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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13922 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40856/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 09.10.2025 nella causa tra e la Parte_1 parte convenuta tempestivamente costituita, avente ad oggetto CP_1 domanda di usucapione ex art 1158 c.c.
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: domanda di usucapione dei fondi siti in Via Nicomaco n. 88/90 come CP_1 meglio individuati in citazione. Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti motivi di cui in narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio e della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., da intendersi qui letteralmente richiamati e trascritti, in via preliminare, rigettare le eccezioni di parte convenuta, perché infondate, in fatto e diritto, e, comunque, non provate. Nel merito, secondo diritto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo della Sig.ra (già , nata a [...] Parte_1 Parte_2
ID (CS) il 14 febbraio 1944 (con Cod. Fisc. ), sugli immobili siti in C.F._1
Via Nicomaco n. 88/90, distinti al N.C.T. del Comune di alla partita 9543, CP_1 CP_1 sez. B, foglio 1114, part. 169 e 190, nonché al N.C.E.U. del Comune di al foglio 1114, CP_1 part. 4472, sub 2 e 4, 503, 504 e 505, 506, 508,507, 509, ordinando alla competente
Conservatoria dei R.R.I.I. l'annotazione della emananda sentenza. Con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge”.
pagina1 di 5 Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice per quanto esposto in narrativa;
- nel merito rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di acquisizione D.D. n. 293/2000, con ogni effetto di legge. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non può esser accolta.
Con l'atto di citazione del 11.09.2023 ritualmente notificato all'ente territoriale
, ( già nata a San ID in [...] CP_1 Parte_1 Parte_2
14.02.1944, ha chiesto al Tribunale l'emissione della sentenza di accertamento dell'intervenuta acquisizione della proprietà per usucapione, del cespite meglio individuato nelle conclusioni.
L'attrice ha precisato che, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott.
[...]
, nel 1973 acquistava da l'appezzamento di terreno agricolo Persona_1 Parte_3 distinto al NCT del Comune di insieme a terreno di maggior consistenza, alla CP_1 partita n. 9543 sez. B. foglio 1114 part. 169 e 190. Posto che l'agricoltura non costituiva il fine specifico dell'acquisto, pur all'indomani della c.d. Legge Beccalossi, sul terreno veniva edificato un fabbricato a due piani, costituenti cinque unità immobiliari.
A seguito di accertamenti dal 19.10.1992 al 20.04.1993 emergeva casualmente l'esecuzione, sul fabbricato preesistente ed oggetto di condono edilizio, di una sopraelevazione e nel giardino di un'opera allo stato grezzo priva di copertura. Con determinazione 1304 del 15.10.1993 dalla PA veniva ordinata la demolizione di parte dell'edificio, (sopraelevazione di mq 140 e solaio oggetto part. 506 e 507 oltre al manufatto di mq 10 in esecuzione del provvedimento, ed accertata la mancata demolizione, seguiva la trascrizione presso la Conservatoria dei RRII del provvedimento consequenziale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di . CP_1
Nonostante quanto premesso, si era continuato a godere del possesso pieno ed esclusivo dell'immobile nonostante la trascrizione e venivano versate le imposte e queste circostanze portavano quindi alla proposizione della domanda giudiziale in questione.
In data 15.7.2003 l' rilasciava in sanatoria le concessioni Controparte_2 aventi ad oggetto le particelle 502 e 503 nella stessa data l'ufficio ha rilasciato le ulteriori concessioni edilizie n.n. 302117 e 302145, aventi rispettivamente ad oggetto le sanatorie di ulteriori irregolarità edilizie relative alle partt. sub. 3– e 2 -4 (attualmente sub 503, 504 e
505 e, invariata, sub 2- 4; doc. 23), e alle partt. sub 8 e 9 (attualmente sub 509 e 508; doc. 24).
Si è costituita che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della CP_1 domanda di usucapione formulata dalla parte attrice in ragione dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente del cespite, giusto provvedimento emesso con D.D.
293/2000, come anche specificato nella nota del Dipartimento di Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative del 21.11.2023, prot. QC 114907 e successivamente al a seguito dell'apposizione del vincolo di inondazione sommergibilità di CP_3 cui all'allegato 4 del fascicolo. Peraltro, la domanda doveva considerarsi inammissibile in pagina2 di 5 quanto la D.D. 293/2000 non era stata impugnata nei termini, con definitivo radicamento al patrimonio indisponibile del Comune di degli immobili. CP_1
Incardinata in tal modo la causa, osservato esser state sollevate delle questioni che rendevano opportuna la rimessione in decisione, si rinviava per le conclusioni e poi per il trattenimento della causa in decisione.
Questi essendo i fatti denunciati, deve riconoscersi che, effettivamente, la domanda di usucapione sia inammissibile.
Come noto in caso di illecito urbanistico è prevista dall'articolo 3 del D.p.R.
380/2001 l'acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale. La sequenza procedimentale prevede che in caso di accertamento dell'illecito, viene emesso un ordine di demolizione dell'abuso ed il ripristino stato dei luoghi che, normalmente, viene disatteso dal destinatario, certo della scarsa capacità di reazione della PA e che il problema sia solo l'acquisizione di un provvedimento in sanatoria.
Se però, entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza il responsabile non provvede alla demolizione o il provvedimento non viene impugnato o sospeso, viene ad esser emanato il provvedimento di acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale. Dal punto di vista giuridico, l'ordine (che è provvedimento amministrativo) non è una sanzione accessoria alla demolizione, ma una misura autonoma che punisce direttamente l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Come tale essa ha un effetto ipso iure, determinando l'automatico trasferimento della proprietà al che avviene per legge: l'ente diviene proprietario del bene a CP_4 titolo originario.
Il provvedimento di acquisizione ha funzione dichiarativa non discrezionale. Serve
a formalizzare un effetto già prodotto dalla legge, e comprende sia l'immobile abusivo, che l'area di sedime, ed anche quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Ha come tale un effetto purgativo, perché cancella ipoteche ed altri diritti reali minori, eventualmente gravanti sul cespite.
A fronte dell'emanazione dell'ordine il responsabile ha due strade possibili: la dimostrazione dell'inesistenza dell'abuso, e l'impugnativa dell'ordine. In difetto, come nella fattispecie, la conseguenza è irredimibile.
Dal punto di vista teleologico il provvedimento ha lo scopo di punire l'inottemperanza e scoraggiare l'abusivismo edilizio, azzerare il beneficio economico derivante dall'abuso, consentire al Comune di decidere se conservare o demolire l'opera acquisita.
Nella fattispecie, l'aggravio è rappresentato dal fatto che, come dimostrato dall'ente territoriale, all'esito delle verifiche integrative, il bene, p.lle 169 e 4472, è stato il bene successivamente assoggettato al vincolo di cui al Demanio Idrico a seguito dell'apposizione del vincolo di inondazione e sommergibilità (c.f.r. R.D. 523/1904, art 96 lett. f), vincolo che rientra nella più ampia categoria dei vincoli idraulici ed idrogeologici ed è determinato da normative speciali che mirano ad evitare eventi calamitosi. Riguarda le aree che, in base a studi, risultano potenzialmente soggette a inondazioni o allagamenti. E' vincolo ambientale ed urbanistico e comporta l'inedificabilità assoluta o limitazioni severe all'edificabilità.
pagina3 di 5 Quindi nella tesi di parte attrice deve esser pronunciata l'inammissibilità della domanda per essere stata, l'area oggetto del contenzioso, inserita all'interno del patrimonio indisponibile dell' e, successivamente, assoggettata a vincolo in Controparte_5 quanto inclusa nel demanio idrico, in forza di specifico provvedimento normativo.
Nega l'inammissibilità della domanda la parte attrice rilevando in sequenza che:
a) l'atto di acquisizione del 2000 da parte del di non specifica che CP_4 CP_1
l'acquisto abbia determinato il passaggio dell'immobile al patrimonio indisponibile, nel provvedimento essendoci solo la dicitura “patrimonio”, dovendosi quindi ritenere che l'acquisizione del bene sia avvenuta al patrimonio disponibile, relativamente al quale non operano i limiti di cui agli articoli 822 c.c. e 823 c.c.;
b) che non sarebbe stata fornita da parte dell'ente la prova del vincolo di esondazione, con specifico atto;
c) che l'interversione del possesso sarebbe provata dal versamento dell'IMU da parte dell'odierna attrice.
Nessuna di queste argomentazioni appare risolutiva o convincente: il difetto della aggettivazione “indisponibile” appare irrilevante ai fini della individuazione del tipo di patrimonio a cui è associato il bene;
nella fattispecie l'acquisizione ha portato all'accertamento dell'esistenza del vincolo idrico, provvedimento amministrativo pubblico ed esecutorio, documentato e inutilmente contestato ( l'esistenza del vincolo, di cui si dà atto nella nota trasmessa dagli uffici competenti, deriva, da un atto normativo regolamentare, segnatamente un decreto, che ha disposto l'inclusione dell'area nel demanio idrico).
Questo appare antitetico all'usucapibilità del bene, posto che non è possibile usucapire beni assoggettati, come il presente, a fasce di rispetto idrico, laddove i beni rientrano nel demanio idrico e quindi al demanio necessario.
La presenza del vincolo idrico, viene a salvaguardare il deflusso dell'acqua, e non intende tutelare solo l'occupante possessore del bene, (in tesi anche la stessa parte attrice o i suoi aventi causa che se ne disinteressano) ma anche la collettività, per le conseguenze indirette che la presenza di una costruzione in luogo che non la tollera può determinare danni riflessi anche irreparabili.
In ordine alle conseguenze del pagamento dell'IMU, non sarebbe il caso di precisare che è atto di gestione irrilevante ai fini della comunicazione all'ente dell'intenzione di comportarsi da proprietario. Inoltre, ove la fattispecie venga all'attenzione di più intelligente interprete, si consideri che nella fattispecie manca, a ben vedere, la prova del possesso ventennale e dell'interversione del possesso nei confronti dell'Amministrazione; ha ragione la difesa dell'ente a rilevare l'importanza nella fattispecie del fatto che le domande di condono sono state presentate prima che l' acquisisse gli Controparte_5 immobili al suo patrimonio;
a sostegno di tale motivo di rigetto, si evince che sia la stessa legge a prevedere la possibilità che le stesse domande di condono possano essere presentate non solo dal proprietario ma anche da chi ha commesso l'abuso. Le concessioni edilizie, con clausola “salvo diritto di terzi”, non implicano alcun riconoscimento di proprietà. - Nessun consenso e nessun riconoscimento implicito vi può dunque essere stato da parte dell'ente , alla titolarità, da parte della odierna attrice degli CP_5 immobili costruiti sopra la maggiore consistenza acquisita. Nessun atto di interversione pagina4 di 5 del possesso è stato compiuto dopo il 2003; l'unico atto rilevante (CILA del 2012) è troppo recente per far decorrere un termine ventennale.
In ordine all'elemento soggettivo, la parte attrice, cui fu notificata a mani proprie il provvedimento di acquisizione, poi trascritto, era bene a conoscenza del difetto di consenso in capo alla parte pubblica dell'operazione immobiliare precostituita.
La conseguenza è quindi la pronuncia di inammissibilità della domanda di usucapione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, contenendole per questo grado, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
40856/2023 tra contro Parte_4 CP_1
a) Dichiara l'inammissibilità della domanda. b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 10860,00 oltre oneri riflessi.
Così deciso in Roma lì 09/10/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 09.10.2025 nella causa tra e la Parte_1 parte convenuta tempestivamente costituita, avente ad oggetto CP_1 domanda di usucapione ex art 1158 c.c.
Il Tribunale invitava alla precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni. In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: domanda di usucapione dei fondi siti in Via Nicomaco n. 88/90 come CP_1 meglio individuati in citazione. Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti motivi di cui in narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio e della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., da intendersi qui letteralmente richiamati e trascritti, in via preliminare, rigettare le eccezioni di parte convenuta, perché infondate, in fatto e diritto, e, comunque, non provate. Nel merito, secondo diritto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo della Sig.ra (già , nata a [...] Parte_1 Parte_2
ID (CS) il 14 febbraio 1944 (con Cod. Fisc. ), sugli immobili siti in C.F._1
Via Nicomaco n. 88/90, distinti al N.C.T. del Comune di alla partita 9543, CP_1 CP_1 sez. B, foglio 1114, part. 169 e 190, nonché al N.C.E.U. del Comune di al foglio 1114, CP_1 part. 4472, sub 2 e 4, 503, 504 e 505, 506, 508,507, 509, ordinando alla competente
Conservatoria dei R.R.I.I. l'annotazione della emananda sentenza. Con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge”.
pagina1 di 5 Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice per quanto esposto in narrativa;
- nel merito rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di acquisizione D.D. n. 293/2000, con ogni effetto di legge. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non può esser accolta.
Con l'atto di citazione del 11.09.2023 ritualmente notificato all'ente territoriale
, ( già nata a San ID in [...] CP_1 Parte_1 Parte_2
14.02.1944, ha chiesto al Tribunale l'emissione della sentenza di accertamento dell'intervenuta acquisizione della proprietà per usucapione, del cespite meglio individuato nelle conclusioni.
L'attrice ha precisato che, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott.
[...]
, nel 1973 acquistava da l'appezzamento di terreno agricolo Persona_1 Parte_3 distinto al NCT del Comune di insieme a terreno di maggior consistenza, alla CP_1 partita n. 9543 sez. B. foglio 1114 part. 169 e 190. Posto che l'agricoltura non costituiva il fine specifico dell'acquisto, pur all'indomani della c.d. Legge Beccalossi, sul terreno veniva edificato un fabbricato a due piani, costituenti cinque unità immobiliari.
A seguito di accertamenti dal 19.10.1992 al 20.04.1993 emergeva casualmente l'esecuzione, sul fabbricato preesistente ed oggetto di condono edilizio, di una sopraelevazione e nel giardino di un'opera allo stato grezzo priva di copertura. Con determinazione 1304 del 15.10.1993 dalla PA veniva ordinata la demolizione di parte dell'edificio, (sopraelevazione di mq 140 e solaio oggetto part. 506 e 507 oltre al manufatto di mq 10 in esecuzione del provvedimento, ed accertata la mancata demolizione, seguiva la trascrizione presso la Conservatoria dei RRII del provvedimento consequenziale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di . CP_1
Nonostante quanto premesso, si era continuato a godere del possesso pieno ed esclusivo dell'immobile nonostante la trascrizione e venivano versate le imposte e queste circostanze portavano quindi alla proposizione della domanda giudiziale in questione.
In data 15.7.2003 l' rilasciava in sanatoria le concessioni Controparte_2 aventi ad oggetto le particelle 502 e 503 nella stessa data l'ufficio ha rilasciato le ulteriori concessioni edilizie n.n. 302117 e 302145, aventi rispettivamente ad oggetto le sanatorie di ulteriori irregolarità edilizie relative alle partt. sub. 3– e 2 -4 (attualmente sub 503, 504 e
505 e, invariata, sub 2- 4; doc. 23), e alle partt. sub 8 e 9 (attualmente sub 509 e 508; doc. 24).
Si è costituita che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della CP_1 domanda di usucapione formulata dalla parte attrice in ragione dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente del cespite, giusto provvedimento emesso con D.D.
293/2000, come anche specificato nella nota del Dipartimento di Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative del 21.11.2023, prot. QC 114907 e successivamente al a seguito dell'apposizione del vincolo di inondazione sommergibilità di CP_3 cui all'allegato 4 del fascicolo. Peraltro, la domanda doveva considerarsi inammissibile in pagina2 di 5 quanto la D.D. 293/2000 non era stata impugnata nei termini, con definitivo radicamento al patrimonio indisponibile del Comune di degli immobili. CP_1
Incardinata in tal modo la causa, osservato esser state sollevate delle questioni che rendevano opportuna la rimessione in decisione, si rinviava per le conclusioni e poi per il trattenimento della causa in decisione.
Questi essendo i fatti denunciati, deve riconoscersi che, effettivamente, la domanda di usucapione sia inammissibile.
Come noto in caso di illecito urbanistico è prevista dall'articolo 3 del D.p.R.
380/2001 l'acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale. La sequenza procedimentale prevede che in caso di accertamento dell'illecito, viene emesso un ordine di demolizione dell'abuso ed il ripristino stato dei luoghi che, normalmente, viene disatteso dal destinatario, certo della scarsa capacità di reazione della PA e che il problema sia solo l'acquisizione di un provvedimento in sanatoria.
Se però, entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza il responsabile non provvede alla demolizione o il provvedimento non viene impugnato o sospeso, viene ad esser emanato il provvedimento di acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale. Dal punto di vista giuridico, l'ordine (che è provvedimento amministrativo) non è una sanzione accessoria alla demolizione, ma una misura autonoma che punisce direttamente l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Come tale essa ha un effetto ipso iure, determinando l'automatico trasferimento della proprietà al che avviene per legge: l'ente diviene proprietario del bene a CP_4 titolo originario.
Il provvedimento di acquisizione ha funzione dichiarativa non discrezionale. Serve
a formalizzare un effetto già prodotto dalla legge, e comprende sia l'immobile abusivo, che l'area di sedime, ed anche quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Ha come tale un effetto purgativo, perché cancella ipoteche ed altri diritti reali minori, eventualmente gravanti sul cespite.
A fronte dell'emanazione dell'ordine il responsabile ha due strade possibili: la dimostrazione dell'inesistenza dell'abuso, e l'impugnativa dell'ordine. In difetto, come nella fattispecie, la conseguenza è irredimibile.
Dal punto di vista teleologico il provvedimento ha lo scopo di punire l'inottemperanza e scoraggiare l'abusivismo edilizio, azzerare il beneficio economico derivante dall'abuso, consentire al Comune di decidere se conservare o demolire l'opera acquisita.
Nella fattispecie, l'aggravio è rappresentato dal fatto che, come dimostrato dall'ente territoriale, all'esito delle verifiche integrative, il bene, p.lle 169 e 4472, è stato il bene successivamente assoggettato al vincolo di cui al Demanio Idrico a seguito dell'apposizione del vincolo di inondazione e sommergibilità (c.f.r. R.D. 523/1904, art 96 lett. f), vincolo che rientra nella più ampia categoria dei vincoli idraulici ed idrogeologici ed è determinato da normative speciali che mirano ad evitare eventi calamitosi. Riguarda le aree che, in base a studi, risultano potenzialmente soggette a inondazioni o allagamenti. E' vincolo ambientale ed urbanistico e comporta l'inedificabilità assoluta o limitazioni severe all'edificabilità.
pagina3 di 5 Quindi nella tesi di parte attrice deve esser pronunciata l'inammissibilità della domanda per essere stata, l'area oggetto del contenzioso, inserita all'interno del patrimonio indisponibile dell' e, successivamente, assoggettata a vincolo in Controparte_5 quanto inclusa nel demanio idrico, in forza di specifico provvedimento normativo.
Nega l'inammissibilità della domanda la parte attrice rilevando in sequenza che:
a) l'atto di acquisizione del 2000 da parte del di non specifica che CP_4 CP_1
l'acquisto abbia determinato il passaggio dell'immobile al patrimonio indisponibile, nel provvedimento essendoci solo la dicitura “patrimonio”, dovendosi quindi ritenere che l'acquisizione del bene sia avvenuta al patrimonio disponibile, relativamente al quale non operano i limiti di cui agli articoli 822 c.c. e 823 c.c.;
b) che non sarebbe stata fornita da parte dell'ente la prova del vincolo di esondazione, con specifico atto;
c) che l'interversione del possesso sarebbe provata dal versamento dell'IMU da parte dell'odierna attrice.
Nessuna di queste argomentazioni appare risolutiva o convincente: il difetto della aggettivazione “indisponibile” appare irrilevante ai fini della individuazione del tipo di patrimonio a cui è associato il bene;
nella fattispecie l'acquisizione ha portato all'accertamento dell'esistenza del vincolo idrico, provvedimento amministrativo pubblico ed esecutorio, documentato e inutilmente contestato ( l'esistenza del vincolo, di cui si dà atto nella nota trasmessa dagli uffici competenti, deriva, da un atto normativo regolamentare, segnatamente un decreto, che ha disposto l'inclusione dell'area nel demanio idrico).
Questo appare antitetico all'usucapibilità del bene, posto che non è possibile usucapire beni assoggettati, come il presente, a fasce di rispetto idrico, laddove i beni rientrano nel demanio idrico e quindi al demanio necessario.
La presenza del vincolo idrico, viene a salvaguardare il deflusso dell'acqua, e non intende tutelare solo l'occupante possessore del bene, (in tesi anche la stessa parte attrice o i suoi aventi causa che se ne disinteressano) ma anche la collettività, per le conseguenze indirette che la presenza di una costruzione in luogo che non la tollera può determinare danni riflessi anche irreparabili.
In ordine alle conseguenze del pagamento dell'IMU, non sarebbe il caso di precisare che è atto di gestione irrilevante ai fini della comunicazione all'ente dell'intenzione di comportarsi da proprietario. Inoltre, ove la fattispecie venga all'attenzione di più intelligente interprete, si consideri che nella fattispecie manca, a ben vedere, la prova del possesso ventennale e dell'interversione del possesso nei confronti dell'Amministrazione; ha ragione la difesa dell'ente a rilevare l'importanza nella fattispecie del fatto che le domande di condono sono state presentate prima che l' acquisisse gli Controparte_5 immobili al suo patrimonio;
a sostegno di tale motivo di rigetto, si evince che sia la stessa legge a prevedere la possibilità che le stesse domande di condono possano essere presentate non solo dal proprietario ma anche da chi ha commesso l'abuso. Le concessioni edilizie, con clausola “salvo diritto di terzi”, non implicano alcun riconoscimento di proprietà. - Nessun consenso e nessun riconoscimento implicito vi può dunque essere stato da parte dell'ente , alla titolarità, da parte della odierna attrice degli CP_5 immobili costruiti sopra la maggiore consistenza acquisita. Nessun atto di interversione pagina4 di 5 del possesso è stato compiuto dopo il 2003; l'unico atto rilevante (CILA del 2012) è troppo recente per far decorrere un termine ventennale.
In ordine all'elemento soggettivo, la parte attrice, cui fu notificata a mani proprie il provvedimento di acquisizione, poi trascritto, era bene a conoscenza del difetto di consenso in capo alla parte pubblica dell'operazione immobiliare precostituita.
La conseguenza è quindi la pronuncia di inammissibilità della domanda di usucapione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, contenendole per questo grado, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
40856/2023 tra contro Parte_4 CP_1
a) Dichiara l'inammissibilità della domanda. b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di € 10860,00 oltre oneri riflessi.
Così deciso in Roma lì 09/10/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5