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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4772/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a AR DI TA (NA), in [...] Parte_1
07/09/1972, elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA,
98 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CIRIMINNA RICCARDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO SETTIMO, 74/H, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ALOSI PIETRO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 dicembre 2025 e sottoscritto il 28 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Catellammare di Stabia, il 11 luglio 2016).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Richiesta di separazione personale dei coniugi.
I sig.ri e , vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1 del reciproco rispetto.
2. Condizioni reddituali dei coniugi. Nulla si chiede di disporsi, nessuno dei due coniugi dovrà mantenere l'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. Affidamento delle figlie minori. Per quanto concerne i figli minori Per_1
, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori,
[...] Per_2 Per_3 con domicilio prevalente presso la madre, sig.ra . Controparte_1
4. Regime di visita. In merito al regime di visita il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé figli, a) il Mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21 con obbligo di prelevarli ed accompagnarli al domicilio materno, ed un ulteriore giorno della settimana ai medesimi orari da individuarsi di comune accordo;
b) I fine settimana alternati con la moglie dalle ore 10,00 del sabato prelevandoli dal domicilio materno fino alle ore 22,00 della domenica con pernottamento del sabato I coniugi di comune accordo potranno modificare il regime di visita in relazione alle proprie esigenze lavorative e per quelle scolastiche e di vita dei figli Durante le vacanze scolastiche, i figli minori trascorreranno i seguenti periodi di permanenza con il padre: Vacanze estive:
15 giorni continuativi nel mese di luglio o agosto anche frazionabili in 7 giorni nel mese di luglio e 7 nel mese di agosto;
, da individuarsi di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno. Lo stesso diritto di avere con sé i figli per
7 giorni consecutivi a Luglio ed agosto viene attribuito alla moglie. Periodo da concordare preventivamente Vacanze natalizie e di fine anno: dal 24 al 30 dicembre, o alternativamente, dal 30 Dicembre fino al 6 Gennaio di ogni anno.
Vacanze pasquali: dal venerdì santo sino alla sera del giorno di Pasqua;
2 mentre l'anno successivo, dalla sera del giorno di Pasqua fino al martedì successivo alla giornata Pasquetta, alternandosi, salvo diverso accordo tra i coniugi.
5. In ordine al mantenimento dei figli. Il sig. verserà la somma mensile Pt_1 di €.600,00 (200.00 cadauno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da corrispondere al genitore domiciliatario a mezzo bonifico bancario, entro l'ultimo giorno di ogni mese. Le spese straordinarie verranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale. Le spese che dovranno essere rimborsate anche in assenza di preventivo accordo sono: I) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e farmaci necessari alla cura di malattie e patologie b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) certificazioni mediche;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e/o universitarie;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
Le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi sono: I) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
II). le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasporto pubblico;
g) mensa. III). le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze: d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Relativamente alle spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso
è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa
3 o comunque motivare il dissenso Resta inteso in difetto di riscontro dalla prima comunicazione la spesa si intenderà assentita dall'altro e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
***
L'assegno unico universale INPS, sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6. Assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale di proprietà della sig.ra e gli arredi , sita in via Onorato 26 Palermo, saranno CP_1 assegnati alla medesima, in ragione del domicilio prevalente dei figli minori.
* * *
Marito e moglie si danno l'uno all'altro il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità per i figli minori, fermo restando il necessario consenso di entrambi per eventuale trasferimento all'estero o in altro paese.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (atto n. 27, P. I, Anno
2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4772/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a AR DI TA (NA), in [...] Parte_1
07/09/1972, elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA,
98 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CIRIMINNA RICCARDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA RUGGERO SETTIMO, 74/H, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ALOSI PIETRO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 dicembre 2025 e sottoscritto il 28 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Catellammare di Stabia, il 11 luglio 2016).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Richiesta di separazione personale dei coniugi.
I sig.ri e , vivranno separati con l'obbligo Parte_1 Controparte_1 del reciproco rispetto.
2. Condizioni reddituali dei coniugi. Nulla si chiede di disporsi, nessuno dei due coniugi dovrà mantenere l'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. Affidamento delle figlie minori. Per quanto concerne i figli minori Per_1
, e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori,
[...] Per_2 Per_3 con domicilio prevalente presso la madre, sig.ra . Controparte_1
4. Regime di visita. In merito al regime di visita il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé figli, a) il Mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21 con obbligo di prelevarli ed accompagnarli al domicilio materno, ed un ulteriore giorno della settimana ai medesimi orari da individuarsi di comune accordo;
b) I fine settimana alternati con la moglie dalle ore 10,00 del sabato prelevandoli dal domicilio materno fino alle ore 22,00 della domenica con pernottamento del sabato I coniugi di comune accordo potranno modificare il regime di visita in relazione alle proprie esigenze lavorative e per quelle scolastiche e di vita dei figli Durante le vacanze scolastiche, i figli minori trascorreranno i seguenti periodi di permanenza con il padre: Vacanze estive:
15 giorni continuativi nel mese di luglio o agosto anche frazionabili in 7 giorni nel mese di luglio e 7 nel mese di agosto;
, da individuarsi di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno. Lo stesso diritto di avere con sé i figli per
7 giorni consecutivi a Luglio ed agosto viene attribuito alla moglie. Periodo da concordare preventivamente Vacanze natalizie e di fine anno: dal 24 al 30 dicembre, o alternativamente, dal 30 Dicembre fino al 6 Gennaio di ogni anno.
Vacanze pasquali: dal venerdì santo sino alla sera del giorno di Pasqua;
2 mentre l'anno successivo, dalla sera del giorno di Pasqua fino al martedì successivo alla giornata Pasquetta, alternandosi, salvo diverso accordo tra i coniugi.
5. In ordine al mantenimento dei figli. Il sig. verserà la somma mensile Pt_1 di €.600,00 (200.00 cadauno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da corrispondere al genitore domiciliatario a mezzo bonifico bancario, entro l'ultimo giorno di ogni mese. Le spese straordinarie verranno ripartite tra i coniugi al 50% secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale. Le spese che dovranno essere rimborsate anche in assenza di preventivo accordo sono: I) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante e farmaci necessari alla cura di malattie e patologie b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket sanitari;
d) certificazioni mediche;
II) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e/o universitarie;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno
Le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi sono: I) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
II). le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) trasporto pubblico;
g) mensa. III). le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze: d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Relativamente alle spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso
è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa
3 o comunque motivare il dissenso Resta inteso in difetto di riscontro dalla prima comunicazione la spesa si intenderà assentita dall'altro e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).
***
L'assegno unico universale INPS, sarà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
6. Assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale di proprietà della sig.ra e gli arredi , sita in via Onorato 26 Palermo, saranno CP_1 assegnati alla medesima, in ragione del domicilio prevalente dei figli minori.
* * *
Marito e moglie si danno l'uno all'altro il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità per i figli minori, fermo restando il necessario consenso di entrambi per eventuale trasferimento all'estero o in altro paese.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (atto n. 27, P. I, Anno
2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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