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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1735/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1735/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
E
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 19/06/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , gli Avv. LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO, Parte_1
RINALDI GIOVANNI hanno depositato note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1735/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in BORGO Parte_1 C.F._1
RONCHINI, 9 43121 PARMA ITALIA, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv. LO BUE IRENE,
MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;
RICORRENTE/I contro
D E L M E R I T O (C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2024, , collaboratore scolastico assunto Parte_1
con plurimi contratti a termine negli A.S. 2020/2021 (per complessivi 242 giorni di servizio) e
2021/2022 (per complessivi 247 giorni di servizio), premettendo di non aver percepito il compenso individuale accessorio (€ 66,90 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 25 del
CCNI del 31.08.1999, corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente al Controparte_1
personale ATA di ruolo e al personale ATA precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria, ha chiesto di:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , ora Controparte_2 Controparte_1 ; - Per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_2
, ora , al pagamento delle relative differenze
[...] Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.289,79 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con trattazione scritta.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Ciò posto, rileva questo Giudice come trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal IM, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Non vi sono contestazioni specifiche in merito all'importo oggetto di domanda.
Il IM va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e €. 5.200,00), e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1 accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 con il;
Controparte_1
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.289,79 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 1.314, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 18 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1735/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
E
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 19/06/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , gli Avv. LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO, Parte_1
RINALDI GIOVANNI hanno depositato note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1735/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in BORGO Parte_1 C.F._1
RONCHINI, 9 43121 PARMA ITALIA, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv. LO BUE IRENE,
MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;
RICORRENTE/I contro
D E L M E R I T O (C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2024, , collaboratore scolastico assunto Parte_1
con plurimi contratti a termine negli A.S. 2020/2021 (per complessivi 242 giorni di servizio) e
2021/2022 (per complessivi 247 giorni di servizio), premettendo di non aver percepito il compenso individuale accessorio (€ 66,90 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 25 del
CCNI del 31.08.1999, corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente al Controparte_1
personale ATA di ruolo e al personale ATA precario che abbia stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria, ha chiesto di:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , ora Controparte_2 Controparte_1 ; - Per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_2
, ora , al pagamento delle relative differenze
[...] Controparte_1
retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.289,79 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con trattazione scritta.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Ciò posto, rileva questo Giudice come trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal IM, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Non vi sono contestazioni specifiche in merito all'importo oggetto di domanda.
Il IM va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e €. 5.200,00), e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara il diritto di alla percezione del compenso individuale Parte_1 accessorio, previsto dall'art.25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 con il;
Controparte_1
2. Condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.289,79 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 1.314, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 18 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni