Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all' udienza del 22/2/2025 , tenutasi a mezzo trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c. o ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6684/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Manzoni 209, Codice Fiscale , elettivamente domiciliato, ai fini C.F._1 del presente atto, in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 737, presso lo studio dell' Avv. Francesca Parisi (c.f. , fax 0810143619, C.F._2
dalla quale è rappresentato giusta procura alle liti in calce Email_1 del presente atto. RICORRENTE
Contro
:
(P.IVA ), nella qualità di ente Controparte_1 P.IVA_1 subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo
per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche CP_2 dalla L. 225 dell'1.12.2016, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa il dott. in qualità Controparte_3 di Responsabile del Atti introduttivi del Giudizio di Pt_2 Controparte_4
per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta
[...] Persona_1 nr 12348 del 22/06/2023 (Doc. 1), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in data 29 maggio 2024 che si produce, dall'avv. Roberto Guida ( del foro di Milano ed eleggendo domicilio presso il suo studio C.F._3 sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12, dichiarando ai sensi della L. 14 maggio 2005 n. 80 e successive modifiche che il l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le notificazioni degli atti giudiziari e le comunicazioni di cancelleria è
Email_2
RESISTENTE
l' , (C.F. , in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro Controparte_6 tempore con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della L. 448/98 nonché di procura a rogito del notaio Dott.ssa di Tivoli, rep. n.37521 del 3.7.2014 – racc. Persona_2
1
Il sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di Cancelleria potranno avvenire al suindicato indirizzo di PEC. RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato l'opponente deduceva che è proprietario per la quota di 1/2 dei beni immobili di cui in oggetto) su cui paga alla Parte_3
mutuo fondiario ipotecario per € 447.985,00 contratto per il loro acquisto;
[...] che a inizio settembre 2023, per tentare di risolvere delle difficoltà economiche derivanti dalla sua precaria posizione di lavoratore autonomo, aveva chiesto alla la concessione di un ulteriore mutuo con garanzia ipotecaria Parte_3 sugli stessi beni (gli unici che possiede) ma la banca aveva rigettato la richiesta in quanto aveva rinvenuto un'ipoteca già iscritta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sugli stessi beni, quindi di grado superiore a quella che avrebbe iscritto l'istituto. che oltre a negargli la concessione della somma a mutuo sperata, la banca lo aveva avvisato che in caso di recupero coattivo delle somme da parte dell'agente della riscossione, con conseguente notifica ex. art. 498 c.p.c., si sarebbe verificata la decadenza dal beneficio del termine in relazione alla rateizzazione del mutuo già concesso con conseguente obbligo di pagare immediatamente il residuo dovuto (oltre trecentomila euro); che il ricorrente aveva immediatamente effettuato visura ipotecaria rinvenendo effettivamente l'ipoteca indicata dalla banca (doc.2); che il 25/09/2023 la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione aveva comunicato al ricorrente di aver iscritto la suddetta ipoteca legale e l'ha invitato a provvedere all'immediato pagamento delle somme indicate in comunicazione con avviso che in mancanza avrebbe dato corso al recupero coattivo delle stesse (doc.3 e 4); che l'ipoteca è stata iscritta da per un debito di € Controparte_4
26.620,75 , che impugnava l'ipoteca legale iscritta in data 07/09/2023 con nota di iscrizione numero 26300/3279 ) chiedendo che si accertasse e dichiarasse, previa sospensione, la sua nullità/inesistenza in relazione all'avviso di addebito n. 37120120015065915000, n. 37120130004698923000 e n. 37120130008652130000 sottostante per avvenuta prescrizione, per mancata notifica degli stessi e del preavviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria;
con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario. Si costituiva nel presente giudizio la quale Controparte_1 contestava la domanda avversaria in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in
2 diritto, giacchè proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'ipoteca se in precedenza, come dallo stesso riferito, nulla aveva mai ricevuto Eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle doglianze avversarie, inerenti le contestazioni circa la presunta omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito che, ai sensi dell'art. 30 D.L. 78/2010, vengono emessi e notificati direttamente dall CP_5
Deducevano che tutte le avverse considerazioni in merito alla notifica degli avvisi di addebito, quindi, trovano esclusivo contraddittore l' non l'Agente per la CP_5
Riscossione, nei cui confronti, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Eccepiva altresì la inoppugnabilità dell'estratto di ruolo , avendo il ricorrente dedotto di avere appreso a mezzo banca dell' esistenza dell' ipoteca poi notificatagli , senza il previo preavviso di iscrizione ipotecaria , difettando pertanto l' interesse ad agire Richiamava la normativa ('art. 68 del DL n. 18/2020 ) per la quale “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli arti-coli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-glio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese suc-cessivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le di-sposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decre-to-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Deduceva che posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021 (prolungato sino al 30 agosto 2021) sono stati oggetto di sospensione i ter-mini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell' e dell' e dagli atti esecutivi di cui Controparte_7 CP_5 all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza Parte_4 nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatori a e risquittiva dell' sia andata di pari passo con la sospensione legale dei CP_8 termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Deduceva comunque che, a prescindere dalla sospensione legale per il Covid, l' ente aveva posto in essere numerosi atti interruttivi, regolarmente notificati al ricorrente, relativamente all'avviso di addebito n. 37120120015065915000, n. 37120130004698923000 e n. 37120130008652130000 notificati rispettivamente in data
3 14 gennaio 2013, 24 aprile 2013 e 24 dicembre 2013, a controparte veniva notificato il preavviso di fermo n. 07180201400015256000 in data 01/07/2014 (vedi doc. 3), l'intimazione di pagamento n. 07120189056172212000 in data 27/12/2018 (vedi doc. 4), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176201900001983000 in data 26/07/2019 (vedi doc. 5), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200006987000 in data 04/10/2022 (vedi doc. 6); sicchè se si considera la sospensione del termine prescrizionale di cui all'emergenza Covid 19, alcuna prescrizione (anche solo quinquennale) è maturata;
Asseriva che la mancata impugnazione degli atti interruttivi non è senza conseguenze in relazione all'assunta decorrenza del termine prescrizionale. Deduceva peraltro la sua estraneità in ordine all'eccezione proposta da parte ricorrente relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito essendo detto onere a carico dell' CP_5
Chiedeva pertanto accertare e dichiarare la tardività dell'azione promossa per non essere stata impugnata l'iscrizione ipotecaria e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nei termini di legge, come argomentato in atti;
revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per insussistenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione alle eccezioni Controparte_9 relative alla notifica e prescrizione ex adverso sollevate in relazione agli avvisi di addebito ed a tutte le eccezioni relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, con conseguente estromissione dal giudizio di CP_8 accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato gli avvisi di addebito nel termine di legge, come argomentato in atti;
l'inammissibilità dell'azione ex adverso cir-ca i doluti vizi di notifica degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 617 c.p.c.; , dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed ex art. 12 del DPR n. 602 del 1973; nel merito, dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti opposti da parte di CP_8 nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito
Si costituiva l' deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_5 asserendo che controparte non contestava né nulla eccepiva in ordine all'avvenuta notificazione dei titoli, eccependo però la maturazione della prescrizione atteso che, a suo dire, tra la notifica dei titoli e la notifica dell'atto impugnato intimazione di pagamento impugnata, sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale senza il compimento di alcun atto interruttivo. Asseriva che all' ente risultava che il Concessionario per la Riscossione avesse provveduto alla notifica degli atti interruttivi successivi alla notifica;
chiedeva quindi fin da ora l'ordine di esibizione ad Agenzia delle Entrate Riscossione alla produzione di tutta la relativa documentazione.
4 E' noto come l sia obbligato per legge (l. n. 448 del 1998, art. 13) ad avvalersi del CP_5 servizio del Concessionario per la riscossione per cui l'ente previdenziale non procede direttamente alla riscossione dei contributi omessi Deduceva che nel caso in esame appare evidente che i vizi opposti dalla ricorrente (asserita mancata notifica di atti interruttivi), se sussistente, riguarda unicamente l'attività ricadente in capo al solo Concessionario il quale dopo aver ricevuto l'affidamento da parte dell'Istituto di un ruolo correttamente formato e tempestivamente trasmesso non avrebbe compiuto tempestivamente e correttamente gli atti necessari alla conservazione del credito ed alla sua esecuzione In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_6
- Nel merito ed in via principale rigettare la domanda siccome infondata con condanna di parte ricorrente alle spese di lite;
- In via subordinata tenere comunque indenne l' CP_5
All' udienza del 22/2/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., all' esito del deposito delle note di trattazione scritta, il giudice decideva con sentenza Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e di ogni litisconsorzio necessario, nei confronti della in quanto i crediti Controparte_6 previdenziali di cui al presente giudizio -essendo stati accertati successivamente alla data del 31.12.2005- non rientrano tra quelli cartolarizzati e ceduti alla predetta società cessionaria. Sempre preliminarmente va premesso che parte ricorrente in primis deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito, sottostanti l' iscrizione di ipoteca ed in subordine denunciava il vizio dell' iter procedimentale, non essendo stata la costituzione di ipoteca, a detta del ricorrente, preceduta dal preavviso di fermo ed infine, qualora risultasse provata la notifica degli avvisi di addebito di cui all' iscrizione di ipoteca, eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale. Rispetto alla domanda proposta con il ricorso non può accogliersi l' eccezione di Contr decadenza sollevata dalla atteso che l' azione proposta è azione di accertamento negativo A tal proposito la Suprema Corte ha precisato che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del Riscossore (nonché del fermo) si qualifica come azione di accertamento negativo del debito e, quindi, non è soggetto ai termini processuali delle azioni di opposizione all'esecuzione (Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021). Prendendo in esame, relativamente ai motivi di cui al ricorso, le eccezioni sollevate dagli enti nelle rispettive memorie, deve ritenersi sussistere la legittimazione passiva di entrambi, atteso che in primis viene denunciata la mancata notifica degli avvisi di addebito, ancorché detta eccezione resta poi superata, deducendo il ricorrente l' intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dalla presunta data di notifica degli stessi alla data di notifica del iscrizione ipotecaria opposta .
Non può peraltro riconoscersi efficacia interruttiva al preavviso di fermo
5 n. 07180201400015256000, notificato mediante inoltro da parte dell' di CP_8 raccomandata all' indirizzo di residenza del ricorrente , alla via Manzoni 209, in data 01/07/2014 (vedi doc. 3),relativamente all'avviso di addebito n. 37120120015065915000, n. 37120130004698923000 e n. 37120130008652130000 notificati rispettivamente in data 14 gennaio 2013, 24 aprile 2013 e 24 dicembre 2013, , richiamato dalla quale atto interruttivo, atteso che la raccomandata risulta CP_8 consegnata al portiere e ad essa non ha fatto seguito la successiva comunicazione di avvenuto deposito . Invero, risolvendo un contrasto sviluppatosi in materia anche a livello di giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione hanno condivisibilmente chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 8 qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass. S.U., 15.4.2021, n. 10012.
Ugualmente non può riconoscersi efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento n. 07120189056172212000, che asserisce notificata in data 10.12.2018 VIA PEC CP_8 in casella di posta elettronica risultata non attiva e successivamente con comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell' art 26 comma 2, DPR n. 602/1973 (vedi doc. 4 memoria ), né alla CP_8 comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176201900001983000 in data 9.7.2019 via pec a casella di posta elettronica non rinvenuta e in data 26/07/2019 ai sensi dell' art 26 comma 2, DPR n. 602/1973 (vedi doc. 5 memoria . CP_8
Esaminando la documentazione dell' emerge un unico tentativo Controparte_11 di notifica a mezzo pec, non perfezionatosi per “indirizzo non valido” (cfr. ricevuta consegna pec non valida) con successiva comunicazione di deposito telematico nell'area riservata del sito internet dedicato di InfoCamere S.c.p.a. Occorre rammentare che l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/1973, sulla notificazione della cartella di pagamento, prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973». L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 cit., nella formulazione ratione temporis applicabile (gl Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet
6 della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa». La norma prevede, dunque, specificamente il caso della casella di posta elettronica che risulti satura, ovvero la diversa ipotesi che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido o attivo, stabilendo che la notificazione venga eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa, dandone notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Orbene, nel caso in esame, non vi è alcuna prova che l' abbia provveduto alla CP_8 notifica della raccomandata informativa, essendosi limitata a produrre in atti l'avvenuto deposito telematico dell'intimazione n. 0712018905617221200, contenente l'espresso richiamo agli avvisi di addebito n.37120120015065915000, n. 37120130004698923000 e n. 37120130008652130000, pubblicata nell'area riservata del sito internet di InfoCamere Scpa in data27/11/2018 (cfr. intimazione doc 4 memoria
) _ e della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200006987000, CP_8 inviata via pec a casella di posta elettronica non rinvenuta e in data 26/07/2019 nell' area riservata del sito internet InfoCamere Scpa in data ai sensi dell' art 26 comma 2, DPR n. 602/1973 (vedi doc. 5). Va precisato che il termine di prescrizione quinquennale risulta decorso prima dell' entrata in vigore della normativa che prevedeva la sospensione covid ('art. 68 del DL n. 18/2020 ) sicchè le questioni ad essa inerenti restano assorbite . Deve infatti osservarsi che la regolare notifica da parte dell' in data 4/10/2022 CP_8 della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200006987000 (vedi doc. 6 memoria ) se vale a caducare il vizio denunciato dell' iter procedimentale della CP_8 ipoteca legale per mancanza dell' atto presupposto, tuttavia non esplica efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, essendo la stessa già decorsa alla data della notifica della comunicazione preventiva
Ne discende, dunque, che va annullata l' ipoteca legale iscritta in data 07/09/202, 3 con nota di iscrizione numero 26300/3279, comunicata il 23/9/2023, dichiarando prescritto relativo il credito previdenziale per la somma di euro 26043,06 riportato dagli avvisi di addebito n. 37120120015065915000, n. 37120130004698923000 e n. 37120130008652130000, notificati rispettivamente in data 14 gennaio 2013, 24 aprile 2013 e 24 dicembre 2013, per la complessiva somma di euro 26.043,06 di competenza
7 di questo giudice, atteso che, dopo la notifica degli stessi, l'unico atto interruttivo valido successivo è dato dalla della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200006987000 notificata il 4/10/2022 quando la prescrizione si era già verificata .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
Al pagamento delle stesse, tenuto conto delle risultanze documentali prodotte in atti, va condannata in via esclusiva l' CP_8
Non essendo ascrivibile all' alcuna responsabilità successivamente alla notifica CP_5 dell'avviso di addebito, nei confronti di quest'ultimo e della sussistono gravi ed CP_6 eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dott Maria Pia Mazzocca, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla l' ipoteca legale iscritta in data 07/09/2023 con nota di iscrizione numero 26300/3279, comunicata il 23/9/2023, dichiarando prescritto relativo il credito previdenziale per la somma di euro 26043,06 ;
• condanna l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in pers. del l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2600,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
• compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' e della CP_5 Controparte_6
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Napoli 22/2/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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