Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 33
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Sentenza 21 gennaio 2026

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    La Corte ritiene che la procedura di interruzione del pagamento avviata dalla società in data 2 gennaio 2020, essendo il periodo d'imposta già iniziato, abbia avuto effetto solo dal periodo successivo (1 maggio 2020). Pertanto, la società era obbligata al pagamento della tassa in quanto proprietaria alla data del 31 gennaio 2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 33
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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