Decreto decisorio 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 09/05/2023, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 08598/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8598 del 2017, proposto da
NA CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio eletto presso lo studio RC GL in Roma, via Giuseppe Ferrari 11;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Terr.Le Prov.Le di Roma, non costituito in giudizio;
nei confronti
IC NA, RC VI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento del d.m. 400 del 12.06.2017 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale, nella parte in cui non consente l'inserimento dell'odierna ricorrente, insegnanti munita di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nella III fascia – o in subordine nella fascia aggiuntiva (IV);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, con 2, e 82, co. 1, c.p.a.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 settembre 2017;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, c.p.a. in data 25 ottobre 2022 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da scheda del sistema informatico della Giustizia amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2023.
| Il Presidente |
| Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO