Art. 3.
A decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.
Con la stessa decorrenza e' dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1500 per ciascun iscritto alla gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.
A decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.
Con la stessa decorrenza e' dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1500 per ciascun iscritto alla gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.