Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 933
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento prodromico, notificato in data 26.10.2022, ha interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per vizi di notificazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Violazione del termine di decadenza per la notifica della cartella

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento prodromico, notificato in data 26.10.2022, ha interrotto la prescrizione, implicando il rispetto dei termini.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento presupposto

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Nullità per vizi dell'iscrizione a ruolo

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento e buona fede

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi di mora

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Violazione delle norme processuali

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il giudice accoglie l'eccezione di tardività, ritenendo il ricorso inammissibile in quanto avanzato in data successiva ai termini previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento prodromico, notificato in data 26.10.2022, ha interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Tardività della notifica

    Il giudice rileva che l'avviso di accertamento prodromico, notificato in data 26.10.2022, ha interrotto la prescrizione, implicando il rispetto dei termini.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Pericolo di danno grave e irreparabile

    La richiesta di sospensione è stata rigettata in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 933
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 933
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo