Art. 2.
Il termine limitativo di 15 anni fissato dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 , per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo e' soppresso.
Il termine limitativo di 15 anni fissato dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 , per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo e' soppresso.