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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11217 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 2140/2019 R.G. il 14.1.2019 e vertente tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mirabile, giusta procura Controparte_1
in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pizzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: l'attore concludeva come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.1.2019, la sig.ra , in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della chiedeva condannarsi la Controparte_1 [...]
alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite CP_2
(pari ad € 83.924,48) a seguito della risoluzione dei contratti preliminari del 5.10.2007 e del
21.11.2007, previa compensazione con gli importi dovuti in favore della predetta in forza della sentenza n. 17576/2015 emessa dal Tribunale di Roma in data 2.9.2015; si costituiva in giudizio l , in persona del liquidatore pro tempore, che, nel Controparte_2
contestare la domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, eccepiva, in via subordinata all'eventuale accoglimento delle pretese attore, la compensazione tra quanto dovuto in favore di controparte e la somma di € 62.986,10 a titolo di rimborso egli oneri di gestione per il periodo
2012 – 2016.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti per i titoli dedotti nel presente giudizio;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 12.3.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito del deposito di comparsa conclusionale di parte attrice,
è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva che parte convenuta ha omesso di precisare le conclusioni all'udienza a ciò deputata e, sebbene ciò non implichi un'automatica rinuncia alla domanda ed alle eccezioni svolte in corso di causa, sicuramente integra una presunzione semplice circa l'abbandono delle domande ed eccezioni proposte, presunzione che risulta avvalorata dal successivo comportamento processuale della parte, che ha pure omesso di depositare gli scritti conclusionali entro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva che la domanda proposta da parte attrice trova il proprio fondamento nella vicenda risolutiva dei due contratti preliminari del 5.10.2007 e del 21.11.2007, come dichiarata con sentenza n. 17576/2015 emessa dal Tribunale di Roma in data 2.9.2015, e, sul presupposto dell'avvenuta corresponsione, in favore della convenuta, di somme non dovute (al netto di quelle oggetto di condanna in favore della stessa, in forza della menzionata sentenza), ha ad oggetto la condanna della alla restituzione di quanto indebitamente percepito, originariamente CP_3
quantificato in € 83.924,48 e successivamente, ossia in comparsa conclusionale, ribassato al minor importo di € 56.583,26. A fronte della caoticità delle allegazioni difensive di entrambe le parti e di calcoli incomprensibili e fumosi, gli accertamenti peritali svolti in corso di giudizio hanno consentito di appurare che
“…alla data di disdetta di preliminari del 21.12.2010 ed al netto delle quote di caparra
compensate con le penali come da sentenza n. 17576/2015, parte attrice risulta titolare del
seguente credito…€ 94.737,73…” (riveniente dalla sommatoria degli acconti pagati fino al
12.5.2010 e dalle caparre corrisposte sia per il locale che per il posto auto, detratte le caparre oggetto di condanna in forza della menzionata sentenza), cui dev'essere aggiunta la somma di
€ 6.886,02 a titolo di interessi legali a far data dal 17.7.2018 e quantificati fino al 31.12.2023,
per un totale di € 101.623,75; gli importi di spettanza della convenuta, ed oggetto della condanna di cui alla sentenza n. 17576/2015, sono stati quantificati nel complessivo importo di
€ 41.922,15 (già comprensivi di interessi e rivalutazione); e pertanto, detratto dall'importo spettante a parte attrice di € 101.623,75 la somma di € 41.922,15, residua, a credito della il complessivo ammontare di € 59.701,60, al cui pagamento dev'essere CP_1
pronunciata condanna della società convenuta, oltre agli interessi legali a far data dal 1.1.2024
e fino all'effettivo soddisfo.
Non possono trovare accoglimento le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti, ed in particolare non risulta comprovata la circostanza della non debenza della somma di € 3.767,68
(calcolata dal CTU a titolo di interessi su quanto di spettanza della convenuta) in ragione del tempestivo pagamento di maggiori importi da parte dell'attrice; nemmeno risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta in riferimento al pagamento degli oneri di gestione per il periodo 2012/2016, dal momento che detta domanda risulta assorbita dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 17675/2015 che espressamente rigettava tutte le ulteriori domande attoree, tra cui è ricompresa anche quella di “…ristoro di tutti
gli oneri conseguenti all'uso ed alla successiva indebita occupazione del locale…”; per le medesime motivazioni non risulta dovuta alcuna indennità da indebita occupazione del locale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, trattandosi di voce coperta dal giudicato formatosi sul punto.
Deve, pertanto, in parziale accoglimento della domanda e previa compensazione tra l'importo di spettanza di parte attrice, pari ad € 101.623,75, e la somma di € 41.922,15 a credito della convenuta, essere pronunciata condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di €
59.701,60 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali a far data dal 1.1.2024
e fino all'effettivo soddisfo.
Il non integrale accoglimento della domanda giustifica la compensazione, in ragione di un terzo,
delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 Pt_1
, con atto di citazione notificato in data 7.1.2019 nei confronti della
[...] Controparte_2
liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda e previa compensazione giudiziale tra l'importo di spettanza di parte attrice, pari ad € 101.623,75, e la somma di € 41.922,15 a credito della convenuta, condanna la in persona Controparte_2
del liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di €
59.701,60 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali a far data dal
1.1.2024 e fino all'effettivo soddisfo;
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- condanna la in persona del liquidatore pro Controparte_2
tempore, al pagamento di due terzi delle spese di giudizio, che liquida (quanto ai due terzi) nell'importo di € 4.6700,000 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
---
- compensa tra le parti le restanti spese;
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- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.---
Roma, 18.7.2025 Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi