Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 24697/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. MAZZOCCHI LEONORA) Parte_1 C.F._1
e
MICHELE CI ( ) (avv. MAZZOCCHI LEONORA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
23/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali i coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti e pertanto nulla avranno reciprocamente a pretendere a titolo di contributo di mantenimento;
3. la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% rimarrà assegnata alla moglie. Il marito si impegna a trasferire alla moglie il suo 50% di proprietà delle porzioni immobiliari censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Rodengo Saiano (BS) Via Delma n. 9L al foglio 8 sezione NCT, con mappale 634 – sub 1 – Via Delma
9L – piano S1-T-1 -Cat a/2 – cl. 4 – vani 9 sup. catastale mq 218 – rendita catastale € 650,74 mappale 634 – sub 2
– Via Delma 9L – piano S1-T – cat. C/6 – cl. 2 – mq 79 – rendita catastale € 102,00, alla moglie con Parte_1 atto notarile che avverrà entro un mese dalla sentenza di omologa del verbale di separazione. In sede di rogito che avverrà presso lo studio notarile del Dott. le parti hanno concordano che il valore del trasferimento Persona_1 viene pattuito come segue: accollo del mutuo residuo della quota del 50% del marito, (che al 31.11.2024 è pari a complessivi euro 294.284,78 rata mensile di € 1.101,11 oltre ad euro 2,00 per spese banca, che nella misura del
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4. Il marito ha lasciato la casa coniugale dal 21.10.2024 con accordo tra le parti, consegnando alla moglie le relative chiavi, da cui ha già ritirato i suoi effetti personali ed in accordo con la moglie ritirerà parte del mobilio di sua esclusiva proprietà;
5. affido condiviso del figlio con residenza presso la madre. Frequentazioni con il padre senza pernotto Per_2 sino ai 4 anni del minore. Durante la settimana, da lunedì a venerdì, starà con il padre due sere dalle 18 Per_2 alle 21 ed il fine settimana, in modo alternato, il sabato o la domenica dalle 9 alle 19. Eventuali sere aggiuntive con il padre saranno da concordare tra le parti. Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico: due sere a settimana con il padre dalle 18 alle 21 - nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): due sere a settimana con il padre dalle 18 alle 21.
Rispetto alla frequenza scolastica, la madre o la nonna materna si occuperanno di portare e andare a riprendere rispetto agli impegni ludici la madre si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio. La madre, in Per_2 caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere / portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludici i nonni;
il padre ritiene che possano essere delegati in sua sostituzione i nonni e/o gli zii della mamma Per quanto riguarda le vacanze estive, queste dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale
Pasqua ed i ponti infra-annuali verranno trascorsi in modo alternativo fra ciascun genitore.
6. Il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile per il figlio minore pari ad €
350,00 (trecentocinquanta) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, dando atto che verrà sostenuto tra i genitori anche il
50% delle spese per la mensa scolastica.
7. L'assegno unico che viene ad oggi interamente percepito dalla moglie rimarrà di sua esclusiva pertinenza ed il marito nulla avrà a che pretendere in merito.
8. Fermo il puntuale adempimento alle obbligazioni di cui alle precedenti pattuizioni, i sigg.ri e Bresciani si Pt_1 danno infine reciprocamente atto di nulla avere reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione e causa, avendo qui trovato definizione tutti i rapporti patrimoniali inter-partes.
8. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza
9. spese di causa interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/06/2021, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Travagliato (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2021) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
2 Dalla loro unione è nato il figlio (n. 15/6/2022). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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