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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2745/2024 R.G.A.C.,
introdotto da
( nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 12/05/1983, rappresentata e difesa dall'avv. TADDEO
PIERPAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
ricorrente nei confronti di
( nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BR) il 17/03/1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. DE STRADIS PIERO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di
[...] pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 20 dicembre 2004, in Oria (Br) e Controparte_1 trascritto presso il medesimo Comune alla Parte I, n. 15,
Anno 2004 con parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale con aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie ad € 500,00 ciascuna.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-di aver sposato il resistente il 20 dicembre 2004 ad Oria
(Br);
-che dal matrimonio erano nate le figlie nata Persona_1 il 21 maggio 2005 a AV FO (Br) e Persona_2 nata il [...] a [...];
-che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si era logorata ed era venuta meno l' affectio coniugalis, per cui avevano proposto congiuntamente ricorso per separazione personale dinanzi il Tribunale Civile di Brindisi R.G. n.
900/2021;
-che in data 28 giugno 2021 il Tribunale aveva omologato la separazione con decreto n.14376/2021;
-che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi da quando i coniugi erano comparsi dinanzi il
Presidente del Tribunale di Brindisi e da allora non si era ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
-che la ricorrente, unitamente alle figlie si era trasferita ad da settembre 2022; CP_2
-che era necessario provvedere ad incrementare l'assegno per il mantenimento dovuto alle figlie, tenuto conto sia dell'accrescimento delle esigenze delle stesse, connesse
2 alla loro età che del miglioramento delle condizioni reddituali del resistente.
Nel costituirsi in giudizio il resistente si è associato alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile, chiedendo, in modifica delle condizioni di separazione,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre con parziale modifica del diritto di vista paterno e l'eliminazione dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie stante la convivenza della maggiore con lo stesso.
All'udienza del 25 giugno 2025 sentita la sola parte ricorrente, stante l'assenza ingiustificata di parte resistente, le parti si sono riportate alle rispettive richieste, e parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di aumento dell'assegno per le figlie.
Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Giudice delegato all'istruttoria ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale ex art. 473 bis.22 in ordine all'affidamento della sola figlia (avendo l'altra Per_2 figlia raggiunto la maggiore età), ammontare dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie e assegnazione dell'assegno unico per intero alla ricorrente, ha revocato l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente -tenuto conto che la stessa si era allontanata dalla detta abitazione dopo la separazione- e ha rimesso la causa in decisione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo necessario, in relazione alle altre domande, disporre l'audizione delle figlie delle parti.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione solo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M., ha apposto il visto in data 25 settembre 2025.
3 La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Brindisi nel procedimento di separazione terminato con omologa n.
14376/2021 del 26 giugno 2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Va pertanto dichiarato lo sciolgimento del matrimonio contratto in data 20 dicembre 2004 in Oria (Br) fra e (iscritto al n. 15 Parte_1 Controparte_1 parte I, Serie nessnuna del registro degli atti di matrimonio del Comune di Oria dell'anno 2004).
Devono essere disposte le formalità di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att. c.p.c..
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, necessitando le ulteriori domande formulate un'ulteriore attività istruttoria.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, in data 20 dicembre 2004, a Oria (Br) (Registro atti di matrimonio del
Comune di Oria, Anno 2004 Numero 15 Parte I Serie Nessuna) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il 17 marzo Controparte_1
1969;
4 -dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies comma 2 disp.
Att. c.p.c..
-rimette parti e causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 29 settembre
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.ENNIO RICCI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2745/2024 R.G.A.C.,
introdotto da
( nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 12/05/1983, rappresentata e difesa dall'avv. TADDEO
PIERPAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
ricorrente nei confronti di
( nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BR) il 17/03/1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. DE STRADIS PIERO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di
[...] pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in data 20 dicembre 2004, in Oria (Br) e Controparte_1 trascritto presso il medesimo Comune alla Parte I, n. 15,
Anno 2004 con parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale con aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie ad € 500,00 ciascuna.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-di aver sposato il resistente il 20 dicembre 2004 ad Oria
(Br);
-che dal matrimonio erano nate le figlie nata Persona_1 il 21 maggio 2005 a AV FO (Br) e Persona_2 nata il [...] a [...];
-che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si era logorata ed era venuta meno l' affectio coniugalis, per cui avevano proposto congiuntamente ricorso per separazione personale dinanzi il Tribunale Civile di Brindisi R.G. n.
900/2021;
-che in data 28 giugno 2021 il Tribunale aveva omologato la separazione con decreto n.14376/2021;
-che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi da quando i coniugi erano comparsi dinanzi il
Presidente del Tribunale di Brindisi e da allora non si era ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
-che la ricorrente, unitamente alle figlie si era trasferita ad da settembre 2022; CP_2
-che era necessario provvedere ad incrementare l'assegno per il mantenimento dovuto alle figlie, tenuto conto sia dell'accrescimento delle esigenze delle stesse, connesse
2 alla loro età che del miglioramento delle condizioni reddituali del resistente.
Nel costituirsi in giudizio il resistente si è associato alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile, chiedendo, in modifica delle condizioni di separazione,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre con parziale modifica del diritto di vista paterno e l'eliminazione dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie stante la convivenza della maggiore con lo stesso.
All'udienza del 25 giugno 2025 sentita la sola parte ricorrente, stante l'assenza ingiustificata di parte resistente, le parti si sono riportate alle rispettive richieste, e parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di aumento dell'assegno per le figlie.
Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Giudice delegato all'istruttoria ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale ex art. 473 bis.22 in ordine all'affidamento della sola figlia (avendo l'altra Per_2 figlia raggiunto la maggiore età), ammontare dell'assegno di mantenimento per entrambe le figlie e assegnazione dell'assegno unico per intero alla ricorrente, ha revocato l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente -tenuto conto che la stessa si era allontanata dalla detta abitazione dopo la separazione- e ha rimesso la causa in decisione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo necessario, in relazione alle altre domande, disporre l'audizione delle figlie delle parti.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione solo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M., ha apposto il visto in data 25 settembre 2025.
3 La domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Brindisi nel procedimento di separazione terminato con omologa n.
14376/2021 del 26 giugno 2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Va pertanto dichiarato lo sciolgimento del matrimonio contratto in data 20 dicembre 2004 in Oria (Br) fra e (iscritto al n. 15 Parte_1 Controparte_1 parte I, Serie nessnuna del registro degli atti di matrimonio del Comune di Oria dell'anno 2004).
Devono essere disposte le formalità di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att. c.p.c..
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, necessitando le ulteriori domande formulate un'ulteriore attività istruttoria.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, in data 20 dicembre 2004, a Oria (Br) (Registro atti di matrimonio del
Comune di Oria, Anno 2004 Numero 15 Parte I Serie Nessuna) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il 17 marzo Controparte_1
1969;
4 -dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies comma 2 disp.
Att. c.p.c..
-rimette parti e causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 29 settembre
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.ENNIO RICCI
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