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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2787/2020.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Pierleo Marraffa Parte_1
-attrice-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Martino Angelini Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Vacca Controparte_2
-terzo chiamato-
NONCHE'
, quale titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio D'Oria Controparte_3
-terzo chiamato-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ancona CP_4
-terza chiamata-
1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini Controparte_5
-terza chiamata-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 10/12/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento Parte_1 Controparte_1
dei danni subiti a seguito del danneggiamento di autogru che aveva concesso in nolo a freddo all'attrice per l'esecuzione di opere di costruzione di un garage interrato appaltate alla convenuta dal
[...]
.Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande, CP_2 Controparte_1
sul rilievo della loro infondatezza, ed in caso di accoglimento di essere manlevata dai terzi CP_3
, , ed che chiedeva di chiamare in causa
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_4
rispettivamente come coobbligato in solido il avendo assunto l'appalto in ATI connessa convenuta, CP_3
come responsabile del danno il per assenza di adeguate opere di Controparte_2
regimentazione delle acque meteoriche sulle strade sovrastanti l'area di cantiere, ed in virtù di polizze assicurative contro i danni a terzi le due compagnie assicuratrici.Si costituivano tutti i soggetti chiamati in causa chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti.Il chiedeva, a sua volta, di CP_3
chiamare in causa per essere manlevato in caso di soccombenza in virtù di polizza assicurativa CP_4
contro i danni a terzi.In diritto, le domande proposte dalla non vanno accolte.Esse riposano Parte_1
sul dedotto inadempimento della rispetto all'obbligo, discendente da contratto di nolo a caldo CP_1
concluso tra le parti, di custodia e restituzione dell'autogru che era stata concessa in locazione nelle medesime condizioni di efficienza con cui la l'aveva ricevuta in consegna.Le richiamate domande CP_1
risarcitorie della non hanno subito alcuna modifica a seguito della chiamata in causa dei vari Parte_1
terzi evocati in giudizio sia dalla convenuta che dal terzo in quanto l'attrice non ha inteso operare CP_3
alcuna estensione delle stesse nei confronti dei terzi chiamati.Nè le domande risarcitorie avanzate dalla possono ritenersi automaticamente estese ai terzi chiamati in causa.Le domande proposte Parte_1
dalla e dal sono, infatti, di mera manleva, in caso di soccombenza, con richiesta di CP_1 CP_3
condanna dei terzi a rivalere i chiamanti di quanto dagli stessi dovuto all'attrice in forza di titoli giuridici
2 diversi da quello dedotto in giudizio dall'attrice.La chiamata del è, infatti, a titolo di responsabilità CP_3
solidale e si fonda sul diritto di regresso tra debitori in solido discendente dall'associazione temporanea di imprese cui hanno dato vita la ed il per aggiudicarsi e dare esecuzione all'appalto indetto CP_1 CP_3
dal nel cui ambito è stato concluso il contratto di nolo con l'attrice.La chiamata Controparte_2
del è a scopo di manleva della convenuta in caso di soccombenza e si fonda sulla dedotta CP_2 CP_1
responsabilità risarcitoria dell'ente pubblico per omessa custodia di strade pubbliche e relativi impianti di smaltimento di acque meteoriche di e quale proprietaria del cantiere teatro dell'evento CP_2
dannoso.La chiamata delle imprese assicuratrici è a scopo di garanzia in virtù di altrettante polizze di assicurazione contro il rischio di danni a terzi di cui viene chiesto l'adempimento.Attesi i titoli giuridici delle varie chiamate in causa, diversi da quello dedotto dall'attrice che si fonda sulla violazione dell'obbligo contrattuale di custodia a carico del locatario, e lo scopo delle stesse, di rivalsa in caso di soccombenza, la domanda risarcitoria dell'attrice non può automaticamente estendersi ai terzi chiamati (in tal senso Cass.
Civ. n. 18289/2020).Pertanto, detta domanda va esaminata nei soli confronti della nei cui confronti CP_1
è rimasta ferma, senza alcuna modifica, fino al termine del giudizio.E' pacifico, ed inoltre risulta dai verbali di sopralluogo e constatazione del sinistro prodotti in giudizio dal , che l'autogru CP_2 CP_2
concessa a nolo dall'attrice alla subì danneggiamenti per il crollo di un muro, in fase di costruzione, CP_1
mentre era parcheggiata all'interno del cantiere predisposto dall' per dare esecuzione Parte_2
all'appalto pubblico relativo alla realizzazione di un parcheggio per conto del , Controparte_2
appalto nel cui ambito era in corso l'utilizzazione dell'autogru.L'evento dannoso, che danneggio oltre al muro in corso di costruzione e l'autogru anche alcuni plinti del garage in corso di edificazione ed alcune parti dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fu denunciato dall'appaltatore alla direzione lavori, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 49/2018 come evento di forza maggiore con nota del 13/11/2019.Si
attivò, quindi, il procedimento di accertamento dei danni e delle cause previsto dal richiamato art. 11 del
D.M. n. 49/2018 al fine del riconoscimento di indennizzi a favore dell'appaltatore.Nel verbale di sopralluogo dell'11/11/2019 i tecnici progettisti fecero rilevare che il muro in corso di edificazione, ed in parte crollato,
per lo stato dei lavori, non era in grado di fungere da muro di contenimento di acque meteoriche fino al suo completamento che necessitava della realizzazione di una copertura di consolidamento, non ancora realizzata.In detto verbale, ma anche in quello successivo del 20/1/2020, la direzione lavori riconobbe che i danni denunciati dall'appaltatore era stato causato da eventi estranei alla sfera di controllo dello stesso in
3 quanto provocati dall'afflusso all'interno del cantiere di abbondanti quantità di acque meteoriche che erano ruscellate in modo incontrollato dalle sovrastanti vie pubbliche.Analoga puntualizzazione è
contenuta nel verbale di accertamento danni del 20/1/2019 sulla scorta del quale è stato riconosciuto un indennizzo per danni provocati al cantiere, ma non anche all'autogru per cui è causa, di euro 62.078,21,
secondo computo metrico redatto dall'Ing. , che il si è assunto Per_1 Controparte_2
l'onere di corrispondere all'appaltatore per danneggiamenti del cantiere non addebitabili a responsabilità
dell'appaltatore.E poiché la causa dei danni prodotti dall'invasione di acque meteoriche all'interno del cantiere è stata addebitata, anche dalla direzione lavori che agiva ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 49/2018, a ruscellamento incontrollato delle stesse dalle strade pubbliche soprastanti rispetto al cantiere, la responsabilità di tutti i danni occorsi, compresi quelli arrecati all'autogru concessa a nolo dall'attrice alla va addebitata al , ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode delle CP_1 Controparte_2
strade pubbliche ove si è verificato accumulo di acqua e delle pertinenze delle stesse (in tal senso Cass. civ.
n. 12988/2024), comprese quelle accessorie necessarie a garantire lo smaltimento di dette acque con modalità idonee ad evitare danni a persone o cose.E' indubbio, infatti, che il ha Controparte_2
la custodia sia delle strade pubbliche e sia dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche provenienti da beni ed aree pubbliche (in tal senso Cass. civ. n. 6665/2009).E può sottrarsi a tale responsabilità solo nel caso in cui sia provata la natura eccezionale ed imprevedibile delle precipitazioni atmosferiche e sia provato anche che prima di esse aveva provveduto alla più attenta e scrupolosa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (in tal senso Cass. civ. nn. 5658/2010 e 10720/2011).Nella specie dai verbali di constatazione redatti con l'approvazione della direzione lavori, che rappresenta l'ente pubblico nel procedimento di constatazione danni da eventi non addebitabili all'appaltatore, risulta che le acque meteoriche affluirono nel cantiere a causa della inidoneità dei sistemi di smaltimento presenti nelle strade pubbliche a monte del cantiere stesso che ne provocarono un ruscellamento incontrollato.La
inadeguatezza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in accumulo presso le strade pubbliche a monte del cantiere costituisce, nel rapporto contrattuale di noleggio tra e , l'esimente CP_1 Pt_1
prevista dall'art. 1588 c.c., norma dettata in materia di locazione ed applicabile analogicamente anche al noleggio che rappresenta una particolare fattispecie di godimento oneroso di cose mobili.L'art. 1588 c.c.
prevede che il conduttore vada esente da responsabilità per deterioramento della cosa locate se provi che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile.La causa non imputabile può consistere anche nel
4 fatto del terzo (in tal senso Cass. civ. n. 27089/2024) ove la relativa condotta non rientri nella sfera di controllo del conduttore.Nella specie, l'inadeguatezza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche posti a presidio delle strade pubbliche poste a monte del cantiere non era certamente situazione di fatto rientrante nei poteri di governo e controllo della che non poteva, quindi, prevedere il pericolo di CP_1
allagamento del proprio cantiere, pericolo mai segnalato dalla committenza pubblica, tanto che la stessa ha chiesto ai progettisti del parcheggio di verificare i sistemi convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle strade pubbliche solo dopo che l'evento dannoso per cui è causa di era verificato.Nè può
individuarsi una responsabilità concorsuale della per l'accaduto essendo irrilevante, in proposito, il CP_1
luogo in cui l'autogru era stata parcheggiata prima del verificarsi dell'allagamento.Il muro poi crollato,
come accertato dalla direzione lavori nel verbale del 20/1/2020 che ha escluso responsabilità
dell'appaltatore dopo aver accertato che i lavori erano stati eseguiti conformemente ai progetti, con l'osservanza delle buone regole dell'arte e ponendo in essere ogni accortezza idonea ad evitare il sinistro riconoscendo il diritto ad indennizzo da porsi a carico del , era stato costruito Controparte_2
senza vizi o difetti costruttivi e, pertanto, l'appaltatore non poteva certo prevederne la pericolosità quando l'autogru fu parcheggiata nelle vicinanze non essendo stato messo al corrente della situazione di inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche relativo alle strade pubbliche poste a monte del cantiere.Sussistendo, quindi, l'esimente del caso fortuito, come disciplinato dall'art. 1588 c.c., la domanda risarcitoria avanzata dalla va rigettata nei confronti della dovendo Parte_1 CP_1
individuarsi come unico responsabile dei danni subiti anche dall'autogru il , per le Controparte_2
ragioni innanzi esposte.Al rigetto delle domande proposte dalla segue l'assorbimento Parte_1
dell'esame delle domande di garanzia proposte dalla nei confronti dei terzi chiamati e di quella di CP_1
garanzia proposta dal nei confronti di per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in CP_3 CP_4
quanto tutte subordinate alla condizione, non verificatasi, della soccombenza del chiamante nei confronti del soggetto che lo aveva evocato in giudizio.La particolare complessità della controversia, in relazione alla individuazione delle cause del danno lamentato dall'attrice che non poteva certo avere cognizione dei documenti relativi all'esecuzione dell'appalto cui è rimasta estranea, integra la ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi (art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato da Corte Costituzionale sentenza n. 77/2018)
per compensare le spese di lite tra tutte le parti in lite, ad eccezione di quelle di CTU che vanno poste definitivamente a carico della quale soccombente. Parte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così
provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla Parte_1
2) per l'effetto dichiara assorbito l'esame di quelle proposte da nei confronti di Controparte_1
, , ed e di quelle Controparte_3 Controparte_2 CP_4 Controparte_5
proposte da nei confronti di Controparte_3 CP_4
3) compensa tra tutte le parti le spese di lite ad eccezione di quelle di CTU che vengono definitivamente poste da carico di come liquidate in corso di causa. Parte_1
Taranto, 23/7/2013
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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