Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 23 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 23/09/2022, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2022
N. 01229/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2021, proposto da
Associazione Ripalta Area Protetta A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, e IN Amendolagine, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impregest s.r.l., non costituita in giudizio;
ES EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Dott. Ricchiuti SA, in Qualità di “Trustee dell'Oniram Trust”, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delib. G.M. n.186 del 31.08.2020 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del piano di Lottizzazione della maglia 165 di P.R.G. – zona omogenea C3” del Comune di Bisceglie; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, compreso il parere del Dirigente del Servizio tecnico comunale e il Verbale della 3^ Commissione Consiliare del Comune di Bisceglie del 29.11.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e di ES EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Pierluigi Balducci, per la parte ricorrente, e l'avv. Massimo Felice Ingravalle, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera giuntale n.186 del 31 agosto 2020, il Comune in epigrafe ha definitivamente approvato il “Piano di Lottizzazione della maglia 165 di P.R.G. – zona omogenea C3”, adottato con precedente delibera n. 53 del 13 febbraio 2012.
Avverso il predetto atto insorgono l’Associazione Ripalta Area Protetta a.p.s. e il Consigliere Comunale IN Amendolagine, deducendone profili d’illegittimità riconducibili, in buona sostanza, all’asserita necessità di riadozione del Piano in ragione dell’intervenuta entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), giusta delibera di G.R. n. 176 del 16/2/2015 n. 176, e alla conseguente lesione delle garanzie partecipative nonché alla violazione del predetto P.P.T.R. e alla mancata sottoposizione a V.A.S. del Piano.
L’associazione di promozione sociale in epigrafe, premesso che “ è possibile riconoscere la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso ”, fa derivare la sua legittimazione al ricorso dal proprio assetto organizzativo e dalle finalità statutarie (“ Le finalità che si propone sono quelle di salvaguardare e promuovere lo sviluppo eco-compatibile delle coste, del mare, del territorio e delle lame, tra cui la zona Pantano-Ripalta. Si propone, inoltre, di vigilare affinché eventuali futuri interventi di riqualificazione e recupero siano condotti nel rispetto degli equilibri naturali, degli ecosistemi, degli habitat, dei vincoli di tutela paesaggistica e archeologica nonché delle rispettive norme che ne disciplinano gli ambiti ”, art. 2 dello Statuto).
Il Comune e il controinteressato sig. ES EN (comproprietario di un suolo ricadente all’interno del Comparto Urbanistico della maglia n. 165), costituitisi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti e, nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
È intervenuto ad opponendum il signor SA Ricchiuti, in qualità di “Trustee dell’Oniram Trust”, anch’egli comproprietario di un suolo ricadente all’interno del Comparto Urbanistico della maglia n. 165, spiegando difese analoghe a quelle del Comune e del controinteressato.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 12 aprile 2022.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
2.1 Quanto al Consigliere comunale ricorrente, è noto che l’impugnativa dei singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium. Ne deriva che la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano (a) ad erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare, (b) alla violazione dell’ordine del giorno, (c) alla inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare e (d) più in generale, laddove sia precluso in tutto o in parte l’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.
Nel caso di specie, il Consigliere ricorrente non lamenta alcuna lesione del proprio munus , sicché difetta di legittimazione ad agire.
2.2 Quanto all’associazione ricorrente, il Collegio rileva quanto segue.
Trattasi di associazione che opera in ambito locale e che si qualifica come uno dei cinque gruppi locali pugliesi riferibili all’associazione nazionale “Pro Natura”, inserita, quest’ultima, nell’elenco di cui all’art. 13 della l. n. 346 del 1989.
La ricorrente assume di potersi giovare automaticamente della legittimazione dell’associazione nazionale “Pro Natura”, in quanto sua sezione locale.
La “Pro Natura” è una federazione di associazioni.
Ai sensi dell’art. 1 del suo Statuto, essa “ è composta di organizzazioni associate suddivise in:
a) Associazioni federate, operanti preminentemente e in modo continuativo per la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse;
b) Associazioni aggregate. In tale categoria rientrano tutte quelle organizzazioni la cui attività non sia preminentemente rivolta al raggiungimento dei fini della Federazione Nazionale Pro Natura ”.
Dallo Statuto e dall’atto costitutivo dell’associazione ricorrente non si evince che la stessa sia un’associazione federata o aggregata. D’altro canto, essa stessa si definisce “gruppo locale riferibile all’associazione”.
È, dunque, a monte escluso che essa possa giovarsi della legittimazione ex lege di una Federazione nazionale alla quale non risulta federata o aggregata.
Ai fini della legittimazione, è dunque necessario che essa presenti i noti requisiti di creazione pretoria della consistenza organizzativa, dell’adeguata rappresentatività e del collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi stessi, il cui onere della prova grava sull’ente stesso (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2011, n. 1340).
Ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia assolto l’onere di dimostrare la rappresentatività della collettività locale di riferimento e il conseguente stabile collegamento con il territorio.
In fattispecie analoga alla presente, il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, con sentenza 18.02.2019, n. 302, ha osservato che “ la rappresentatività della collettività locale di riferimento non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 4909/2012) ”.
Il numero degli iscritti, nel caso di specie, non è stato allegato né provato.
Né può valorizzarsi, a tal fine, il richiamo operato dalla ricorrente agli “ oltre 2200 follower stabili della pagina facebook nonché [al] numeroso materiale fotografico […] presente sui canali digitali dell’Associazione ”.
La medesima sentenza del T.A.R. Calabria su citata ha condivisibilmente osservato come “ irrilevante sia il dato dell’essere seguita l’associazione sul socialnetwork facebook , essendo i followers meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione ”.
2.3 Alla luce di quanto su esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
3. La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO