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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/09/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4210/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4210/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siderno (RC), via Parte_1 C.F._1
Gorizia 16/A, presso lo studio dell'avv. Domenica Monica Scoleri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D.
Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 / Raccolta 7131 resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/12/2023, deduceva: - di essere affetta dalle seguenti Parte_1 patologie: disturbo depressivo di grave entità con attacchi di panico, periartrite con deficit funzionale, stato vertiginoso con acufeni, deficit funzionale da spondilo-disco-artrosi, esiti di frattura diafisaria omero dx unitamente ad altre patologie solo parzialmente accertate nel corso del giudizio per ATP;
- che l'espletata CTU durante il procedimento per ATP recante RG n. 2462/2022 ha accertato che le infermità riscontrate non riducono in modo permanente la capacità lavorativa a meno di un terzo; - che proponeva, in data 14/11/2023, dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, dott. , in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni Persona_2 diagnostico valutative, evidenziando altresì l'aggravamento del quadro clinico.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…disporre, accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla Sig.ra onde ottenere il beneficio Parte_1 richiesto e precisamente dichiarare nei confronti dell'ente resistente, che la ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente dal 27/10/2021 e/o con decorrenza che sarà accertata in corso di causa, è soggetto invalido le cui infermità riducono in modo permanente le capacità lavorative della ricorrente a meno di un terzo ed in conseguenza, per
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante delle indennità economiche previste CP_1 dalla legislazione vigente a seconda dello stato d'invalidità che sarà accertato, con decorrenza dalla domanda amministrativa e/o con quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo . Con ogni conseguenza di legge e la condanna dei convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso CP_1 stante l'assenza di specifici motivi di contestazione nonché la proponibilità/ammissibilità/procedibilità della domanda, concludendo con il rigetto con vittoria di spese.
Con provvedimento del 13.06.2024 venivano chiesti chiarimenti al CTU, dott. al fine Persona_2 di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria nuova allegata alle note depositate in data
14.05.204, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del requisito sanitario.
In data 07.08.2024 il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 03.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini. CP_ Esaminate inoltre le eccezioni preliminari sollevate dall resistente deve ritenersi l'infondatezza delle stesse, in quanto genericamente formulate, evidenziandosi in particolare la tempestività sia del deposito della dichiarazione di dissenso che quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò premesso, considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU dott. Per_2
, allo stesso venivano chiesti chiarimenti, anche in considerazione della produzione
[...] documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del requisito sanitario di legge.
All'esito dell'approfondimento peritale, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata: « … NUOVA DOCUMENTAZIONE
SANITARIA ESIBITA 1. 19.10.2022, visita cardiologica con Ecg, specialista drssa Persona_3
in Bovalino, evidenziante ...un rinforzo di T2 ..soffio sistolico...PA 150/95 in soggetto riferente
[...] frequenti rialzi pressori resistenti alla terapia (Moduretic 1 co al di)..cefalea e tachicardia parossistica..; 2. 13.10.2023, Rx colonna cervicale e dorsale, spalla dx eseguita presso
[...]
, evidenziante. riduzione dello spazio subacromiale, esiti di frattura diafisi Controparte_4 omerale trattata con mezzi di sintesi (placca e viti) ben consolidata;
3. 09.05.2024, visita presso ASP
di Salute Mentale in Locri, drssa : prescrizione di IX (antidepressivo) + CP_5 Per_4
LD (antipsicotico) + IS (antidepressivo) + AS (derivato benzodiazepinico contro attacchi di panico). CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Dalla nuova documentazione sanitaria esibita, emerge un aggravamento del precedente complesso invalidante/inabilitante e specificatamente quello riguardante il sistema neuropsichico con ansia, depressione ed attacchi di panico, e quello riguardante l'apparato cardiovascolare con ipertensione arteriosa resistente alla terapia, turbe del ritmo cardiaco con battiti passatisti e soffio cardiaco. DIAGNOSI MEDICO LEGALE Pertanto la diagnosi attuale & la seguente: Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico trattata con psicofarmaci, Ipertensione arteriosa resistente alla terapia, Turbe del ritmo cardiaco, in soggetto con esiti di Frattura spalla dx con mezzi si sintesi in situ e limitazione funzionale, Poliartrosi diffusa.
CONCLUSIONI Considerato quanto riscontrato, a parziale modifica di quanto rilevato nel 2003, ritengo di poter affermare che , ha ridotta a meno di un terzo la capacità di lavoro in Parte_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini — Legge 222/84. In relazione al tipo di patologie di cui
l'assistita è affetta a carattere evolutivo peggiorativo, tenuto conto che alcune delle affezioni prima riscontrate possono avere presentato fasi di parziale remissione e successivo aggravamento, si ritiene che il complesso invalidante inabilitante si possa ritenere concretizzato all'epoca della visita psichiatrica presso il CIM di Locri – MAGGIO 2004”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive anche con riferimento alla data di decorrenza segnalata, in considerazione del progressivo aggravamento del quadro clinico della ricorrente;
decorrenza da intendersi come maggio 2024 e non 2004 stante l'evidente errore materiale confermato dal richiamo alla visita eseguita presso il CIM di Locri, documentata dal referto allegato in atti.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/1984, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate per la presente fase di giudizio nonché per la precedente, sono compensate tra le parti, in considerazione del riconoscimento del requisito in data ampiamente successiva al deposito del ricorso.
Devono invece porsi a carico dell' le spese di CTU, che sono liquidate, come da separato CP_1 decreto, in favore delle dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 4210/2023, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la capacità lavorativa di in Parte_1 occupazioni confacenti alle attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo (1/3) del totale, con decorrenza dal mese di maggio 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CP_1
C.T.U., come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4210/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4210/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siderno (RC), via Parte_1 C.F._1
Gorizia 16/A, presso lo studio dell'avv. Domenica Monica Scoleri che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via D.
Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 / Raccolta 7131 resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/12/2023, deduceva: - di essere affetta dalle seguenti Parte_1 patologie: disturbo depressivo di grave entità con attacchi di panico, periartrite con deficit funzionale, stato vertiginoso con acufeni, deficit funzionale da spondilo-disco-artrosi, esiti di frattura diafisaria omero dx unitamente ad altre patologie solo parzialmente accertate nel corso del giudizio per ATP;
- che l'espletata CTU durante il procedimento per ATP recante RG n. 2462/2022 ha accertato che le infermità riscontrate non riducono in modo permanente la capacità lavorativa a meno di un terzo; - che proponeva, in data 14/11/2023, dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, dott. , in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni Persona_2 diagnostico valutative, evidenziando altresì l'aggravamento del quadro clinico.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…disporre, accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario in capo alla Sig.ra onde ottenere il beneficio Parte_1 richiesto e precisamente dichiarare nei confronti dell'ente resistente, che la ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e precisamente dal 27/10/2021 e/o con decorrenza che sarà accertata in corso di causa, è soggetto invalido le cui infermità riducono in modo permanente le capacità lavorative della ricorrente a meno di un terzo ed in conseguenza, per
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante delle indennità economiche previste CP_1 dalla legislazione vigente a seconda dello stato d'invalidità che sarà accertato, con decorrenza dalla domanda amministrativa e/o con quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo . Con ogni conseguenza di legge e la condanna dei convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso CP_1 stante l'assenza di specifici motivi di contestazione nonché la proponibilità/ammissibilità/procedibilità della domanda, concludendo con il rigetto con vittoria di spese.
Con provvedimento del 13.06.2024 venivano chiesti chiarimenti al CTU, dott. al fine Persona_2 di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria nuova allegata alle note depositate in data
14.05.204, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del requisito sanitario.
In data 07.08.2024 il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 03.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini. CP_ Esaminate inoltre le eccezioni preliminari sollevate dall resistente deve ritenersi l'infondatezza delle stesse, in quanto genericamente formulate, evidenziandosi in particolare la tempestività sia del deposito della dichiarazione di dissenso che quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò premesso, considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU dott. Per_2
, allo stesso venivano chiesti chiarimenti, anche in considerazione della produzione
[...] documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del requisito sanitario di legge.
All'esito dell'approfondimento peritale, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata: « … NUOVA DOCUMENTAZIONE
SANITARIA ESIBITA 1. 19.10.2022, visita cardiologica con Ecg, specialista drssa Persona_3
in Bovalino, evidenziante ...un rinforzo di T2 ..soffio sistolico...PA 150/95 in soggetto riferente
[...] frequenti rialzi pressori resistenti alla terapia (Moduretic 1 co al di)..cefalea e tachicardia parossistica..; 2. 13.10.2023, Rx colonna cervicale e dorsale, spalla dx eseguita presso
[...]
, evidenziante. riduzione dello spazio subacromiale, esiti di frattura diafisi Controparte_4 omerale trattata con mezzi di sintesi (placca e viti) ben consolidata;
3. 09.05.2024, visita presso ASP
di Salute Mentale in Locri, drssa : prescrizione di IX (antidepressivo) + CP_5 Per_4
LD (antipsicotico) + IS (antidepressivo) + AS (derivato benzodiazepinico contro attacchi di panico). CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Dalla nuova documentazione sanitaria esibita, emerge un aggravamento del precedente complesso invalidante/inabilitante e specificatamente quello riguardante il sistema neuropsichico con ansia, depressione ed attacchi di panico, e quello riguardante l'apparato cardiovascolare con ipertensione arteriosa resistente alla terapia, turbe del ritmo cardiaco con battiti passatisti e soffio cardiaco. DIAGNOSI MEDICO LEGALE Pertanto la diagnosi attuale & la seguente: Sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico trattata con psicofarmaci, Ipertensione arteriosa resistente alla terapia, Turbe del ritmo cardiaco, in soggetto con esiti di Frattura spalla dx con mezzi si sintesi in situ e limitazione funzionale, Poliartrosi diffusa.
CONCLUSIONI Considerato quanto riscontrato, a parziale modifica di quanto rilevato nel 2003, ritengo di poter affermare che , ha ridotta a meno di un terzo la capacità di lavoro in Parte_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini — Legge 222/84. In relazione al tipo di patologie di cui
l'assistita è affetta a carattere evolutivo peggiorativo, tenuto conto che alcune delle affezioni prima riscontrate possono avere presentato fasi di parziale remissione e successivo aggravamento, si ritiene che il complesso invalidante inabilitante si possa ritenere concretizzato all'epoca della visita psichiatrica presso il CIM di Locri – MAGGIO 2004”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive anche con riferimento alla data di decorrenza segnalata, in considerazione del progressivo aggravamento del quadro clinico della ricorrente;
decorrenza da intendersi come maggio 2024 e non 2004 stante l'evidente errore materiale confermato dal richiamo alla visita eseguita presso il CIM di Locri, documentata dal referto allegato in atti.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/1984, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate per la presente fase di giudizio nonché per la precedente, sono compensate tra le parti, in considerazione del riconoscimento del requisito in data ampiamente successiva al deposito del ricorso.
Devono invece porsi a carico dell' le spese di CTU, che sono liquidate, come da separato CP_1 decreto, in favore delle dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 4210/2023, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la capacità lavorativa di in Parte_1 occupazioni confacenti alle attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo (1/3) del totale, con decorrenza dal mese di maggio 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CP_1
C.T.U., come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli