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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM AR TU, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2923/2024 R.G., promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Bianchini;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 19.07.2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso “pignoramento ex art. 72-bis DPR CP_1
n. 602/1973 05784202400001040000, 0572024000010599 del 23/03/2024 e atti propedeutici”. Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocando l'estensione del contraddittorio CP_1 processuale all' o, in subordine la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_2 ai sensi dell'art. 106 c.p.c..
Il Tribunale, rilevata -tra l'altro- l'esistenza di irregolarità della procura conferita al difensore di parte ricorrente, ordinava a quest'ultimo -avv. Francesca Bianchini- di comparire personalmente in udienza anche al fine di procedere alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
L'avv. Bianchini, però, nonostante i due differimenti udienza concessi allo scopo, non ottemperava all'ordine impartito dal Tribunale, omettendo (senza giustificato motivo) di comparire personalmente in giudizio persino all'odierna udienza, calendarizzata -quanto a data ed ora di celebrazione- proprio su sua esplicita richiesta.
Compariva invece all'odierna udienza l'avv. Annalisa Giacchino, la quale, al dichiarato fine di regolarizzare il mandato ad litem, depositava come atto principale cartaceo e non come atto allegato una nuova procura del seguente tenore: “il cliente delega l'avv. Francesca Bianchini, Foro di Roma, con studio in Via Appia Nuova KM 17.600, RM, e i professionisti dello stesso studio, a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato, fase e grado del presente giudizio, nonché per ogni altra causa futura, comprese eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Oggetto dell'incarico il mandato è conferito specificamente
contro
: CP_ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Inail, Enti Creditori e Società di Recupero Crediti. Controparte_2
Ruoli, cartelle esattoriali, avvisi di addebito, dinieghi di sgravio, estratti di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atto dell' e di altri enti creditori, Controparte_2 nonché provvedimenti monitori (…)”
Il documento veniva esibito in unico formato cartaceo originale e depositato contestualmente nei fascicoli n. RG 2491/24, RG 2856/2024 e RG 2923/2024.
Ebbene, ritiene il Tribunale -facendo proprie le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Milano nella sentenza n. 480 del 17.06.2025 e dalla Corte d'Appello di Roma n. 36 dell'8.01.2025 proprio con riguardo al medesimo documento prodotto dal medesimo difensore in quei giudizi- che anche tale seconda procura (peraltro in questo caso neanche sottoscritta dall'avv. Bianchini e riferita a “professionisti dello stesso studio” neppure individuati nominalmente) sconti i medesimi vizi che affliggevano la prima, ossia quella depositata in allegato al ricorso.
Anche in questo atto, infatti, il tenore dell'oggetto dell'incarico è talmente ampio e generalizzato (e anche in parte inconferente con l'oggetto della presente causa) da far escludere che la procura sia stata rilasciata per l'odierno singolo giudizio ma abbia i caratteri della procura generale alle liti. Del resto, la circostanza che l'atto depositato all'odierna udienza (così come la procura allegata al ricorso) sia unico per i procedimenti iscritti ai nn. RG 2491/24, RG 2856/2024 e RG 2923/2024, non lascia residuare alcun dubbio sulla qualificazione della procura in termini generali e non speciali.
A mente del disposto dell'art. 83 c.p.c., però, non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, la seconda procura è stata depositata come atto a sé stante e non come allegato ad uno degli atti previsti dalla norma testè richiamata, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 oltre accessori come per legge in favore dell' CP_1
Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice
UM AR TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM AR TU, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2923/2024 R.G., promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Bianchini;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 19.07.2024, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso “pignoramento ex art. 72-bis DPR CP_1
n. 602/1973 05784202400001040000, 0572024000010599 del 23/03/2024 e atti propedeutici”. Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocando l'estensione del contraddittorio CP_1 processuale all' o, in subordine la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_2 ai sensi dell'art. 106 c.p.c..
Il Tribunale, rilevata -tra l'altro- l'esistenza di irregolarità della procura conferita al difensore di parte ricorrente, ordinava a quest'ultimo -avv. Francesca Bianchini- di comparire personalmente in udienza anche al fine di procedere alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
L'avv. Bianchini, però, nonostante i due differimenti udienza concessi allo scopo, non ottemperava all'ordine impartito dal Tribunale, omettendo (senza giustificato motivo) di comparire personalmente in giudizio persino all'odierna udienza, calendarizzata -quanto a data ed ora di celebrazione- proprio su sua esplicita richiesta.
Compariva invece all'odierna udienza l'avv. Annalisa Giacchino, la quale, al dichiarato fine di regolarizzare il mandato ad litem, depositava come atto principale cartaceo e non come atto allegato una nuova procura del seguente tenore: “il cliente delega l'avv. Francesca Bianchini, Foro di Roma, con studio in Via Appia Nuova KM 17.600, RM, e i professionisti dello stesso studio, a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato, fase e grado del presente giudizio, nonché per ogni altra causa futura, comprese eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Oggetto dell'incarico il mandato è conferito specificamente
contro
: CP_ Agenzia delle Entrate-Riscossione, Inail, Enti Creditori e Società di Recupero Crediti. Controparte_2
Ruoli, cartelle esattoriali, avvisi di addebito, dinieghi di sgravio, estratti di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atto dell' e di altri enti creditori, Controparte_2 nonché provvedimenti monitori (…)”
Il documento veniva esibito in unico formato cartaceo originale e depositato contestualmente nei fascicoli n. RG 2491/24, RG 2856/2024 e RG 2923/2024.
Ebbene, ritiene il Tribunale -facendo proprie le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Milano nella sentenza n. 480 del 17.06.2025 e dalla Corte d'Appello di Roma n. 36 dell'8.01.2025 proprio con riguardo al medesimo documento prodotto dal medesimo difensore in quei giudizi- che anche tale seconda procura (peraltro in questo caso neanche sottoscritta dall'avv. Bianchini e riferita a “professionisti dello stesso studio” neppure individuati nominalmente) sconti i medesimi vizi che affliggevano la prima, ossia quella depositata in allegato al ricorso.
Anche in questo atto, infatti, il tenore dell'oggetto dell'incarico è talmente ampio e generalizzato (e anche in parte inconferente con l'oggetto della presente causa) da far escludere che la procura sia stata rilasciata per l'odierno singolo giudizio ma abbia i caratteri della procura generale alle liti. Del resto, la circostanza che l'atto depositato all'odierna udienza (così come la procura allegata al ricorso) sia unico per i procedimenti iscritti ai nn. RG 2491/24, RG 2856/2024 e RG 2923/2024, non lascia residuare alcun dubbio sulla qualificazione della procura in termini generali e non speciali.
A mente del disposto dell'art. 83 c.p.c., però, non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, la seconda procura è stata depositata come atto a sé stante e non come allegato ad uno degli atti previsti dalla norma testè richiamata, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 900,00 oltre accessori come per legge in favore dell' CP_1
Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice
UM AR TU