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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5109/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cosenza, Viale delle Medaglie D'Oro n. 42, presso lo studio degli Avv.ti
Elvira Brogno e Mario Gaudio che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22, presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
1 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420240002961880000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 109.229,20 per
Gestione pubblici dipendenti, formulando le seguenti conclusioni: “… - Dichiarare nullo
e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da
intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di
addebito n. 33420240002961880000 gestione dipendenti pubblici, formato in data
24/10/2024 e notificato in data 15/11/2024, di importo pari ad € 109.229,20, nonché tutti
gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi
gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Nella denegata ipotesi di non
accoglimento del ricorso, condannare l'ente convenuto al pagamento del solo debito
contributivo. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore
che si dichiarano procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ L' si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e formulando le seguenti conclusioni: “… respingere integralmente l'opposizione promossa e, per l'effetto,
disporre contestuale condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo
per l'importo corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di
legge, con vittoria di spese e compensi di lite…”.
CP_ Con le note scritte depositate in data 12.6.2025 l' ha affermato che, a seguito della trasmissione dei flussi di denuncia - Uniemens successiva all'introduzione del giudizio,
l'avviso di addebito era stato annullato, residuando il debito di €. 65,12. Ha chiesto declaratoria di cessata materia del contendere, la condanna di parte ricorrente al pagamento della somma indicata e la compensazione integrale delle spese di lite.
2 La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 13.6.2025, non si è opposta alla
CP_ declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'
al pagamento delle spese di lite.
CP_ In ragione dell'avvenuto annullamento del debito come affermato dall' deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass.
4167/2020).
Per la residua somma minima di €. 65,12 non vi sono contestazioni specifiche della parte ricorrente, sicché per tale minima somma vi deve essere condanna della parte ricorrente al pagamento.
CP_ Le spese di lite si compensano, in ragione della circostanza affermata dall' e non contestata in maniera specifica da parte ricorrente in ordine alla trasmissione dei flussi
Uniemens successivamente all'introduzione del giudizio, oltre che per il credito residuo di
CP_
€. 65,12, che esclude la soccombenza dell' sia pura per una parte del tutto minima del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere con eccezione della somma di €. 65,12; condanna
CP_ parte ricorrente al pagamento, in favore dell' di €. 65,12; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 28.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5109/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cosenza, Viale delle Medaglie D'Oro n. 42, presso lo studio degli Avv.ti
Elvira Brogno e Mario Gaudio che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22, presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
1 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420240002961880000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 109.229,20 per
Gestione pubblici dipendenti, formulando le seguenti conclusioni: “… - Dichiarare nullo
e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da
intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'Avviso di
addebito n. 33420240002961880000 gestione dipendenti pubblici, formato in data
24/10/2024 e notificato in data 15/11/2024, di importo pari ad € 109.229,20, nonché tutti
gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi
gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Nella denegata ipotesi di non
accoglimento del ricorso, condannare l'ente convenuto al pagamento del solo debito
contributivo. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore
che si dichiarano procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ L' si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e formulando le seguenti conclusioni: “… respingere integralmente l'opposizione promossa e, per l'effetto,
disporre contestuale condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo
per l'importo corrispondente all'avviso di addebito opposto, maggiorato degli accessori di
legge, con vittoria di spese e compensi di lite…”.
CP_ Con le note scritte depositate in data 12.6.2025 l' ha affermato che, a seguito della trasmissione dei flussi di denuncia - Uniemens successiva all'introduzione del giudizio,
l'avviso di addebito era stato annullato, residuando il debito di €. 65,12. Ha chiesto declaratoria di cessata materia del contendere, la condanna di parte ricorrente al pagamento della somma indicata e la compensazione integrale delle spese di lite.
2 La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 13.6.2025, non si è opposta alla
CP_ declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'
al pagamento delle spese di lite.
CP_ In ragione dell'avvenuto annullamento del debito come affermato dall' deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass.
4167/2020).
Per la residua somma minima di €. 65,12 non vi sono contestazioni specifiche della parte ricorrente, sicché per tale minima somma vi deve essere condanna della parte ricorrente al pagamento.
CP_ Le spese di lite si compensano, in ragione della circostanza affermata dall' e non contestata in maniera specifica da parte ricorrente in ordine alla trasmissione dei flussi
Uniemens successivamente all'introduzione del giudizio, oltre che per il credito residuo di
CP_
€. 65,12, che esclude la soccombenza dell' sia pura per una parte del tutto minima del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere con eccezione della somma di €. 65,12; condanna
CP_ parte ricorrente al pagamento, in favore dell' di €. 65,12; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 28.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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