiamento delle 16 piastre Parte_1
pagina 9 di 11 facenti parte del macchinario preso a noleggio dall'impresa individuale Controparte_1
[...]
Da ciò deriva il rigetto dell'appello.
A questo proposito, va ancora precisato che l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione; conseguentemente, in assenza di deduzioni in merito alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado, di esse non è consentita alcuna rivalutazione, giacché non costituiscono un antecedente logico e giuridico della questione impugnata (arg. ex Cass. 30129/2024).
In ossequio al criterio della soccombenza la società deve essere Parte_1
condannata a rifondere in favore della controparte le spese del presente giudizio di secondo grado, le quali sono liquidate applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 per le fasi introduttiva e di studio e i parametri minimi per le fasi di mera trattazione e decisionale.
Infine, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2784/2024, pubblicata il Parte_1
12/03/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'impresa individuale Controparte_1
le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 3.933,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Tragni pagina 10 di 11 pagina 11 di 11