Art. 4.
I sottufficiali si distinguono in:
a) sottufficiali in servizio permanente;
b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
c) sottufficiali in congedo;
d) sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di brigadiere.
I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.
I sottufficiali si distinguono in:
a) sottufficiali in servizio permanente;
b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
c) sottufficiali in congedo;
d) sottufficiali in congedo assoluto.
I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe e di brigadiere.
I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.
I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.