Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.765 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 765 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione il 28 gennaio 2025 e vertente,
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]
AN (PU) in Corso Giovanni XXIII n. 119;
E to a OC (PU) il 14/11/1973 e Controparte_1
residente in [...] in Corso Giovanni XXIII n. 119; entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv. Rosati Alessandro
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 51 CPC – cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/12/2023, i ricorrenti, esponevano:
“Che la sig.ra ed il sig. hanno contratto Parte_2 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in data 02/08/2003 a Frontino PU in regime di separazione dei beni come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del
(all.1);
- che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...] il [...], CF Persona_1
e nato a [...] il [...], CF. C.F._1 Persona_2
C.F._2
- che gli stessi hanno vissuto e a tutt'oggi vivono presso l'abitazione di proprietà del sig. in AN (PU) in Corso Giovanni XXIII n. 119; CP_1
- che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, si è incrinato tanto che da qualche tempo, tra i ricorrenti, si sono manifestati insanabili contrasti e dissapori che hanno creato uno stato di malessere reciproco tale da disgregare e degradare irrimediabilmente l'affectio maritalis necessaria ed indispensabile al fine della serena prosecuzione della convivenza;
- che si è verificata una situazione tale da rendere infelice la loro unione ed intollerabile la convivenza ex art.151 c.c.;
- che a motivo dei dissapori familiari la sig.ra si è trasferita presso Parte_1
l'abitazione del padre con la figlia e il sig. con il figlio è Controparte_1
rimasto nella casa coniugale;
- che conseguentemente i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di vivere separati e di separarsi consensualmente;
- che ciascuno dei coniugi potrà mantenere o stipulare un conto corrente bancario separato e/o altro rapporto di credito autonomo”.
Tanto premesso, i ricorrenti, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano l'omologa con sentenza della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
Inoltre, previa dichiarazione di non volersi riconciliare a seguito della separazione e richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, domandavano, decorsi i termini previsti dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi la, pronuncia, con Sentenza, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Frontino;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
AN (PU) in Corso Giovanni XXIII n. 119, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. . Controparte_1
3. Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Confermare l'affidamento dei figli ed (fino al Persona_1 Persona_2
raggiungimento della maggiore età) ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione Persona_1
della madre ai fini della residenza e del figlio presso l'abitazione del Persona_2
padre ai fini della residenza.
6. Confermare in ragione del collocamento paritario ed alternato dei figli presso i genitori, avendo previsto il mantenimento diretto degli stessi. Salvo il contributo al mantenimento dello studio universitario a Firenze della figlia maggiorenne il sig. Persona_1
versa alla moglie sig.ra la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€. 200,00, fintantoché la figlia non abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
7. Confermare tutte le statuizioni in ordine alle spese straordinarie nell'interesse dei figli come indicate nel ricorso per separazione consensuale ex. art. 473 bis c.p.c. fintantoché non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
”.
*****
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 03/01/2024, visto il ricorso in parola, veniva disposto la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'esito del deposito delle note scritte, con ordinanza del 04/03/2024, la causa veniva rimessa al collegio per decisione. Il Tribunale di Urbino, con Sentenza n. 72/2024 pubbl. il 26/04/2024 RG n. 765/2023, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento del 22/04/2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con udienza fissata al 14/01/2025 da sostituire con il deposito di note scritte.
Con note scritte a firma congiunta depositate in data 10/01/2025 i ricorrenti confermavano di non volersi riconciliare e insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto dai Sig.ri e in Frontino Parte_1 Controparte_1
(PU)
in data 02/08/2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune Di Frontino Anno
2003
Numero 4 Parte II Serie A Ufficio 1 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze, alle condizioni di seguito riportate:
2. Confermare che i coniugi vivranno separatamente. Il marito rimarrà nella casa famigliare sita in AN (PU) in Corso Giovanni XXIII n. 119, alla quale è stata assegnata e dove è stato collocato il figlio (nel frattempo divenuto maggiorenne) ai Persona_2
fini della propria residenza, mentre la moglie si è trasferita presso altra abitazione, sempre in AN (PU) in Corso Giovanni XXIII n. 96, e dove è stata collocata la figlia maggiorenne ai fini della propria residenza. Ciascun coniuge continuerà a Persona_1
provvedere al pagamento delle utenze nelle rispettive abitazioni (luce, telefono, ecc.) dopo apposita voltura e delle relative tasse.
3. Confermare quanto già statuito in materia di Auto, Beni Mobili ed Arredi.
4. Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
5. Confermare l'affidamento congiunto ed il diritto di visita dei figli, già comunque entrambi maggiorenni, avendo quale preminente esigenza, quella di rendere meno traumatica possibile la separazione nei confronti dei figli, e, dunque, l'interesse degli stessi al mantenimento della bigenitorialità, i figli (maggiorenne) ed (divenuto Per_1 Per_2
maggiorenne) vengono affidati in maniera condivisa con collocamento paritario ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale e assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e della aspirazione dei figli peraltro entrambi maggiorenni. La permanenza equilibrata con frequenza alternata dei figli con entrambi i genitori, infatti, permette agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Per questa ragione, i coniugi hanno previsto tempi paritetici di permanenza dei figli con i genitori secondo le decisioni di entrambi i figli direttamente con i rispettivi genitori. In ogni caso i genitori, previo accordo tra di loro, potranno modificare i giorni di visita ed accordarsi in maniera differente, in base alle esigenze degli stessi e compatibilmente con quelle dei figli. Resta, inteso, che entrambi i genitori, previo accordo telefonico tra di loro e d'intesa con i figli, potranno vedere ogni giorno i propri figli, anche nei giorni di spettanza dell'altro genitore. I genitori divideranno equamente anche i periodi di vacanza estiva ed invernale, nonché le giornate delle festività più importanti (Natale, Capodanno e Pasqua) in maniera alternata di anno in anno.
5. Confermare l'Assegno di mantenimento dei figli e delle spese straordinarie – In ragione del collocamento paritario ed alternato dei figli presso i genitori, questi ultimi hanno previsto il mantenimento diretto degli stessi. A solo titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne il sig. ersa alla Persona_1 Controparte_1
moglie sig.ra la somma mensile di €. 200,00 fintantoché la figlia non Parte_1
abbia raggiunto l'autosufficienza economica, concordemente l'assegno unico (ad oggi spettante solo per il figlio , avendo la raggiunto i 21 anni) viene Persona_2 Per_1
percepito nella misura del 100% da parte del padre, con rinuncia espressa da parte della madre del suo 50%. Le spese straordinarie necessarie per la cura e l'educazione dei figli (vale a dire a titolo semplificativo ma non esaustivo: scolastiche ed universitarie, mediche, odontoiatriche, sportive), come da protocollo del Tribunale di Pesaro, verranno sostenute nella misura del
50% da entrambi i genitori e rimborsate a colui che le ha anticipate, previa esibizione della relativa documentazione fiscale o equipollente, salvo diverso accordo tra i genitori. Resta inteso che tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ivi comprese quelle che comporteranno spese straordinarie, dovranno essere assunte in comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, fatti salvi i casi in cui, per ragioni di urgenza, non sia possibile concordare una decisione tra i coniugi. In tal caso, tuttavia, il genitore che ha assunto la decisione dovrà, senza ritardo, informare l'altro genitore. Ove uno dei genitori decida di sostenere spese straordinarie non necessarie, né urgenti, senza preventivamente concordarle con l'altro genitore, non potrà pretenderne il rimborso dall'altro.
6. Confermare che i coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza economica tra loro e di non aver null'altro da rivendicare all'altro coniuge per qualsiasi titolo o ragione e che si impegnano per il futuro a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso.”.
In data 28 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, con riferimento ai figli ed , divenuti maggiorenni, nulla può essere Per_1 Per_2
disposto in punto di affidamento e collocazioni ma che in ogni caso le condizioni stabilite dai coniugi per il mantenimento e le spese straordinarie relativi a questi ultimi, non ancora economicamente autosufficienti, appaiono conformi agli interessi dei figli stessi;
- che le altre condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/08/2003 dai sigg.ri e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio dello stato civile del Comune di Frontino (PU), anno
2003, Numero 4 Parte II serie A alle condizioni di cui alle note scritte a firma congiunta del
10/01/2025 riportate in parte motiva con esclusione delle condizioni di affidamento e collocazione dei figli maggiorenni.
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Frontino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone