Versione
2 maggio 2001
2 maggio 2001
Art. 1. (Trasferimento all'AGEA di fondi
per il settore lattiero-caseario)
Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
per il settore lattiero-caseario)
Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-310/15, Sentenza della Corte, Vincent Deroo-Blanquart contro Sony Europe Limited, 07/09/2016Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 7 settembre 2016 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali — Direttiva 2005/29/CE — Articoli 5 e 7 — Offerta congiunta — Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati — Informazione rilevante relativa al prezzo — Omissione ingannevole — Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici» Nella causa C-310/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 17 giugno 2015, pervenuta in …Leggi di più...
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- pratiche commerciali sleali·
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- omissione ingannevole·
- art. 7 direttiva 2005/29/CE·
- informazione rilevante·
- art. 5 direttiva 2005/29/CE·
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- offerta congiunta·
- tutela dei consumatori