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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3138 dell'anno 2024
TRA
Pt_1
assistito e difeso dagli avv. Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Anna Paola Ciarelli
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Antonio De Paolis e Paolo Ermini
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 8 gennaio 2024, esponeva: Controparte_1
che era dipendente dell' dal 2012, con inquadramento, da ultimo, nell'ambito dell'Area A posizione Pt_1
economica A3 (ai sensi della scala classificatoria del comparto enti pubblici non economici, art.13 CCNL 1998-
2001, e art. 6 CCNL integrativo 1998-2001 e CCNL 2006-2009);
che l' aveva proceduto ad una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che, di fatto, aveva Pt_1
comportato: il “venir meno delle diverse figure professionali responsabili delle singole fasi del ciclo di attività
relativa al controllo delle denunce aziendali e nella creazione di un'unica figura capace di gestire tutte le fasi,
nella ripartizione, tra più nuclei (cosiddette isole) composti dalle suddette professionalità tra loro pienamente
fungibili, per la gestione di tutte le attività finalizzate al controllo del comportamento aziendale …tutte le fasi
di lavoro relative all'acquisizione dei modd. dm10 alla gestione dei ricicli, dei rettificativi e degli insoluti, alla
gestione degli archivi contributivi delle aziende, ai controlli di confronto tra i modelli Dm 10 e i modd. 03/M,
nonché ai correlativi rapporti con le aziende …” (cfr. circolare n.32 del 10.2.89);
che nell'ambito dei vari settori e/o Processi avevano operato, ed operano, braccio a braccio nell'espletamento delle medesime funzioni, con assoluta indipendenza ed autonomia i dipendenti inquadrati nelle categorie A, B e C gestendo indifferentemente tutte le linee e/o fasi e/ adempimenti del relativo processo produttivo o nel loro ciclo completo (categoria C/1) o svolgendo singole fasi e/o fasce;
che nell'allegato A il CCNL 2006/2009, pur unificando i profili all'interno delle singole aree, non aveva modificato la distinzione tra i livelli A-B-C- CCNL 1998-2001;
che, ai sensi del CCNL enti pubblici non economici 2006/2009 Allegato A e del CCNL integrativo rientra nell'ambito dell'Area A quel lavoratore che “ … fornisce un supporto strumentale ai processi produttivi, anche mediante l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature tecnologiche di uso comune;
A/3 ha conoscenze di base relative alla natura e al ruolo dell'Ente nonché al funzionamento dello stesso;
è in grado di fornire contributi strumentali alle linee di produzione in collaborazione con i colleghi ai quali offre supporto operativo mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso comune”; che a decorrere dall'1.1.2014 e almeno a tutto il 30.9.2017 era stato preposto alla Sede Agenzia di Ostia Pt_1
e assegnato al Processo-Settore Invalidità Civile;
che, alternandosi indifferentemente ad altri operatori inquadrati nelle categorie A, B e C, aveva sempre svolto le seguenti mansioni in assoluta autonomia operativa, decisionale ed esecutiva:
gestione, acquisizione e istruttoria delle domande di invalidità civile, agenda appuntamenti, attività di sportello fornendo consulenza in ordine a tutti i prodotti relativi al processo di appartenenza, liquidazione pratiche di invalidità civile (minori, invalidità civili parziali e totali, accompagno), ricostituzione delle invalidità
civili, valutazione della sussistenza del diritto anche in via telematica del diritto all'erogazione della prestazione, gestione del contenzioso con liquidazione, turnazione allo sportello per la ricezione del pubblico con compiti di consulenza e informativa su tutti i prodotti del relativo Processo o Settore di appartenenza;
che rispondeva del proprio operato direttamente nei confronti del Capo Processo (C/4 e C/5), unico responsabile del provvedimento finale con rilevanza esterna, ed era direttamente responsabile dei risultati,
posto che a lui facevano riferimento tanto gli utenti che i superiori per i problemi connessi alle funzioni svolte;
che il personale dipendente preposto alle sue medesime funzioni era inquadrato almeno nell'ambito Area
C/1;
che tali mansioni superiori gli erano state assegnate mediante ordini di servizio scritti.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< -a) previo accertamento dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo dedotto in narrativa,
dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il corrispondente trattamento economico e normativo,
ovvero, quello comunque rivendicato C/1 o comunque superiore (B/1) a quello di fatto riconosciuto (A/3) e ritenuto giusto ed equo;
-b) condannare l convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente per i titoli indicati in CP_2
premessa della somma di €.18.499,32 corrispondente alla differenza retributiva tra il livello di inquadramento
A/3 con il livello C/1 come da conteggio che si allega e si notifica unitamente al presente atto comunque superiore (B/1) a quella di fatto riconosciuta e ritenuta giusta ed equa oltre svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla spettanza al saldo>>.
L' resisteva. Pt_1
3. Con sentenza n. 10693/2024 del 10 ottobre 2024 il Tribunale adito così statuiva:
<<-a) accerta lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori proprie del livello B1 nel periodo di cui in motivazione e dichiara il diritto della medesima parte a percepire il corrispondente trattamento economico e normativo;
-b) per l'effetto condanna l' convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente della somma di CP_2
€.2.699,12 e con detrazione delle somme maturate nel periodo prescritto, come in motivazione, oltre rivalutazione monetaria o interessi come per legge dalla spettanza al saldo>>.
4. Affermava il primo giudice:
che non era accoglibile la domanda principale di riconoscimento dell'inquadramento nella superiore Area C;
che era fondata la domanda subordinata;
che, invero, <
amministrativo con acquisizione o verifica di dati, inserimento degli stessi mediante l'utilizzo di procedure informatiche, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate e col possesso delle conoscenze ivi precisate e già sopra richiamate>>;
che <
convenuta, lo stesso risulta avere svolto le proprie mansioni con adeguata autonomia operativa, decisionale ed esecutiva, eseguendo tutte le fasi del processo-settore, ed espletando nel loro ciclo completo le funzioni attinenti: alla gestione, all'acquisizione e all'istruttoria delle domande di invalidità civile, agenda appuntamenti, attività di sportello, fornitura di consulenza in ordine a tutti i prodotti relativi al Processo di appartenenza, liquidazione pratiche di invalidità civile (minori, invalidità civili parziali e totali, accompagno)
e ricostituzione delle invalidità civili, valutazione della sussistenza del diritto anche in via telematica all'erogazione della prestazione, gestione del contenzioso con liquidazione, turnazione allo sportello per la ricezione del pubblico con compiti di consulenza e informativa su tutti i prodotti del relativo Processo o
Settore di appartenenza>>;
che <
quale è stata inserita con conoscenza della normativa in vigore e delle circolari in materia>>; Pt_1
che <
con l'inquadramento posseduto e devono ritenersi sussumibili nella riportata declaratoria dell'area B 1,
essendone ravvisabili i tratti caratterizzanti, come sopra indicati>>;
che, <>, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica posseduta dava diritto solo <
di trattamento economico>>;
che l'importo dovuto allo ammontava a €.2.699,12, da cui andava detratto la somma CP_1
corrispondente al lasso temporale prescritto, ossia al periodo 1° gennaio al 18 febbraio 2014.
5. Con ricorso del 13 novembre 2024 l' interponeva appello. Pt_1
Lo resisteva. CP_1
6. Così l' censura l'impugnata sentenza: Pt_1
<
“carenza assertiva non sanabile in via probatoria” non è stato in alcun modo dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni non compatibili con la declaratoria relativa all'area di appartenenza>>;
<
allegazioni di parte ricorrente si risolvono all'evidenza in una generica elencazione di mansioni, senza che vi sia un'effettiva capacità dimostrativa del fatto costitutivo della domanda>>;
<
poste in essere nell'esercizio delle dedotte mansioni superiori, senza fare riferimento alla declaratoria contrattuale e senza effettuare quella doverosa comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella per la quale le differenze retributive vengono chieste a fronte delle mansioni espletate>>;
ha ribadito anche in sede di redazione delle note conclusive ed ha evidenziato, a titolo CP_2
esemplificativo, che, tra le attività genericamente indicate in ricorso, l'odierno appellato indica anche di aver svolto attività di sportello>>;
il ricorrente <
concreto a suo dire si occupasse>>;
<
rivolgersi anche mediante distribuzione dei cd ticket e lo sportello cd veloce o dei servizi immediati consiste nella stampa di documenti già elaborati e nel fornire informazioni elementari o fissare appuntamenti con i funzionari competenti>>;
<>;
<
la indicata generica attività di “gestione del contenzioso con liquidazione>>;
< non abbia contestato le “allegazioni del ricorrente CP_2
sulla tipologia di attività svolta”>>;
< in primo grado ha recisamente confutato le circostanze rappresentate in ricorso da controparte. CP_2
tant'è che ha articolato nella memoria difensiva in primo grado propri capitoli di prova testimoniale volta ad accertare in concreto i compiti svolti dall'appellato>>;
< è stato assegnato al Processo pensionato assicurato CP_1
(occupandosi in particolare delle invalidità civili), nell'ambito del quale, a supporto dell'attività del nucleo, ha provveduto all'inserimento dei dati sulla base delle istruzioni di volta in volta fornite, ma tale attività
costituisce la fase preparatoria di elaborazioni complesse che vengono affidate ad altre figure professionali. In sostanza, il ruolo svolto dal sig. è riconducibile, tra le figure di riferimento della declaratoria CP_1
contrattuale, a quella dell'operatore qualificato inquadrato, appunto, nella posizione A3>>;
<
supporto dell'attività del nucleo, ha provveduto all'inserimento dei dati sulla base delle istruzioni di volta in volta fornite, è anche vero che tale attività si basava nel mero inserimento di dati all'interno di procedure informatiche automatizzate ed estremamente guidate che non comportano alcun esercizio di autonomia valutativa e di discrezionalità amministrativa. Infatti, la decisione circa la concessione delle prestazioni era di esclusiva spettanza dell'ufficio, essendo legata alla sussistenza e tipologia della situazione del richiedente,
così come la definizione della data di decorrenza iniziale e finale del godimento delle prestazioni;
mentre il quantum delle stesse era predeterminato in misura fissa in base alla tipologia di prestazione riconosciuta>>;
<
di appartenenza.
I compiti del ricorrente in primo grado si limitavano, quindi, ad una attività di mera raccolta materiale di tutta la documentazione inviata in via telematica dai richiedenti, mentre la decisione circa l'accoglimento o la reiezione dell'istanza era di competenza esclusiva del responsabile dell'unità di processo, il quale soltanto poteva sottoscrivere il relativo provvedimento, assumendosene la piena responsabilità>>.
7. L'appello è fondato.
È opportuno riportare le declaratorie contrattuali che qui rilevano.
AREA A
Appartengono all'area A i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili.
Conoscenze: conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative interne fondamentali;
conoscenze relative a tecniche ordinarie.
Capacità
capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie;
capacità di eseguire con correttezza i compiti affidati;
capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento;
capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico
Esemplificazioni:
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro;
lavoratore che assicura il presidio di tecniche ordinarie;
lavoratore addetto ad archivi, anche informatici;
lavoratore addetto alla guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose
AREA B
Appartengono all'Area B i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è
chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Conoscenze: conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, sull'ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l'attività
dell'ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività;
conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico;
conoscenze professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza e, ove previsto, all'informatica applicata;
conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo.
Capacità
capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, sia in ruoli di front-office che di back-office,
attraverso l'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;
capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un apporto qualitativamente differenziato, orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;
capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili;
capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l'utenza;
Esemplificazioni:
lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all'area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l'utenza, nell'ambito delle proprie competenze;
lavoratore che, anche in collaborazione con altri addetti, svolge attività istruttoria nel campo amministrativo,
tecnico e contabile, nel rispetto di procedure e di norme interne o esterne. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello al livello B1 sostenendo che il medesimo, in sostanza, CP_1
svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, non avendo l' contestato Pt_1
specificamente le allegazioni del ricorrente.
8. Orbene, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto affermato dal
Tribunale, l' aveva contrastato l'avversa pretesa deducendo (con riferimento alla domanda subordinata Pt_1
dello di riconoscimento di inquadramento delle mansioni espletate in Area B) che: CP_1
<
ricorrente, oltre a non afferire alle intere fasi dell'Unità di Processo, come richiesto al personale dell'Area C,
non afferiscono neanche a fasi o fasce del processo produttivo (Area B), bensì a sole funzioni di carattere operativo e di supporto, e dunque riconducibili all'Area A>>;
<
prevalentemente esecutive, che sono addetti ad archivi, anche informatici e che assicurano il presidio di tecniche ordinarie. Si tratta proprio delle mansioni svolte dallo che, come risulta dalla stessa CP_1
descrizione contenuta in ricorso, si sostanziano in attività di supporto>>;
<
avendo il ricorrente provato di possedere le conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno,
sull'ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l'attività dell'ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività, né le conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico o quelle professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza>>.
9. Dunque, l' non aveva contestato l'ambito in cui opera(va) lo e il settore di competenza, ma Pt_1 CP_1
aveva ben precisato, tuttavia, che le attività concretamente svolte nell'organizzazione del servizio erano di carattere meramente operativo e di semplice supporto.
A fronte di tale allegazione il ricorrente avrebbe dovuto provare che, invece, egli svolgeva fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, che era chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative e che rispondeva dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
In sostanza, ciò che non è stato accertato nel corso del processo (nonostante le specifiche obiezioni sollevate dall' è il contenuto concreto dell'opera svolta dal ricorrente nella dedotta attività di gestione, di Pt_1
acquisizione e istruttoria delle domande di invalidità, di consulenza in ordine a tutti i prodotti relativi al processo di appartenenza.
Lo ha anche allegato di aver provveduto alla liquidazione delle pratiche di invalidità civile e alla CP_1
ricostituzione delle invalidità civili, ma non è provato che consistesse in un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella di semplice supporto.
Lo stesso dicasi per la supposta attività di erogazione della prestazione, gestione del contenzioso consulenza e informativa.
Né è emerso che lo sia in possesso di (e/o, comunque ha, in concreto, agito dimostrando si avere) CP_1
quelle capacità descritte dalla declaratoria dell'area B (presidiare fasi e/o fasce di attività del processo,
'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;
apporto qualitativamente differenziato,
orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;
capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili;
capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l'utenza).
In definitiva, a seguito dei rilievi dell' il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'attività che egli aveva Pt_1
dichiarato, in ricorso, di aver espletato non si risolvesse in mansioni di tipo operativo e di supporto nel settore di competenza ma che comportava, di fatto, compiti di vera e propria istruttoria, con valutazione nel merito dei casi concreti e con responsabilità dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
A tale difetto di prova consegue l'infondatezza anche della domanda subordinata avanzata dallo CP_1
Il ricorso proposto in data 8 gennaio 2024 va, pertanto, integralmente rigettato. L'originaria dubbiezza della lite, attestata dal diverso esito dei due gradi del giudizio, rappresenta grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data13 novembre 2024, dall' nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 10 ottobre 2024 e, per l'effetto, Controparte_1
in riforma di detta sentenza, rigetta integralmente la domanda avanzata dallo con ricorso dell'8 CP_1
gennaio 2024.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3138 dell'anno 2024
TRA
Pt_1
assistito e difeso dagli avv. Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Anna Paola Ciarelli
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Antonio De Paolis e Paolo Ermini
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 8 gennaio 2024, esponeva: Controparte_1
che era dipendente dell' dal 2012, con inquadramento, da ultimo, nell'ambito dell'Area A posizione Pt_1
economica A3 (ai sensi della scala classificatoria del comparto enti pubblici non economici, art.13 CCNL 1998-
2001, e art. 6 CCNL integrativo 1998-2001 e CCNL 2006-2009);
che l' aveva proceduto ad una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che, di fatto, aveva Pt_1
comportato: il “venir meno delle diverse figure professionali responsabili delle singole fasi del ciclo di attività
relativa al controllo delle denunce aziendali e nella creazione di un'unica figura capace di gestire tutte le fasi,
nella ripartizione, tra più nuclei (cosiddette isole) composti dalle suddette professionalità tra loro pienamente
fungibili, per la gestione di tutte le attività finalizzate al controllo del comportamento aziendale …tutte le fasi
di lavoro relative all'acquisizione dei modd. dm10 alla gestione dei ricicli, dei rettificativi e degli insoluti, alla
gestione degli archivi contributivi delle aziende, ai controlli di confronto tra i modelli Dm 10 e i modd. 03/M,
nonché ai correlativi rapporti con le aziende …” (cfr. circolare n.32 del 10.2.89);
che nell'ambito dei vari settori e/o Processi avevano operato, ed operano, braccio a braccio nell'espletamento delle medesime funzioni, con assoluta indipendenza ed autonomia i dipendenti inquadrati nelle categorie A, B e C gestendo indifferentemente tutte le linee e/o fasi e/ adempimenti del relativo processo produttivo o nel loro ciclo completo (categoria C/1) o svolgendo singole fasi e/o fasce;
che nell'allegato A il CCNL 2006/2009, pur unificando i profili all'interno delle singole aree, non aveva modificato la distinzione tra i livelli A-B-C- CCNL 1998-2001;
che, ai sensi del CCNL enti pubblici non economici 2006/2009 Allegato A e del CCNL integrativo rientra nell'ambito dell'Area A quel lavoratore che “ … fornisce un supporto strumentale ai processi produttivi, anche mediante l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature tecnologiche di uso comune;
A/3 ha conoscenze di base relative alla natura e al ruolo dell'Ente nonché al funzionamento dello stesso;
è in grado di fornire contributi strumentali alle linee di produzione in collaborazione con i colleghi ai quali offre supporto operativo mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso comune”; che a decorrere dall'1.1.2014 e almeno a tutto il 30.9.2017 era stato preposto alla Sede Agenzia di Ostia Pt_1
e assegnato al Processo-Settore Invalidità Civile;
che, alternandosi indifferentemente ad altri operatori inquadrati nelle categorie A, B e C, aveva sempre svolto le seguenti mansioni in assoluta autonomia operativa, decisionale ed esecutiva:
gestione, acquisizione e istruttoria delle domande di invalidità civile, agenda appuntamenti, attività di sportello fornendo consulenza in ordine a tutti i prodotti relativi al processo di appartenenza, liquidazione pratiche di invalidità civile (minori, invalidità civili parziali e totali, accompagno), ricostituzione delle invalidità
civili, valutazione della sussistenza del diritto anche in via telematica del diritto all'erogazione della prestazione, gestione del contenzioso con liquidazione, turnazione allo sportello per la ricezione del pubblico con compiti di consulenza e informativa su tutti i prodotti del relativo Processo o Settore di appartenenza;
che rispondeva del proprio operato direttamente nei confronti del Capo Processo (C/4 e C/5), unico responsabile del provvedimento finale con rilevanza esterna, ed era direttamente responsabile dei risultati,
posto che a lui facevano riferimento tanto gli utenti che i superiori per i problemi connessi alle funzioni svolte;
che il personale dipendente preposto alle sue medesime funzioni era inquadrato almeno nell'ambito Area
C/1;
che tali mansioni superiori gli erano state assegnate mediante ordini di servizio scritti.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< -a) previo accertamento dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo dedotto in narrativa,
dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il corrispondente trattamento economico e normativo,
ovvero, quello comunque rivendicato C/1 o comunque superiore (B/1) a quello di fatto riconosciuto (A/3) e ritenuto giusto ed equo;
-b) condannare l convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente per i titoli indicati in CP_2
premessa della somma di €.18.499,32 corrispondente alla differenza retributiva tra il livello di inquadramento
A/3 con il livello C/1 come da conteggio che si allega e si notifica unitamente al presente atto comunque superiore (B/1) a quella di fatto riconosciuta e ritenuta giusta ed equa oltre svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla spettanza al saldo>>.
L' resisteva. Pt_1
3. Con sentenza n. 10693/2024 del 10 ottobre 2024 il Tribunale adito così statuiva:
<<-a) accerta lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori proprie del livello B1 nel periodo di cui in motivazione e dichiara il diritto della medesima parte a percepire il corrispondente trattamento economico e normativo;
-b) per l'effetto condanna l' convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente della somma di CP_2
€.2.699,12 e con detrazione delle somme maturate nel periodo prescritto, come in motivazione, oltre rivalutazione monetaria o interessi come per legge dalla spettanza al saldo>>.
4. Affermava il primo giudice:
che non era accoglibile la domanda principale di riconoscimento dell'inquadramento nella superiore Area C;
che era fondata la domanda subordinata;
che, invero, <
amministrativo con acquisizione o verifica di dati, inserimento degli stessi mediante l'utilizzo di procedure informatiche, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate e col possesso delle conoscenze ivi precisate e già sopra richiamate>>;
che <
convenuta, lo stesso risulta avere svolto le proprie mansioni con adeguata autonomia operativa, decisionale ed esecutiva, eseguendo tutte le fasi del processo-settore, ed espletando nel loro ciclo completo le funzioni attinenti: alla gestione, all'acquisizione e all'istruttoria delle domande di invalidità civile, agenda appuntamenti, attività di sportello, fornitura di consulenza in ordine a tutti i prodotti relativi al Processo di appartenenza, liquidazione pratiche di invalidità civile (minori, invalidità civili parziali e totali, accompagno)
e ricostituzione delle invalidità civili, valutazione della sussistenza del diritto anche in via telematica all'erogazione della prestazione, gestione del contenzioso con liquidazione, turnazione allo sportello per la ricezione del pubblico con compiti di consulenza e informativa su tutti i prodotti del relativo Processo o
Settore di appartenenza>>;
che <
quale è stata inserita con conoscenza della normativa in vigore e delle circolari in materia>>; Pt_1
che <
con l'inquadramento posseduto e devono ritenersi sussumibili nella riportata declaratoria dell'area B 1,
essendone ravvisabili i tratti caratterizzanti, come sopra indicati>>;
che, <>, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica posseduta dava diritto solo <
di trattamento economico>>;
che l'importo dovuto allo ammontava a €.2.699,12, da cui andava detratto la somma CP_1
corrispondente al lasso temporale prescritto, ossia al periodo 1° gennaio al 18 febbraio 2014.
5. Con ricorso del 13 novembre 2024 l' interponeva appello. Pt_1
Lo resisteva. CP_1
6. Così l' censura l'impugnata sentenza: Pt_1
<
“carenza assertiva non sanabile in via probatoria” non è stato in alcun modo dimostrato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni non compatibili con la declaratoria relativa all'area di appartenenza>>;
<
allegazioni di parte ricorrente si risolvono all'evidenza in una generica elencazione di mansioni, senza che vi sia un'effettiva capacità dimostrativa del fatto costitutivo della domanda>>;
<
poste in essere nell'esercizio delle dedotte mansioni superiori, senza fare riferimento alla declaratoria contrattuale e senza effettuare quella doverosa comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella per la quale le differenze retributive vengono chieste a fronte delle mansioni espletate>>;
ha ribadito anche in sede di redazione delle note conclusive ed ha evidenziato, a titolo CP_2
esemplificativo, che, tra le attività genericamente indicate in ricorso, l'odierno appellato indica anche di aver svolto attività di sportello>>;
il ricorrente <
concreto a suo dire si occupasse>>;
<
rivolgersi anche mediante distribuzione dei cd ticket e lo sportello cd veloce o dei servizi immediati consiste nella stampa di documenti già elaborati e nel fornire informazioni elementari o fissare appuntamenti con i funzionari competenti>>;
<>;
<
la indicata generica attività di “gestione del contenzioso con liquidazione>>;
< non abbia contestato le “allegazioni del ricorrente CP_2
sulla tipologia di attività svolta”>>;
< in primo grado ha recisamente confutato le circostanze rappresentate in ricorso da controparte. CP_2
tant'è che ha articolato nella memoria difensiva in primo grado propri capitoli di prova testimoniale volta ad accertare in concreto i compiti svolti dall'appellato>>;
< è stato assegnato al Processo pensionato assicurato CP_1
(occupandosi in particolare delle invalidità civili), nell'ambito del quale, a supporto dell'attività del nucleo, ha provveduto all'inserimento dei dati sulla base delle istruzioni di volta in volta fornite, ma tale attività
costituisce la fase preparatoria di elaborazioni complesse che vengono affidate ad altre figure professionali. In sostanza, il ruolo svolto dal sig. è riconducibile, tra le figure di riferimento della declaratoria CP_1
contrattuale, a quella dell'operatore qualificato inquadrato, appunto, nella posizione A3>>;
<
supporto dell'attività del nucleo, ha provveduto all'inserimento dei dati sulla base delle istruzioni di volta in volta fornite, è anche vero che tale attività si basava nel mero inserimento di dati all'interno di procedure informatiche automatizzate ed estremamente guidate che non comportano alcun esercizio di autonomia valutativa e di discrezionalità amministrativa. Infatti, la decisione circa la concessione delle prestazioni era di esclusiva spettanza dell'ufficio, essendo legata alla sussistenza e tipologia della situazione del richiedente,
così come la definizione della data di decorrenza iniziale e finale del godimento delle prestazioni;
mentre il quantum delle stesse era predeterminato in misura fissa in base alla tipologia di prestazione riconosciuta>>;
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di appartenenza.
I compiti del ricorrente in primo grado si limitavano, quindi, ad una attività di mera raccolta materiale di tutta la documentazione inviata in via telematica dai richiedenti, mentre la decisione circa l'accoglimento o la reiezione dell'istanza era di competenza esclusiva del responsabile dell'unità di processo, il quale soltanto poteva sottoscrivere il relativo provvedimento, assumendosene la piena responsabilità>>.
7. L'appello è fondato.
È opportuno riportare le declaratorie contrattuali che qui rilevano.
AREA A
Appartengono all'area A i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili.
Conoscenze: conoscenze di base su natura e ruolo dell'attività istituzionale, sui prodotti/servizi dell'ente e sulle normative interne fondamentali;
conoscenze relative a tecniche ordinarie.
Capacità
capacità di assicurare il necessario supporto al processo produttivo con l'utilizzo di apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie;
capacità di eseguire con correttezza i compiti affidati;
capacità di soluzione di problematiche di tipo semplice, anche a seguito di imprevisti e anomalie di funzionamento;
capacità di gestire relazioni di tipo semplice, anche con il pubblico
Esemplificazioni:
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro;
lavoratore che assicura il presidio di tecniche ordinarie;
lavoratore addetto ad archivi, anche informatici;
lavoratore addetto alla guida di veicoli ed al trasporto di persone o cose
AREA B
Appartengono all'Area B i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è
chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Conoscenze: conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno, sull'ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l'attività
dell'ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività;
conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico;
conoscenze professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza e, ove previsto, all'informatica applicata;
conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo.
Capacità
capacità di presidiare fasi e/o fasce di attività del processo, sia in ruoli di front-office che di back-office,
attraverso l'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;
capacità di operare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un apporto qualitativamente differenziato, orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;
capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili;
capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l'utenza;
Esemplificazioni:
lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse all'area di attività cui è adibito, intervenendo nelle diverse fasi dei processi presidiate e nella gestione di relazioni dirette con l'utenza, nell'ambito delle proprie competenze;
lavoratore che, anche in collaborazione con altri addetti, svolge attività istruttoria nel campo amministrativo,
tecnico e contabile, nel rispetto di procedure e di norme interne o esterne. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello al livello B1 sostenendo che il medesimo, in sostanza, CP_1
svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, non avendo l' contestato Pt_1
specificamente le allegazioni del ricorrente.
8. Orbene, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto affermato dal
Tribunale, l' aveva contrastato l'avversa pretesa deducendo (con riferimento alla domanda subordinata Pt_1
dello di riconoscimento di inquadramento delle mansioni espletate in Area B) che: CP_1
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ricorrente, oltre a non afferire alle intere fasi dell'Unità di Processo, come richiesto al personale dell'Area C,
non afferiscono neanche a fasi o fasce del processo produttivo (Area B), bensì a sole funzioni di carattere operativo e di supporto, e dunque riconducibili all'Area A>>;
<
prevalentemente esecutive, che sono addetti ad archivi, anche informatici e che assicurano il presidio di tecniche ordinarie. Si tratta proprio delle mansioni svolte dallo che, come risulta dalla stessa CP_1
descrizione contenuta in ricorso, si sostanziano in attività di supporto>>;
<
avendo il ricorrente provato di possedere le conoscenze sul contesto di riferimento interno ed esterno,
sull'ente e sulla sua organizzazione, sui prodotti/servizi e i relativi sistemi di erogazione, sulle normative interne ed esterne concernenti l'attività dell'ente, sui vincoli da rispettare e sulle attività, né le conoscenze tecniche, metodologiche o specialistiche ovvero riferite al contesto socio-tecnico o quelle professionali di base riferite al processo o ai processi di pertinenza>>.
9. Dunque, l' non aveva contestato l'ambito in cui opera(va) lo e il settore di competenza, ma Pt_1 CP_1
aveva ben precisato, tuttavia, che le attività concretamente svolte nell'organizzazione del servizio erano di carattere meramente operativo e di semplice supporto.
A fronte di tale allegazione il ricorrente avrebbe dovuto provare che, invece, egli svolgeva fasi e/o fasce di attività, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, che era chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative e che rispondeva dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
In sostanza, ciò che non è stato accertato nel corso del processo (nonostante le specifiche obiezioni sollevate dall' è il contenuto concreto dell'opera svolta dal ricorrente nella dedotta attività di gestione, di Pt_1
acquisizione e istruttoria delle domande di invalidità, di consulenza in ordine a tutti i prodotti relativi al processo di appartenenza.
Lo ha anche allegato di aver provveduto alla liquidazione delle pratiche di invalidità civile e alla CP_1
ricostituzione delle invalidità civili, ma non è provato che consistesse in un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella di semplice supporto.
Lo stesso dicasi per la supposta attività di erogazione della prestazione, gestione del contenzioso consulenza e informativa.
Né è emerso che lo sia in possesso di (e/o, comunque ha, in concreto, agito dimostrando si avere) CP_1
quelle capacità descritte dalla declaratoria dell'area B (presidiare fasi e/o fasce di attività del processo,
'utilizzo di tecniche e metodi di lavoro mediamente complessi, ivi comprese tecnologie informatiche e telematiche specifiche applicate al proprio contesto di lavoro;
apporto qualitativamente differenziato,
orientando il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo ed alla soddisfazione degli utenti;
capacità di soluzione di problemi di media complessità, con ampiezza di soluzioni possibili;
capacità di gestire relazioni di media complessità, ivi comprese le relazioni dirette con l'utenza).
In definitiva, a seguito dei rilievi dell' il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'attività che egli aveva Pt_1
dichiarato, in ricorso, di aver espletato non si risolvesse in mansioni di tipo operativo e di supporto nel settore di competenza ma che comportava, di fatto, compiti di vera e propria istruttoria, con valutazione nel merito dei casi concreti e con responsabilità dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
A tale difetto di prova consegue l'infondatezza anche della domanda subordinata avanzata dallo CP_1
Il ricorso proposto in data 8 gennaio 2024 va, pertanto, integralmente rigettato. L'originaria dubbiezza della lite, attestata dal diverso esito dei due gradi del giudizio, rappresenta grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data13 novembre 2024, dall' nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 10 ottobre 2024 e, per l'effetto, Controparte_1
in riforma di detta sentenza, rigetta integralmente la domanda avanzata dallo con ricorso dell'8 CP_1
gennaio 2024.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis