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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1880/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZZ SE, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IT RM LV, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 21.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (07.05.2019) e Persona_1 Persona_2
(14.12.2022), nati a Salerno durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 21.10.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, ma con residenza insieme alla madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno ma, in ogni caso, i genitori individuano, quale residenza abituale per i propri figli,
l'abitazione della madre sita in Salerno, alla via Cappelle Inferiori n. 7B;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
3) i mobili e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione di via Cappelle Inferiori n.
7B, acquistati congiuntamente durante la convivenza resteranno presso l'abitazione materna, nella piena disponibilità ed utilizzo dei figli;
4) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli, Controparte_1 prelevandoli da dove sono, il martedì e il giovedì, alle 17:30 e riportandoli, presso la casa materna alle ore 22:30, salvo differente preventivo accordo tra i genitori. A fine settimane alterne, il padre terrà con sé i figli, passandoli a ritirare presso la loro residenza alle ore 10 del sabato mattina, per poi riaccompagnarli alle ore 22:30 della domenica sera, salvo differente preventivo accordo tra i genitori.
5) durante la stagione estiva i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni
15 non consecutivi con il padre, e cioè a settimane alterne ma per complessivi giorni
15. Il periodo dovrà essere concordato con la madre entro e non oltre il primo giugno di ogni anno precedente alle vacanze estive;
6) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i
2 Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, pertanto ad anni alterni resteranno con la madre o con il padre nei giorni del 24 e 25 dicembre e con l'altro genitore nei giorni del 31 dicembre e del primo gennaio. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali allorquando, ad anni alterni resteranno con un genitore il giorno della domenica delle Palme e con l'altro il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per evitare incomprensioni, il 24 e 25.12.2025, i minori lo trascorreranno con la madre e lo stesso dicasi per la Pasqua e Pasquetta 2026, a meno che i genitori insieme, anche in accordo con i figli, non stabiliscano incontri differenti;
6) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, pertanto ad anni alterni resteranno con la madre o con il padre nei giorni del 24 e 25 dicembre e con l'altro genitore nei giorni del 31 dicembre e del primo gennaio. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali allorquando, ad anni alterni resteranno con un genitore il giorno della domenica delle Palme e con l'altro il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per evitare incomprensioni, il 24 e 25.12.2025, i minori lo trascorreranno con la madre e lo stesso dicasi per la Pasqua e Pasquetta 2026, a meno che i genitori insieme, anche in accordo con i figli, non stabiliscano incontri differenti;
7) il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ciascun Controparte_1 Parte_1 mese, anticipatamente, per ciascun figlio la somma di € 200,00 (euro duecento/00), quale contributo al loro mantenimento e così per un totale di € 400,00#, oltre il 50% delle spese straordinarie (quali: mediche, farmaceutiche anche da banco, esami medici, prestazioni mediche, scolastiche, sportive, vacanze studio anche relativamente al campo estivo). Tale somma subirà gli aumenti annuali nella medesima misura delle variazioni ISTAT;
8) L'Assegno Unico INPS verrà richiesto dalla sig.ra che ne Parte_1 beneficerà quale ulteriore importo di mantenimento per i minori;
9) i ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
3 Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori e nati a Salerno rispettivamente il Persona_1 Persona_2
07.05.2019 e il 14.12.2022, avvenga secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1880/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZZ SE, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IT RM LV, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 21.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (07.05.2019) e Persona_1 Persona_2
(14.12.2022), nati a Salerno durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 21.10.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, ma con residenza insieme alla madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno ma, in ogni caso, i genitori individuano, quale residenza abituale per i propri figli,
l'abitazione della madre sita in Salerno, alla via Cappelle Inferiori n. 7B;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
3) i mobili e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione di via Cappelle Inferiori n.
7B, acquistati congiuntamente durante la convivenza resteranno presso l'abitazione materna, nella piena disponibilità ed utilizzo dei figli;
4) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli, Controparte_1 prelevandoli da dove sono, il martedì e il giovedì, alle 17:30 e riportandoli, presso la casa materna alle ore 22:30, salvo differente preventivo accordo tra i genitori. A fine settimane alterne, il padre terrà con sé i figli, passandoli a ritirare presso la loro residenza alle ore 10 del sabato mattina, per poi riaccompagnarli alle ore 22:30 della domenica sera, salvo differente preventivo accordo tra i genitori.
5) durante la stagione estiva i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni
15 non consecutivi con il padre, e cioè a settimane alterne ma per complessivi giorni
15. Il periodo dovrà essere concordato con la madre entro e non oltre il primo giugno di ogni anno precedente alle vacanze estive;
6) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i
2 Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, pertanto ad anni alterni resteranno con la madre o con il padre nei giorni del 24 e 25 dicembre e con l'altro genitore nei giorni del 31 dicembre e del primo gennaio. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali allorquando, ad anni alterni resteranno con un genitore il giorno della domenica delle Palme e con l'altro il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per evitare incomprensioni, il 24 e 25.12.2025, i minori lo trascorreranno con la madre e lo stesso dicasi per la Pasqua e Pasquetta 2026, a meno che i genitori insieme, anche in accordo con i figli, non stabiliscano incontri differenti;
6) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i ricorrenti, pertanto ad anni alterni resteranno con la madre o con il padre nei giorni del 24 e 25 dicembre e con l'altro genitore nei giorni del 31 dicembre e del primo gennaio. Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali allorquando, ad anni alterni resteranno con un genitore il giorno della domenica delle Palme e con l'altro il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per evitare incomprensioni, il 24 e 25.12.2025, i minori lo trascorreranno con la madre e lo stesso dicasi per la Pasqua e Pasquetta 2026, a meno che i genitori insieme, anche in accordo con i figli, non stabiliscano incontri differenti;
7) il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di ciascun Controparte_1 Parte_1 mese, anticipatamente, per ciascun figlio la somma di € 200,00 (euro duecento/00), quale contributo al loro mantenimento e così per un totale di € 400,00#, oltre il 50% delle spese straordinarie (quali: mediche, farmaceutiche anche da banco, esami medici, prestazioni mediche, scolastiche, sportive, vacanze studio anche relativamente al campo estivo). Tale somma subirà gli aumenti annuali nella medesima misura delle variazioni ISTAT;
8) L'Assegno Unico INPS verrà richiesto dalla sig.ra che ne Parte_1 beneficerà quale ulteriore importo di mantenimento per i minori;
9) i ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
3 Proc. n. 1880/2025 R.V.G.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori e nati a Salerno rispettivamente il Persona_1 Persona_2
07.05.2019 e il 14.12.2022, avvenga secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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