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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15210/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025902068606271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22415/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, Ricorrente_2 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. applicato nel rito tributario avverso cartella di pagamento n.
071 2025 00290710 75/000 notificata il 12 marzo 2025 e sollecito di pagamento notificato il 30 luglio 2025 per l'importo di euro 302,78 relativa a tassa automobilistica anno 2019.
Ha eccepito:
I°. Prescrizione del credito per il decorso del termine triennale.
II°. Nullità della cartella per vizi di notificazione tramite PEC.
III°. Violazione del termine di decadenza per la notifica della cartella ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
IV°. Nullità per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
V°. Nullità dell'avviso di accertamento presupposto.
VI°. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi.
VII°. Nullità per vizi dell'iscrizione a ruolo.
VIII°. Eccesso di potere e violazione di legge.
IX°. Violazione del principio di affidamento e buona fede.
X°. Illegittimità degli interessi di mora.
XI°. Violazione delle norme processuali.
Ha inoltre chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 evidenziando:
I gravi motivi sono rappresentati da:
1. Prescrizione del credito: Il credito è manifestamente prescritto per il decorso del termine quinquennale;
2. Nullità della cartella: L'atto è affetto da gravi vizi che ne comportano la nullità;
3. Tardività della notifica: La cartella è stata notificata oltre i termini di decadenza;
4.
Violazione del diritto di difesa: La procedura seguita ha compromesso le garanzie procedimentali del contribuente.
Il pericolo di danno grave e irreparabile è rappresentato dalla possibilità che l'amministrazione proceda ad atti esecutivi coattivi (pignoramento di beni mobili e immobili, fermo amministrativo, ecc.) che potrebbero compromettere irreparabilmente la situazione patrimoniale della ricorrente. La sospensione è giustificata dalla manifesta infondatezza della pretesa tributaria, essendo il credito prescritto per il decorso del termine quinquennale, e dalla presenza di gravi vizi procedurali che inficiano la validità dell'atto impugnato
Si costituisce l' ADER che evidenzia preliminarmente la tardività del ricorso.
Esibisce poi copia delle notifica pec di atto interruttivo datato26.10.2022
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Il giudice osserva:
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ( il contribuente ha avanzato opposizione in data 04.08.2025 mentre ha ricevuto l' intimazione il 12.03.2025)
Inoltre è anche infondato nel merito essendo stato ritualmente notificato in data 26.10.2022 l' avviso di accertamento prodromico che ha precluso il maturarsi della prescrizione
Il giudice, quindi rilevata l' integrità del contraddittorio e la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 47-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, provvede come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADER che si liquidano in euro 120,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15210/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025902068606271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22415/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, Ricorrente_2 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. applicato nel rito tributario avverso cartella di pagamento n.
071 2025 00290710 75/000 notificata il 12 marzo 2025 e sollecito di pagamento notificato il 30 luglio 2025 per l'importo di euro 302,78 relativa a tassa automobilistica anno 2019.
Ha eccepito:
I°. Prescrizione del credito per il decorso del termine triennale.
II°. Nullità della cartella per vizi di notificazione tramite PEC.
III°. Violazione del termine di decadenza per la notifica della cartella ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
IV°. Nullità per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
V°. Nullità dell'avviso di accertamento presupposto.
VI°. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi.
VII°. Nullità per vizi dell'iscrizione a ruolo.
VIII°. Eccesso di potere e violazione di legge.
IX°. Violazione del principio di affidamento e buona fede.
X°. Illegittimità degli interessi di mora.
XI°. Violazione delle norme processuali.
Ha inoltre chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 evidenziando:
I gravi motivi sono rappresentati da:
1. Prescrizione del credito: Il credito è manifestamente prescritto per il decorso del termine quinquennale;
2. Nullità della cartella: L'atto è affetto da gravi vizi che ne comportano la nullità;
3. Tardività della notifica: La cartella è stata notificata oltre i termini di decadenza;
4.
Violazione del diritto di difesa: La procedura seguita ha compromesso le garanzie procedimentali del contribuente.
Il pericolo di danno grave e irreparabile è rappresentato dalla possibilità che l'amministrazione proceda ad atti esecutivi coattivi (pignoramento di beni mobili e immobili, fermo amministrativo, ecc.) che potrebbero compromettere irreparabilmente la situazione patrimoniale della ricorrente. La sospensione è giustificata dalla manifesta infondatezza della pretesa tributaria, essendo il credito prescritto per il decorso del termine quinquennale, e dalla presenza di gravi vizi procedurali che inficiano la validità dell'atto impugnato
Si costituisce l' ADER che evidenzia preliminarmente la tardività del ricorso.
Esibisce poi copia delle notifica pec di atto interruttivo datato26.10.2022
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
Il giudice osserva:
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ( il contribuente ha avanzato opposizione in data 04.08.2025 mentre ha ricevuto l' intimazione il 12.03.2025)
Inoltre è anche infondato nel merito essendo stato ritualmente notificato in data 26.10.2022 l' avviso di accertamento prodromico che ha precluso il maturarsi della prescrizione
Il giudice, quindi rilevata l' integrità del contraddittorio e la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 47-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, provvede come da dispositivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADER che si liquidano in euro 120,00 oltre accessori se dovuti.