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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 390 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
già C.F. , con sede in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore dott. , in virtù dei Parte_1 poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 20 febbraio 2024, Rep. n. 29336, Raccolta 13060 e del Procuratore speciale
[...]
Dott. , in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Parte_2 in data 20 febbraio 2024, rep. n. 29336 racc. n. 13060 Persona_1
(doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano C.F.:
02/36709729–PEC: CodiceFiscale_1 Email_1 del Foro di Milano, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_2
-Appellante-
Contro
C.f.: , in persona del Sindaco e legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, dott. sedente presso la Casa Comunale in Castel Frentano Persona_2 - 2 -
(CH) al Corso Roma n. 25 c.a.p. 66032, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosina Maffei C.f.: del Foro di Napoli e C.F._2 dall'Avv. Edoardo Ferragina C.f.: del Foro di Catanzaro, giusta C.F._3
Delibera di Giunta Comunale n. 75 dell'11.09.2024 e giusta Determinazione n. 261 dell'11.09.2024, – nonché giusta procura su foglio separato - ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Rosina Maffei sito in Napoli (NA) alla Via F. Blundo n. 42 che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: nonché presso lo studio dell'Avv. Edoardo Email_3
Ferragina che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec:
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-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di Lanciano e pubblicata in data 14.03.2024.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello dell'Aquila, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Lanciano n. 117/2024, pubblicata il
14.03.2024 e notificata in data 15.03.2024 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado accertare e dichiarare il diritto di a ottenere Controparte_1 il pagamento da parte del dei seguenti importi. Controparte_3
In via principale, nel merito:
a. € 53.473,04 per sorte capitale residuale portata dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali doc. 11-79;
b. gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato (i.e. euro 68.300,46), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- 3 -
d. € 2.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 e prodotte quali docc. 11-
79;
e. € 208,11 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04 e prodotte quali docc. 080, 083, 086, 089, 092,
095, 098, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149,
152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206,
209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263,
266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302 e 305;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 3.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture, prodotte quali e prodotte quali docc. 080, 083, 086, 089, 092, 095,
098, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152,
155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209,
212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266,
269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302 e 305, il cui ritardato pagamento CP_ da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il , in persona del legale Controparte_3
Cont rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
In via subordinata, nel merito: Cont accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del di CP_3 Controparte_3 delle diverse somme, a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
- 4 -
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo Controparte_3
Cont pagamento in favore di
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_3
Cont persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_3 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa declaratoria di inammissibilità dell'avverso gravame, contrariis reiectis: rigettare l'appello e per lo effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con condanna di spese ed onorari del presente giudizio in favore del Controparte_3
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 14 marzo 2024, il Tribunale di Lanciano rigettava la domanda proposta dalla con la quale questa chiedeva la condanna al Controparte_1 pagamento del convenuto del credito derivante da contratti di Controparte_3 fornitura stipulati con la i quali erano stati oggetto di cessione in suo Controparte_5 favore con contratto di cessione del 16 luglio 2015, accertando la carenza di legittimazione attiva della società attrice,, ritenendo non opponibile all'Ente convenuto la cessione del credito intervenuta e rigettando altresì, per carenza di presupposti ex art 2041 c.c., la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'attrice rappresentava di essere creditrice, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da del convenuto Controparte_5 Controparte_3 [...]
per le somme portate da talune fatture commerciali nonché per gli interessi di mora e CP_3 anatocistici asseritamente maturati e per ulteriori spese.
Deduceva in particolare che, con contratto di cessione stipulato in data 16 luglio 2015 tramite scrittura privata autenticata dal notaio e notificato alla parte debitrice a mezzo pec da parte dell'avvocato Stefano Dolcini nella qualità di procuratore di Controparte_2 diveniva cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo, in particolare da , sia per crediti già sorti sia per crediti futuri Controparte_5 derivanti da contratti stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'ente convenuto entro
24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione.
Per effetto di tale cessione l'attrice chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento in proprio favore dei predetti crediti poiché non contestati e risultanti dalle fratture prodotte, chiedendo altresì gli interessi legali di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale nonché gli interessi anatocistici prodotti degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale ai sensi dell'articolo 1283 c.c.
Chiedeva poi l'attrice, a titolo di risarcimento del danno, un importo forfettario di 40 € per ciascuna delle fatture impagate e, per le fatture pagate in ritardo dall'ente convenuto, il pagamento degli interessi moratori, chiedendo, inoltre, gli interessi anatocistici sugli interessi portati nelle note di debito ed infine il risarcimento per i costi di recupero del credito.
In via subordinata chiedeva la condanna al pagamento di tutte le somme che sarebbero risultate dovute dal a qualsiasi titolo in suo favore anche per Controparte_3 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
1.2 Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando la Controparte_3 domanda attorea ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice derivante dalla nullità della cessione del credito stipulata e, nel merito, il rigetto della domanda per insussistenza di qualsivoglia credito maturato a favore della banca cessionaria.
1.4 A fondamento della decisione di rigetto, il primo giudice accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice sollevata dall'Ente convenuto accertando la nullità della cessione dei crediti intervenuta per inosservanza delle forme stabilite dalla normativa relativa alla cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il primo giudice, infatti, accertava il mancato rispetto nel caso di specie della disciplina derogatoria di cui al R.D. n. 2440 del 1923 e del R.D. del 23 maggio 1924 n. 827, la quale prevede ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore l'espressa accettazione della - 6 -
cessione da parte del debitore ceduto nonché la notifica dell'atto al ceduto da eseguirsi nelle forme stabilite dalla legge per gli atti processuali, ritenendola applicabile al caso in esame.
Accertava infatti il Tribunale di Lanciano, oltre la mancata accettazione da parte dell'ente convenuto, anche la nullità della notifica dell'atto effettuata nei confronti di quest'ultimo a mezzo pec dall'Avv. Stefano Dolcini.
Sul punto, rilevava l'invalidità della notifica effettuata sia perché posta in essere dal procuratore della società attrice in luogo dell'ufficiale giudiziario, sia in quanto effettuata all'indirizzo pec risultante dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni che, al momento della notifica, non costitutiva pubblico elenco agli effetti di legge.
Per tali ragioni riteneva inopponibile la cessione intervenuta al debitore convenuto con conseguente difetto di legittimazione attiva della società attrice e rigetto in rito della domanda.
Il primo giudice disattendeva poi anche la domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. ritenendo il pagamento dovuto per la cessione non provato dalla società attrice e considerando come soggetto arricchito la sicché rigettava la domanda per CP_5 difetto dei presupposti richiesti condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 7.052,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, iva e CPA come per legge.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la contestando la decisione e CP_1 chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi.
2.1 Sull'erroneità della Sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a Violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 Controparte_1
c.c., degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver dichiarato la carenza di legittimazione attiva a suo carico.
L'appellante ha sostenuto a riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la normativa speciale di cui al R. D. n. 2440/1923 e della legge numero 2248/1865 non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola amministrazione statale né poteva trovare applicazione in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della gestione dei crediti di cui agli articoli 1260 c.c. e successivi.
Ha dedotto che tali cessioni sarebbero soggette alla disciplina generale prevista dall'art. 1260
c.c. essendo pertanto sufficiente, ai fini dell'opponibilità al creditore ceduto, la sola notifica della cessione. - 7 -
Ha inoltre contestato la necessità di una previa accettazione da parte dell'Ente anche relativamente al presupposto dell'esistenza di una prestazione ancora in corso di esecuzione al momento della cessione, facendo rilevare che, nel caso di specie, le prestazioni oggetto della cessione dei crediti erano già state integralmente eseguite dalla cedente, deducendo pertanto che non sarebbe più invocabile la disciplina speciale, con libera cedibilità del credito anche in assenza di accettazione dell'amministrazione.
2.2 Violazione e/o errata e falsa applicazione di legge.
Sull'erroneità della Sentenza di primo grado relativamente alla notifica della cessione nelle forme degli atti processuali.
Con il secondo motivo di appello la società cessionaria ha contestato la sentenza emessa dal
Tribunale di Lanciano anche laddove ha ritenuto invalida la notifica della cessione al CP_3 convenuto.
Ha sostenuto che la notifica della cessione possa essere eseguita in forma libera e che pertanto non necessiterebbe di essere eseguita all'indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi facendo rilevare, inoltre, che in ogni caso l'indirizzo al quale è stata effettuata la notifica è quello effettivamente appartenente all'ente come risultante ad oggi dai pubblici elenchi e che essendo pervenuti gli atti alla ceduta trova comunque applicazione l'art. 156 c.p.c. con conseguente validità della notifica per raggiungimento dello scopo.
2.3 Errata statuizione del Tribunale di Lanciano sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
Con tale motivo l'appellante, in via subordinata, ha lamentato il mancato riconoscimento dell'indennizzo pari al valore del residuo azionato oltre interessi moratori in virtù delle evidenze documentali circa il godimento da parte dell'ente appellato dell'erogazione della fornitura.
condanna alle spese di lite. CP_6
Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Giudice erroneamente disposto la condanna Cont alle spese di lite a carico di . CP_1
Conseguentemente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata la società appellante ha richiesto anche la modifica della statuizione relativa alle spese di lite chiedendo la riforma della sentenza anche sul punto.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_3
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il rigetto
[...] dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado di lite. - 8 -
4. All'udienza del 27.05.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Il primo e il secondo motivo di appello, che la Corte ritiene di trattare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla opponibilità della cessione del credito, sono fondati.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina speciale prevista per la cessione di crediti vantati verso le amministrazioni statali dal R. D. n. 2240 del 1923.
Tale normativa deroga la generale disciplina prevista per la cessione dei crediti dal codice civile prevedendo, per quanto qui di interesse, che le cessioni relative a somme dovute dallo
Stato devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all'amministrazione competente a pena di inefficacia della notifica stessa, disponendo altresì, per i contratti di durata come fornitura e appalto ancora in corso, la necessaria accettazione espressa da parte dell'amministrazione ceduta a pena di inefficacia della cessione.
Infatti, l'articolo 9 della legge 20 Marzo 1865 numero 2248, richiamato dall'articolo 70 del
Regio Decreto suddetto specifica che per le somme dovute per appalti o forniture in corso, la cessione ha decorso solo con adesione dell'amministrazione interessata.
L'appellante contesta l'applicabilità della suddetta normativa sia relativamente al profilo soggettivo, ritenendo la stessa inapplicabile ai Comuni, sia sotto il profilo oggettivo, sostenendo che nel caso in esame non fosse necessaria l'accettazione dell'amministrazione in virtù della conclusione del rapporto di fornitura.
La doglianza deve ritenersi fondata.
Invero, la disciplina innanzi richiamata risulta applicabile esclusivamente alle amministrazioni statali espressamente richiamate, dovendo escludersi l'applicabilità della normativa speciale in via analogica anche agli enti locali stante il suo carattere eccezionale e derogatorio, sicché la sua applicazione deve ritenersi circoscritta ai soggetti espressamente dalla stessa individuati.
La norma infatti è espressamente applicabile alle Amministrazioni Statali chiarendo, inoltre, il comma 7 dell'art. 69 gli ulteriori soggetti cui si applica “Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica.
Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l' e l' Controparte_7 [...]
, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di Controparte_8 rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente - 9 -
all , di rappresentante dello Stato italiano nei Controparte_8 confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
e successive modificazioni”
Ebbene, stante il carattere eccezionale e derogatorio della normativa suddetta, il richiamato elenco deve ritenersi tassativo con la conseguenza che la mancata espressa inclusione degli enti territoriali comporta la sua inapplicabilità agli stessi, i quali non possono, inoltre, essere ricompresi neanche in via estensiva nella definizione di amministrazione statale non rientrando gli stessi in tale categoria.
Tale tesi interpretativa è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso l'applicabilità della disciplina speciale in oggetto anche agli enti locali, limitando il suo ambito di operatività alle sole amministrazioni statali.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che: “L'Art. 69 del R.D. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della
PA, che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionalee riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”. (Cass. civ. 32788/2019; conforme Cass. civ.
30658/2017; Cass. civ. 20739/2015; Cass. civ. 29420/2023).
In virtù dei principi suesposti deve ritenersi che non trovino applicazione nel caso in esame le prescrizioni di forma previste dagli art. 69 e 70 del Regio Decreto, né l'art. 9 allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima, richiamato dalla suddetta normativa, il quale prevede la necessaria accettazione espressa dell'amministrazione ceduta per i contratti di durata in corso di esecuzione.
La disciplina applicabile al caso in esame è pertanto quella generale prevista dall'art. 1260 e seguenti del codice civile la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione al creditore ceduto, non prevede il consenso del debitore bensì esclusivamente la notifica allo stesso dell'avvenuta cessione. Per orientamento consolidato la notifica della cessione costituisce atto a forma libera essendo solamente necessario che si tratti di atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio potendo, pertanto, avvenire con qualsiasi mezzo a tal fine idoneo nonché tramite la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o in corso del successivo giudizio di opposizione.
Ebbene, posta l'applicabilità della disciplina generale al caso di specie deve ritenersi opponibile al la cessione intervenuta tra l'appellante e l'originaria Controparte_3 - 10 -
creditrice stante l'avvenuta notifica della cessione a mezzo pec da parte dell'Avv. Stefano
Dolcino.
La notifica effettuata risulta, infatti, essere mezzo idoneo a porre il Controparte_3
nella consapevolezza dell'avvenuta cessione, essendo pervenuta all'indirizzo pec
[...] effettivamente attribuibile all'Amministrazione locale e contenendo la stessa tutti gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del credito e della mutata titolarità attiva del rapporto. La notifica della cessione effettuata deve quindi ritenersi valida con conseguente opponibilità della stessa al appellato e legittimazione attiva della società cessionaria per il credito CP_3 azionato e, pertanto, deve essere dichiarata la legittimazione attiva della società cessionaria.
Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano deve essere riformata sul punto.
5.2. Nel merito, la domanda proposta dalla società appellante è infondata.
L'appellante richiede il pagamento del credito oggetto di cessione, il quale consiste nel pagamento di prestazioni di fornitura di energia elettrica eseguite dalla cedente CP_5 per le annualità 2017-2020.
A sostegno della domanda la società cessionaria produce, oltre all'atto di cessione con relativa inclusione del credito azionato, le fatture emesse dalla società fornitrice.
In primo luogo, deve ritenersi provato dalla società cessionaria il rapporto fondamentale oggetto del credito, dovendo osservarsi sul punto che il rapporto di somministrazione non richiede la forma scritta potendo lo stesso essere dimostrato anche per fatti concludenti.
L'attore in tal caso ha l'onere di dimostrare il rapporto fondamentale nonché l'effettiva esecuzione delle singole prestazioni richieste.
Nel caso di cui occupa deve osservarsi che entrambi i presupposti non risultano contestati dall'Ente dovendo pertanto ritenersi pacifica la sussistenza sia del rapporto di fornitura con la cedente sia l'effettiva erogazione richiesta con le fatture prodotte con conseguente assolvimento dell'onere probatorio da parte della società appellante.
Ciò che rileva ai fini della fondatezza della domanda è l'opponibilità della cessione al debitore ceduto avendo dedotto l'appellato la non debenza del credito stante CP_3
l'avvenuto pagamento delle fatture emesse, direttamente nei confronti della cedente.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 1264 c.c. pone la notifica della cessione come atto necessario ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto, disponendo l'effetto liberatorio dei pagamenti effettuati da quest'ultimo in buona fede nei confronti della cedente anteriormente alla notifica dell'avvenuta cessione. - 11 -
Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa risulta che il ha effettuato i CP_3 pagamenti relativi alle prestazioni richieste alla cedente in data anteriore all'avvenuta notifica della cessione, con conseguente effetto liberatorio nei confronti della cessionaria.
Nello specifico dai mandati di pagamento allegati risulta: che le fatture con scadenza 2020 sono state regolarmente saldate direttamente alla società cedente anteriormente alla comunicazione, avvenuta il 28.02.2020, della cessione datata 11 febbraio 2020, così come le fatture in scadenza alla data del 19.01.2018, 24.11.2017,
25.10.2017, 22.09.2017, 17.08.2017, 27.07.2017, tutte pervenute successivamente alla scadenza del termine di durata, convenuto in 24 mesi, della cessione intervenuta tra l'attrice e in data 26 giugno 2015 ed anteriormente alla comunicazione della Controparte_5 cessione del 27.12.17 intervenuta il 29.01.2018.
Relativamente alle fatture con data di emissione 16.04.19 e data di scadenza al 16.05.19
l'Ente appellato ha eccepito che le stesse non erano mai pervenute dal Sistema Interscambio dell'Agenzia delle Entrate SDI, non risultando presenti nella piattaforma dei crediti commerciali.
In merito, posto il divieto per la pubblica amministrazione di pagamento di fatture non emesse in formato elettronico e vista inoltre la nota n. 0005869 del 19-06-19 con la quale il Comune informava la società della assenza di fatturazione, deve ritenersi che era onere della cedente o della cessionaria porre il Comune debitore nelle condizioni di legge necessarie per adempiere al pagamento, sicché il mancato adempimento, stante l'intervenuta informativa da parte del
Comune appellato che con comportamento diligente informava la società dell'impossibilità di adempiere e la successiva inerzia della società creditrice, deve ritenersi ad oggi imputabile alla creditrice con conseguente rigetto integrale della domanda proposta e conseguente non debenza delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi e risarcimento del danno.
5.3. Parimenti disattesa deve essere anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa formulata nei confronti dell'Ente ceduto difettando, come correttamente accertato dal primo giudice, i presupposti previsti dall'art. 2041 c.c. non rilevandosi né l'impoverimento della società appellante, la quale non ha dimostrato l'effettivo pagamento della cessione nonostante la piena disponibilità della prova, né l'arricchimento dell'Ente appellato in danno della società cessionaria stante l'effettivo adempimento da parte di quest'ultimo nei confronti della società cedente.
5.4 Il rigetto della domanda comporta il conseguente rigetto anche del quarto motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese di lite che deve essere confermata. - 12 -
6. Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere parzialmente accolto limitatamente alla sussistenza di legittimazione attiva della società appellante con rigetto nel merito della domanda proposta.
Il rigetto della domanda comporta inoltre il conseguente rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie e di corresponsione degli interessi moratori e anatocistici data l'assenza di inadempimento dell'ente appellato.
7. Le spese del presente grado di giudizio, compensate per 1/3 in virtù del parziale accoglimento del gravame, seguono la soccombenza e vengono poste per la restante parte a carico dell'appellante secondo la liquidazione fatta in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la legittimazione attiva dell'appellante;
2) rigetta nel merito le domande proposte;
3) condanna l'appellante alla rifusione dei 2/3 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore dell'Ente appellato per l'intero in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono