Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/07/2025, n. 13959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13959 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10198/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10198 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Nisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento, comunicato in data 17.02.2020, con cui il Ministero dell'Interno decretava il mancato accoglimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 23.06.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento, comunicato in data 17.02.2020, con cui il Ministero dell'Interno ha decretato il mancato accoglimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 23.06.2015.
In particolare, l’odierno ricorrente ha prodotto istanza tesa ad ottenere la concessione della
cittadinanza italiana in data 23/06/2015.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n.-OMISSIS- del 21/01/2020 ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e l’interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza stessa.
Infatti, dai Rapporti Informativi e dal Casellario Giudiziale sono emersi a carico dell’interessato i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- 05/03/2009: Decreto penale del Gip del Tribunale di Parma, esecutivo l’8.06.2009, per il reato di cui all’art. 624 del c.p. (Furto).
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza e di ciò è stata data comunicazione allo stesso con ministeriale in data 06/03/2019, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, con invito a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
Il ricorrente, in data 22/03/2019, per il tramite del suo legale di fiducia, faceva pervenire le sue osservazioni.
Non fornendo le predette osservazioni alcun elemento utile ad una positiva definizione dell’istanza, l’Amministrazione si determinava ad adottare il provvedimento di reiezione oggetto dell’odierna impugnazione.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria– travisamento dei fatti.
Si è costituita l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 20 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che sulla base dei pareri contrari della Questura e della Prefettura competenti e all’esito del contraddittorio con la richiedente ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è giunta ad escludere la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, in ragione di una precedente condanna riportata dall’interessato per furto.
In primo luogo, con riferimento alla depositata certificazione in merito alla intervenuta estinzione, occorre osservare che il diniego impugnato si fonda su un comportamento tenuto dall’istante penalmente rilevante, posto in essere nel c.d. “periodo di osservazione” – il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta – e che, contraddicendo il giudizio formulato dal ricorrente, è suscettibile di ledere interessi fondamentali dell’ordinamento – i beni materiali della persona, quali il patrimonio personale, la proprietà privata. Per cui detta condotta non appare prima facie – e quindi senza sconfinare in una valutazione che afferisce al merito - inidonea a giustificare il diniego, nonostante l’intervenuta estinzione.
Sul punto, si condivide l’insegnamento della giurisprudenza, secondo cui le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alle valutazioni dei medesimi fatti ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di considerare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali anche a prescindere dagli esiti processuali, specie se, come nel caso in esame, collocate temporalmente nel decennio antecedente la domanda, che rappresenta il c.d. “periodo di osservazione”.
Peraltro, a proposito degli esiti sul piano processuale penale, la giurisprudenza è costante nell’affermare che i provvedimenti di estinzione della pena, riabilitazione (che nel caso in esame peraltro è successiva all’adozione del provvedimento, come risulta dal documento prodotto in atti in data 11/12/2019) e persino i provvedimenti collettivi di clemenza non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis, proprio perché, al contrario, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che, sebbene inibiscano la pienezza della sanzione penale, non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
Sicché l’Amministrazione, nonostante l’estinzione del reato di furto in concorso, era chiamata, comunque, a prendere in considerazione - in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite - il “fatto storico”, oltre che per la vicinanza temporale alla richiesta di cittadinanza, anche per il particolare valore sintomatico della personalità dell’istante che condotte di tal fatta possono assumere nel procedimento di acquisizione dello status civitatis (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Mentre nel giudizio penale vale il principio in dubio pro reo, dato che si tratta di punire con la privazione della libertà, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris, che può compromettere la comunità intera, per cui l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione (semel cives, semper cives); la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento. Nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, l’Amministrazione ha il dovere di condurre una delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51). Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza, per quanto possa non essere esigibile una condotta morale totalmente irreprensibile (“un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico”).
Quanto appena osservato in ordine alla precedente condanna penale, se valutato unitamente alla circostanza che il diniego sub iudice si giustifica anche in ragione della omessa dichiarazione del richiedente della propria posizione giudiziaria nella domanda di cittadinanza, consente altresì di superare le censure formulate in ordine al carattere particolarmente vetusto delle condotte tenute, visto che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/19; n 7036/20; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009).
D’altronde, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi, neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali (cfr. TAR Lazio, sez. V n. 2944/2022).
Alla luce di detto ultimo assunto è possibile confutare anche l’argomento con cui la parte si duole della mancata valutazione da parte dell’Autorità procedente del raggiunto livello di inserimento nel tessuto sociale ed economico italiano.
Sul punto questa Sezione ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (ex multis, Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
L’inserimento sociale e professionale del richiedente rappresenta, in altri termini, un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la Pubblica Amministrazione a ritenere sussistente l’interesse pubblico ad integrare nella comunità nazionale un elemento se ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e sicurezza
A fronte di un elemento ostativo quale la condanna definitiva del ricorrente, deve quindi ritenersi che l'Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la complessiva situazione dell'istante”).
In ogni caso, a favore della posizione del ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessata di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto) e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’istante può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Quindi, per il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, ha ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, l’irragionevolezza è altresì esclusa alla luce della circostanza che il diniego di cittadinanza provoca il solo svantaggio temporale sopraindicato, il quale risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status. Da tale punto di vista, infatti, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
In conclusione, per tutto quanto osservato, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie esaminata e della vetustà del procedimento, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.