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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 921/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 203036212022 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REGIONE DEL VENETO ha citato in appello la società Resistente_1 S.R.L. chiedendo la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Venezia n. 176/2024 depositata in data 06.03.2024 con la quale il primo giudice ha annullato un avviso di accertamento emesso dalla Regione per l'importo relativo alla tassa di possesso di un veicolo per l'anno 2020 e relative sanzioni con condanna alle spese di parte soccombente liquidate in euro 300 .
Si tratta della vicenda di un veicolo “rientrato “ dalla concessionaria Resistente_1 il 2.1.2020 e poi ceduto a terzi .
In buona sostanza il primo giudice ha accolto la tesi della società ricorrente valorizzando i commi 44 e 45 dell'art. 5 del Decreto 953 del 1982 e cioè il fatto che già in data 2.1.2020 la Società avesse posto in essere la comunicazione dell'inserimento del veicolo usato nell'apposito registro con conseguente interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo .
La sentenza così motiva:
venendo quindi al più concreto tema dell'attivato procedimento di “interruzione” dell'obbligo tributario (in attuazione della disciplina dettata dall'art. 5, commi 44 e ss., del D.L. 953/1982), occorre muovere dal rilievo che la ricorrente ha fornito la prova (con la produzione della copia della schermata tratta dall'elaboratore elettronico, rimasta ex adverso incontestata) di avere -già in data 02/01/2020, per quanto sembra risultare dal citato documento - dato inizio al procedimento in questione (corrispondendo il relativo onere amministrativo) e che ciò ha fatto del tutto tempestivamente, anzi -a ben vedere- lo ha fatto addirittura in anticipo. Infatti, a mente del comma 45 del ridetto articolo 5, “Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre………..”.
Ed è alla luce della precedente statuizione che si intende il senso della norma del comma che la precede
(secondo cui: ”Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”), giacchè il combinato disposto delle due norme implica che -per quanto la detenzione del veicolo per la rivendita sia oggetto di dichiarazione entro il mese successivo al quadrimestre durante il quale il veicolo è detenuto - l'obbligo del pagamento è comunque interrotto “a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte”. E perciò, non essendo in dubbio l'esistenza di alcun obbligo non evaso fino alla data del 31.12.2019, deve intendersi che l'obbligo medesimo gravante in capo all'odierna ricorrente sia stato interrotto con decorrenza 1.1.2020 (data di inizio del “periodo fisso immediatamente successivo…..”).
Tanto premesso la Regione affida le sue doglianze ad un motivo unico e cioè all'errata applicazione dell'art. 5 del D.L. 853/1982, convertito con modifiche nella L. 53/1983, “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che “alla scadenza del termine utile per il pagamento” – nel caso di specie il
31 gennaio 2020 – “risultano essere proprietari (…) dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”. Tale previsione normativa dirime dunque eventuali conflitti nel caso in cui il trasferimento del veicolo avvenga nel corso del mese di pagamento (che corrisponde al primo mese del periodo di imposta considerato) individuando come soggetto passivo del tributo: il proprietario all'ultimo giorno utile per il pagamento Nel caso de quo, la compravendita del veicolo in oggetto da parte del privato a favore della controparte avveniva in data 02 gennaio 2020, a periodo di imposta già iniziato, quando cioè l'obbligazione tributaria era già sorta (1° gennaio 2020). Pertanto, al 31 gennaio 2020 era la società Resistente_1 ad essere proprietaria dell'automezzo e quindi per l'effetto tenuta al versamento della tassa automobilistica ai sensi del richiamato art. 5, tributo dovuto in forza ad un'obbligazione sorta precedentemente all'acquisto.
Sempre per l'appellante e sotto altro profilo errata la difesa della Regione censurava quella parte della sentenza a suo dire assolutamente incomprensibile nel passaggio operato dal Giudice nel seguente capoverso della sentenza: “E perciò, non essendo in dubbio l'esistenza di alcun obbligo non evaso fino alla data del 31.12.2109, deve intendersi che l'obbligo medesimo gravante in capo all'odierna ricorrente sia stato interrotto con decorrenza 1.1.2020 (data di inizio del periodo fisso immediatamente successivo......)”.
Si chiede l'appellante quale passaggio logico colleghi la regolarità dei pagamenti fino al 31.12.2019, alla decorrenza dell'interruzione dal pagamento del riveditore, alla data del 1° gennaio 2020, quale data di inizio del periodo fisso successivo. Nella fattispecie, tale periodo fisso nel quale vale l'interruzione è quello successivo al quadrimestre nel corso del quale il veicolo è stato acquistato (02.01.2020 data acquisto, quindi periodo fisso gennaio – aprile 2020 per il quale non può valere l'interruzione) ovvero il quadrimestre maggio – agosto 2020. Tale interpretazione del Giudice non corrisponde a quanto disposto dall'articolo 5, commi 44
e ss., del D.L. 953/1982 convertito con modifiche nella L. 53/1983: “per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”. Per “tasse corrisposte” si intende ovviamente “tasse dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per dirimere la controversia occorre partire da una ricognizione della norma applicabile al caso concreto.
L'art. 5 Comma 31 del Decreto 953 del 1982 recita:
A decorrere dal 1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
Comma 32
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per ((i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e)) i rimanenti veicoli ed autoscafi.
L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Così riferito il dato normativo emerge con chiarezza il fatto che con motivazione “ perplessa” e contraddittoria il primo Giudice ha, da un lato, dato atto della esistenza del principio secondo il quale al pagamento della tassa sono “tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento” ( nel caso di specie il
31.1.2020) risultano essere proprietari del veicolo . Ed in effetti dagli atti risulta che la Resistente_1 sia stata proprietaria del veicolo dal 2.1.2020 ( data di trascrizione della vendita ) al 9.6.2020 (data di cessione ad un terzo). Ne consegue che indubitabilmente alla data del 31.1.2020 la proprietà del veicolo era in capo alla Resistente_1.
D'altro canto però lo stesso Giudicante ha affermato e ritenuto che avendo la ditta posto in essere la procedura di cui ai commi 44 e seguenti dell'art. 5 del Decreto citato tale istituto e cioè la interruzione del pagamento dell'imposta, debba prevalere sull'altro principio e ciò con effetto immediato.
Tale interpretazione presuppone che fra le due norme esista un contrasto e che nel contrasto fra le medesime debba prevalere quanto previsto dai commi 44 e segg sul comma 32 .
Su tale punto cruciale della decisione la motivazione è del tutto assente.
In realtà i principi normativi sopra esposti non sono fra loro confliggenti e non vi è alcun contrasto fra i medesimi.
Vale anticipare che ai fini del pagamento della tassa di possesso l'anno solare è ripartito in quadrimestri.
Alla scadenza di ciascun quadrimestre il contribuente dispone di un mese di tempo per provvedere al pagamento dell'imposta che è maturata alla data dell'ultimo giorno del quarto mese.
Non è possibile procedere ad ulteriori frazionamenti.
L'imposta è anticipata .
Si ribadisce il dato normativo:
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
La formazione della tassa di possesso e la sua interruzione o sospensione può essere interessata da vari ed eterogenei fenomeni tutti però riconducibili ad un fattore comune, consistente nella perdita della disponibilità del veicolo in conformità con la modifica legislativa che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa sul possesso . L'obbligo di corrispondere il tributo cessa definitivamente solo con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
Di contro la esportazione del veicolo o la perdita della disponibilità del mezzo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, integrano una sospensione del tributo.
Tutte queste situazioni sono regolate dal legislatore allo stesso modo e cioè gli effetti sospensivi di tali eventi decorrono dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Cosi contestualizzata l'intera disciplina non sembra a questo Collegio che vi sia un contestato “interno” a tale disciplina .
Poiché la Resistente_1 ha posto in essere la procedura prevista in data 2.1.2020 e quindi a periodo ( cioè a quadrimestre) già in corso il beneficio della interruzione con esenzione dal pagamento del tributo, avrà effetto solo dal periodo successivo e cioè dal'1.5.2020 sino al momento della cessione ad un terzo.
Si tratta della medesima disciplina adottata dal Legislatore per i casi analoghi sopra commentati.
Poiché il tributo deve essere corrisposto, trova applicazione il principio che individua l'obbligato nel soggetto proprietario del bene alla data di scadenza del pagamento.
La complessità della normativa impone una compensazione della spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la debenza della somma richiesta dalla Regione e di cui agli atti. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 921/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Regione Veneto - Dorsoduro 3901 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 203036212022 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REGIONE DEL VENETO ha citato in appello la società Resistente_1 S.R.L. chiedendo la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Venezia n. 176/2024 depositata in data 06.03.2024 con la quale il primo giudice ha annullato un avviso di accertamento emesso dalla Regione per l'importo relativo alla tassa di possesso di un veicolo per l'anno 2020 e relative sanzioni con condanna alle spese di parte soccombente liquidate in euro 300 .
Si tratta della vicenda di un veicolo “rientrato “ dalla concessionaria Resistente_1 il 2.1.2020 e poi ceduto a terzi .
In buona sostanza il primo giudice ha accolto la tesi della società ricorrente valorizzando i commi 44 e 45 dell'art. 5 del Decreto 953 del 1982 e cioè il fatto che già in data 2.1.2020 la Società avesse posto in essere la comunicazione dell'inserimento del veicolo usato nell'apposito registro con conseguente interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo .
La sentenza così motiva:
venendo quindi al più concreto tema dell'attivato procedimento di “interruzione” dell'obbligo tributario (in attuazione della disciplina dettata dall'art. 5, commi 44 e ss., del D.L. 953/1982), occorre muovere dal rilievo che la ricorrente ha fornito la prova (con la produzione della copia della schermata tratta dall'elaboratore elettronico, rimasta ex adverso incontestata) di avere -già in data 02/01/2020, per quanto sembra risultare dal citato documento - dato inizio al procedimento in questione (corrispondendo il relativo onere amministrativo) e che ciò ha fatto del tutto tempestivamente, anzi -a ben vedere- lo ha fatto addirittura in anticipo. Infatti, a mente del comma 45 del ridetto articolo 5, “Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre………..”.
Ed è alla luce della precedente statuizione che si intende il senso della norma del comma che la precede
(secondo cui: ”Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”), giacchè il combinato disposto delle due norme implica che -per quanto la detenzione del veicolo per la rivendita sia oggetto di dichiarazione entro il mese successivo al quadrimestre durante il quale il veicolo è detenuto - l'obbligo del pagamento è comunque interrotto “a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte”. E perciò, non essendo in dubbio l'esistenza di alcun obbligo non evaso fino alla data del 31.12.2019, deve intendersi che l'obbligo medesimo gravante in capo all'odierna ricorrente sia stato interrotto con decorrenza 1.1.2020 (data di inizio del “periodo fisso immediatamente successivo…..”).
Tanto premesso la Regione affida le sue doglianze ad un motivo unico e cioè all'errata applicazione dell'art. 5 del D.L. 853/1982, convertito con modifiche nella L. 53/1983, “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che “alla scadenza del termine utile per il pagamento” – nel caso di specie il
31 gennaio 2020 – “risultano essere proprietari (…) dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”. Tale previsione normativa dirime dunque eventuali conflitti nel caso in cui il trasferimento del veicolo avvenga nel corso del mese di pagamento (che corrisponde al primo mese del periodo di imposta considerato) individuando come soggetto passivo del tributo: il proprietario all'ultimo giorno utile per il pagamento Nel caso de quo, la compravendita del veicolo in oggetto da parte del privato a favore della controparte avveniva in data 02 gennaio 2020, a periodo di imposta già iniziato, quando cioè l'obbligazione tributaria era già sorta (1° gennaio 2020). Pertanto, al 31 gennaio 2020 era la società Resistente_1 ad essere proprietaria dell'automezzo e quindi per l'effetto tenuta al versamento della tassa automobilistica ai sensi del richiamato art. 5, tributo dovuto in forza ad un'obbligazione sorta precedentemente all'acquisto.
Sempre per l'appellante e sotto altro profilo errata la difesa della Regione censurava quella parte della sentenza a suo dire assolutamente incomprensibile nel passaggio operato dal Giudice nel seguente capoverso della sentenza: “E perciò, non essendo in dubbio l'esistenza di alcun obbligo non evaso fino alla data del 31.12.2109, deve intendersi che l'obbligo medesimo gravante in capo all'odierna ricorrente sia stato interrotto con decorrenza 1.1.2020 (data di inizio del periodo fisso immediatamente successivo......)”.
Si chiede l'appellante quale passaggio logico colleghi la regolarità dei pagamenti fino al 31.12.2019, alla decorrenza dell'interruzione dal pagamento del riveditore, alla data del 1° gennaio 2020, quale data di inizio del periodo fisso successivo. Nella fattispecie, tale periodo fisso nel quale vale l'interruzione è quello successivo al quadrimestre nel corso del quale il veicolo è stato acquistato (02.01.2020 data acquisto, quindi periodo fisso gennaio – aprile 2020 per il quale non può valere l'interruzione) ovvero il quadrimestre maggio – agosto 2020. Tale interpretazione del Giudice non corrisponde a quanto disposto dall'articolo 5, commi 44
e ss., del D.L. 953/1982 convertito con modifiche nella L. 53/1983: “per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita”. Per “tasse corrisposte” si intende ovviamente “tasse dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per dirimere la controversia occorre partire da una ricognizione della norma applicabile al caso concreto.
L'art. 5 Comma 31 del Decreto 953 del 1982 recita:
A decorrere dal 1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
Comma 32
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per ((i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e)) i rimanenti veicoli ed autoscafi.
L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Così riferito il dato normativo emerge con chiarezza il fatto che con motivazione “ perplessa” e contraddittoria il primo Giudice ha, da un lato, dato atto della esistenza del principio secondo il quale al pagamento della tassa sono “tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento” ( nel caso di specie il
31.1.2020) risultano essere proprietari del veicolo . Ed in effetti dagli atti risulta che la Resistente_1 sia stata proprietaria del veicolo dal 2.1.2020 ( data di trascrizione della vendita ) al 9.6.2020 (data di cessione ad un terzo). Ne consegue che indubitabilmente alla data del 31.1.2020 la proprietà del veicolo era in capo alla Resistente_1.
D'altro canto però lo stesso Giudicante ha affermato e ritenuto che avendo la ditta posto in essere la procedura di cui ai commi 44 e seguenti dell'art. 5 del Decreto citato tale istituto e cioè la interruzione del pagamento dell'imposta, debba prevalere sull'altro principio e ciò con effetto immediato.
Tale interpretazione presuppone che fra le due norme esista un contrasto e che nel contrasto fra le medesime debba prevalere quanto previsto dai commi 44 e segg sul comma 32 .
Su tale punto cruciale della decisione la motivazione è del tutto assente.
In realtà i principi normativi sopra esposti non sono fra loro confliggenti e non vi è alcun contrasto fra i medesimi.
Vale anticipare che ai fini del pagamento della tassa di possesso l'anno solare è ripartito in quadrimestri.
Alla scadenza di ciascun quadrimestre il contribuente dispone di un mese di tempo per provvedere al pagamento dell'imposta che è maturata alla data dell'ultimo giorno del quarto mese.
Non è possibile procedere ad ulteriori frazionamenti.
L'imposta è anticipata .
Si ribadisce il dato normativo:
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
La formazione della tassa di possesso e la sua interruzione o sospensione può essere interessata da vari ed eterogenei fenomeni tutti però riconducibili ad un fattore comune, consistente nella perdita della disponibilità del veicolo in conformità con la modifica legislativa che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa sul possesso . L'obbligo di corrispondere il tributo cessa definitivamente solo con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
Di contro la esportazione del veicolo o la perdita della disponibilità del mezzo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, integrano una sospensione del tributo.
Tutte queste situazioni sono regolate dal legislatore allo stesso modo e cioè gli effetti sospensivi di tali eventi decorrono dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Cosi contestualizzata l'intera disciplina non sembra a questo Collegio che vi sia un contestato “interno” a tale disciplina .
Poiché la Resistente_1 ha posto in essere la procedura prevista in data 2.1.2020 e quindi a periodo ( cioè a quadrimestre) già in corso il beneficio della interruzione con esenzione dal pagamento del tributo, avrà effetto solo dal periodo successivo e cioè dal'1.5.2020 sino al momento della cessione ad un terzo.
Si tratta della medesima disciplina adottata dal Legislatore per i casi analoghi sopra commentati.
Poiché il tributo deve essere corrisposto, trova applicazione il principio che individua l'obbligato nel soggetto proprietario del bene alla data di scadenza del pagamento.
La complessità della normativa impone una compensazione della spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la debenza della somma richiesta dalla Regione e di cui agli atti. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio .