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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 199/2018 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: RT
, elettivamente domiciliata in , Via A.M. Jaci n. 15, presso lo studio dell' P.IVA_1 Pt_1
Avv. Massimo Minasi (C.F.: , da cui è rappresentata e difesa giusta C.F._1
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: , elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Largo Bozzi is. 419, n. 9, presso lo studio dell' Avv. Margherita Mazza, Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castellano (C.F.: ) giusta procura C.F._2
agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile n.
399/2018 pubblicata in data 20 febbraio 2018 nella causa civile iscritta al n. 4740/2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di sponsorizzazione.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, riformare la sentenza gravata riconoscendo e dichiarando pienamente efficace il decreto ingiuntivo n. 1102/2012, pronunziando contestualmente il rigetto della opposizione al d.i. dall'appellata proposta, poiché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
3) ordinare all'appellata società qualora l'appellante fosse costretta, in esecuzione della CP_2
sentenza di primo grado, alla corresponsione coattiva in favore di della somma di CP_1
€ 84.020,17 oltre spese e competenze professionali, la restituzione in favore di
[...]
di quelle somme che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere;
4) RT
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
1)”Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato davanti a RT
questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione
Civile ha accolto la domanda di revoca del D.I. opposto e la domanda di risoluzione del contratto e della scrittura privata stipulati dalle parti in data 28/04/2008, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente – odierna appellata, ordinando e condannando parte opposta – odierna appellante alla restituzione in favore di della somma di € 84.020,17. CP_1
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la riforma parziale.
La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
– giusta ordinanza del 23/10/2018 – ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 3 febbraio 2020 e, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
************************
L'appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1352, 1362 II comma e 1363 C.C., nonché degli artt. 113 e 116 c.p.c.
In particolare, il Giudice avrebbe ritenuto, del tutto erroneamente, che il contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti non necessitasse di forma scritta, sostenendo poi l'intervenuto recesso dal contratto da parte dell'appellata “risultante da un CP_1
comportamento tacito concludente”.
Ma anche a voler considerare per un attimo ammissibile la tesi enunziata in sentenza, quest'ultima sarebbe comunque erronea stante la prova del contrario offerta da RT
, consistente nelle numerose pose fotografiche versate in atti, relative alla
[...]
partecipazione della società sportiva al campionato di calcio, circostanza questa comprovante la inequivoca volontà di di proseguire nel rapporto contrattuale. CP_1
Col secondo motivo l'appellante ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze svolte in seno al primo motivo, sottolineando la ininfluenza di un presunto inadempimento in capo a
, consistente nell'essere retrocessa nelle serie inferiori con conseguente RT
violazione del Contratto di sponsorizzazione.
Nell'odierno grado di giudizio ha resistito la quale ha evidenziato che, a seguito del CP_2
fallimento di dichiarato in data 21/11/2008, il contratto si sarebbe RT RT
automaticamente risolto, non potendo avere esecuzione.
D'altra parte, sostiene ancora l'appellata, nessuno dei contendenti ha mai invocato l'adempimento del contratto. In particolare, non risulta che il Curatore abbia dichiarato di subentrare nel contratto in luogo della società sportiva fallita, assumendo tutti i relativi obblighi.
Quanto poi alla presunta prova, offerta dalla società sportiva, circa la prosecuzione del contratto di sponsorizzazione, ha evidenziato che le pose fotografiche si riferiscono CP_2
ad eventi sportivi sino a maggio 2009, laddove la scrittura privata coeva al nuovo contratto di sponsorizzazione, entrambi sottoscritti in data 28 aprile 2008, prevedeva un prolungamento degli effetti sino al 30 giugno 2013.
Altro argomento da cui, secondo l'appellata, sarebbe possibile inferire la risoluzione automatica del contratto dedotto in giudizio sarebbe la condizione prevista a pag. 5, paragrafo
6.1 del contratto di sponsorizzazione, ove si fa espresso riferimento alla permanenza della società sportiva nella serie A ovvero nella serie B, mentre nella realtà, a seguito del fallimento, la retrocedeva nella serie D, campionato cui si riferiscono le pose RT
fotografiche agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione del presente giudizio non può prescindere da una puntuale ricognizione della documentazione versata in atti, costituita dal Contratto di Sponsorizzazione Tecnica, Licenza e
Merchandising e dalla scrittura privata collegata, (documenti) entrambi sottoscritti dalle parti in contesa in data 28 aprile 2008.
In seno ai richiamati atti contrattuali, la fornitura da parte dello sponsor del materiale da utilizzare da parte dello sponsee era stata fissata in € 650.000,00 in caso di partecipazione della società sportiva al campionato di serie A ed in € 330.000,00 in caso di partecipazione della società sportiva al campionato di serie B.
La durata contrattuale era stata concordata dal 01/07/2007 sino al 30/06/2013.
Infine, per quel che qui interessa, era stata prevista in favore di la facoltà di recedere dal CP_1
contratto mediante comunicazione scritta in caso di fallimento di . RT
Le condizioni economiche erano invece state stabilite nella coeva scrittura privata ove all'art. 2) era stato previsto, in capo a , l'obbligo di corresponsione in favore di CP_1 RT
della somma di € 100.000,00 in quattro tranches di pari importo alle seguenti scadenze
[...]
(in scrittura le tranches sono state erroneamente indicate in numero di tre):
-€ 25.000,00 alla sottoscrizione (ovvero alla data del 28/04/2008);
-€ 25.000,00 al 30/07/2008;
-€ 25.000,00 al 30/12/2008;
-€ 25.000,00 al 30/01/2009.
Risulta altresì dagli atti, ed è incontestato, che abbia corrisposto a CP_1 RT
solamente la prima rata. Infine, risulta documentalmente che il Tribunale di Messina abbia dichiarato il fallimento di con sentenza del 21 novembre 2008. RT
Se questa è, in estrema sintesi, la ricostruzione dei fatti di causa, ne consegue che non può essere condiviso il ragionamento del Giudice di prime cure circa la libertà di forma della risoluzione contrattuale.
Al contrario, si è già visto sopra che è stata contrattualmente prevista per Legea la facoltà di recesso, ma da esercitarsi in forma scritta;
facoltà che non risulta però essere stata dalla stessa esercitata, nonostante fosse a conoscenza del fatto che , in seguito alla RT
dichiarazione di fallimento, non potesse partecipare né al Campionato di Serie A, né al
Campionato di Serie B, essendo stata retrocessa nella Serie dilettantistica.
E, in realtà, come tra l'altro argomentato dalla difesa di , quest'ultima dopo il fallimento CP_1
ha semplicemente rifiutato di adempiere alla propria obbligazione (ossia, al pagamento del saldo di € 75.000,00 previsto nella scrittura privata) eccependo a giustificazione di ciò
l'inadempimento di controparte, ai sensi dell'art. 1460 C.C.
Nella concorrente mancata iniziativa della curatela fallimentare, a fini di manutenzione del rapporto de quo, si è determinata quindi una sorta di sospensione consensuale degli effetti del contratto, nel senso che nessuna delle parti in contesa ha manifestato alcuna volontà di dare comunque esecuzione al contratto, ovvero di farne cessare gli effetti.
Piuttosto, ed è questa la circostanza che la Corte ritiene determinante ai fini del decidere, la dichiarazione di fallimento della società sportiva ha di fatto comportato l'impossibilità definitiva per di eseguire la sua prestazione nei termini previsti e RT
regolamentati in seno al Contratto di Sponsorizzazione Tecnica, Licenza e Merchandising del
28 aprile 2008, ed in seno alla coeva scrittura privata, essendo retrocessa in serie D.
Ma tale circostanza non ha comportato, sic et simpliciter, l'estinzione della obbligazione a carico di . CP_1
Ed invero, in seguito al fallimento della società calcistica, dichiarato nel novembre 2008, il contratto è comunque rimasto valido ed efficace (anche per l'autorizzato esercizio provvisorio dell'impresa, donde l'iscrizione e la partecipazione al campionato di serie D di cui s'è detto), nel senso che la mancata partecipazione ai campionati di serie A e B, imposta dalla dichiarazione di fallimento con conseguente retrocessione in serie D, non ha inciso sugli effetti giuridici da esso contratto promananti. In altri termini, il contratto ha comunque continuato a produrre i suoi effetti, seppur fortemente ridimensionati sia con riferimento alla qualità della prestazione offerta dalla
[...]
, che invece di partecipare ai campionati di serie A o B ha preso parte al RT
campionato di serie D, sia da un punto di vista quantitativo, nel senso che la prestazione, prevista sino al 2013, in realtà risulta essere stata espletata dalla società calcistica sino al maggio 2009, periodo cui si riferiscono le pose fotografiche prodotte dalla difesa della odierna appellante.
Ed allora, vertendosi in materia di contratto a prestazioni corrispettive, non potendosi dichiarare estinta per totale impossibilità sopravvenuta l'obbligazione gravante sulla società sportiva alla luce delle argomentazioni sopra svolte, è necessario procedere comunque ad una quantificazione in termini monetari della prestazione di fatto svolta dalla società sportiva per la quale essa dovrà riconoscersi che aveva titolo a remunerazione (l'exceptio inadimplenti non est adimplendum di controparte potendo rilevare quanto al sinallagma espressamente previsto, in quanto dettagliato limitatamente alla partecipazione alla serie A o alla serie B, ma non anche quanto alle serie inferiori, per le quali lo sponsor aveva titolo a giovarsi d'una facoltà di recesso che però non ha esercitato, donde una sua perdurante debenza verso controparte).
Ciò posto:
- spettando a l'erogazione di somme per il solo periodo (ben più limitato RT
rispetto a quello di cui al petitum) in cui essa ebbe ad adempiere alla propria prestazione di sponsee, ossia fino solo al maggio 2009 (per il seguito, essendosi concretizzata per facta concludentia una vicenda di consensuale risoluzione dai reciproci vincoli contrattuali: l'una, non avendo allegato d'aver più avuto operatività sportiva con impiego del marchio di CP_1
in campionati o in attività per patto rilevanti;
l'altra, non avendone sollecitato l'adempimento; e ciò per entrambe le parti diu);
- meritando adeguamento in minus il compenso contrattuale comunque dovuto allo sponsee nel mutato quadro di contesto e situazionale innescato dalla vicenda del fallimento con conseguente retrocessione “d'ufficio” della società sportiva beneficiaria, pena altrimenti uno squilibrio ingiusto tra le parti;
- pretendendo contra ius l'odierna appellante l'esatto adempimento d'una prestazione non espressamente prevista né peraltro disciplinata pactis; - nell'assoluta carenza di elementi probatori forniti dallo sponsee circa l'individuabilità
d'eventuali parametri idonei ad una valutazione anche equitativa dell'entità della prestazione dalla stessa comunque offerta;
- tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ovvero del notevole divario rappresentato dalla militanza della società sportiva in serie D anziché nelle massime serie così come contrattualmente pattuito, nonché della drastica riduzione della durata della prestazione offerta svolta (sino a maggio 2009 anziché sino al 30 giugno 2013); appare equo alla Corte che la somma di € 25.000,00 (già corrisposta dall'appellata in sede di sottoscrizione della scrittura privata del 28 aprile 2008) abbia a tanto assicurato pieno adempimento, detto ammontare costituendo importo ampiamente inclusivo dei benefici lucrati ut supra dallo sponsor (operate le debite proporzioni tra il compenso previsto, ripartito per annualità di vigenza contrattuale, nelle massime serie, e quelle percentualmente riconoscibile per un bacino di mercato connotato d'utenza potenziale nettamente inferiore, come determinato a scalare rispetto a quelle per le prime convenuto nel medesimo gradiente di riduzione fino alle successive).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pur dovendosi riconoscere – diversamente da quanto opinato dal Giudice a quo – fondata la pretesa di in punto d'an RT
debeatur, nell'avvenuta solutio d'importo satisfattivo del suo ragionevole valore può ritenersi esser stata integrata una vicenda estintiva del debito relativo, donde l'appello va comunque disatteso e la sentenza impugnata (nel diverso percorso motivazionale retro delineato) confermata.
Stante il rigetto del gravame, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della appellante e, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto del valore della controversia e della attività professionale svolta, vengono liquidate nei valori medi del decisum
(cause di valore da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00) e, quindi, nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 199/2018 R.G. promossa da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. contro in persona RT CP_1
del legale rappresentante p.t., così statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in
€ 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 199/2018 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: RT
, elettivamente domiciliata in , Via A.M. Jaci n. 15, presso lo studio dell' P.IVA_1 Pt_1
Avv. Massimo Minasi (C.F.: , da cui è rappresentata e difesa giusta C.F._1
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: , elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Largo Bozzi is. 419, n. 9, presso lo studio dell' Avv. Margherita Mazza, Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castellano (C.F.: ) giusta procura C.F._2
agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATA
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile n.
399/2018 pubblicata in data 20 febbraio 2018 nella causa civile iscritta al n. 4740/2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di sponsorizzazione.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, riformare la sentenza gravata riconoscendo e dichiarando pienamente efficace il decreto ingiuntivo n. 1102/2012, pronunziando contestualmente il rigetto della opposizione al d.i. dall'appellata proposta, poiché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
3) ordinare all'appellata società qualora l'appellante fosse costretta, in esecuzione della CP_2
sentenza di primo grado, alla corresponsione coattiva in favore di della somma di CP_1
€ 84.020,17 oltre spese e competenze professionali, la restituzione in favore di
[...]
di quelle somme che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere;
4) RT
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
1)”Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato davanti a RT
questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione
Civile ha accolto la domanda di revoca del D.I. opposto e la domanda di risoluzione del contratto e della scrittura privata stipulati dalle parti in data 28/04/2008, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente – odierna appellata, ordinando e condannando parte opposta – odierna appellante alla restituzione in favore di della somma di € 84.020,17. CP_1
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la riforma parziale.
La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
– giusta ordinanza del 23/10/2018 – ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 3 febbraio 2020 e, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
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L'appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1352, 1362 II comma e 1363 C.C., nonché degli artt. 113 e 116 c.p.c.
In particolare, il Giudice avrebbe ritenuto, del tutto erroneamente, che il contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti non necessitasse di forma scritta, sostenendo poi l'intervenuto recesso dal contratto da parte dell'appellata “risultante da un CP_1
comportamento tacito concludente”.
Ma anche a voler considerare per un attimo ammissibile la tesi enunziata in sentenza, quest'ultima sarebbe comunque erronea stante la prova del contrario offerta da RT
, consistente nelle numerose pose fotografiche versate in atti, relative alla
[...]
partecipazione della società sportiva al campionato di calcio, circostanza questa comprovante la inequivoca volontà di di proseguire nel rapporto contrattuale. CP_1
Col secondo motivo l'appellante ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze svolte in seno al primo motivo, sottolineando la ininfluenza di un presunto inadempimento in capo a
, consistente nell'essere retrocessa nelle serie inferiori con conseguente RT
violazione del Contratto di sponsorizzazione.
Nell'odierno grado di giudizio ha resistito la quale ha evidenziato che, a seguito del CP_2
fallimento di dichiarato in data 21/11/2008, il contratto si sarebbe RT RT
automaticamente risolto, non potendo avere esecuzione.
D'altra parte, sostiene ancora l'appellata, nessuno dei contendenti ha mai invocato l'adempimento del contratto. In particolare, non risulta che il Curatore abbia dichiarato di subentrare nel contratto in luogo della società sportiva fallita, assumendo tutti i relativi obblighi.
Quanto poi alla presunta prova, offerta dalla società sportiva, circa la prosecuzione del contratto di sponsorizzazione, ha evidenziato che le pose fotografiche si riferiscono CP_2
ad eventi sportivi sino a maggio 2009, laddove la scrittura privata coeva al nuovo contratto di sponsorizzazione, entrambi sottoscritti in data 28 aprile 2008, prevedeva un prolungamento degli effetti sino al 30 giugno 2013.
Altro argomento da cui, secondo l'appellata, sarebbe possibile inferire la risoluzione automatica del contratto dedotto in giudizio sarebbe la condizione prevista a pag. 5, paragrafo
6.1 del contratto di sponsorizzazione, ove si fa espresso riferimento alla permanenza della società sportiva nella serie A ovvero nella serie B, mentre nella realtà, a seguito del fallimento, la retrocedeva nella serie D, campionato cui si riferiscono le pose RT
fotografiche agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione del presente giudizio non può prescindere da una puntuale ricognizione della documentazione versata in atti, costituita dal Contratto di Sponsorizzazione Tecnica, Licenza e
Merchandising e dalla scrittura privata collegata, (documenti) entrambi sottoscritti dalle parti in contesa in data 28 aprile 2008.
In seno ai richiamati atti contrattuali, la fornitura da parte dello sponsor del materiale da utilizzare da parte dello sponsee era stata fissata in € 650.000,00 in caso di partecipazione della società sportiva al campionato di serie A ed in € 330.000,00 in caso di partecipazione della società sportiva al campionato di serie B.
La durata contrattuale era stata concordata dal 01/07/2007 sino al 30/06/2013.
Infine, per quel che qui interessa, era stata prevista in favore di la facoltà di recedere dal CP_1
contratto mediante comunicazione scritta in caso di fallimento di . RT
Le condizioni economiche erano invece state stabilite nella coeva scrittura privata ove all'art. 2) era stato previsto, in capo a , l'obbligo di corresponsione in favore di CP_1 RT
della somma di € 100.000,00 in quattro tranches di pari importo alle seguenti scadenze
[...]
(in scrittura le tranches sono state erroneamente indicate in numero di tre):
-€ 25.000,00 alla sottoscrizione (ovvero alla data del 28/04/2008);
-€ 25.000,00 al 30/07/2008;
-€ 25.000,00 al 30/12/2008;
-€ 25.000,00 al 30/01/2009.
Risulta altresì dagli atti, ed è incontestato, che abbia corrisposto a CP_1 RT
solamente la prima rata. Infine, risulta documentalmente che il Tribunale di Messina abbia dichiarato il fallimento di con sentenza del 21 novembre 2008. RT
Se questa è, in estrema sintesi, la ricostruzione dei fatti di causa, ne consegue che non può essere condiviso il ragionamento del Giudice di prime cure circa la libertà di forma della risoluzione contrattuale.
Al contrario, si è già visto sopra che è stata contrattualmente prevista per Legea la facoltà di recesso, ma da esercitarsi in forma scritta;
facoltà che non risulta però essere stata dalla stessa esercitata, nonostante fosse a conoscenza del fatto che , in seguito alla RT
dichiarazione di fallimento, non potesse partecipare né al Campionato di Serie A, né al
Campionato di Serie B, essendo stata retrocessa nella Serie dilettantistica.
E, in realtà, come tra l'altro argomentato dalla difesa di , quest'ultima dopo il fallimento CP_1
ha semplicemente rifiutato di adempiere alla propria obbligazione (ossia, al pagamento del saldo di € 75.000,00 previsto nella scrittura privata) eccependo a giustificazione di ciò
l'inadempimento di controparte, ai sensi dell'art. 1460 C.C.
Nella concorrente mancata iniziativa della curatela fallimentare, a fini di manutenzione del rapporto de quo, si è determinata quindi una sorta di sospensione consensuale degli effetti del contratto, nel senso che nessuna delle parti in contesa ha manifestato alcuna volontà di dare comunque esecuzione al contratto, ovvero di farne cessare gli effetti.
Piuttosto, ed è questa la circostanza che la Corte ritiene determinante ai fini del decidere, la dichiarazione di fallimento della società sportiva ha di fatto comportato l'impossibilità definitiva per di eseguire la sua prestazione nei termini previsti e RT
regolamentati in seno al Contratto di Sponsorizzazione Tecnica, Licenza e Merchandising del
28 aprile 2008, ed in seno alla coeva scrittura privata, essendo retrocessa in serie D.
Ma tale circostanza non ha comportato, sic et simpliciter, l'estinzione della obbligazione a carico di . CP_1
Ed invero, in seguito al fallimento della società calcistica, dichiarato nel novembre 2008, il contratto è comunque rimasto valido ed efficace (anche per l'autorizzato esercizio provvisorio dell'impresa, donde l'iscrizione e la partecipazione al campionato di serie D di cui s'è detto), nel senso che la mancata partecipazione ai campionati di serie A e B, imposta dalla dichiarazione di fallimento con conseguente retrocessione in serie D, non ha inciso sugli effetti giuridici da esso contratto promananti. In altri termini, il contratto ha comunque continuato a produrre i suoi effetti, seppur fortemente ridimensionati sia con riferimento alla qualità della prestazione offerta dalla
[...]
, che invece di partecipare ai campionati di serie A o B ha preso parte al RT
campionato di serie D, sia da un punto di vista quantitativo, nel senso che la prestazione, prevista sino al 2013, in realtà risulta essere stata espletata dalla società calcistica sino al maggio 2009, periodo cui si riferiscono le pose fotografiche prodotte dalla difesa della odierna appellante.
Ed allora, vertendosi in materia di contratto a prestazioni corrispettive, non potendosi dichiarare estinta per totale impossibilità sopravvenuta l'obbligazione gravante sulla società sportiva alla luce delle argomentazioni sopra svolte, è necessario procedere comunque ad una quantificazione in termini monetari della prestazione di fatto svolta dalla società sportiva per la quale essa dovrà riconoscersi che aveva titolo a remunerazione (l'exceptio inadimplenti non est adimplendum di controparte potendo rilevare quanto al sinallagma espressamente previsto, in quanto dettagliato limitatamente alla partecipazione alla serie A o alla serie B, ma non anche quanto alle serie inferiori, per le quali lo sponsor aveva titolo a giovarsi d'una facoltà di recesso che però non ha esercitato, donde una sua perdurante debenza verso controparte).
Ciò posto:
- spettando a l'erogazione di somme per il solo periodo (ben più limitato RT
rispetto a quello di cui al petitum) in cui essa ebbe ad adempiere alla propria prestazione di sponsee, ossia fino solo al maggio 2009 (per il seguito, essendosi concretizzata per facta concludentia una vicenda di consensuale risoluzione dai reciproci vincoli contrattuali: l'una, non avendo allegato d'aver più avuto operatività sportiva con impiego del marchio di CP_1
in campionati o in attività per patto rilevanti;
l'altra, non avendone sollecitato l'adempimento; e ciò per entrambe le parti diu);
- meritando adeguamento in minus il compenso contrattuale comunque dovuto allo sponsee nel mutato quadro di contesto e situazionale innescato dalla vicenda del fallimento con conseguente retrocessione “d'ufficio” della società sportiva beneficiaria, pena altrimenti uno squilibrio ingiusto tra le parti;
- pretendendo contra ius l'odierna appellante l'esatto adempimento d'una prestazione non espressamente prevista né peraltro disciplinata pactis; - nell'assoluta carenza di elementi probatori forniti dallo sponsee circa l'individuabilità
d'eventuali parametri idonei ad una valutazione anche equitativa dell'entità della prestazione dalla stessa comunque offerta;
- tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ovvero del notevole divario rappresentato dalla militanza della società sportiva in serie D anziché nelle massime serie così come contrattualmente pattuito, nonché della drastica riduzione della durata della prestazione offerta svolta (sino a maggio 2009 anziché sino al 30 giugno 2013); appare equo alla Corte che la somma di € 25.000,00 (già corrisposta dall'appellata in sede di sottoscrizione della scrittura privata del 28 aprile 2008) abbia a tanto assicurato pieno adempimento, detto ammontare costituendo importo ampiamente inclusivo dei benefici lucrati ut supra dallo sponsor (operate le debite proporzioni tra il compenso previsto, ripartito per annualità di vigenza contrattuale, nelle massime serie, e quelle percentualmente riconoscibile per un bacino di mercato connotato d'utenza potenziale nettamente inferiore, come determinato a scalare rispetto a quelle per le prime convenuto nel medesimo gradiente di riduzione fino alle successive).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pur dovendosi riconoscere – diversamente da quanto opinato dal Giudice a quo – fondata la pretesa di in punto d'an RT
debeatur, nell'avvenuta solutio d'importo satisfattivo del suo ragionevole valore può ritenersi esser stata integrata una vicenda estintiva del debito relativo, donde l'appello va comunque disatteso e la sentenza impugnata (nel diverso percorso motivazionale retro delineato) confermata.
Stante il rigetto del gravame, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della appellante e, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto del valore della controversia e della attività professionale svolta, vengono liquidate nei valori medi del decisum
(cause di valore da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00) e, quindi, nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 199/2018 R.G. promossa da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. contro in persona RT CP_1
del legale rappresentante p.t., così statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in
€ 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini